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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Gianmichele Marcelli, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1155/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Filippo Ventola e Stefano Santarelli;
appellante
CONTRO
(c.f. ), contumace;
Controparte_1 C.F._1
(c.f. , (c.f. ) Controparte_2 C.F._2 CP_3 C.F._3
(c.f. ), rappresentati e difesi, in virtù di procura Controparte_4 C.F._4
speciale alle liti, dall'Avv. Gaetano Troiani;
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._5 Parte_3
), ( c.f. ), rappresentati e difesi, C.F._6 Parte_4 C.F._7
in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Sergio Gabrielli;
(C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_5 P.IVA_2
speciale alle liti, dall'Avv. Rodolfo Berti;
1 (C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_6 P.IVA_3
speciale alle liti, dall'Avv. Renato Cola;
(P.IVA e C.F. Controparte_7 P.IVA_4
), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Leonardo P.IVA_5
Ciani; appellati avente ad oggetto: responsabilità degli amministratori e sindaci di società di capitali;
conclusioni: appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta: IN VIA PRELIMINARE: sospendere ex artt. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della
Sentenza appellata nr. 1280/22 del Tribunale di Ancona Sezione Specializzata in Materia di
Impresa; IN VIA ISTRUTTORIA: disporre la rinnovazione della CTU espletata nel giudizio di I grado nominando altro consulente tecnico d'ufficio; NEL MERITO: in accoglimento del proposto appello riformare in toto la Sentenza appellata nr. 1280/22 del Tribunale di Ancona Sezione
Specializzata in Materia di Impresa accogliendo le conclusioni rassegnate in I grado dal
attore e quindi per l'effetto: accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei Parte_1
convenuti , , e , quali Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
amministratori della società fallita, nonchè dei convenuti , e Controparte_8 Parte_3
, quali sindaci della società fallita, in ordine al dissesto economico che ha condotto Parte_4
al fallimento la medesima società fallita;
condannare i convenuti , Controparte_1 CP_2
, , e
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_8 Parte_3 [...]
, nelle rispettive qualità, a pagare in solido tra loro in favore del attore, a Parte_4 Parte_1
titolo di risarcimento dei danni subiti, la complessiva somma di euro 8.641.157,67 ovvero quella diversa maggior o minor somma che risulterà accertata in corso di causa o sarà comunque ritenuta di giustizia, somma da determinarsi eventualmente anche in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
compensare integralmente o anche solo parzialmente, nella misura che la Corte adita riterrà equa e congrua, le spese di lite del giudizio di I grado sia tra parte attrice e parti convenute che tra parte attrice e parti terze chiamate;
in subordine ed in ogni caso ridurre la quantificazione delle stesse rideterminandole secondo il
2 corretto parametro e scaglione di valore “indeterminabile”; con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio. Con salvezza di ogni diritto anche istruttorio”;
, e : “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_8 Parte_4 Parte_3
Ancona, per le ragioni tutte, deduzioni ed eccezioni svolte in primo grado, che qui debbono intendersi integralmente richiamate, riportate e trascritte, e per le ragioni svolte nella presente comparsa, ogni altra contraria o diversa istanza, ragione o eccezione disattese o reiette: I) in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello e/o dei singoli motivi e comunque voglia rigettare la avversaria istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e voglia revocare l'ordinanza provvisoria di sospensione depositata il
24.1.2023, con condanna del al pagamento, ex art. 282 cpc, della pena Parte_1
pecuniaria prevista dalla richiamata disposizione normativa. In via subordinata, e per la denegata e non creduta ipotesi di concessione della invocata sospensione, piaccia imporre al il versamento di una cauzione pari almeno all'importo liquidato a titolo di Parte_1
spese di lite in favore del procuratore antistatario degli appellati tre sindaci, subordinando la sospensione al versamento della cauzione. II) In via principale e preliminare: piaccia accertare
e dichiarare la inammissibilità dell'appello per evidente infondatezza dei motivi di impugnazione ai sensi dell'art. 348-bis cpc. III)- In via principale e nel merito: piaccia, per tutte le ragioni sopra esposte, rigettare l'appello proposto dal e conseguentemente Parte_1
confermare la sentenza appellata nel dispositivo, e comunque voglia espressamente rigettare tutte le domande proposte a qualsiasi titolo dall'appellante principale. Voglia accogliere, occorrendo le seguenti conclusioni già spiegate in primo grado: IV)- In via preliminare nel merito: anche in accoglimento del gravame incidentale e condizionato svolto al riguardo, voglia accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte, la intervenuta prescrizione del diritto fatto valere in giudizio dalla curatela fallimentare e della relativa azione esercitata nei confronti dei sindaci in relazione ai quali non opera alcuna causa di sospensione del decorso della prescrizione. V)-
Nel merito: Voglia rigettare le domande proposte dalla nei Parte_1
confronti dei sindaci convenuti , e perché Controparte_8 Parte_4 Parte_3
infondate in fatto ed in diritto per le ragioni sopra spiegate e comunque per insussistenza di condotte illegittime di tali convenuti aventi efficacia causale o anche solo concausale nella
3 determinazione di danni alla società fallita, e voglia accertare e dichiarare l'insussistenza di responsabilità dei convenuti anche per insussistenza di omissioni colpose, di culpa in vigilando.
Voglia accertare e dichiarare con riferimento al convenuto il difetto di Parte_4
legittimazione passiva di tale convenuto in relazione ai fatti oggetto di deliberazioni del consiglio di amministrazione della società fallita rispetto alle quali lo stesso risultava assente e non aveva potuto assumere determinazioni nella sua veste di sindaco e comunque la sua assenza di responsabilità in relazione alle attività deliberate in sua assenza e prima dell'assunzione della carica di sindaco.VI)- Voglia comunque rigettare ogni domanda rivolta nei confronti dei convenuti , e per insussistenza di un danno Controparte_8 Parte_4 Parte_3
risarcibile ascrivibile causalmente alla loro condotta tenuta sino alla data di cessazione dalle cariche, e quindi anche per difetto di nesso di causalità tra le condotte attribuite ai sindaci e
l'insufficienza patrimoniale della società determinata da cause ad essi estranee. In ogni caso voglia accertare e dichiarare che i sigg.ri , e Controparte_8 Parte_4 Parte_3
nulla devono, per nessun titolo e ragione, al fallimento della ed agli Parte_1
altri convenuti. A condizione che non venisse dichiarata prescritta l'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci convenuti, e per l'eventualità in cui si ritenesse una qualsiasi loro responsabilità, essendo il danno lamentato dalla curatela imputabile a più persone, voglia accertare la gravità delle rispettive colpe degli altri convenuti e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, volendo a tale riguardo i sindaci, in vista del regresso, chiedere, come in effetti chiedono, tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con
i corresponsabili. VII)- In via subordinata e condizionata: salvo gravame, in qualunque ipotesi in cui la domanda nei confronti della Dott.ssa del Dott. e del Controparte_8 Parte_4
Dott. fosse ritenuta ammissibile e non prescritta, Voglia accertare e dichiarare Parte_3
che le rispettive compagnie di assicurazione di ciascun convenuto e precisamente: la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in Bologna alla via Controparte_9
Stalingrado n° 45 (C.F. e P.Iva ) per la Dott.ssa la P.IVA_2 P.IVA_6 Controparte_8
in persona del legale rapp.te p.t. con sede Controparte_10
legale in Milano alla via della Chiusa n.2 (C.F. e P.Iva ) per il Dott. P.IVA_5 P.IVA_4
la in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in Parte_4 Controparte_6
4 Mogliano Veneto (TV) alla via Marocchesa n.14 (C.F. ) per il Dott. , P.IVA_7 Parte_3
sono tenute a garantire e rendere indenni i professionisti rispettivamente da ciascuna compagnia assicurati nei confronti dell'attore chiamante il Fallimento della società Parte_1
e nei confronti di qualsiasi altra parte del presente giudizio, e comunque sono tenute
[...]
anche a rifondere agli stessi assicurati, pure ex art.1917 cod.civ., le spese del presente giudizio sostenute e sostenende per difendersi e resistere alle avversarie domande, con condanna delle stesse società assicuratrici al pagamento di ogni somma che venisse accertata e liquidata in favore dell'attore, e/o delle altre parti, e che venisse ritenuta come dovuta dai professionisti rispettivamente da ciascuna compagnia assicurati, e con condanna a rifondere agli stessi tutte le spese anche tecniche e legali per l'assistenza e difesa nel processo. In ogni caso piaccia dichiarare che le medesime compagnie di assicurazione sono obbligate a tenere indenne e comunque rifondere ai professionisti rispettivamente assicurati tutto quanto gli stessi dovessero essere condannati a pagare in conseguenza dei fatti dedotti dall'attore o da altre parti in prosieguo di giudizio. In ogni caso con condanna del fallimento alla rifusione delle spese e compensi di difesa degli appellati, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario in forza di espressa dichiarazione di antistatarietà contenuta nella procura alla lite”;
, e : “per quanto sopra esposto, Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_2
, e concludono perché l'appello sia rigettato in rito
[...] CP_3 Controparte_4
e nel merito. Con il favore delle spese da distrarsi a favore del sottoscritto difensore”;
“Piaccia all'ill.ma Corte d'Appello di Ancona, ogni contraria istanza Controparte_11
disattesa, respingere l'appello posto dalla e Parte_1
per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 1280/2022 del Tribunale di Ancona.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”;
“voglia la Corte d'Appello respingere l'appello ex adverso proposto con Controparte_6
qualsiasi statuizione. In ipotesi di stretto subordine, ove si ritenessero fondate nel merito le ragioni di doglianza della appellante, dichiarare comunque prescritto il suo diritto. In ogni caso
e sempre in via di strettissimo subordine, contenere l'obbligo indennitario di Controparte_6
entro i limiti di cui alla polizza sottoscritta dall'assicurato dr. come descritti in
[...] Pt_3
narrativa. Con vittoria di spese”;
5 : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_7
Ancona, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, e previa ogni più opportuna declaratoria, a conferma della sentenza n. 1280/2022 del Tribunale di Ancona, così giudicare: nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande formulate contro l'appellato, dott.
, siccome manifestamente indimostrate e infondate, in fatto e in diritto, e Parte_4
confermare la sentenza impugnata;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, di tali domande, accertare e dichiarare l'inoperatività della
Polizza per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande svolte contro
l'esponente AIG;
nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella duplice denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande a carico dell'appellato, dott. , Parte_4
nonché di ritenuta operatività della Polizza, accertare l'esatta quota di responsabilità
Con direttamente attribuibile al dott. e contenere la condanna di , e il conseguente obbligo Pt_4
di manleva, entro tale quota, nonché entro tutti i termini e le condizioni della Polizza (massimale,
Con franchigia e clausola di secondo rischio incluse), dichiarando altresì il diritto di , qualora richiesta di pagare somme eccedenti la predetta quota, di rivalersi per l'eccedenza sulle altre parti del giudizio, nonché verso gli altri assicuratori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1910
c.c.; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, di entrambi i gradi di giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nelle comparse di costituzione e risposta delle parti appellate, negli atti delle terze chiamate in causa, nonché nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei tre motivi di impugnazione, all'evidenza immuni da profili di inammissibilità, cui è affidato il tempestivo appello.
******
6 I. Con il primo motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona ha errato nel compiere la ripartizione degli oneri probatori correlati alla proposizione, ad opera del curatore del fallimento, delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società fallita.
Il motivo è infondato.
La difesa appellante muove da considerazioni corrette atteso che “la responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura
contrattuale sicché la società, o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l.fall.,
deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il
nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con
riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell'art.
2392 c.c., modificato a seguito della riforma del 2003, con la conseguenza che gli amministratori
dotati di deleghe - ferma l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte
sono insindacabili a meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed
imprudenti - rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo
dell'art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.
(così, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 17441 del 31/08/2016)”.
Altresì, “in tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società di capitali, ove i comportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo
statuto, l'onere della prova gravante sulla parte attrice non si esaurisce nel dimostrare che
l'amministratore abbia posto in essere le condotte produttive del danno, ma anche che in questo
modo siano stati violati i suoi doveri di lealtà o di diligenza, spettando poi all'amministratore
allegare e provare i fatti idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità (così, Sentenza
della Corte di Cassazione n. 25056 del 09/11/2020)”.
Tuttavia, la sentenza impugnata ha dato sostanziale continuità a tale consolidato orientamento giurisprudenziale e, senza addossare alla curatela del fallimento alcun ulteriore onere probatorio,
è giunta al rigetto dell'articolata pretesa risarcitoria in ragione del convincimento, mutuato anche dalle conclusioni prospettate dal consulente tecnico, che gli amministratori di ebbero Parte_1
ad agire con adeguata diligenza e che, dunque, le condotte ad essi contestate, valutate ex ante ed
7 in ragione della insindacabilità degli ambiti di merito, risultano immuni da connotati di antigiuridicità (anche sotto i profili dell'abnormità ed irrazionalità delle scelte strategiche e delle misure attuative), compiute in carenza di ogni conflitto di interessi, e, comunque, volte a conseguire un profitto di gruppo con correlato vantaggio anche per nel pieno rispetto Parte_1
dei presupposti tipizzati dalla norma di cui al terzo comma dell'art. 2634 c.c.
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio sebbene esse, a parere della difesa appellante, siano la conseguenza di errori metodologici e di valutazione dei dati economici e finanziari desumibili dalla documentazione prodotta.
Il motivo, che nella sostanza è volto ad imprimere una diversa valutazione probatoria delle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, è fondato nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Come emerge dall'esame delle relazioni recanti la data del 7.12.2021 e del 7.1.2022 (il secondo elaborato contiene le risposte alle osservazioni critiche delle parti), entrambe depositate in data
7.1.2022 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, le conclusioni cui è giunto l'ausiliare, relativamente alla collocazione temporale dell'insolvenza della società controllante e delle controllate, costituiscono l'esito obbligato di un percorso motivazionale coerente con la documentazione contabile tempestivamente prodotta ed immune da tratti di contraddittorietà
intrinseca o estrinseca, sì da meritare adesione.
Al riguardo, occorre muovere dal rilievo preliminare secondo cui la difesa della curatela del fallimento non mai ha contestato la regolarità della tenute delle scritture contabili di Parte_1
regolarità affermata, peraltro, anche dal Tribunale di Ancona in carenza di impugnazione sul punto.
Tanto premesso, il convincimento palesato dell'ausiliare, secondo cui lo stato di insolvenza di si sarebbe manifestato nel primo semestre 2014 ed avrebbe la propria scaturigine nel Parte_1
sopravvenuto sequestro preventivo di un importante (per dimensioni) cantiere edilizio sito a
Fermo, con correlato arresto del ciclo produttivo, veicola adeguato coefficiente di persuasività.
8 Al riguardo, occorre osservare che la collocazione dell'insolvenza nel primo semestre del 2014 si configura come dato non dissonante rispetto alla consistenza patrimoniale e alla capacità
finanziaria di così come emergenti dall'esame dei bilanci prodotti. Parte_1
Altresì, le conclusioni dell'ausiliare appaiono convincimenti poiché, a differenza dell'approccio del consulente della curatela del fallimento (incentrato, per lo più, sull'esame asettico ed esclusivo dei dati di bilancio), risultano aderenti alle peculiarità dell'attività economica svolta da Pt_1
che operava nel campo dell'edilizia, ovvero in un ambito produttivo ove il conseguimento
[...]
dei ricavi (e, dunque, degli utili) si colloca generalmente al termine della realizzazione dell'intervento edificatorio sicché, onde verificare la sussistenza o meno dello stato di insolvenza, assume rilievo preminente la capacità o meno dell'imprenditore di accedere agevolmente al credito nel corso del perfezionamento del ciclo produttivo.
Nel caso di specie, ha goduto del credito delle banca fino al primo semestre del 2014, Parte_1
ovvero, lo si ripete, fino al sequestro preventivo del cantiere sito a Fermo.
D'altro canto, e facendo concreta declinazione del criterio conoscitivo di cui al secondo comma dell'art. 115 c.p.c., appare inverosimile, o quantomeno assai improbabile, che pur Parte_1
essendo in stato di insolvenza sin dal 2007 (così come sostenuto dalla difesa della curatela del fallimento) abbia potuto proseguire nello svolgimento dell'attività di impresa, senza significativi momenti di fibrillazione esterna, sino al 2014.
La relazione del consulente di ufficio appare persuasiva, e comunque non adeguatamente contraddetta dalle osservazioni critiche del consulente della curatela del fallimento, anche nella parte in cui ha collocato l'insolvenza di e di Medusa s.r.l. al principio del 2013 Parte_5
(per quanto concerne Perigiali Sea Club ltd, occorre osservare che non sono state fornite adeguate prove in ordine ai finanziamenti asseritamente ricevuti da e, a conferma di tale Parte_1
assunto, vi è che le deduzioni difensive sviluppate nel presente grado sono incentrate unicamente sui rapporti intercorsi tra e le partecipate e Medusa s.r.l.). Parte_1 Parte_5
In tal senso, va evidenziato che anche lo stato di insolvenza delle due società partecipate, lungi dal poter essere desunto in via asettica dal solo mancato conseguimento di utili, va del pari vagliato anche in ragione della loro capacità di accedere al credito o di acquisire ulteriore capitale
9 di rischio, ciò che è avvenuto regolarmente proprio per il tramite dei finanziamenti compiuti da
Parte_1
Ancora, le deduzioni del consulente d'ufficio meritano adesione, nonostante alcuni passaggi motivazionali non corretti, laddove hanno escluso ogni valenza lato sensu pregiudizievole delle fideiussioni rilasciate da in favore di ed in favore di Medusa s.r.l. Parte_1 Parte_5
In primo luogo, dall'esame della documentazione prodotta nel corso del primo grado, si consegue la certezza che le fideiussioni sono state rilasciate prima del 2013, ovvero prima della manifestazione dell'insolvenza di e di Medusa s.r.l. Parte_5
In secondo luogo, vi è che il rilascio delle fideiussioni, lungi dal muovere dal proposito autolesionista di accrescere oltremodo l'esposizione debitoria di riceve la propria Parte_1
giustificazione nell'esigenza di consentire a e di Medusa s.r.l. di accedere, Parte_5
quando ancora erano in bonis, ai mutui necessari per lo svolgimento dell'attività edificatoria, secondo un modello imprenditoriale assai diffuso, anzi tipico, all'epoca dei fatti.
Al riguardo, e trattasi di aspetto correttamente valorizzato dal consulente d'ufficio e dal Tribunale
di Ancona, va sottolineato che svolgeva attività di impresa anche per il tramite delle Parte_1
controllate e Medusa s.r.l. e, dunque, il rilascio delle fideiussioni si configura Parte_5
come momento attuativo di una strategia imprenditoriale unitaria che, vagliata ex ante, non appare irrazionale né censurabile.
Peraltro, le garanzie personali affiancavano le ipoteche iscritte al momento del perfezionamento dei contratti di mutuo, costituendo una garanzia aggiuntiva che, presumibilmente, ponendosi nell'ottica degli amministratori di ottica rivelatasi errata ma non censurabile ex ante Parte_1
né assolutamente abnorme o irrazionale, non sarebbero mai state escusse potendo le banche aggredire gli immobili ipotecati (poi, in realtà, svalutatisi all'esito di accadimenti macroeconomici estranei alla sfera di dominio e di agevole prevedibilità degli amministratori e dei sindaci di . Parte_1
Le medesime considerazioni devono essere svolte in relazione ai finanziamenti eseguiti in favore di e Medusa s.r.l. in epoca anteriore al 2013, ossia quando le società controllate Parte_5
erano ancora in bonis.
10 Anche tali finanziamenti si configurano come momento attuativo di una strategia imprenditoriale unitaria che, vagliata ex ante, non appare predicata dai necessari connotati di lesività.
Il consulente riferisce ulteriori circostanze, recepite dalle parti e di cui si dà conto anche nella sentenza impugnata, che, tuttavia, non sono state adeguatamente valorizzate dal Tribunale di
Ancona.
Il riferimento è ai finanziamenti effettuati da in favore di ed in Parte_1 Parte_5
favore di Medusa s.r.l. nel periodo intercorrente dal 2013 al 2015.
Con più precisione, nel periodo intercorrente dal 1.1.2013 al 3.3.2015, ha effettuato Parte_1
finanziamenti gratuiti in favore di per un importo complessivo di euro 23.836,90. Parte_5
Nel periodo intercorrente dal 21.3.2013 al 28.4.2015, ha effettuato finanziamenti Parte_1
gratuiti in favore di Medusa s.r.l. per un importo complessivo di euro 15.719,65.
Al riguardo, nella sentenza impugnata si legge quanto segue: “in conclusione, la consulente osserva che i finanziamenti in favore della e della sono stati Parte_5 Controparte_12
erogati periodicamente e per importi significativi fino al 2012, mentre dal 2013 (quando i bilanci
delle partecipate hanno iniziato ad evidenziare i primi segnali di crisi aziendale) sono stati
sporadici e per importi nettamente meno rilevanti. Analogamente per la Perigiali Sea Club Ltd,
che ha ricevuto finanziamenti solamente fino al 2012. Ciò, unitamente al fatto che già dal secondo semestre dell'anno 2013 la società ha avviato l'iter di presentazione di un piano attestato ex art.
67 L.F., conferma la diligenza impiegata dagli amministratori della . Pt_1
Ad avviso del Collegio, tali considerazioni non sono condivisibili.
I finanziamenti, peraltro infruttiferi, operati dagli amministratori di in favore delle Parte_1
controllate ormai in stato di sostanziale decozione, si risolvono in una scelta gestionale che,
vagliata ex ante, appare assolutamente lesiva degli interessi della società e dei creditori di quest'ultima poiché avente quale unico possibile effetto quello dell'ulteriore impoverimento della controllante, tampoco giustificato dal proposito di conseguire dei vantaggi di gruppo in quanto,
lo si ripete, si era già manifestata l'insolvenza di e di Medusa s.r.l. Parte_5
Il dissesto di queste ultime si configura come circostanza che gli amministratori erano tenuti a conoscere onde sottrarsi ad ogni addebito in termini di negligenza (in tal senso, Sentenza della
Corte di Cassazione n. 28669 del 27/12/2013) e che, anzi, deve presumersi e che sia stata
11 effettivamente conosciuta in ragione del rapporto di controllo sussistente tra e Parte_1 [...]
e Medusa s.r.l. (quest'ultima interamente partecipata). Parte_5
Altresì, va evidenziato che la somma complessiva 25.563,41 è stata corrisposta dopo il 2014,
ovvero quando ebbe a manifestarsi anche lo stato di insolvenza della controllante, ciò che rende oltremodo negligente l'agere degli amministratori di che, lo si ripete, ha comportato Parte_1
unicamente l'ulteriore impoverimento della società amministrata, con correlato pregiudizio dei suoi creditori, quale esito indefettibile di una scelta gestionale che, già al momento del suo compimento, si prospettava come assolutamente inidonea al conseguimento di effetti di favore.
Tale convincimento non è incrinato dal richiamo, operato dal consulente e recepito dal Tribunale
di Ancona, alla circostanza secondo cui avrebbe approntato, tra il 2014 ed il 2015, Parte_1
un piano di risanamento ai sensi della lett. d) del terzo comma dell'art. 67 L.F.
In primo luogo, dell'avvenuta predisposizione di tale piano non vi è alcuna prova (come sostanzialmente riconosciuto dal consulente alla nota n. 5 di pagina 52 della relazione).
In secondo luogo, il piano di risanamento rende legittimi i soli pagamenti eseguiti al fine di conseguire il riequilibrio finanziario dell'impresa in crisi sicché qualora tale piano, di cui tampoco si conosce il contenuto, fosse stato effettivamente predisposto, difetta ogni prova che i pagamenti in favore delle due controllate, già in stato di insolvenza, abbiano potuto mai avere la necessaria finalità teleologica.
Dunque, la circostanza che gli amministratori si siano attivati per la predisposizione del piano di risanamento, qualora vera, conferma unicamente la consapevolezza dello stato di insolvenza di sin dal 2014 e, dunque, rimarca l'irrazionalità della scelta consistita nella Parte_1
prosecuzione dei finanziamenti in favore delle controllate, anch'esse insolventi.
Alla luce di quanto osservato, gli amministratori devono essere condannati al pagamento in via solidale, in favore della della somma complessiva di euro Parte_1
39.556,55, oltre rivalutazione (il credito risarcitorio sottintende una obbligazione di valore) ed interessi sulla somma via via rivalutata, dalla domanda al saldo così come richiesto dalla difesa della procedura concorsuale.
Invero, l'eccezione di giudicato formulata ai sensi dell'art.652 c.p.p. dalla difesa degli amministratori si palesa infondata;
al riguardo è sufficiente osservare che la curatela del
12 fallimento ha esercitato in via preventiva (o, comunque, dall'esame della sentenza del GUP presso il Tribunale di Fermo non può escludersi la prevenzione) autonoma azione l'azione civile mai trasferita nel giudizio abbreviato, ove la curatela non si è costituita parte civile, ciò che ovviamente ha anche precluso l'accettazione del rito speciale.
III. La difesa dei sindaci di ha riformulato l'eccezione di prescrizione, già Parte_1
tempestivamente formulata nel pregresso grado.
L'eccezione è fondata nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Occorre muovere dal principio secondo cui “in tema di prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali di società di capitali, l'art. 2941 n. 7
cod. civ., che stabilisce la sospensione del decorso della prescrizione finchè gli amministratori
sono in carica, non si applica ai sindaci e ai direttori generali, trattandosi di previsione
normativa di carattere eccezionale e tassativo (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione
n.13765 del 12/06/2007)”.
Al di là delle esigenze di nomofilachia, tale principio merita piena adesione poiché espressione necessaria dell'univoco dato normativo.
La declinazione di esso al caso di specie, conduce all'affermazione della prescrizione dell'azione di responsabilità relativa alle condotte poste in essere dai sindaci di in epoca anteriore Parte_1
al 24.10.2014, ossia oltre il quinquennio dalla notificazione della citazione, primo atto interruttivo della prescrizione.
Tuttavia, in epoca successiva al 24.10.2014, ebbe ad eseguire finanziamenti Parte_1
infruttiferi, in favore delle due controllate, per un importo complessivo di euro 11.337,50 e,
dunque, non vi è prescrizione dell'azione di responsabilità volta a conseguire il risarcimento della somma corrispondente.
IV. La difesa dei sindaci eccepisce la carenza di responsabilità in ragione della dimensione limitata dei poteri di intervento dei componenti del collegio sindacale, cui non è consentita alcuna ingerenza nel merito dell'azione gestoria svolta dagli amministratori.
L'eccezione non è suscettibile di condivisione.
Come noto, “in tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non richiede
13 l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale
dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque
non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da
non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche
segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate (così, Ordinanza della Corte di
Casssazione n. 27789 del 28/10/2024)”.
Altresì, “ricorre il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci di società e
l'illecito perpetrato dagli amministratori, ai fini della responsabilità dei primi - secondo la
probabilità e non necessariamente la certezza causale - se, con ragionamento controfattuale
ipotetico, l'attivazione dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente evitato l'illecito, tenuto
conto di tutte le possibili iniziative che il sindaco può assumere esercitando i poteri-doveri propri
della carica, quali: la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c., la
segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della
deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 ss. c.c., la
convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione
del capitale per perdite ex artt. 2446-2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei
liquidatori ai sensi dell'art. 2487 c.c., la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., ed ogni altra
attività possibile ed utile (Sentenza della Corte di Cassazione n. 18770 del 12/07/2019)”.
Declinando tali principi al caso di specie, va rilevato che i sindaci non hanno assunto alcuna iniziativa volta ad impedire che già in stato di dissesto, ciò che rafforza la doverosità Parte_1
dell'intervento dell'organo di controllo, continuasse a finanziare le due società controllate, insolventi già dal 2013.
Tale condotta omissiva, assoluta e prolungata, non riceve alcuna giustificazione e, in particolare,
risulta non conferente ogni richiamo al principio dell'insindacabilità del merito delle scelte di gestione.
Invero, lo si ripete ancora una volta, tanto che la mutuante che le mutuatarie erano in stato di insolvenza e, dunque, i finanziamenti, di importi peraltro limitati, non potevano avere finalità
imprenditoriale né, tantomeno, di risanamento delle controllate al fine della prosecuzione dell'attività produttiva.
14 Sussiste anche il profilo del nesso di derivazione causale.
Invero, l'importo limitato dei finanziamenti induce a ritenere che essi siano stati eseguiti dagli amministratori in ragione di una negligente spinta inerziale e nell'ottica dell'acritica prosecuzione di una strategia imprenditoriale che poteva avere una sua coerenza prima che si manifestasse lo stato di insolvenza delle due controllate ma che a far tempo dal 2013, e ancor di più nel 2014, si tramuta nell'immotivata e incomprensibile dissipazione di denaro.
In tale ottica, appare altamente probabile che, qualora il collegio sindacale, lungi dal restare assolutamente inerte ed acquiescente, avesse sollevato (quantomeno) dei rilievi critici tramite richiesta di informazioni e segnalazioni all'assemblea, ciò sarebbe stato sufficiente onde indurre gli amministratori, resi edotti della carenza di ogni razionalità nel proprio agire, dal desistere dai finanziamenti.
Alla luce di quanto osservato, i sindaci devono essere condannati al pagamento in via solidale, in favore della della somma complessiva di euro 11.337,50, Parte_1
oltre rivalutazione (il credito risarcitorio sottintende una obbligazione di valore) ed interessi sulla somma via via rivalutata, dalla domanda al saldo così come richiesto dalla difesa della procedura concorsuale.
Le parti non hanno fornito alcun elemento conoscitivo, nemmeno di consistenza inferenziale,
idoneo al superamento della presunzione di cui al terzo comma dell'art. 2055 c.c. sicché le singole colpe dei tre sindaci si presumono uguali.
V. Le tre assicurazioni non hanno contestato la sussistenza della fonte negoziale della garanzia propria.
e hanno sollevato eccezioni relative alla sussistenza di uno Controparte_6 CP_13
scoperto obbligatorio mimino.
L'esame dei contratti prodotti, ivi si abbiano per integralmente richiamate le correlate scritture private, conferma la sussistenza dello scoperto minimo e, dunque, la manleva deve essere conformata di conseguenza, così come indicato in dispositivo.
, invece, al di là della spendita di formule Controparte_14
di stile, non ha sollevato alcuna eccezione.
15 VI. La limitata fondatezza del secondo motivo comporta il parziale accoglimento della domanda formulata dalla curatela del fallimento e, dunque, è necessario procedere ad una nuova regolamentazione delle spese del processo che sia aderente all'esito di esso, con conseguente assorbimento del terzo motivo, incentrato appunto sulla collocazione e quantificazione delle spese.
Le spese di entrambi i gradi devono essere integralmente compensate tra tutte le parti in ragione della necessità di valorizzare il principio della causalità (in tal senso, Sentenza delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione n. 32061 del 31/10/2022).
Invero, la domanda è stata accolta in misura inferiore allo 0,5 % della pretesa creditoria che, al di là delle mere formule di stile, è stata veicolata per il tramite dell'atto di citazione;
la curatela del fallimento, infatti, ha chiesto la condanna degli amministratori e dei sindaci al pagamento della somma di euro 8.641.157,67.
Deve ragionevolmente ritenersi che, se le curatela avesse oculatamente calibrato la propria pretesa risarcitoria, gli amministratori ed i sindaci avrebbero ad essa prestato acquiescenza e la lite sarebbe stata definita in via stragiudiziale.
Anche in tale ottica, la resistenza degli appellati assume i connotati della giustificata indefettibilità, ciò che, appunto, impone l'integrale compensazione delle spese del processo.
Nel primo grado, il difensore di , , si è dichiarato Controparte_8 Parte_4 Parte_3
antistatario e, dunque, la sentenza impugnata ha assunto le consequenziali determinazioni circa l'individuazione del referente soggettivo attivo dell'obbligazione di pagamento delle spese del giudizio.
Il difensore di , , , tuttavia, non è stato convenuto Controparte_8 Parte_4 Parte_3
nel giudizio di appello.
Diversamente da quanto eccepito dal difensore, che muove da tale assunto per invocare la formazione del giudicato interno relativamente al capo di condanna delle spese in suo favore, non vi è alcun accadimento processuale idoneo a rendere incontrovertibile, in parte qua, la regolamentazione delle spese del grado compiuta dal Tribunale di Ancona, posto che “il procuratore antistatario, in cui favore siano state distratte le spese di lite, non assume, nel
16 successivo giudizio di impugnazione, la qualità di parte, salvo che si controverta proprio sulla
concessione della distrazione (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 8428 del 27/04/2016)”.
Quanto sopra osservato conduce a porre le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di tutte le parti in egual misura.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
1) condanna , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_1
all'immediato pagamento in via solidale, in favore della curate del fallimento di Parte_1
, della somma di euro 28.219,05, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale sulla
[...]
somma via via rivalutata dalla proposizione della domanda al saldo, nonché al pagamento di quanto di seguito indicato;
2) condanna , , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_1 CP_8
, , all'immediato pagamento in via solidale, in favore della
[...] Parte_4 Parte_3
, della somma di euro 11.337,50, oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata dalla proposizione della domanda al saldo;
3) condanna a tenere indenne e manlevare dal pagamento Controparte_6 Parte_3
di quanto indicato al punto n. 2 nei limiti della somma eccedente l'importo di euro 5.000,00, nonché a farsi carico delle spese sostenute dall'assicurato, per resistere all'azione del danneggiato, nei limiti di cui al terzo comma dell'art. 1917 c.c.;
4) condanna a tenere indenne manlevare Controparte_14
dal pagamento di quanto indicato al punto n. 2, nonché a farsi carico delle spese Parte_4
sostenute dall'assicurato, per resistere all'azione del danneggiato, nei limiti di cui al terzo comma dell'art. 1917 c.c.;
5) condanna a tenere indenne manlevare dal Controparte_15 Controparte_8
pagamento di quanto indicato al punto n. 2 nei limiti della somma eccedente l'importo di euro
5.000,00, nonché a farsi carico delle spese sostenute dall'assicurato, per resistere all'azione del danneggiato, nei limiti di cui al terzo comma dell'art. 1917 c.c.;
17 6) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
7) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, a carico
Pa della curate del fallimento , nonché a carico di , Parte_1 Controparte_2
, , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_8 Parte_4
, nonché a carico di Parte_3 Controparte_6 Controparte_16 [...]
. Controparte_14
Ancona, 11.2.2025
Il Presidente
Dott. Gianmichele Marcelli
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati: dr. Gianmichele Marcelli, Presidente;
dr. Paola De Nisco, Consigliere;
dr. Vito Savino, Consigliere rel.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1155/22 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, promossa
DA
(c.f. , rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dagli Avv.ti Filippo Ventola e Stefano Santarelli;
appellante
CONTRO
(c.f. ), contumace;
Controparte_1 C.F._1
(c.f. , (c.f. ) Controparte_2 C.F._2 CP_3 C.F._3
(c.f. ), rappresentati e difesi, in virtù di procura Controparte_4 C.F._4
speciale alle liti, dall'Avv. Gaetano Troiani;
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._5 Parte_3
), ( c.f. ), rappresentati e difesi, C.F._6 Parte_4 C.F._7
in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Sergio Gabrielli;
(C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_5 P.IVA_2
speciale alle liti, dall'Avv. Rodolfo Berti;
1 (C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_6 P.IVA_3
speciale alle liti, dall'Avv. Renato Cola;
(P.IVA e C.F. Controparte_7 P.IVA_4
), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale alle liti, dall'Avv. Leonardo P.IVA_5
Ciani; appellati avente ad oggetto: responsabilità degli amministratori e sindaci di società di capitali;
conclusioni: appellante: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta: IN VIA PRELIMINARE: sospendere ex artt. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva della
Sentenza appellata nr. 1280/22 del Tribunale di Ancona Sezione Specializzata in Materia di
Impresa; IN VIA ISTRUTTORIA: disporre la rinnovazione della CTU espletata nel giudizio di I grado nominando altro consulente tecnico d'ufficio; NEL MERITO: in accoglimento del proposto appello riformare in toto la Sentenza appellata nr. 1280/22 del Tribunale di Ancona Sezione
Specializzata in Materia di Impresa accogliendo le conclusioni rassegnate in I grado dal
attore e quindi per l'effetto: accertare e dichiarare la responsabilità solidale dei Parte_1
convenuti , , e , quali Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4
amministratori della società fallita, nonchè dei convenuti , e Controparte_8 Parte_3
, quali sindaci della società fallita, in ordine al dissesto economico che ha condotto Parte_4
al fallimento la medesima società fallita;
condannare i convenuti , Controparte_1 CP_2
, , e
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_8 Parte_3 [...]
, nelle rispettive qualità, a pagare in solido tra loro in favore del attore, a Parte_4 Parte_1
titolo di risarcimento dei danni subiti, la complessiva somma di euro 8.641.157,67 ovvero quella diversa maggior o minor somma che risulterà accertata in corso di causa o sarà comunque ritenuta di giustizia, somma da determinarsi eventualmente anche in via equitativa, in ogni caso con interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
compensare integralmente o anche solo parzialmente, nella misura che la Corte adita riterrà equa e congrua, le spese di lite del giudizio di I grado sia tra parte attrice e parti convenute che tra parte attrice e parti terze chiamate;
in subordine ed in ogni caso ridurre la quantificazione delle stesse rideterminandole secondo il
2 corretto parametro e scaglione di valore “indeterminabile”; con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio. Con salvezza di ogni diritto anche istruttorio”;
, e : “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_8 Parte_4 Parte_3
Ancona, per le ragioni tutte, deduzioni ed eccezioni svolte in primo grado, che qui debbono intendersi integralmente richiamate, riportate e trascritte, e per le ragioni svolte nella presente comparsa, ogni altra contraria o diversa istanza, ragione o eccezione disattese o reiette: I) in via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello e/o dei singoli motivi e comunque voglia rigettare la avversaria istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, e voglia revocare l'ordinanza provvisoria di sospensione depositata il
24.1.2023, con condanna del al pagamento, ex art. 282 cpc, della pena Parte_1
pecuniaria prevista dalla richiamata disposizione normativa. In via subordinata, e per la denegata e non creduta ipotesi di concessione della invocata sospensione, piaccia imporre al il versamento di una cauzione pari almeno all'importo liquidato a titolo di Parte_1
spese di lite in favore del procuratore antistatario degli appellati tre sindaci, subordinando la sospensione al versamento della cauzione. II) In via principale e preliminare: piaccia accertare
e dichiarare la inammissibilità dell'appello per evidente infondatezza dei motivi di impugnazione ai sensi dell'art. 348-bis cpc. III)- In via principale e nel merito: piaccia, per tutte le ragioni sopra esposte, rigettare l'appello proposto dal e conseguentemente Parte_1
confermare la sentenza appellata nel dispositivo, e comunque voglia espressamente rigettare tutte le domande proposte a qualsiasi titolo dall'appellante principale. Voglia accogliere, occorrendo le seguenti conclusioni già spiegate in primo grado: IV)- In via preliminare nel merito: anche in accoglimento del gravame incidentale e condizionato svolto al riguardo, voglia accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte, la intervenuta prescrizione del diritto fatto valere in giudizio dalla curatela fallimentare e della relativa azione esercitata nei confronti dei sindaci in relazione ai quali non opera alcuna causa di sospensione del decorso della prescrizione. V)-
Nel merito: Voglia rigettare le domande proposte dalla nei Parte_1
confronti dei sindaci convenuti , e perché Controparte_8 Parte_4 Parte_3
infondate in fatto ed in diritto per le ragioni sopra spiegate e comunque per insussistenza di condotte illegittime di tali convenuti aventi efficacia causale o anche solo concausale nella
3 determinazione di danni alla società fallita, e voglia accertare e dichiarare l'insussistenza di responsabilità dei convenuti anche per insussistenza di omissioni colpose, di culpa in vigilando.
Voglia accertare e dichiarare con riferimento al convenuto il difetto di Parte_4
legittimazione passiva di tale convenuto in relazione ai fatti oggetto di deliberazioni del consiglio di amministrazione della società fallita rispetto alle quali lo stesso risultava assente e non aveva potuto assumere determinazioni nella sua veste di sindaco e comunque la sua assenza di responsabilità in relazione alle attività deliberate in sua assenza e prima dell'assunzione della carica di sindaco.VI)- Voglia comunque rigettare ogni domanda rivolta nei confronti dei convenuti , e per insussistenza di un danno Controparte_8 Parte_4 Parte_3
risarcibile ascrivibile causalmente alla loro condotta tenuta sino alla data di cessazione dalle cariche, e quindi anche per difetto di nesso di causalità tra le condotte attribuite ai sindaci e
l'insufficienza patrimoniale della società determinata da cause ad essi estranee. In ogni caso voglia accertare e dichiarare che i sigg.ri , e Controparte_8 Parte_4 Parte_3
nulla devono, per nessun titolo e ragione, al fallimento della ed agli Parte_1
altri convenuti. A condizione che non venisse dichiarata prescritta l'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci convenuti, e per l'eventualità in cui si ritenesse una qualsiasi loro responsabilità, essendo il danno lamentato dalla curatela imputabile a più persone, voglia accertare la gravità delle rispettive colpe degli altri convenuti e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, volendo a tale riguardo i sindaci, in vista del regresso, chiedere, come in effetti chiedono, tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con
i corresponsabili. VII)- In via subordinata e condizionata: salvo gravame, in qualunque ipotesi in cui la domanda nei confronti della Dott.ssa del Dott. e del Controparte_8 Parte_4
Dott. fosse ritenuta ammissibile e non prescritta, Voglia accertare e dichiarare Parte_3
che le rispettive compagnie di assicurazione di ciascun convenuto e precisamente: la
[...]
in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in Bologna alla via Controparte_9
Stalingrado n° 45 (C.F. e P.Iva ) per la Dott.ssa la P.IVA_2 P.IVA_6 Controparte_8
in persona del legale rapp.te p.t. con sede Controparte_10
legale in Milano alla via della Chiusa n.2 (C.F. e P.Iva ) per il Dott. P.IVA_5 P.IVA_4
la in persona del legale rapp.te p.t. con sede legale in Parte_4 Controparte_6
4 Mogliano Veneto (TV) alla via Marocchesa n.14 (C.F. ) per il Dott. , P.IVA_7 Parte_3
sono tenute a garantire e rendere indenni i professionisti rispettivamente da ciascuna compagnia assicurati nei confronti dell'attore chiamante il Fallimento della società Parte_1
e nei confronti di qualsiasi altra parte del presente giudizio, e comunque sono tenute
[...]
anche a rifondere agli stessi assicurati, pure ex art.1917 cod.civ., le spese del presente giudizio sostenute e sostenende per difendersi e resistere alle avversarie domande, con condanna delle stesse società assicuratrici al pagamento di ogni somma che venisse accertata e liquidata in favore dell'attore, e/o delle altre parti, e che venisse ritenuta come dovuta dai professionisti rispettivamente da ciascuna compagnia assicurati, e con condanna a rifondere agli stessi tutte le spese anche tecniche e legali per l'assistenza e difesa nel processo. In ogni caso piaccia dichiarare che le medesime compagnie di assicurazione sono obbligate a tenere indenne e comunque rifondere ai professionisti rispettivamente assicurati tutto quanto gli stessi dovessero essere condannati a pagare in conseguenza dei fatti dedotti dall'attore o da altre parti in prosieguo di giudizio. In ogni caso con condanna del fallimento alla rifusione delle spese e compensi di difesa degli appellati, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario in forza di espressa dichiarazione di antistatarietà contenuta nella procura alla lite”;
, e : “per quanto sopra esposto, Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_2
, e concludono perché l'appello sia rigettato in rito
[...] CP_3 Controparte_4
e nel merito. Con il favore delle spese da distrarsi a favore del sottoscritto difensore”;
“Piaccia all'ill.ma Corte d'Appello di Ancona, ogni contraria istanza Controparte_11
disattesa, respingere l'appello posto dalla e Parte_1
per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 1280/2022 del Tribunale di Ancona.
Con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio”;
“voglia la Corte d'Appello respingere l'appello ex adverso proposto con Controparte_6
qualsiasi statuizione. In ipotesi di stretto subordine, ove si ritenessero fondate nel merito le ragioni di doglianza della appellante, dichiarare comunque prescritto il suo diritto. In ogni caso
e sempre in via di strettissimo subordine, contenere l'obbligo indennitario di Controparte_6
entro i limiti di cui alla polizza sottoscritta dall'assicurato dr. come descritti in
[...] Pt_3
narrativa. Con vittoria di spese”;
5 : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_7
Ancona, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, e previa ogni più opportuna declaratoria, a conferma della sentenza n. 1280/2022 del Tribunale di Ancona, così giudicare: nel merito, in via principale: rigettare tutte le domande formulate contro l'appellato, dott.
, siccome manifestamente indimostrate e infondate, in fatto e in diritto, e Parte_4
confermare la sentenza impugnata;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, di tali domande, accertare e dichiarare l'inoperatività della
Polizza per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande svolte contro
l'esponente AIG;
nel merito, in via ulteriormente subordinata: nella duplice denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande a carico dell'appellato, dott. , Parte_4
nonché di ritenuta operatività della Polizza, accertare l'esatta quota di responsabilità
Con direttamente attribuibile al dott. e contenere la condanna di , e il conseguente obbligo Pt_4
di manleva, entro tale quota, nonché entro tutti i termini e le condizioni della Polizza (massimale,
Con franchigia e clausola di secondo rischio incluse), dichiarando altresì il diritto di , qualora richiesta di pagare somme eccedenti la predetta quota, di rivalersi per l'eccedenza sulle altre parti del giudizio, nonché verso gli altri assicuratori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1910
c.c.; in ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, di entrambi i gradi di giudizio”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è adeguatamente delineato nell'atto di appello, nelle comparse di costituzione e risposta delle parti appellate, negli atti delle terze chiamate in causa, nonché nella sentenza impugnata, cui si rinvia e che ivi si abbiano per integralmente richiamati, dai quali, peraltro, emerge compiutamente il thema decidendum, così come appunto consolidatosi nel corso del giudizio.
Appare, pertanto, superfluo indugiare nella ricapitolazione degli accadimenti processuali e delle correlate deduzioni difensive svolte dalle parti e, di contro, risulta più proficuo procedere all'immediata delibazione dei tre motivi di impugnazione, all'evidenza immuni da profili di inammissibilità, cui è affidato il tempestivo appello.
******
6 I. Con il primo motivo, la difesa appellante lamenta che il Tribunale di Ancona ha errato nel compiere la ripartizione degli oneri probatori correlati alla proposizione, ad opera del curatore del fallimento, delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società fallita.
Il motivo è infondato.
La difesa appellante muove da considerazioni corrette atteso che “la responsabilità degli amministratori di società di capitali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura
contrattuale sicché la società, o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l.fall.,
deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il
nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con
riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell'art.
2392 c.c., modificato a seguito della riforma del 2003, con la conseguenza che gli amministratori
dotati di deleghe - ferma l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte
sono insindacabili a meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed
imprudenti - rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo
dell'art. 2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.
(così, tra tante, Sentenza della Corte di Cassazione n. 17441 del 31/08/2016)”.
Altresì, “in tema di azione di responsabilità promossa contro gli amministratori di una società di capitali, ove i comportamenti che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo
statuto, l'onere della prova gravante sulla parte attrice non si esaurisce nel dimostrare che
l'amministratore abbia posto in essere le condotte produttive del danno, ma anche che in questo
modo siano stati violati i suoi doveri di lealtà o di diligenza, spettando poi all'amministratore
allegare e provare i fatti idonei ad escludere o ad attenuare la sua responsabilità (così, Sentenza
della Corte di Cassazione n. 25056 del 09/11/2020)”.
Tuttavia, la sentenza impugnata ha dato sostanziale continuità a tale consolidato orientamento giurisprudenziale e, senza addossare alla curatela del fallimento alcun ulteriore onere probatorio,
è giunta al rigetto dell'articolata pretesa risarcitoria in ragione del convincimento, mutuato anche dalle conclusioni prospettate dal consulente tecnico, che gli amministratori di ebbero Parte_1
ad agire con adeguata diligenza e che, dunque, le condotte ad essi contestate, valutate ex ante ed
7 in ragione della insindacabilità degli ambiti di merito, risultano immuni da connotati di antigiuridicità (anche sotto i profili dell'abnormità ed irrazionalità delle scelte strategiche e delle misure attuative), compiute in carenza di ogni conflitto di interessi, e, comunque, volte a conseguire un profitto di gruppo con correlato vantaggio anche per nel pieno rispetto Parte_1
dei presupposti tipizzati dalla norma di cui al terzo comma dell'art. 2634 c.c.
II. Il secondo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio sebbene esse, a parere della difesa appellante, siano la conseguenza di errori metodologici e di valutazione dei dati economici e finanziari desumibili dalla documentazione prodotta.
Il motivo, che nella sostanza è volto ad imprimere una diversa valutazione probatoria delle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio, è fondato nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Come emerge dall'esame delle relazioni recanti la data del 7.12.2021 e del 7.1.2022 (il secondo elaborato contiene le risposte alle osservazioni critiche delle parti), entrambe depositate in data
7.1.2022 ed il cui contenuto ivi si abbia per integralmente richiamato, le conclusioni cui è giunto l'ausiliare, relativamente alla collocazione temporale dell'insolvenza della società controllante e delle controllate, costituiscono l'esito obbligato di un percorso motivazionale coerente con la documentazione contabile tempestivamente prodotta ed immune da tratti di contraddittorietà
intrinseca o estrinseca, sì da meritare adesione.
Al riguardo, occorre muovere dal rilievo preliminare secondo cui la difesa della curatela del fallimento non mai ha contestato la regolarità della tenute delle scritture contabili di Parte_1
regolarità affermata, peraltro, anche dal Tribunale di Ancona in carenza di impugnazione sul punto.
Tanto premesso, il convincimento palesato dell'ausiliare, secondo cui lo stato di insolvenza di si sarebbe manifestato nel primo semestre 2014 ed avrebbe la propria scaturigine nel Parte_1
sopravvenuto sequestro preventivo di un importante (per dimensioni) cantiere edilizio sito a
Fermo, con correlato arresto del ciclo produttivo, veicola adeguato coefficiente di persuasività.
8 Al riguardo, occorre osservare che la collocazione dell'insolvenza nel primo semestre del 2014 si configura come dato non dissonante rispetto alla consistenza patrimoniale e alla capacità
finanziaria di così come emergenti dall'esame dei bilanci prodotti. Parte_1
Altresì, le conclusioni dell'ausiliare appaiono convincimenti poiché, a differenza dell'approccio del consulente della curatela del fallimento (incentrato, per lo più, sull'esame asettico ed esclusivo dei dati di bilancio), risultano aderenti alle peculiarità dell'attività economica svolta da Pt_1
che operava nel campo dell'edilizia, ovvero in un ambito produttivo ove il conseguimento
[...]
dei ricavi (e, dunque, degli utili) si colloca generalmente al termine della realizzazione dell'intervento edificatorio sicché, onde verificare la sussistenza o meno dello stato di insolvenza, assume rilievo preminente la capacità o meno dell'imprenditore di accedere agevolmente al credito nel corso del perfezionamento del ciclo produttivo.
Nel caso di specie, ha goduto del credito delle banca fino al primo semestre del 2014, Parte_1
ovvero, lo si ripete, fino al sequestro preventivo del cantiere sito a Fermo.
D'altro canto, e facendo concreta declinazione del criterio conoscitivo di cui al secondo comma dell'art. 115 c.p.c., appare inverosimile, o quantomeno assai improbabile, che pur Parte_1
essendo in stato di insolvenza sin dal 2007 (così come sostenuto dalla difesa della curatela del fallimento) abbia potuto proseguire nello svolgimento dell'attività di impresa, senza significativi momenti di fibrillazione esterna, sino al 2014.
La relazione del consulente di ufficio appare persuasiva, e comunque non adeguatamente contraddetta dalle osservazioni critiche del consulente della curatela del fallimento, anche nella parte in cui ha collocato l'insolvenza di e di Medusa s.r.l. al principio del 2013 Parte_5
(per quanto concerne Perigiali Sea Club ltd, occorre osservare che non sono state fornite adeguate prove in ordine ai finanziamenti asseritamente ricevuti da e, a conferma di tale Parte_1
assunto, vi è che le deduzioni difensive sviluppate nel presente grado sono incentrate unicamente sui rapporti intercorsi tra e le partecipate e Medusa s.r.l.). Parte_1 Parte_5
In tal senso, va evidenziato che anche lo stato di insolvenza delle due società partecipate, lungi dal poter essere desunto in via asettica dal solo mancato conseguimento di utili, va del pari vagliato anche in ragione della loro capacità di accedere al credito o di acquisire ulteriore capitale
9 di rischio, ciò che è avvenuto regolarmente proprio per il tramite dei finanziamenti compiuti da
Parte_1
Ancora, le deduzioni del consulente d'ufficio meritano adesione, nonostante alcuni passaggi motivazionali non corretti, laddove hanno escluso ogni valenza lato sensu pregiudizievole delle fideiussioni rilasciate da in favore di ed in favore di Medusa s.r.l. Parte_1 Parte_5
In primo luogo, dall'esame della documentazione prodotta nel corso del primo grado, si consegue la certezza che le fideiussioni sono state rilasciate prima del 2013, ovvero prima della manifestazione dell'insolvenza di e di Medusa s.r.l. Parte_5
In secondo luogo, vi è che il rilascio delle fideiussioni, lungi dal muovere dal proposito autolesionista di accrescere oltremodo l'esposizione debitoria di riceve la propria Parte_1
giustificazione nell'esigenza di consentire a e di Medusa s.r.l. di accedere, Parte_5
quando ancora erano in bonis, ai mutui necessari per lo svolgimento dell'attività edificatoria, secondo un modello imprenditoriale assai diffuso, anzi tipico, all'epoca dei fatti.
Al riguardo, e trattasi di aspetto correttamente valorizzato dal consulente d'ufficio e dal Tribunale
di Ancona, va sottolineato che svolgeva attività di impresa anche per il tramite delle Parte_1
controllate e Medusa s.r.l. e, dunque, il rilascio delle fideiussioni si configura Parte_5
come momento attuativo di una strategia imprenditoriale unitaria che, vagliata ex ante, non appare irrazionale né censurabile.
Peraltro, le garanzie personali affiancavano le ipoteche iscritte al momento del perfezionamento dei contratti di mutuo, costituendo una garanzia aggiuntiva che, presumibilmente, ponendosi nell'ottica degli amministratori di ottica rivelatasi errata ma non censurabile ex ante Parte_1
né assolutamente abnorme o irrazionale, non sarebbero mai state escusse potendo le banche aggredire gli immobili ipotecati (poi, in realtà, svalutatisi all'esito di accadimenti macroeconomici estranei alla sfera di dominio e di agevole prevedibilità degli amministratori e dei sindaci di . Parte_1
Le medesime considerazioni devono essere svolte in relazione ai finanziamenti eseguiti in favore di e Medusa s.r.l. in epoca anteriore al 2013, ossia quando le società controllate Parte_5
erano ancora in bonis.
10 Anche tali finanziamenti si configurano come momento attuativo di una strategia imprenditoriale unitaria che, vagliata ex ante, non appare predicata dai necessari connotati di lesività.
Il consulente riferisce ulteriori circostanze, recepite dalle parti e di cui si dà conto anche nella sentenza impugnata, che, tuttavia, non sono state adeguatamente valorizzate dal Tribunale di
Ancona.
Il riferimento è ai finanziamenti effettuati da in favore di ed in Parte_1 Parte_5
favore di Medusa s.r.l. nel periodo intercorrente dal 2013 al 2015.
Con più precisione, nel periodo intercorrente dal 1.1.2013 al 3.3.2015, ha effettuato Parte_1
finanziamenti gratuiti in favore di per un importo complessivo di euro 23.836,90. Parte_5
Nel periodo intercorrente dal 21.3.2013 al 28.4.2015, ha effettuato finanziamenti Parte_1
gratuiti in favore di Medusa s.r.l. per un importo complessivo di euro 15.719,65.
Al riguardo, nella sentenza impugnata si legge quanto segue: “in conclusione, la consulente osserva che i finanziamenti in favore della e della sono stati Parte_5 Controparte_12
erogati periodicamente e per importi significativi fino al 2012, mentre dal 2013 (quando i bilanci
delle partecipate hanno iniziato ad evidenziare i primi segnali di crisi aziendale) sono stati
sporadici e per importi nettamente meno rilevanti. Analogamente per la Perigiali Sea Club Ltd,
che ha ricevuto finanziamenti solamente fino al 2012. Ciò, unitamente al fatto che già dal secondo semestre dell'anno 2013 la società ha avviato l'iter di presentazione di un piano attestato ex art.
67 L.F., conferma la diligenza impiegata dagli amministratori della . Pt_1
Ad avviso del Collegio, tali considerazioni non sono condivisibili.
I finanziamenti, peraltro infruttiferi, operati dagli amministratori di in favore delle Parte_1
controllate ormai in stato di sostanziale decozione, si risolvono in una scelta gestionale che,
vagliata ex ante, appare assolutamente lesiva degli interessi della società e dei creditori di quest'ultima poiché avente quale unico possibile effetto quello dell'ulteriore impoverimento della controllante, tampoco giustificato dal proposito di conseguire dei vantaggi di gruppo in quanto,
lo si ripete, si era già manifestata l'insolvenza di e di Medusa s.r.l. Parte_5
Il dissesto di queste ultime si configura come circostanza che gli amministratori erano tenuti a conoscere onde sottrarsi ad ogni addebito in termini di negligenza (in tal senso, Sentenza della
Corte di Cassazione n. 28669 del 27/12/2013) e che, anzi, deve presumersi e che sia stata
11 effettivamente conosciuta in ragione del rapporto di controllo sussistente tra e Parte_1 [...]
e Medusa s.r.l. (quest'ultima interamente partecipata). Parte_5
Altresì, va evidenziato che la somma complessiva 25.563,41 è stata corrisposta dopo il 2014,
ovvero quando ebbe a manifestarsi anche lo stato di insolvenza della controllante, ciò che rende oltremodo negligente l'agere degli amministratori di che, lo si ripete, ha comportato Parte_1
unicamente l'ulteriore impoverimento della società amministrata, con correlato pregiudizio dei suoi creditori, quale esito indefettibile di una scelta gestionale che, già al momento del suo compimento, si prospettava come assolutamente inidonea al conseguimento di effetti di favore.
Tale convincimento non è incrinato dal richiamo, operato dal consulente e recepito dal Tribunale
di Ancona, alla circostanza secondo cui avrebbe approntato, tra il 2014 ed il 2015, Parte_1
un piano di risanamento ai sensi della lett. d) del terzo comma dell'art. 67 L.F.
In primo luogo, dell'avvenuta predisposizione di tale piano non vi è alcuna prova (come sostanzialmente riconosciuto dal consulente alla nota n. 5 di pagina 52 della relazione).
In secondo luogo, il piano di risanamento rende legittimi i soli pagamenti eseguiti al fine di conseguire il riequilibrio finanziario dell'impresa in crisi sicché qualora tale piano, di cui tampoco si conosce il contenuto, fosse stato effettivamente predisposto, difetta ogni prova che i pagamenti in favore delle due controllate, già in stato di insolvenza, abbiano potuto mai avere la necessaria finalità teleologica.
Dunque, la circostanza che gli amministratori si siano attivati per la predisposizione del piano di risanamento, qualora vera, conferma unicamente la consapevolezza dello stato di insolvenza di sin dal 2014 e, dunque, rimarca l'irrazionalità della scelta consistita nella Parte_1
prosecuzione dei finanziamenti in favore delle controllate, anch'esse insolventi.
Alla luce di quanto osservato, gli amministratori devono essere condannati al pagamento in via solidale, in favore della della somma complessiva di euro Parte_1
39.556,55, oltre rivalutazione (il credito risarcitorio sottintende una obbligazione di valore) ed interessi sulla somma via via rivalutata, dalla domanda al saldo così come richiesto dalla difesa della procedura concorsuale.
Invero, l'eccezione di giudicato formulata ai sensi dell'art.652 c.p.p. dalla difesa degli amministratori si palesa infondata;
al riguardo è sufficiente osservare che la curatela del
12 fallimento ha esercitato in via preventiva (o, comunque, dall'esame della sentenza del GUP presso il Tribunale di Fermo non può escludersi la prevenzione) autonoma azione l'azione civile mai trasferita nel giudizio abbreviato, ove la curatela non si è costituita parte civile, ciò che ovviamente ha anche precluso l'accettazione del rito speciale.
III. La difesa dei sindaci di ha riformulato l'eccezione di prescrizione, già Parte_1
tempestivamente formulata nel pregresso grado.
L'eccezione è fondata nei limiti e con le precisazioni che seguono.
Occorre muovere dal principio secondo cui “in tema di prescrizione dell'azione di responsabilità degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali di società di capitali, l'art. 2941 n. 7
cod. civ., che stabilisce la sospensione del decorso della prescrizione finchè gli amministratori
sono in carica, non si applica ai sindaci e ai direttori generali, trattandosi di previsione
normativa di carattere eccezionale e tassativo (in tal senso, Sentenza della Corte di Cassazione
n.13765 del 12/06/2007)”.
Al di là delle esigenze di nomofilachia, tale principio merita piena adesione poiché espressione necessaria dell'univoco dato normativo.
La declinazione di esso al caso di specie, conduce all'affermazione della prescrizione dell'azione di responsabilità relativa alle condotte poste in essere dai sindaci di in epoca anteriore Parte_1
al 24.10.2014, ossia oltre il quinquennio dalla notificazione della citazione, primo atto interruttivo della prescrizione.
Tuttavia, in epoca successiva al 24.10.2014, ebbe ad eseguire finanziamenti Parte_1
infruttiferi, in favore delle due controllate, per un importo complessivo di euro 11.337,50 e,
dunque, non vi è prescrizione dell'azione di responsabilità volta a conseguire il risarcimento della somma corrispondente.
IV. La difesa dei sindaci eccepisce la carenza di responsabilità in ragione della dimensione limitata dei poteri di intervento dei componenti del collegio sindacale, cui non è consentita alcuna ingerenza nel merito dell'azione gestoria svolta dagli amministratori.
L'eccezione non è suscettibile di condivisione.
Come noto, “in tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, comma 2, c.c. non richiede
13 l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale
dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque
non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da
non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche
segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate (così, Ordinanza della Corte di
Casssazione n. 27789 del 28/10/2024)”.
Altresì, “ricorre il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci di società e
l'illecito perpetrato dagli amministratori, ai fini della responsabilità dei primi - secondo la
probabilità e non necessariamente la certezza causale - se, con ragionamento controfattuale
ipotetico, l'attivazione dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente evitato l'illecito, tenuto
conto di tutte le possibili iniziative che il sindaco può assumere esercitando i poteri-doveri propri
della carica, quali: la richiesta di informazioni o di ispezione ex art. 2403-bis c.c., la
segnalazione all'assemblea delle irregolarità riscontrate, i solleciti alla revoca della
deliberazione illegittima, l'impugnazione della deliberazione viziata ex artt. 2377 ss. c.c., la
convocazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 2406 c.c., il ricorso al tribunale per la riduzione
del capitale per perdite ex artt. 2446-2447 c.c., il ricorso al tribunale per la nomina dei
liquidatori ai sensi dell'art. 2487 c.c., la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c., ed ogni altra
attività possibile ed utile (Sentenza della Corte di Cassazione n. 18770 del 12/07/2019)”.
Declinando tali principi al caso di specie, va rilevato che i sindaci non hanno assunto alcuna iniziativa volta ad impedire che già in stato di dissesto, ciò che rafforza la doverosità Parte_1
dell'intervento dell'organo di controllo, continuasse a finanziare le due società controllate, insolventi già dal 2013.
Tale condotta omissiva, assoluta e prolungata, non riceve alcuna giustificazione e, in particolare,
risulta non conferente ogni richiamo al principio dell'insindacabilità del merito delle scelte di gestione.
Invero, lo si ripete ancora una volta, tanto che la mutuante che le mutuatarie erano in stato di insolvenza e, dunque, i finanziamenti, di importi peraltro limitati, non potevano avere finalità
imprenditoriale né, tantomeno, di risanamento delle controllate al fine della prosecuzione dell'attività produttiva.
14 Sussiste anche il profilo del nesso di derivazione causale.
Invero, l'importo limitato dei finanziamenti induce a ritenere che essi siano stati eseguiti dagli amministratori in ragione di una negligente spinta inerziale e nell'ottica dell'acritica prosecuzione di una strategia imprenditoriale che poteva avere una sua coerenza prima che si manifestasse lo stato di insolvenza delle due controllate ma che a far tempo dal 2013, e ancor di più nel 2014, si tramuta nell'immotivata e incomprensibile dissipazione di denaro.
In tale ottica, appare altamente probabile che, qualora il collegio sindacale, lungi dal restare assolutamente inerte ed acquiescente, avesse sollevato (quantomeno) dei rilievi critici tramite richiesta di informazioni e segnalazioni all'assemblea, ciò sarebbe stato sufficiente onde indurre gli amministratori, resi edotti della carenza di ogni razionalità nel proprio agire, dal desistere dai finanziamenti.
Alla luce di quanto osservato, i sindaci devono essere condannati al pagamento in via solidale, in favore della della somma complessiva di euro 11.337,50, Parte_1
oltre rivalutazione (il credito risarcitorio sottintende una obbligazione di valore) ed interessi sulla somma via via rivalutata, dalla domanda al saldo così come richiesto dalla difesa della procedura concorsuale.
Le parti non hanno fornito alcun elemento conoscitivo, nemmeno di consistenza inferenziale,
idoneo al superamento della presunzione di cui al terzo comma dell'art. 2055 c.c. sicché le singole colpe dei tre sindaci si presumono uguali.
V. Le tre assicurazioni non hanno contestato la sussistenza della fonte negoziale della garanzia propria.
e hanno sollevato eccezioni relative alla sussistenza di uno Controparte_6 CP_13
scoperto obbligatorio mimino.
L'esame dei contratti prodotti, ivi si abbiano per integralmente richiamate le correlate scritture private, conferma la sussistenza dello scoperto minimo e, dunque, la manleva deve essere conformata di conseguenza, così come indicato in dispositivo.
, invece, al di là della spendita di formule Controparte_14
di stile, non ha sollevato alcuna eccezione.
15 VI. La limitata fondatezza del secondo motivo comporta il parziale accoglimento della domanda formulata dalla curatela del fallimento e, dunque, è necessario procedere ad una nuova regolamentazione delle spese del processo che sia aderente all'esito di esso, con conseguente assorbimento del terzo motivo, incentrato appunto sulla collocazione e quantificazione delle spese.
Le spese di entrambi i gradi devono essere integralmente compensate tra tutte le parti in ragione della necessità di valorizzare il principio della causalità (in tal senso, Sentenza delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione n. 32061 del 31/10/2022).
Invero, la domanda è stata accolta in misura inferiore allo 0,5 % della pretesa creditoria che, al di là delle mere formule di stile, è stata veicolata per il tramite dell'atto di citazione;
la curatela del fallimento, infatti, ha chiesto la condanna degli amministratori e dei sindaci al pagamento della somma di euro 8.641.157,67.
Deve ragionevolmente ritenersi che, se le curatela avesse oculatamente calibrato la propria pretesa risarcitoria, gli amministratori ed i sindaci avrebbero ad essa prestato acquiescenza e la lite sarebbe stata definita in via stragiudiziale.
Anche in tale ottica, la resistenza degli appellati assume i connotati della giustificata indefettibilità, ciò che, appunto, impone l'integrale compensazione delle spese del processo.
Nel primo grado, il difensore di , , si è dichiarato Controparte_8 Parte_4 Parte_3
antistatario e, dunque, la sentenza impugnata ha assunto le consequenziali determinazioni circa l'individuazione del referente soggettivo attivo dell'obbligazione di pagamento delle spese del giudizio.
Il difensore di , , , tuttavia, non è stato convenuto Controparte_8 Parte_4 Parte_3
nel giudizio di appello.
Diversamente da quanto eccepito dal difensore, che muove da tale assunto per invocare la formazione del giudicato interno relativamente al capo di condanna delle spese in suo favore, non vi è alcun accadimento processuale idoneo a rendere incontrovertibile, in parte qua, la regolamentazione delle spese del grado compiuta dal Tribunale di Ancona, posto che “il procuratore antistatario, in cui favore siano state distratte le spese di lite, non assume, nel
16 successivo giudizio di impugnazione, la qualità di parte, salvo che si controverta proprio sulla
concessione della distrazione (così, Sentenza della Corte di Cassazione n. 8428 del 27/04/2016)”.
Quanto sopra osservato conduce a porre le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di tutte le parti in egual misura.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita o rigettata, in riforma della sentenza impugnata, così decide:
1) condanna , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_1
all'immediato pagamento in via solidale, in favore della curate del fallimento di Parte_1
, della somma di euro 28.219,05, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale sulla
[...]
somma via via rivalutata dalla proposizione della domanda al saldo, nonché al pagamento di quanto di seguito indicato;
2) condanna , , , Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_1 CP_8
, , all'immediato pagamento in via solidale, in favore della
[...] Parte_4 Parte_3
, della somma di euro 11.337,50, oltre Parte_1
rivalutazione ed interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata dalla proposizione della domanda al saldo;
3) condanna a tenere indenne e manlevare dal pagamento Controparte_6 Parte_3
di quanto indicato al punto n. 2 nei limiti della somma eccedente l'importo di euro 5.000,00, nonché a farsi carico delle spese sostenute dall'assicurato, per resistere all'azione del danneggiato, nei limiti di cui al terzo comma dell'art. 1917 c.c.;
4) condanna a tenere indenne manlevare Controparte_14
dal pagamento di quanto indicato al punto n. 2, nonché a farsi carico delle spese Parte_4
sostenute dall'assicurato, per resistere all'azione del danneggiato, nei limiti di cui al terzo comma dell'art. 1917 c.c.;
5) condanna a tenere indenne manlevare dal Controparte_15 Controparte_8
pagamento di quanto indicato al punto n. 2 nei limiti della somma eccedente l'importo di euro
5.000,00, nonché a farsi carico delle spese sostenute dall'assicurato, per resistere all'azione del danneggiato, nei limiti di cui al terzo comma dell'art. 1917 c.c.;
17 6) compensa integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
7) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto, a carico
Pa della curate del fallimento , nonché a carico di , Parte_1 Controparte_2
, , , , CP_3 Controparte_4 Controparte_1 Controparte_8 Parte_4
, nonché a carico di Parte_3 Controparte_6 Controparte_16 [...]
. Controparte_14
Ancona, 11.2.2025
Il Presidente
Dott. Gianmichele Marcelli
Il Consigliere Est.
Dott. Vito Savino
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