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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 15/05/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 57-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Frojo Presidente
Dott.ssa Meri Papalia giudice
Dott.ssa Federica Lorenzatti giudice rel. nel procedimento unitario R.G. n. 57-1/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 270 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII)
- letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di codice , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(CS) il 01/05/1962, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio De Renzo del Foro di Ivrea;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, co. 2, CCII, stante la residenza anagrafica della ricorrente nel circondario del Tribunale di Ivrea;
- rilevato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal CCII ed è legittimato, pertanto, a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
− dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
− rilevato che al ricorso è allegata la relazione sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla debitrice a corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, 2
patrimoniale e finanziaria del medesimo, redatta dal gestore della crisi dott.ssa su incarico dell;
Persona_1 Parte_2
-rilevato che dalla disamina della relazione si evince che la ricorrente presenta debiti complessivi allo stato quantificabili in € 362.970,12, di cui € 190.783,83 ipotecari, Euro € 107.080,14 gravati da privilegio e la residua parte chirografaria, cui devono aggiungersi le spese della procedura di sovraindebitamento (in quota parte pari ad € 1.200,00 già coperti dal fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime istituito presso Finpiemonte s.p.a.), nonché le spese in prededuzione della procedura esecutiva che già interessa i cespiti di proprietà della SI.ra (RG Pt_1
28/2024);
− rilevata la presenza di un patrimonio immobiliare in comproprietà che, seppur insufficiente, l'istante intende mettere a disposizione per la soddisfazione dei creditori, immobile sito nel Comune di Rocca c.se, Strada
Vecchia per il Levone n. 4, e già oggetto di procedura immobiliare, stimato nella parallela procedura esecutiva in Euro 225.000,00 (RGE 28/2024), nonché di un patrimonio immobiliare anch'esso in comproprietà nella misura di
1/6 -cespite sito nel Comune di Diamante (CS), alla via Piane - ricevuto in eredità dal padre e il cui valore si stima essere pari ad Euro 58.651,60 e per la quota di pertoccanza pari ad Euro 9.775,25;
− osservato che l'istante non è proprietaria di beni mobili registrati, utilizza solo il veicolo FIAT QUBO tg DZ330FL, immatricolato nel 2009, che è autovettura intestata al coniuge non convivente;
bene che non essendo in proprietà del soggetto destinatario della procedura deve essere escluso dalla liquidazione controllata,
-ritenuto che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile e che dalla liquidazione, allo stato, devono ritenersi esclusi i beni che sono considerabili impignorabili (ai sensi dell'art. 268 IV
CCII) e ovviamente l'autovettura che risulta di proprietà di terzi;
− rilevato che le spese necessarie al sostentamento personale sembrano assorbire l'intera liquidità di cui può disporre mensilmente l'istante e non 3
sembra esservi spazio per destinare una quota di tale liquidità al soddisfacimento del credito della SI.ra , in aggiunta al già detto Parte_1 patrimonio immobiliare, fatte salve altre utilità che dovessero medio tempore sopravvenire e comunque nel rispetto delle prerogative del giudice stabilite ex art. 268., co. 4, lett. c), CCII;
− ritenuto che la ricorrente si trovi in situazione di sovra-indebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. c), CCII;
− verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269
CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
− rilevato che il patrimonio è identificabile sostanzialmente nel patrimonio immobiliare sopra identificato, tenuto conto che le risorse economiche per disponibilità liquide esistenti sono risorse insufficienti a soddisfare integralmente le identificate obbligazioni;
- valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, possa essere nominato quale Liquidatore la dott.ssa la quale risulta iscritta Persona_1 nell'Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti di cui all'art. 356 CCII;
− visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
− rilevato che la valutazione circa le spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente, ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCI è rimessa al giudice delegato in ossequio al dettato normativo, e di concerto con il liquidatore, il quale è onerato al più sollecito deposito di apposita relazione informativa, stabilendo sin da ora che, sino alla predetta determinazione,
l'importo destinato al soddisfacimento delle eSIenze di vita del debitore sia quantificato nella misura esposta in ricorso dal debitore, con accantonamento del residuo in favore dei creditori;
− ritenuto, infine, di riservare all'esito della procedura l'assunzione dell'eventuale revoca del gratuito patrocinio della parte istante, ammissione al gratuito subordinata, come è noto, alla dichiarazione del giudice di assenza di attivo della procedura, 4
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni del patrimonio di codice fiscale C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], residente in C.F._2
Rocca c.se (TO),
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti.
NOMINA
Liquidatore la dott.ssa Persona_1
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.
ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.
AVVERTE
− che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, CCII
a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza il debitore è privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunziare alla loro acquisizione per i motivi di cui all'ultimo comma dell'art. 142 CCII;
− che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo ex art. 143, ultimo comma CCII;
5
− ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore
DISPONE che il liquidatore:
− entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
− entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
− provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
− provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
DISPONE ALTRESÌ che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando 6
al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII;
il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D. concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del
Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.
Così deciso nella camera di conSIlio del 29.04.2025
Il Presidente
(Dott.ssa Stefania Frojo)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione Procedure Concorsuali
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Frojo Presidente
Dott.ssa Meri Papalia giudice
Dott.ssa Federica Lorenzatti giudice rel. nel procedimento unitario R.G. n. 57-1/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 270 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII)
- letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di codice , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(CS) il 01/05/1962, residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio De Renzo del Foro di Ivrea;
− ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, co. 2, CCII, stante la residenza anagrafica della ricorrente nel circondario del Tribunale di Ivrea;
- rilevato che la ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal CCII ed è legittimato, pertanto, a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
− dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
− rilevato che al ricorso è allegata la relazione sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dalla debitrice a corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, 2
patrimoniale e finanziaria del medesimo, redatta dal gestore della crisi dott.ssa su incarico dell;
Persona_1 Parte_2
-rilevato che dalla disamina della relazione si evince che la ricorrente presenta debiti complessivi allo stato quantificabili in € 362.970,12, di cui € 190.783,83 ipotecari, Euro € 107.080,14 gravati da privilegio e la residua parte chirografaria, cui devono aggiungersi le spese della procedura di sovraindebitamento (in quota parte pari ad € 1.200,00 già coperti dal fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime istituito presso Finpiemonte s.p.a.), nonché le spese in prededuzione della procedura esecutiva che già interessa i cespiti di proprietà della SI.ra (RG Pt_1
28/2024);
− rilevata la presenza di un patrimonio immobiliare in comproprietà che, seppur insufficiente, l'istante intende mettere a disposizione per la soddisfazione dei creditori, immobile sito nel Comune di Rocca c.se, Strada
Vecchia per il Levone n. 4, e già oggetto di procedura immobiliare, stimato nella parallela procedura esecutiva in Euro 225.000,00 (RGE 28/2024), nonché di un patrimonio immobiliare anch'esso in comproprietà nella misura di
1/6 -cespite sito nel Comune di Diamante (CS), alla via Piane - ricevuto in eredità dal padre e il cui valore si stima essere pari ad Euro 58.651,60 e per la quota di pertoccanza pari ad Euro 9.775,25;
− osservato che l'istante non è proprietaria di beni mobili registrati, utilizza solo il veicolo FIAT QUBO tg DZ330FL, immatricolato nel 2009, che è autovettura intestata al coniuge non convivente;
bene che non essendo in proprietà del soggetto destinatario della procedura deve essere escluso dalla liquidazione controllata,
-ritenuto che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile e che dalla liquidazione, allo stato, devono ritenersi esclusi i beni che sono considerabili impignorabili (ai sensi dell'art. 268 IV
CCII) e ovviamente l'autovettura che risulta di proprietà di terzi;
− rilevato che le spese necessarie al sostentamento personale sembrano assorbire l'intera liquidità di cui può disporre mensilmente l'istante e non 3
sembra esservi spazio per destinare una quota di tale liquidità al soddisfacimento del credito della SI.ra , in aggiunta al già detto Parte_1 patrimonio immobiliare, fatte salve altre utilità che dovessero medio tempore sopravvenire e comunque nel rispetto delle prerogative del giudice stabilite ex art. 268., co. 4, lett. c), CCII;
− ritenuto che la ricorrente si trovi in situazione di sovra-indebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. c), CCII;
− verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269
CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
− rilevato che il patrimonio è identificabile sostanzialmente nel patrimonio immobiliare sopra identificato, tenuto conto che le risorse economiche per disponibilità liquide esistenti sono risorse insufficienti a soddisfare integralmente le identificate obbligazioni;
- valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, possa essere nominato quale Liquidatore la dott.ssa la quale risulta iscritta Persona_1 nell'Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti di cui all'art. 356 CCII;
− visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;
− rilevato che la valutazione circa le spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente, ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCI è rimessa al giudice delegato in ossequio al dettato normativo, e di concerto con il liquidatore, il quale è onerato al più sollecito deposito di apposita relazione informativa, stabilendo sin da ora che, sino alla predetta determinazione,
l'importo destinato al soddisfacimento delle eSIenze di vita del debitore sia quantificato nella misura esposta in ricorso dal debitore, con accantonamento del residuo in favore dei creditori;
− ritenuto, infine, di riservare all'esito della procedura l'assunzione dell'eventuale revoca del gratuito patrocinio della parte istante, ammissione al gratuito subordinata, come è noto, alla dichiarazione del giudice di assenza di attivo della procedura, 4
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII,
DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA dei beni del patrimonio di codice fiscale C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...], residente in C.F._2
Rocca c.se (TO),
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti.
NOMINA
Liquidatore la dott.ssa Persona_1
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.
ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.
AVVERTE
− che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, CCII
a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza il debitore è privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunziare alla loro acquisizione per i motivi di cui all'ultimo comma dell'art. 142 CCII;
− che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo ex art. 143, ultimo comma CCII;
5
− ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore
DISPONE che il liquidatore:
− entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
− entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
− provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
− provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al
Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
DISPONE ALTRESÌ che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura;
nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando 6
al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII;
il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.
AUTORIZZA il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D. concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del
Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.
Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.
Così deciso nella camera di conSIlio del 29.04.2025
Il Presidente
(Dott.ssa Stefania Frojo)
Il Giudice rel.
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)