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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/10/2025, n. 3856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3856 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
OS LI ha pronunziato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente, la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 1777/2025
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
OSrio IA MO, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio, elettivamente domiciliato come in atti;
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Gennaro Santoro, elettivamente domiciliata, come in atti
Resistenti
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
Resistente contumace
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.02.2025, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2025 9000529672 000, notificatagli il
21.01.2025, contenente, tra gli altri, i seguenti avvisi di addebito:
1) n. 371 2022 0015042980 000 presuntivamente notificato il 05.12.2022 relativo a contributi IVS Anno 2014 per l'importo complessivo di € 17.158,10;
2) n. 371 2022 0022373206 000 presuntivamente notificato il 25.01.2023 relativo a contributi IVS Anno 2021 per l'importo complessivo di € 1.107,98;
3) n. 371 2023 0012600101 000 presuntivamente notificato il 16.12.2023 relativo a contributi IVS Anno 2022 per l'importo complessivo di € 1.194,81;
4) n. 371 2023 0012783568 000 presuntivamente notificato il 16.12.2023 relativo a contributi IVS Anno 2017, per l'importo complessivo di € 4.217,70.
Nello specifico, ha eccepito la nullità dell'intimazione per omesso invio degli atti alla stessa presupposti. Ha, poi, eccepito la prescrizione dei crediti contributivi per omessa notifica degli avvisi indicati nonché la prescrizione successiva alla eventuale notifica degli stessi, ove provata, chiedendo pertanto l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta. Il tutto con condanna di parte resistente alle spese di lite e attribuzione.
Si sono costituiti i resistenti e i quali, impugnando e CP_1 Controparte_2
contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, concludevano per il rigetto del ricorso.
restava contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. CP_3
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 09.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
avendo gli avvisi impugnati ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2014, 2017,
2021 e 2022.
2 CP_ Ed infatti, la cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402, in forza della quale sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del
31 dicembre 2001, termine poi differito fino al 31.12.2009 da successive disposizione di legge.
Venendo al merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente eccepisce in primo luogo la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica degli avvisi indicati nell'intimazione di pagamento opposta. In subordine, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata.
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica CP_ risulta infondata, avendo l' fornito prova della regolare notifica degli avvisi a mezzo pec (cfr. ricevute di accettazione e consegna e allegati messaggi pec depositati dall' ), la quale non ha svolto alcuna contestazione sul punto. CP_1
Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, previsto per l'impugnazione dei vizi inerenti il merito della pretesa contributiva.
Per le stesse ragioni è infondata l'eccezione di nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti.
Per quanto concerne, invece, l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica degli avvisi, va dedotto quanto segue.
Va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad
3 agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile , sez. VI , n. 6166 del 2019).
Nel caso di specie, essendo il ricorrente stato destinatario di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo pertanto diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del
31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, stante il principio di irricevibilità dei crediti
CP_ prescritti da parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Occorre, a questo punto, esaminare la questione relativa alla maturata prescrizione dei crediti previdenziali successiva alla notifica della cartella.
Va a tal riguardo evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "”conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 CP_1
gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 CP_1
n. 122 del 2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016).
Trova pertanto applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di
4 contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore
o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Ebbene, tra le date di notifica degli avvisi impugnati, individuate rispettivamente nel
05.12.2022 per il primo avviso, nel 25.01.2023 per il secondo avviso e nel 16.12.2023 per gli ultimi due avvisi, e la data di notifica dell'intimazione opposta, il termine di prescrizione non era ancora decorso.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
Nulla sulle spese tra il ricorrente e la stante la contumacia di quest'ultima. Controparte_3
Le spese di lite tra il ricorrente e i resistenti costituiti seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico di parte ricorrente, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
b) Rigetta nel resto;
c) Nulla sulle spese tra il ricorrente e la Controparte_3
d) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuno dei resistenti delle spese di lite, liquidate in €. 1.865,00 ciascuno, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 14.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa OS LI
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa
OS LI ha pronunziato all'esito del deposito di note in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la seguente, la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. R.G. 1777/2025
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1
OSrio IA MO, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E
in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio, elettivamente domiciliato come in atti;
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Gennaro Santoro, elettivamente domiciliata, come in atti
Resistenti
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3
Resistente contumace
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.02.2025, il ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2025 9000529672 000, notificatagli il
21.01.2025, contenente, tra gli altri, i seguenti avvisi di addebito:
1) n. 371 2022 0015042980 000 presuntivamente notificato il 05.12.2022 relativo a contributi IVS Anno 2014 per l'importo complessivo di € 17.158,10;
2) n. 371 2022 0022373206 000 presuntivamente notificato il 25.01.2023 relativo a contributi IVS Anno 2021 per l'importo complessivo di € 1.107,98;
3) n. 371 2023 0012600101 000 presuntivamente notificato il 16.12.2023 relativo a contributi IVS Anno 2022 per l'importo complessivo di € 1.194,81;
4) n. 371 2023 0012783568 000 presuntivamente notificato il 16.12.2023 relativo a contributi IVS Anno 2017, per l'importo complessivo di € 4.217,70.
Nello specifico, ha eccepito la nullità dell'intimazione per omesso invio degli atti alla stessa presupposti. Ha, poi, eccepito la prescrizione dei crediti contributivi per omessa notifica degli avvisi indicati nonché la prescrizione successiva alla eventuale notifica degli stessi, ove provata, chiedendo pertanto l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta. Il tutto con condanna di parte resistente alle spese di lite e attribuzione.
Si sono costituiti i resistenti e i quali, impugnando e CP_1 Controparte_2
contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, concludevano per il rigetto del ricorso.
restava contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. CP_3
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 09.10.2025 ex art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Controparte_3
avendo gli avvisi impugnati ad oggetto contributi IVS relativi agli anni 2014, 2017,
2021 e 2022.
2 CP_ Ed infatti, la cessione e cartolarizzazione dei crediti trova origine nella previsione dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 1999), così come modificato dall'art. 1 del D.L. 6 settembre 1999, n. 308, convertito dalla legge 5 novembre, n. 402, in forza della quale sono stati ceduti i crediti maturati e accertati fino alla data del 31 dicembre 1999, nonché quelli maturati fino alla data del
31 dicembre 2001, termine poi differito fino al 31.12.2009 da successive disposizione di legge.
Venendo al merito, l'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente eccepisce in primo luogo la prescrizione della pretesa contributiva connessa all'omessa notifica degli avvisi indicati nell'intimazione di pagamento opposta. In subordine, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata.
Ebbene, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione connessa all'omessa notifica CP_ risulta infondata, avendo l' fornito prova della regolare notifica degli avvisi a mezzo pec (cfr. ricevute di accettazione e consegna e allegati messaggi pec depositati dall' ), la quale non ha svolto alcuna contestazione sul punto. CP_1
Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, previsto per l'impugnazione dei vizi inerenti il merito della pretesa contributiva.
Per le stesse ragioni è infondata l'eccezione di nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti.
Per quanto concerne, invece, l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica degli avvisi, va dedotto quanto segue.
Va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.
Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad
3 agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile , sez. VI , n. 6166 del 2019).
Nel caso di specie, essendo il ricorrente stato destinatario di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo pertanto diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del
31/1/2017).
Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, stante il principio di irricevibilità dei crediti
CP_ prescritti da parte dell' l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.
Occorre, a questo punto, esaminare la questione relativa alla maturata prescrizione dei crediti previdenziali successiva alla notifica della cartella.
Va a tal riguardo evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "”conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 CP_1
gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 CP_1
n. 122 del 2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016).
Trova pertanto applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di
4 contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore
o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.
Ebbene, tra le date di notifica degli avvisi impugnati, individuate rispettivamente nel
05.12.2022 per il primo avviso, nel 25.01.2023 per il secondo avviso e nel 16.12.2023 per gli ultimi due avvisi, e la data di notifica dell'intimazione opposta, il termine di prescrizione non era ancora decorso.
La domanda va, pertanto, integralmente rigettata.
Nulla sulle spese tra il ricorrente e la stante la contumacia di quest'ultima. Controparte_3
Le spese di lite tra il ricorrente e i resistenti costituiti seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico di parte ricorrente, tenuto conto della natura e del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
b) Rigetta nel resto;
c) Nulla sulle spese tra il ricorrente e la Controparte_3
d) Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di ciascuno dei resistenti delle spese di lite, liquidate in €. 1.865,00 ciascuno, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 14.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa OS LI
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