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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 14141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14141 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 20202/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20202 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
(P.I. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Silenzi e Riccardo
EV ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Viale del Pasteur n.33;
- Parte attrice - contro già e per essa la Controparte_1 Controparte_2 mandataria , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Giancarlo Catavello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via San Calimero n. 7;
- Parte convenuta -
, nonché di e per entrambe la mandataria Controparte_4 Controparte_5
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Catavello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Largo Donegani n. 2;
- Intervenuta - Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni delle parti come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha convenuto in giudizio la Parte_1
(ora chiedendo Controparte_2 Controparte_1
l'accoglimento delle rassegnate conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda
e per l'effetto:- accertare e dichiarare, la nullità del contratto di leasing finanziario n. LO 553342 del 30.09.2009 per violazione degli art. 1322 e 1346 c.c., per l'effetto, condannare la
[...] già alla restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di Controparte_2 Controparte_6 interessi passivi, spese, commissioni, per un importo, così come accertato nella allegata perizia di parte per € 60.771,41 (sessantamilasettecentosettantuno/41), nonché ulteriori interessi e rivalutazioni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero la somma minore o maggiore che il Giudice riterrà di giustizia, operando la eventuale compensazione con le somme a credito del
[...]
- accertare e dichiarare, per quanto indicato in narrativa, la violazione da parte del Controparte_2 dell'art. 117 Testo Unico Bancario, comma 6 e dell'art.118 del Controparte_2 medesimo T.u.b. e, per l'effetto, dichiarare nulle e/o inopponibili le clausole di determinazione dei tassi di interesse applicati dall'Istituto, anche per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1418- 1346 c.c.; - rideterminare il prezzo del riscatto finale del bene oggetto del contratto di leasing in funzione della rideterminazione del costo del leasing per le causali e i titoli di cui in narrativa;
- in subordine, accertare e dichiarare la nullità del contratto di leasing in oggetto, per violazione delle regole di correttezza e buona fede contrattuale ex artt. 1175-1176 c.c.;
-condannare la convenuta per effetto di quanto sopra accertato, al risarcimento dei danni patrimoniali e non conseguenti al comportamento illecito ed agli inadempimenti dell'Istituto nella misura di € 50.000,00 (cinquantamila=00), o di altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia”.
In data 10.11.2017 si è costituita la assegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Nel merito, in via principale: - rigettare tutte le domande formulate dalla
[...]
C.F./P.IVA , con sede legale in Roma (RM), via Siculiana Parte_1 P.IVA_3
n. 233/2, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra (C.F. Parte_1
), con l'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio – in quanto C.F._1 inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
- condannare controparte, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi in via equitativa. In via riconvenzionale:
1) accertare e dichiarare che, stante l'inadempimento di , Parte_1 si è legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista Controparte_2 dal contratto di leasing n. 553342 del 30.09.2009 e che, pertanto, il predetto contratto di locazione finanziaria è da intendersi risolto di diritto. 2) In via alternativa, stante il grave inadempimento di
rispetto agli obblighi di pagamento previsti dal contratto di Parte_1 locazione finanziaria n. 553342 del 30.09.2009, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione per inadempimento dello stesso contratto di leasing. 3)
In ogni caso, condannare C.F./P.IVA , con Parte_1 P.IVA_3 sede legale in Roma (RM), via Siculiana n. 233/2, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra (C.F. ), e/o chiunque detenga senza titolo, a Parte_1 C.F._1 restituire a “l'immobile posto in territorio del Comune di Aprilia, Controparte_2 località Torre del Padiglione, avente accesso da strada comunale dipartentesi da Via dei Giardini
s.n.c. e precisamente: - appezzamento di terreno avente la destinazione urbanistica di cui al certificato in appresso allegato, ricompreso in area destinata alla installazione di attività artigianale, della superficie catastale di mq. 2500 (metri quadrati duemilacinquecento), confinante nell'insieme con strada, terreni distinti in catasto con le particelle 85, 800, 709 e 707, salvo se altri;
censito al Catasto dei Terreni di detto Comune, in ditta alla società venditrice, e distinto nel foglio 103, con la particella 124, vigneto di classe 1, Ha. 00.25.00, Deduz F5, Reddito Dominicale
Euro 83,28, Reddito Agrario Euro 25,82”, acquistato a mezzo atto di compravendita, in data 8 ottobre 2009, a ministero del dottor Notaio in Roma, Velletri e Civitavecchia, rep. n. Per_1
117.452; atto n. 34.497.
In ogni caso: - condannare controparte al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di causa”.
Successivamente in data 24.11.2023 è intervenuta in giudizio la , Controparte_4 nonché di a mezzo della mandataria rassegnando le Controparte_5 Controparte_3 seguenti conclusioni:
chiedono l'estromissione della NT, (già Controparte_1 Controparte_2
, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. non avendo la stessa più interesse a partecipare
[...] attesa l'intervenuta cessione;
fanno proprie tutte le domande, eccezioni, difese, istanze e conclusioni già formulate dalla NT (già e Controparte_1 Controparte_2 contenute in tutti i relativi atti di causa, depositati sino alla data odierna”. All'udienza del 26 giugno 2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dalla stipula, in data 30.09.2009, di un contratto di locazione finanziaria, con cui la società concedeva alla Controparte_2 società attrice l'immobile (da costruire) sito in Aprilia (LT), via dei Giardini snc, località La Torre del Padiglione;
il costo del bene veniva indicato in euro 600.000,00 (iva esclusa), e la durata del leasing concordata in mesi 216 ad un canone anticipato iniziale pari ad euro 120.000,00, e per i 215 canoni mensili successivi di euro 2.834,40 ciascuno.
Dalla documentazione in atti, risulta che la conduttrice, nel corso del rapporto, si rendeva inadempiente al pagamento dei canoni di locazione;
deduceva, Controparte_2 quindi, che con comunicazione del 16.09.2016 la concedente si era avvalsa della clausola risolutiva espressa, intimando, altresì, la restituzione dell'immobile oggetto del suddetto contratto.
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta, mentre è fondata e deve essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, per le seguenti ragioni.
La domanda attorea ha un'unica origine o causa petendi, rappresentata dalla mancata indicazione in contratto, dell' costituente violazione delle norme del T.U.B. e delle Delibere CICR. Pt_2
A tal proposito si rileva che, contrariamente a quanto affermato dalla parte attrice, non è prevista l'indicazione dell'ISC/TAEG nelle operazioni di locazione finanziaria, poiché ciò che rileva ai fini della trasparenza è l'indicazione del corrispettivo costituito dai canoni e dall'opzione finale di acquisto.
In merito a tale doglianza l'odierno giudicante ritiene di aderire a quella parte della giurisprudenza secondo cui l'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge una mera funzione informativa finalizzata a mettere il cliente a conoscenza del costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Ne Par consegue che l'omessa o erronea indicazione dell' non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB. In tal senso la stessa Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. Civile n. 39169/2021).
Nel caso che ci riguarda, la società esponente ha provveduto ad indicare nelle Condizioni particolari del Contratto di Leasing, il tasso di attualizzazione (pari al 3,60%), nonché tutte le spese e le commissioni connesse alla stessa operazione di leasing.
Pertanto, la concedente avendo rispettato le succitate indicazioni non ha posto in essere alcuna violazione della normativa sulla trasparenza e sulla determinatezza e determinabilità dei tassi applicati, contrariamente a quanto affermato dalla parte attrice.
Quanto all'eccezione relativa all'usurarietà degli interessi applicati dalla banca, essa risulta essere stata formulata dalla parte attrice in maniera del tutto generica pur spettando alla stessa, alla stregua degli ordinari criteri probatori ex art. 2967 c.c., dare prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria eccezione.
In particolare, per quanto concerne l'eccezione relativa all'applicazione di interessi usurari, è necessario indicare il tasso concordato, quello che si ritiene essere stato applicato, unitamente ai criteri di determinazione dello stesso, nonché l'esatto periodo di superamento del tasso soglia.
Inoltre, è necessario indicare con conteggi chiari e verificabili le somme che si asserisce essere state illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
La parte attrice non ha in alcun modo specificato le operazioni e le clausole contrattuali ritenute illegittime, né gli addebiti non dovuti, non assolvendo, pertanto, all'onere di contestazione, sulla stessa incombente, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Né tanto meno rileva la perizia di parte prodotta, trattandosi di una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio (così Cass. 6 agosto 2015 n. 16552; conf. Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902), la quale avrebbe natura meramente esplorativa.
Ad ogni modo, con riguardo ai profili concernenti la dedotta nullità del contratto per violazione delle norme anti-usura, si rileva che non risulta che il tasso soglia-usura sia stato superato, raffrontando i tassi effettivamente applicati nel corso del rapporto con i tassi soglia-usura comunicati trimestralmente dalla Banca d'Italia, anche alla luce dei criteri di recente affermati dalle
Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 19597/2020). Ed, infatti, le condizioni particolari dei contratti in esame contengono la modalità ed i parametri di calcolo degli interessi di mora:, “Interessi di mora EURIBOR tre mesi (divisore 360) pubblicato su
“Il Sole 24 ore” tempo per tempo vigente, maggiorato di 6 punti percentuali, rapportato ad ogni giorno di mora”; pertanto il tasso di mora alla data di stipula del contratto (terzo trimestre 2009) è pari a 6,406; tenendo conto dei tassi medi su base annua (relativi al contratto) pubblicati sulla G.U., nei periodi di riferimento, in corrispondenza della categoria di operazione “Leasing – oltre 50.000
Euro” (5,58) e applicando il criterio di calcolo confermato dalle Sezioni Unite, si rileva che in riferimento alla data di stipula del contratto, il tasso soglia di mora è pari a 11,52 [(5,58 + 2,1%) +
50%].
Destituite di fondamento sono anche le ulteriori allegazioni difensive dell'attrice concernenti la presunta indeterminatezza del tasso di interesse e l'applicazione di interessi anatocistici contra legem quale conseguenza del sistema di ammortamento a rate costanti (c.d. ammortamento alla francese) previsto nel contratto in esame.
Nel sistema di ammortamento alla francese, come quello previsto nel caso di specie, a fronte di un capitale preso a prestito all'epoca iniziale, il debitore deve corrispondere rate di importo costante costituite da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente. Ne consegue che anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Il piano di ammortamento alla francese non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c.
Sul punto, è sufficiente segnalare la sentenza n. 15130/2024 delle Sezioni Unite ove è stato definitivamente affermato che nell'ambito dei piani di ammortamento alla francese non si verifica alcun effetto anatocistico.
Una volta escluse le nullità prospettate dalla società attrice vanno respinte anche le richieste volte alla compensazione e alla ripetizione di somme di cui non è stata in alcun modo provata la natura indebita. Stessa sorte spetta alla domanda risarcitoria, essendo stata esclusa l'applicazione di interessi usurari e non essendo emerse altre condotte illecite ascrivibili alla banca convenuta.
Meritevole di accoglimento risulta essere, invece, la domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta, atteso che risulta incontroverso ed incontestato, oltre che provato dalla documentazione prodotta in atti dalla parte convenuta, il comportamento inadempiente della parte utilizzatrice odierna attrice, nel mantenere il possesso ed il godimento del bene immobile oggetto del leasing finanziario, pur avendo smesso oramai da tempo (dall'anno 2016) di pagare il canone di locazione pattuito.
Invero, ai sensi dell'art. 21 delle condizioni generali del contratto è previsto che “In ogni caso di inadempienza dell'Utilizzatore alle obbligazioni a suo carico derivanti dagli artt. 4, 10, 11, 12, 16 e
17, il Concedente, senza necessità di preventiva costituzione in mora, avrà alternativamente facoltà di: a) determinare di diritto, e quindi con effetto immediato, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante dichiarazione da inviare a mezzo raccomandata a/r; b) chiedere
l'immediato versamento di un importo pari a tutti i canoni ancora a scadere attualizzato al tasso indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto, fermo restando ogni altro obbligo e diritto delle parti […] L'Utilizzatore, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto… dovrà immediatamente restituire al Concedente i beni, liberi da persone e cose, in buono stato di manutenzione - salvo il deterioramento dovuto al normale uso - ed in condizioni tali da poter essere immediatamente utilizzati”.
Come è noto, con la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., i contraenti possono convenire che il contratto si risolva qualora una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo modalità stabilite;
non è necessario che l'adempimento sia grave ma deve essere comunque imputabile, evenienza sicuramente sussistente nella fattispecie. In questi casi, ai sensi del secondo comma dell'art. 1456 c.c., la risoluzione si verifica di diritto, quando la parte interessata dichiara che intende avvalersene;
trattasi di dichiarazione unilaterale e recettizia di natura negoziale.
Nel caso di specie, soddisfa i predetti requisiti la comunicazione del 16.09.2016 con cui la concedente manifestava alla società l'intervenuta risoluzione del contratto medesimo ove Pt_1 veniva anche intimata la restituzione dell'immobile in oggetto.
Da ultimo si rileva che la risoluzione ex art. 1456 c.c. opera di diritto, sicché la pronuncia del
Tribunale è meramente dichiarativa e non costitutiva, limitandosi a prendere atto della risoluzione già intervenuta nei termini di contratto. In conclusione, respinta la domanda attorea e ritenuto valido ed efficace il contratto di leasing finanziario n. LO 553342, la conclamata e non contestata morosità maturata dalla società
[...]
rimane automaticamente ingiustificata;
ne consegue l'accoglimento Parte_1 della riconvenzionale spiegata dalla concedente e per l'effetto la condanna della parte attrice alla immediata restituzione del bene immobile oggetto del contratto. La condanna alla restituzione deve essere posta in favore della cedente, in considerazione delle conclusioni formulate dall'intervenuta
(che ha richiamato integralmente quelle formulate dalla cedente), in relazione all'art. 112 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice, per quanto in parte motiva;
- Accoglie la domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta e per l'effetto accertata la risoluzione del contratto di leasing n. 553342 del 30.09.2009 condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a restituire a (già Controparte_1 Controparte_2
e per essa la mandataria “l'immobile posto in territorio del
[...] Controparte_3
Comune di Aprilia, località Torre del Padiglione, avente accesso da strada comunale dipartentesi da Via dei Giardini s.n.c. e precisamente: - appezzamento di terreno avente la destinazione urbanistica di cui al certificato in appresso allegato, ricompreso in area destinata alla installazione di attività artigianale, della superficie catastale di mq. 2500
(metri quadrati duemilacinquecento), confinante nell'insieme con strada, terreni distinti in catasto con le particelle 85, 800, 709 e 707, salvo se altri;
censito al Catasto dei Terreni di detto Comune, in ditta alla società venditrice, e distinto nel foglio 103, con la particella
124, vigneto di classe 1, Ha. 00.25.00, Deduz F5, Reddito Dominicale Euro 83,28, Reddito
Agrario Euro 25,82”;
- Condanna la parte attrice l pagamento in Parte_1 solido dal lato attivo in favore di (già Controparte_1 [...]
e per essa la mandataria e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, nonché di e per entrambe la mandataria
[...] Controparte_5 CP_3
delle spese di lite che liquida in complessivi € 10.860,00 quale compenso
[...] professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge. Roma, 10/10/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Mariangela Dinoi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20202 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, vertente
TRA
(P.I. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluca Silenzi e Riccardo
EV ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Roma, Viale del Pasteur n.33;
- Parte attrice - contro già e per essa la Controparte_1 Controparte_2 mandataria , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Giancarlo Catavello ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via San Calimero n. 7;
- Parte convenuta -
, nonché di e per entrambe la mandataria Controparte_4 Controparte_5
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Catavello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Largo Donegani n. 2;
- Intervenuta - Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni delle parti come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società ha convenuto in giudizio la Parte_1
(ora chiedendo Controparte_2 Controparte_1
l'accoglimento delle rassegnate conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda
e per l'effetto:- accertare e dichiarare, la nullità del contratto di leasing finanziario n. LO 553342 del 30.09.2009 per violazione degli art. 1322 e 1346 c.c., per l'effetto, condannare la
[...] già alla restituzione di tutte le somme corrisposte a titolo di Controparte_2 Controparte_6 interessi passivi, spese, commissioni, per un importo, così come accertato nella allegata perizia di parte per € 60.771,41 (sessantamilasettecentosettantuno/41), nonché ulteriori interessi e rivalutazioni e spese successivamente maturate e maturande, ovvero la somma minore o maggiore che il Giudice riterrà di giustizia, operando la eventuale compensazione con le somme a credito del
[...]
- accertare e dichiarare, per quanto indicato in narrativa, la violazione da parte del Controparte_2 dell'art. 117 Testo Unico Bancario, comma 6 e dell'art.118 del Controparte_2 medesimo T.u.b. e, per l'effetto, dichiarare nulle e/o inopponibili le clausole di determinazione dei tassi di interesse applicati dall'Istituto, anche per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1418- 1346 c.c.; - rideterminare il prezzo del riscatto finale del bene oggetto del contratto di leasing in funzione della rideterminazione del costo del leasing per le causali e i titoli di cui in narrativa;
- in subordine, accertare e dichiarare la nullità del contratto di leasing in oggetto, per violazione delle regole di correttezza e buona fede contrattuale ex artt. 1175-1176 c.c.;
-condannare la convenuta per effetto di quanto sopra accertato, al risarcimento dei danni patrimoniali e non conseguenti al comportamento illecito ed agli inadempimenti dell'Istituto nella misura di € 50.000,00 (cinquantamila=00), o di altra maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia”.
In data 10.11.2017 si è costituita la assegnando le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Nel merito, in via principale: - rigettare tutte le domande formulate dalla
[...]
C.F./P.IVA , con sede legale in Roma (RM), via Siculiana Parte_1 P.IVA_3
n. 233/2, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra (C.F. Parte_1
), con l'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio – in quanto C.F._1 inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
- condannare controparte, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi in via equitativa. In via riconvenzionale:
1) accertare e dichiarare che, stante l'inadempimento di , Parte_1 si è legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista Controparte_2 dal contratto di leasing n. 553342 del 30.09.2009 e che, pertanto, il predetto contratto di locazione finanziaria è da intendersi risolto di diritto. 2) In via alternativa, stante il grave inadempimento di
rispetto agli obblighi di pagamento previsti dal contratto di Parte_1 locazione finanziaria n. 553342 del 30.09.2009, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione per inadempimento dello stesso contratto di leasing. 3)
In ogni caso, condannare C.F./P.IVA , con Parte_1 P.IVA_3 sede legale in Roma (RM), via Siculiana n. 233/2, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra (C.F. ), e/o chiunque detenga senza titolo, a Parte_1 C.F._1 restituire a “l'immobile posto in territorio del Comune di Aprilia, Controparte_2 località Torre del Padiglione, avente accesso da strada comunale dipartentesi da Via dei Giardini
s.n.c. e precisamente: - appezzamento di terreno avente la destinazione urbanistica di cui al certificato in appresso allegato, ricompreso in area destinata alla installazione di attività artigianale, della superficie catastale di mq. 2500 (metri quadrati duemilacinquecento), confinante nell'insieme con strada, terreni distinti in catasto con le particelle 85, 800, 709 e 707, salvo se altri;
censito al Catasto dei Terreni di detto Comune, in ditta alla società venditrice, e distinto nel foglio 103, con la particella 124, vigneto di classe 1, Ha. 00.25.00, Deduz F5, Reddito Dominicale
Euro 83,28, Reddito Agrario Euro 25,82”, acquistato a mezzo atto di compravendita, in data 8 ottobre 2009, a ministero del dottor Notaio in Roma, Velletri e Civitavecchia, rep. n. Per_1
117.452; atto n. 34.497.
In ogni caso: - condannare controparte al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di causa”.
Successivamente in data 24.11.2023 è intervenuta in giudizio la , Controparte_4 nonché di a mezzo della mandataria rassegnando le Controparte_5 Controparte_3 seguenti conclusioni:
chiedono l'estromissione della NT, (già Controparte_1 Controparte_2
, ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c. non avendo la stessa più interesse a partecipare
[...] attesa l'intervenuta cessione;
fanno proprie tutte le domande, eccezioni, difese, istanze e conclusioni già formulate dalla NT (già e Controparte_1 Controparte_2 contenute in tutti i relativi atti di causa, depositati sino alla data odierna”. All'udienza del 26 giugno 2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine dalla stipula, in data 30.09.2009, di un contratto di locazione finanziaria, con cui la società concedeva alla Controparte_2 società attrice l'immobile (da costruire) sito in Aprilia (LT), via dei Giardini snc, località La Torre del Padiglione;
il costo del bene veniva indicato in euro 600.000,00 (iva esclusa), e la durata del leasing concordata in mesi 216 ad un canone anticipato iniziale pari ad euro 120.000,00, e per i 215 canoni mensili successivi di euro 2.834,40 ciascuno.
Dalla documentazione in atti, risulta che la conduttrice, nel corso del rapporto, si rendeva inadempiente al pagamento dei canoni di locazione;
deduceva, Controparte_2 quindi, che con comunicazione del 16.09.2016 la concedente si era avvalsa della clausola risolutiva espressa, intimando, altresì, la restituzione dell'immobile oggetto del suddetto contratto.
La domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta, mentre è fondata e deve essere accolta la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta, per le seguenti ragioni.
La domanda attorea ha un'unica origine o causa petendi, rappresentata dalla mancata indicazione in contratto, dell' costituente violazione delle norme del T.U.B. e delle Delibere CICR. Pt_2
A tal proposito si rileva che, contrariamente a quanto affermato dalla parte attrice, non è prevista l'indicazione dell'ISC/TAEG nelle operazioni di locazione finanziaria, poiché ciò che rileva ai fini della trasparenza è l'indicazione del corrispettivo costituito dai canoni e dall'opzione finale di acquisto.
In merito a tale doglianza l'odierno giudicante ritiene di aderire a quella parte della giurisprudenza secondo cui l'ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge una mera funzione informativa finalizzata a mettere il cliente a conoscenza del costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Ne Par consegue che l'omessa o erronea indicazione dell' non incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB. In tal senso la stessa Corte di Cassazione ha affermato che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass. Civile n. 39169/2021).
Nel caso che ci riguarda, la società esponente ha provveduto ad indicare nelle Condizioni particolari del Contratto di Leasing, il tasso di attualizzazione (pari al 3,60%), nonché tutte le spese e le commissioni connesse alla stessa operazione di leasing.
Pertanto, la concedente avendo rispettato le succitate indicazioni non ha posto in essere alcuna violazione della normativa sulla trasparenza e sulla determinatezza e determinabilità dei tassi applicati, contrariamente a quanto affermato dalla parte attrice.
Quanto all'eccezione relativa all'usurarietà degli interessi applicati dalla banca, essa risulta essere stata formulata dalla parte attrice in maniera del tutto generica pur spettando alla stessa, alla stregua degli ordinari criteri probatori ex art. 2967 c.c., dare prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della propria eccezione.
In particolare, per quanto concerne l'eccezione relativa all'applicazione di interessi usurari, è necessario indicare il tasso concordato, quello che si ritiene essere stato applicato, unitamente ai criteri di determinazione dello stesso, nonché l'esatto periodo di superamento del tasso soglia.
Inoltre, è necessario indicare con conteggi chiari e verificabili le somme che si asserisce essere state illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari.
La parte attrice non ha in alcun modo specificato le operazioni e le clausole contrattuali ritenute illegittime, né gli addebiti non dovuti, non assolvendo, pertanto, all'onere di contestazione, sulla stessa incombente, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Né tanto meno rileva la perizia di parte prodotta, trattandosi di una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio (così Cass. 6 agosto 2015 n. 16552; conf. Cass. S.U. 3 giugno 2013 n. 13902), la quale avrebbe natura meramente esplorativa.
Ad ogni modo, con riguardo ai profili concernenti la dedotta nullità del contratto per violazione delle norme anti-usura, si rileva che non risulta che il tasso soglia-usura sia stato superato, raffrontando i tassi effettivamente applicati nel corso del rapporto con i tassi soglia-usura comunicati trimestralmente dalla Banca d'Italia, anche alla luce dei criteri di recente affermati dalle
Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 19597/2020). Ed, infatti, le condizioni particolari dei contratti in esame contengono la modalità ed i parametri di calcolo degli interessi di mora:, “Interessi di mora EURIBOR tre mesi (divisore 360) pubblicato su
“Il Sole 24 ore” tempo per tempo vigente, maggiorato di 6 punti percentuali, rapportato ad ogni giorno di mora”; pertanto il tasso di mora alla data di stipula del contratto (terzo trimestre 2009) è pari a 6,406; tenendo conto dei tassi medi su base annua (relativi al contratto) pubblicati sulla G.U., nei periodi di riferimento, in corrispondenza della categoria di operazione “Leasing – oltre 50.000
Euro” (5,58) e applicando il criterio di calcolo confermato dalle Sezioni Unite, si rileva che in riferimento alla data di stipula del contratto, il tasso soglia di mora è pari a 11,52 [(5,58 + 2,1%) +
50%].
Destituite di fondamento sono anche le ulteriori allegazioni difensive dell'attrice concernenti la presunta indeterminatezza del tasso di interesse e l'applicazione di interessi anatocistici contra legem quale conseguenza del sistema di ammortamento a rate costanti (c.d. ammortamento alla francese) previsto nel contratto in esame.
Nel sistema di ammortamento alla francese, come quello previsto nel caso di specie, a fronte di un capitale preso a prestito all'epoca iniziale, il debitore deve corrispondere rate di importo costante costituite da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente. Ne consegue che anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, sicché gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, cioè sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. Il piano di ammortamento alla francese non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c.
Sul punto, è sufficiente segnalare la sentenza n. 15130/2024 delle Sezioni Unite ove è stato definitivamente affermato che nell'ambito dei piani di ammortamento alla francese non si verifica alcun effetto anatocistico.
Una volta escluse le nullità prospettate dalla società attrice vanno respinte anche le richieste volte alla compensazione e alla ripetizione di somme di cui non è stata in alcun modo provata la natura indebita. Stessa sorte spetta alla domanda risarcitoria, essendo stata esclusa l'applicazione di interessi usurari e non essendo emerse altre condotte illecite ascrivibili alla banca convenuta.
Meritevole di accoglimento risulta essere, invece, la domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta, atteso che risulta incontroverso ed incontestato, oltre che provato dalla documentazione prodotta in atti dalla parte convenuta, il comportamento inadempiente della parte utilizzatrice odierna attrice, nel mantenere il possesso ed il godimento del bene immobile oggetto del leasing finanziario, pur avendo smesso oramai da tempo (dall'anno 2016) di pagare il canone di locazione pattuito.
Invero, ai sensi dell'art. 21 delle condizioni generali del contratto è previsto che “In ogni caso di inadempienza dell'Utilizzatore alle obbligazioni a suo carico derivanti dagli artt. 4, 10, 11, 12, 16 e
17, il Concedente, senza necessità di preventiva costituzione in mora, avrà alternativamente facoltà di: a) determinare di diritto, e quindi con effetto immediato, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante dichiarazione da inviare a mezzo raccomandata a/r; b) chiedere
l'immediato versamento di un importo pari a tutti i canoni ancora a scadere attualizzato al tasso indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto, fermo restando ogni altro obbligo e diritto delle parti […] L'Utilizzatore, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto… dovrà immediatamente restituire al Concedente i beni, liberi da persone e cose, in buono stato di manutenzione - salvo il deterioramento dovuto al normale uso - ed in condizioni tali da poter essere immediatamente utilizzati”.
Come è noto, con la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., i contraenti possono convenire che il contratto si risolva qualora una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo modalità stabilite;
non è necessario che l'adempimento sia grave ma deve essere comunque imputabile, evenienza sicuramente sussistente nella fattispecie. In questi casi, ai sensi del secondo comma dell'art. 1456 c.c., la risoluzione si verifica di diritto, quando la parte interessata dichiara che intende avvalersene;
trattasi di dichiarazione unilaterale e recettizia di natura negoziale.
Nel caso di specie, soddisfa i predetti requisiti la comunicazione del 16.09.2016 con cui la concedente manifestava alla società l'intervenuta risoluzione del contratto medesimo ove Pt_1 veniva anche intimata la restituzione dell'immobile in oggetto.
Da ultimo si rileva che la risoluzione ex art. 1456 c.c. opera di diritto, sicché la pronuncia del
Tribunale è meramente dichiarativa e non costitutiva, limitandosi a prendere atto della risoluzione già intervenuta nei termini di contratto. In conclusione, respinta la domanda attorea e ritenuto valido ed efficace il contratto di leasing finanziario n. LO 553342, la conclamata e non contestata morosità maturata dalla società
[...]
rimane automaticamente ingiustificata;
ne consegue l'accoglimento Parte_1 della riconvenzionale spiegata dalla concedente e per l'effetto la condanna della parte attrice alla immediata restituzione del bene immobile oggetto del contratto. La condanna alla restituzione deve essere posta in favore della cedente, in considerazione delle conclusioni formulate dall'intervenuta
(che ha richiamato integralmente quelle formulate dalla cedente), in relazione all'art. 112 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita, così provvede:
- Rigetta la domanda proposta dalla parte attrice, per quanto in parte motiva;
- Accoglie la domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta e per l'effetto accertata la risoluzione del contratto di leasing n. 553342 del 30.09.2009 condanna la in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, a restituire a (già Controparte_1 Controparte_2
e per essa la mandataria “l'immobile posto in territorio del
[...] Controparte_3
Comune di Aprilia, località Torre del Padiglione, avente accesso da strada comunale dipartentesi da Via dei Giardini s.n.c. e precisamente: - appezzamento di terreno avente la destinazione urbanistica di cui al certificato in appresso allegato, ricompreso in area destinata alla installazione di attività artigianale, della superficie catastale di mq. 2500
(metri quadrati duemilacinquecento), confinante nell'insieme con strada, terreni distinti in catasto con le particelle 85, 800, 709 e 707, salvo se altri;
censito al Catasto dei Terreni di detto Comune, in ditta alla società venditrice, e distinto nel foglio 103, con la particella
124, vigneto di classe 1, Ha. 00.25.00, Deduz F5, Reddito Dominicale Euro 83,28, Reddito
Agrario Euro 25,82”;
- Condanna la parte attrice l pagamento in Parte_1 solido dal lato attivo in favore di (già Controparte_1 [...]
e per essa la mandataria e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, nonché di e per entrambe la mandataria
[...] Controparte_5 CP_3
delle spese di lite che liquida in complessivi € 10.860,00 quale compenso
[...] professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge. Roma, 10/10/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Mariangela Dinoi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.