CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 2214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2214 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1057/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1057/2022
promossa da:
Co
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Parte_1 Pt_2
elettivamente domiciliata in Colle di Val d'Elsa (SI) presso lo studio dell'Avv.
[...]
Alessandro Rolandi, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliata in Pontedera (PI) presso lo studio dell'Avv. Emiliano Palladino, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
, elettivamente domiciliata in Pisa presso lo studio dell'Avv. Ilaria Fiori, CP_3
che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA ed appellante incidentale
avverso sentenza n. 357/2022 del Tribunale di Pisa
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “In Via preliminare Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello rigettare la eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da parte appellata nella comparsa di costituzione e risposta, perché infondata in fatto ed in diritto. Nel merito
Previa eventuale riapertura dell'istruttoria, chiedendo espressamente l'ammissione delle prove orali articolate in primo grado dalla difesa della società nelle memorie Parte_3
ex art.183 c.p.c., riformare la sentenza emessa inter partes n° 357 del 18/21 Marzo 2022 e per l'effetto accertare e dichiarare che la società non ha Controparte_2
diritto a percepire la mediazione in relazione alla compravendita di cui è causa, stipulata in data 30 gennaio 2019 dinanzi al Notaio Dr. di Poggibonsi. Persona_1
Conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla società in favore Parte_4 della detta società, condannando quest'ultima a restituire tutte le somme dalla stessa percepite, e quindi, sciogliendo la riserva in precedenza espressa ed in considerazione della produzione documentale eseguita, con il deposito delle contabili di pagamento dell'importo precettato, condannare la parte appellata a restituire e quindi a dare e pagare alla società appellante, l'importo di €. 11.400,00 versato in tre rate, con gli interessi al tasso legale decorrenti da ogni singolo pagamento. Vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio. Con ogni conseguenziale provvedimento”.
Per la parte appellata “- In via preliminare e di rito, Controparte_2
l'appello venga dichiarato inammissibile per evidente violazione degli artt. 342 e 348 bis
c.p.c. e, conseguentemente, venga confermata l'impugnata sentenza del Tribunale di Pisa
n. 357 del 18.03.2022; - Nell'ipotesi in cui il giudice ritenga opportune ed intenda riaprire l'istruttoria, vengano ammesse le prove orali articolate nella memoria ex art.
183, VI comma, n. 2, cpc, depositata nel giudizio di primo grado da parte della società
- Nel merito, in ogni caso, l'appello venga respinto, in Controparte_2 quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, l'impugnata sentenza del
Tribunale di Pisa n. 357 del 18.03.2022 venga confermata, con condanna alle spese legali del presente giudizio, delle quali si chiede la distrazione in favore del procuratore antistatario”
Per la parte appellata : “... contesta le difese dell'appellata CP_3 Controparte_2
In particolare contesta quanto preliminarmente dedotto dalla società
[...] appellata circa l'inammissibilità dell'appello proposto dalla essendo Parte_1
2 l'appello motivato con chiara indicazione dei punti della sentenza oggetto di censura ed altresì indicando le ragioni logico-deduttive per le quali i suddetti punti si ritengono frutto di un errato convincimento del giudice, e insiste perché la richiesta venga rigettata. -
Insiste nella richiesta di riapertura dell'istruttoria con l'ammissione delle prove orali, oggetto di richiesta avanzata in primo grado con le memorie istruttorie e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni - Insiste nell'accoglimento di tutte le richieste avanzate e formulate con il proprio atto introduttivo” e dunque “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze, rigettata ogni contraria istanza, in relazione alla sentenza n. 357 del 22.03.2022, emessa dal Tribunale di Pisa, a) In tesi - Accertato, anche previa eventuale riapertura dell'istruttoria, con l'escussione delle prove orali di cui la convenuta appellante chiedeva
l'ammissione con le memorie istruttorie ex art. 183, co VI c.p.c. nonché in sede di precisazione delle conclusioni, e che rinnova con il presente atto, che nessuna provvigione è dovuta alla per la conclusione della Controparte_2
compravendita avvenuta tra la Sig.ra e la ai rogiti del Notaio CP_3 Parte_1
Dott. in data 30.01.209, riformare la suddetta sentenza e per l'effetto Persona_1
dichiarare che nulla è dovuto alla medesima agenzia a titolo di provvigione, né ad altro titolo. b) In denegata ipotesi, in caso di accertamento dell'esistenza di un rapporto di agenzia e della conseguente attività di intermediazione della Parte_5
riformare la sentenza appellata, determinando la quota di apporto
[...] causale alla conclusione dell'affare da parte dell'Attrice secondo quanto stabilito dall'art. 1758 cod. civ. , con determinazione della frazione di provvigione, calcolata secondo gli Usi della Provincia di Pisa, ad essa eventualmente spettante, in ogni caso con esclusione della solidarietà passiva tra venditrice ed acquirente;
c) In punto di spese, anche in caso di conferma nel merito della pronuncia di primo grado, riformare la sentenza escludendo la condanna alle spese in ragione della parziale soccombenza di parte attrice in ordine al quantum richiesto. Con vittoria di spese e onorai di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) (di seguito: ) ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 Pt_1
357/2022 del Tribunale di Pisa, con la quale era stata accolta la domanda avanzata da
(di seguito: Centro) volta ad ottenere la condanna della Controparte_2
stessa , oltre che della sig.ra , al pagamento degli importi dovuti al Pt_1 CP_3
Centro per l'opera di mediazione prestata con riferimento alla vendita di un immobile di proprietà di . Pt_1
3 1.1) La causa di prime cure era stata infatti instaurata dal Centro, allegando che:
• nell'ambito della propria attività di mediatore immobiliare, nel giugno del 2016 aveva ricevuto incarico di vendere un immobile di proprietà di , sito in Pt_1
Marina di Pisa (PI), costituito da una villa in stile liberty con annessa dependance;
• dopo vari contatti con possibili clienti e, soprattutto, dopo l'abbassamento del prezzo di vendita, nel luglio 2018 aveva intrattenuto, in particolare, CP_2
trattative di vendita con la sig.ra , nel cui ambito era avvenuto anche un CP_3
incontro presso la villa in questione, alla presenza della potenziale acquirente (e dei genitori di quest'ultima) e dei legali rappresentanti del;
CP_2
• in tale contesto, la aveva formulato a (tramite la veicolazione di CP_3 Pt_1
Centro) una proposta di acquisto dell'immobile, per € 400.000,00, rifiutata tuttavia da , cui era poi seguita altra proposta di acquisto, in questo caso per € Pt_1
415.000,00;
• tale ultima proposta, nonostante fosse stata inoltrata da , non Pt_6 Pt_1
aveva tuttavia ricevuto risposta;
• in data 27.8.2018, poi, Centro era venuto a conoscenza che l'immobile era stato venduto alla sig.ra al prezzo di € 425.000,00, mediante l'Agenzia CP_3
Immobiliare San Giorgio di IA LV (peraltro ubicata, a pochi metri dalla sede del Centro);
• nel settembre 2018, aveva intimato sia a che alla il CP_2 Pt_1 CP_3
pagamento della provvigione, senza che nulla fosse poi stato corrisposto;
• in considerazione del ruolo svolto da nella sequenza che aveva condotto CP_2 all'acquisto dell'immobile da parte della , sussistevano del resto tutti i CP_3 presupposti per l'insorgenza del diritto ad ottenere il pagamento della provvigione in capo a stessa, dal momento che l'attività di quest'ultima aveva CP_2 rappresentato l'antecedente in forza del quale si era poi pervenuti alla vendita della villa.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Pisa, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, per i motivi sopra esposti, accertata la sussistenza del diritto alla provvigione della società nella persona del proprio legale rappresentante p.t., per Controparte_2 la conclusione dell'affare consistito nella compravendita dell'immobile sito in Marina di
Pisa (PI) alla via Dell'Ordine di Santo Stefano n. 33 tra i convenuti, condannare questi ultimi, ciascuno per il proprio titolo, al pagamento in favore della società attrice dell'importo di € 12.750,00 oltre i.v.a. ciascuno (per complessivi € 25.500,00) o,
4 comunque, di quella diversa somma che risulterà provata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge e con vittoria di spese e onorari di causa”.
1.2) Si erano costituiti i convenuti, che avevano a vario titolo contestato la fondatezza della domanda attorea.
1.2.1) , in particolare, aveva preliminarmente eccepito il difetto di procura Pt_1
al difensore e quindi esposto che:
o non aveva conferito alcun mandato a , al fine di procedere alla vendita CP_2 dell'immobile in questione, né, a monte, conosceva la predetta società o chi lavorava al suo interno, né, infine, aveva mai trasmesso documentazione di sorta alla stessa o concordato con quest'ultima le condizioni di vendita;
CP_2
o si era avvalsa, nella pratica in questione, unicamente dell'intervento dell'agenzia immobiliare di IA LV, a cui aveva ritualmente pagato la provvigione dovuta.
1.2.1.1) In base a tali assunti, era stato chiesto, in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione, e, nel merito, di respingere la domanda di Centro, con condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.2.2) La sig.ra aveva parimenti eccepito in via preliminare il difetto di CP_3 procura, oltre all'omessa attivazione della necessaria procedura di negoziazione assistita,
e, nel merito, aveva invece esposto che:
o nel luglio 2017 aveva effettivamente preso contatto con , avendo notato sui CP_2 canali di promozione immobiliare di quest'ultima l'immobile oggetto di causa;
o dopo aver effettuato due visite dello stesso immobile, aveva effettuato una proposta di acquisto, per € 400.000,00 in relazione alla quale era poi stato riferito, ma solo verbalmente, che la stessa era stata respinta;
o aveva quindi effettuato una nuova proposta, per € 415.000,00, in relazione alla quale non erano pervenute risposte;
o per tale motivo aveva chiesto a di poter avere un incontro diretto con la CP_2
proprietaria, con la quale non aveva sino a quel momento avuto alcun contatto;
o a fronte delle difficoltà ad ottenere tale contatto ed al rifiuto dei rappresentanti di di condurre la sig.ra ad incontrare i proprietari anche quando la CP_2 CP_3
stessa aveva visto altre persone nella villa in oggetto, la predetta CP_3
convenuta aveva poi un giorno notato la presenza di un annuncio di vendita della villa anche da parte dell'agenzia immobiliare San Giorgio;
o recatasi presso tale agenzia, aveva potuto constatare lo stupore della titolare in ordine alle precedenti visite effettuate dalla presso l'immobile in oggetto CP_3
5 in quanto, pur non avendo l'esclusiva della vendita, era piuttosto certa di essere l'unica cui fosse stato conferito mandato dalla proprietaria: in tale contesto era stata messa in contatto con la sig.ra rappresentante di , la quale Pt_2 Pt_1
(dopo aver confermato che era proprio lei la persona vista nella villa dalla
) aveva esposto di non aver mai avuto alcun contatto con Centro. CP_3
1.2.2.1) La sig.ra aveva quindi chiesto: “Voglia Il Giudice adito, CP_3
respinta ogni contraria istanza, eccezione o conclusione: In via preliminare Accertato il mancato invito delle parti convenute alla stipula della convenzione ai negoziazione assistita, dichiarare l'improcedibilità dell'azione Accertata altresì l'inesistenza dello procura alle liti, asseritamente rilasciata in calce all'atto di citazione notifica ma non riportata nella copia notifica. di fatto inesistente, disporre di conseguenza Nel merito a)
In tesi - accertato che nessun rapporto di agenzia si è mai creato tra le parti, né per iscritto, né per fatti concludenti, e che nessuna attività di intermediazione è mai stata eseguita dalla non avendo mai la stessa messo in relazione Controparte_2
parte acquirente con parte venditrice, respingere la domanda attorea e dichiarare che nulla è dovuto alla medesima agenzia a titolo di provvigione, né ad altro titolo e per
l'effetto rigettarne le domande: b) In denegata ipotesi, in caso di accertamento dell'esistenza di un rapporto di agenzia e della conseguente attività di intermediazione della determinare la quota di apporto causale allo Parte_5 conclusione dell'affare da parte dell'Attrice secondo quanto stabilito dall'art. 1758 cod.civ. con determinazione della frazione di provvigione, calcolata secondo gli Usi della
Provincia ai Pisa, ad essa eventualmente spettante, in ogni caso con esclusione della solidarietà passiva tra venditrice ed acquirente. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, accessori di legge”.
1.3) Il Tribunale di Pisa, all'esito della disposta procedura di negoziazione assistita ed espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali (non avendo accolto le istanze istruttorie per prova orale avanzate dalle parti), aveva infine ritenuto che:
− erano infondate le eccezioni delle parti convenute in ordine all'inesistenza della procura alle liti (essendo quest'ultima presente tra i documenti allegati all'atto di citazione e depositati in via telematica);
− “...il diritto alla provvigione del mediatore, del resto, sorge tutte le volte in cui sussista un rapporto di causalità tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, senza che sia necessario che l'intervento del mediatore costituisca la causa esclusiva”;
− “Nel caso di specie, è pacifico, perché non oggetto di specifica contestazione, ed emerge comunque chiaramente dai messaggi whatsapp scambiati fra la legale
6 rappresentante della società attrice e la convenuta , che le stesse si CP_3 siano confrontate plurime volte, anche in stretta prossimità dell'acquisto, riguardo all'immobile, fatto visitare dalla attrice, e alle condizioni di acquisto;
la parte convenuta illustra in dettaglio la sua proposta e l'attrice comunica le intenzioni del venditore”;
− “Dagli stessi messaggi, inoltre, emerge che entrambe sapessero della circostanza che una agenzia concorrente (a mezzo della cui mediazione, poi, le convenute hanno concluso l'affare) aveva acquisito nelle more il mandato – non esclusivo, a quanto risulta – alla vendita”;
− “Il contenuto dei messaggi impone di ritenere che entrambe le convenute fossero in contatto con la attrice, in quanto quest'ultima gestiva le rispettive proposte, e impone altresì di ritenere che il contatto fra la convenuta e l'agenzia CP_3 concorrente sia successivo alla fase dell'avvio delle trattative da parte della società attrice”;
− era evidente che l'immobile era stato visitato tramite l'intervento di Centro e
“Pertanto, spetta il diritto alla mediazione da parte di ciascuna delle parti del negozio, pure in assenza di mandato e anche se l'acquisto si sia perfezionato tramite altro agente”;
− in base agli usi della Provincia di Pisa, la provvigione (dovuta da ciascuna delle parti) era pari ad € 6.500,00;
− le spese seguivano la soccombenza.
1.3.1) Il tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna ciascuna delle parti convenute a pagare a parte attrice la somma di € 6.500,00 oltre interessi dalla domanda al saldo, e alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 287,16 per spese, € 4.835,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello , esponendo Pt_1
in termini generali come non potesse ritenersi condivisibile l'assunto interpretativo esposto dal giudice di prime cure con riferimento alla giurisprudenza di legittimità
(peraltro corrispondente a quella citata da parte attrice e, all'apparenza, in almeno un caso, con dubbi circa l'effettivo contenuto della massima citata) ed evidenziando come proprio il Tribunale di Pisa avesse applicato il principio di causalità adeguata, in base al quale la domanda di Centro nei confronti di avrebbe dovuto essere respinta (non avendo Pt_1 quest'ultima mai avuto alcun contatto con la stessa Centro).
2.1) Il gravame è stato poi affidato ai seguenti motivi:
7 1°. “ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI CON
CONSEGUENTE ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART.1755 COD.CIV.”, articolato nei seguenti punti di critica:
a. “Mancanza di prova di un incarico da parte della Parte_7
a favore della , contestando la Controparte_4
valutazione del Tribunale di Pisa secondo cui la sussistenza di un contatto tra e era dimostrata dal contenuto dei messaggi inviati Pt_1 CP_2 tramite l'applicativo WhatsApp e dimessi in atti (da cui emergeva invece proprio l'assenza di contatti tra le due predette società);
b. “Mancanza di prova di un'accettazione espressa del ruolo della Agenzia
Immobiliare da parte de , rilevando come non vi fosse Parte_4
alcun riscontro in ordine al profilo in questione;
c. “Mancato rilievo della annotazione contenuta nella stampa della pubblicità dell'annuncio (documento 3 di parte attrice)”, da cui risultava come, piuttosto, fosse stato tale sig. (muratore di fiducia) a fornire a Per_2
Centro le chiavi dell'immobile;
d. “Mancato rilievo che i documenti prodotti da parte attrice appaiono essere delle foto di vecchie planimetrie, probabilmente già in mani del Per_2 che nel tempo più volte aveva fatto lavori per il Condominio”, sì che i documenti fatti visionare da Centro non potevano considerarsi autentici documenti catastali;
e. “Mancata consegna dell'Attestato di prestazione energetica corretto”, evidenziando l'errore presente sul punto, nell'annuncio pubblicitario di
Centro;
f. “Irrilevanza della produzione documentale offerta da parte attrice”, rilevando come le fotografie dell'immobile fossero state tratte dalla pubblicità presente sul sito di altra agenzia (cui l'incarico era stato conferito nel 2015), come era stato chiesto di dimostrare in prime cure;
g. “Inesistenza di un nesso di causalità sulla conclusione dell'affare. L'affare
è stato concluso solo sulla base dell'intervento di altra agenzia immobiliare (Ditta individuale LV IA con sede in Marina di
Pisa, Via Majorca ) così come indicato nell'atto pubblico di compravendita del 30 gennaio 2019”
2°. “ERRATA VALUTAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOCCOMBENZA di cui all'art.91
e 92 c.p.c.”, rilevando come la condanna alle spese fosse stata emessa senza tenere
8 conto della soccombenza parziale ravvisabile in capo all'attrice in prime cure (la cui domanda era stata accolta in misura sostanzialmente dimezzata).
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) TO il contraddittorio, ha contestato le censure mosse dalla parte CP_2
appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
In particolare, ha esposto che:
− l'appello era inammissibile ex artt. 342 e 348bis c.p.c.;
− la documentazione in atti dimostrava che il contratto di vendita era stato stipulato secondo le condizioni che avevano costituito oggetto della trattativa seguita da
Centro;
− la prova di un contatto tra e era stata correttamente ritenuta CP_2 Pt_1
sussistente dal giudice di prime cure in base ad una valutazione presuntiva correlata alla documentazione disponibile;
− era inverosimile (e peraltro oggetto di allegazione per la prima volta nel presente grado di giudizio) la prospettazione di parte appellante in ordine al ruolo attribuito al sig. Per_2
− le spese erano state liquidate secondo il corretto scaglione tariffario;
− una parte del prezzo era stata versata “in nero” e di ciò occorreva informare le competenti autorità.
2.3) La sig.ra ha invece proposto appello incidentale, di fatto reiterando CP_3
in larga parte le medesime tipologie di censure mosse dall'appellante principale, salvo proporre anche specifici profili di censura basati sulla propria posizione processuale, essendo strutturato nei seguenti motivi:
I. “ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI E
CONSEGUENTE ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1755 C.C.”, articolato nelle censure:
a. “Mancanza di prova in ordine ai rapporti intrattenuti tra l'agenzia
[...]
e ”; Controparte_2 Parte_4
b. “Mancanza di prova del nesso di causalità tra la condotta dell'agenzia attrice e la conclusione dell'affare tra le parti convenute”;
c. “Errata sussunzione della giurisprudenza citata in sentenza al caso di specie”;
d. “Carenza di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze processuali”;
9 e. “Mancata valutazione della concordanza e compatibilità dei fatti di causa nelle difese delle convenute”;
II. “MANCATA PRONUNCIA SUL PETITUM DI PARTE CONVENUTA”, avendo il giudice di prime cure omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda avanzata ex art. 1758 c.c. da parte della sig.ra ; CP_3
III. “ERRATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOCCOMBENZA”, non considerando l'accoglimento della domanda attorea in misura ridotta e non tenendo conto della diversa posizione delle parti in sede di negoziazione assistita.
Sulla scorta di tali rilievi, la sig.ra ha quindi concluso nei termini CP_3
indicati in epigrafe.
3) Prendendo anzitutto in considerazione l'appello principale proposto da , Pt_1 deve sin d'ora rilevarsi come lo stesso si presenti fondato e debba pertanto essere accolto.
In proposito deve peraltro rilevarsi come si presenti infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte di con riferimento agli artt. 342 e CP_2
348bis c.p.c.
Premesso che quest'ultima eccezione è ormai superata per effetto dello stato della procedura, quanto alla prima preme unicamente rilevare come il contenuto dell'appello principale proposto da si connoti per l'individuazione delle parti della sentenza Pt_1
impugnate e delle censure mosse alle stesse, con esposizione dettagliata delle argomentazioni a supporto delle censure medesime, sì che al caso di specie non può trovare applicazione l'art. 342 c.p.c.
3.1) Con il primo motivo di gravame, ha sollevato una nutrita congerie di Pt_1
censure alla valutazione compiuta dal giudice di prime cure con riferimento al materiale istruttorio disponibile, in particolare contestandosi la ritenuta sussistenza di contatti tra la stessa e Centro. Pt_1
3.1.1) L'articolazione argomentativa esposta dal Tribunale di Pisa onde pervenire alla debenza della provvigione, a Centro, anche da parte di , risulta Pt_1
sostanzialmente fondarsi sui seguenti assunti:
− “...il diritto alla provvigione del mediatore, del resto, sorge tutte le volte in cui sussista un rapporto di causalità tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, senza che sia necessario che l'intervento del mediatore costituisca la causa esclusiva...”;
− “Il contenuto dei messaggi impone di ritenere che entrambe le convenute fossero in contatto con la attrice”;
− “È evidente che l'immobile sia stato visitato tramite la società attrice, la quale deteneva tutta la relativa documentazione, ed è altresì evidente che la medesima
10 società abbia gestito la trattativa fra le parti del contratto di compravendita, riferendo le rispettive proposte”;
− “...spetta il diritto alla mediazione da parte di ciascuna delle parti del negozio, pure in assenza di mandato e anche se l'acquisto si sia perfezionato tramite altro agente”.
3.1.2) Le contestazioni mosse da nei confronti di tali valutazioni risultano Pt_1
imperniate sulla valorizzazione dell'insussistenza, in atti, di riscontri istruttori di sorta onde ritenere dimostrata l'esistenza di contatti tra la stessa e Centro. Pt_1
Ciò, in particolare, con riferimento al contenuto dei messaggi scambiati tramite l'applicativo WhatsApp tra la sig.ra e Centro, in cui non figura mai Ginestra e CP_3
senza peraltro che consti alcun messaggio tra Centro e e, tantomeno, alcuna Pt_1 accettazione da parte di quest'ultima del ruolo di Centro.
Sul piano dell'interpretazione normativa, poi, l'appellante ha esposto che “E' necessario premettere in linea generale che nel dibattito, mai sopito, in dottrina e giurisprudenza in tema di mediazione, principalmente legata alla vendita immobiliare, si oscilla tra la posizione di chi sostiene che il mediatore abbia diritto al compenso solo per aver messo in contatto le parti e la posizione di chi, invece, ritiene che il diritto di compenso maturi solo quando l'intervento del mediatore sia in qualche modo fattivo e determinante per la conclusione dell'affare. La Sentenza che si impugna difetta proprio perché si schiera nella prima direzione, accogliendo una tesi che anche alla luce della produzione documentale non ha fondamento. Oltretutto la Sentenza è “pigra” per avere recepito i riferimenti giurisprudenziali offerti da parte attrice, senza aggiungerne altri e non rilevando che, almeno per una parte, siano anche fuori tema rispetto al thema decidendum”.
3.1.3) Il motivo è fondato.
3.1.3.1) Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è strutturato nel senso che “Al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c.,
è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare, essendo all'uopo necessario che, dopo il fallimento delle trattative avviate per l'intervento del primo mediatore che aveva originariamente messo in contatto le parti, la conclusione dell'affare sia indipendente da tale intervento.” (così, da ultimo, Cass. n. 403 del 5.1.2024, in massima, in aderenza a
Cass. n. 3165 del 2.2.2023).
11 Nel contesto di tale approccio ermeneutico, la Suprema Corte ha altresì precisato che “È noto che, ferma l'autonoma configurabilità di una mediazione negoziale atipica o unilaterale, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate, ravvisabile qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni (Cass. Sez. Unite,
n. 19161 del 2017), il diritto del mediatore alla provvigione ex art. 1755 c.c. sussiste, comunque, nei confronti di “ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”, indipendentemente, dunque, da un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, purché l'uno o l'altro abbiano accettato
l'attività del mediatore avvantaggiandosene, e sia, quindi, dimostrato il nesso di causa fra
l'attività svolta dal richiedente e la conclusione dell'affare...(tra le tante, Cass. Sez. 2, n.
11656 del 2018; Sez. 3, n. 25851 del 2014; Sez. 3, n. 23842 del 2008)” (così, da ultimo,
Cass. n. 538 dell'8.1.2024, in motivazione).
Dunque, al fine dell'insorgenza del diritto alla provvigione, non occorre che il mediatore abbia ricevuto uno specifico incarico ad opera di tutte le parti, né che vi sia stata accettazione dell'attività del mediatore da parte di tutti i coinvolti nell'affare.
Ciò che rileva, come ribadito dalla Corte di Cassazione, è che l'affare stesso si sia concluso per effetto dell'intervento del mediatore, sulla base di una valutazione condotta alla stregua del principio della causalità adeguata.
In tale contesto, tuttavia, l'insufficienza della semplice “messa in contatto” delle parti al fine della sussistenza del diritto alla provvigione, non consente di concludere che tale contatto sia, per converso, irrilevante.
La stessa Suprema Corte, in effetti, ha avuto modo di ribadire “...l'orientamento del tutto prevalente nella più recente giurisprudenza di legittimità a mente del quale il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso
(Cass. n. 11443 del 08/04/2022)” (così la già citata Cass. n. 403/2024, in motivazione, seguita dalla parimenti menzionata Cass. n. 538/2024, nella cui motivazione è nuovamente indicato che “...il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il
12 mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario...”).
Dunque, l'aver messo in contatto le parti non è di per sé sufficiente a far sorgere il diritto alla provvigione, ma è necessario onde consentire di ravvisare un tale diritto.
Del resto, la stessa previsione generale di cui all'art. 1754 c.c. stabilisce che “È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare...” così individuando proprio nella messa in relazione delle parti il presupposto per la stessa valutabilità dell'opera del mediatore, sul piano causale, al fine della conclusione dell'affare.
3.1.3.2) Come visto, il giudice di prime cure ha motivato la ravvisata sussistenza di un contatto tra e sulla scorta, unicamente, del contenuto dei messaggi CP_2 Pt_1
depositati in atti.
La lettura di tali messaggi (cfr doc. 4 di parte attrice in prime cure) consente tuttavia di rilevare che nessuno di essi è rivolto, o menziona, o contiene riferimenti di sorta a . Pt_1
Per_
La sequenza di messaggi, intercorsi unicamente tra la sig.ra e tale CP_3
( una dei legali rappresentanti di ), evidenza nitidamente i contatti avvenuti Per_4 CP_2
tra costoro, ma non attesta in alcun modo il coinvolgimento di . Pt_1
Per il vero, dal tenore degli stessi messaggi emerge come il referente di Centro in
Per_ ordine alla villa in questione fosse tale sig. ”, non altrimenti identificato nei messaggi in oggetto.
Nulla, in concreto, è poi dato sapere in ordine all'effettiva attività posta in essere Per_ dal predetto sig. .
Dunque, una volta preso atto che il contenuto dei messaggi in oggetto non consente di concludere che anche (oltre alla ) fosse in contatto con Centro, ne Pt_1 CP_3 consegue come quest'ultimo non possa ritenersi aver messo in contatto le parti dell'affare poi concluso.
3.1.4) La fondatezza del motivo di gravame in oggetto comporta quindi la riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui è stata accolta la domanda di Centro di condanna di al pagamento della provvigione. Pt_1
3.2) L'accoglimento del primo motivo del gravame principale comporta peraltro l'assorbimento del secondo, dal momento che la contestazione concernente la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio è superata dalla necessità di
13 procedere, in forza dell'accoglimento dell'appello, ad una nuova decisione sulla ripartizione delle stesse.
4) Passando all'analisi dell'appello incidentale proposto dalla sig.ra , CP_3
anche in questo caso si evidenzia immediatamente come lo stesso si presenti fondato e vada dunque accolto.
4.1) Anche la sig.ra ha infatti contestato, con il primo motivo del CP_3
gravame predetto, la non condivisibilità della decisione del giudice di prime cure secondo la documentazione in atti (id est, i messaggi scambiati tra la stessa e ) era CP_3 CP_2 idonea a dimostrare l'esistenza di contatti anche tra e . CP_2 Pt_1
Il motivo, di fatto, risulta articolato in termini sostanzialmente sovrapponibili all'analoga contestazione mossa dall'appellante principale.
Anche in questo caso (richiamando qui quanto già esposto nel pregresso paragrafo
3.1.3 e relativi sottoparagrafi) deve quindi ritenersi la fondatezza del motivo in analisi.
4.1.1) La mancata dimostrazione, da parte di , in ordine all'aver messo in CP_2
contatto e la sig.ra determina dunque il venir meno del diritto alla Pt_1 CP_3
provvigione, in capo alla stessa Centro, anche nei confronti della predetta sig.ra . CP_3
Va infatti rimarcato come abbia agito allegando, sempre ed unicamente, il CP_2
proprio diritto alla percezione della provvigione ex art. 1755 c.c., senza dedurre nel caso concreto la ravvisabilità (in ipotesi, anche subordinata) di un proprio ruolo alla stregua di altre figure di intermediatori nella conclusione di un affare e senza che una simile attività ricognitiva possa essere svolta, in grado di appello, dalla Corte (ricordando che, secondo la Suprema Corte, “In tema di rapporti tra mediazione e contratto atipico di procacciamento di affari, il mediatore si distingue dal procacciatore di affari per il rapporto di collaborazione che - assente secondo l'espresso dettato normativo nella mediazione (art. 1754 cod. civ.) - caratterizza il procacciatore di affari, il quale, anche senza carattere di stabilità, agisce nell'esclusivo interesse del preponente, solitamente imprenditore, raccogliendo proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e trasmettendogliele”, come ritenuto da Cass. n. 12694 del 25.5.2010, in fattispecie in cui la
S.C. ha confermato la sentenza di merito nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile, perché nuova, la domanda di riconoscimento del compenso proposta per la prima volta in appello sulla base del procacciamento di affari, dopo che in primo grado la medesima domanda era stata fondata su un rapporto di mediazione).
L'omessa dimostrazione dei presupposti per l'individuazione, nel caso di specie, di un'attività di mediazione (per non aver messo in contatto le parti dell'affare), preclude dunque di ritenere sussistente a favore di il diritto alla provvigione anche verso la CP_2
sig.ra , oltre che verso . CP_3 Pt_1
14 4.1.2) Di conseguenza, anche il gravame incidentale proposto dalla sig.ra deve trovare accoglimento, con riforma della sentenza impugnata e reiezione CP_3
della domanda avanzata da nei confronti della predetta sig.ra . CP_2 CP_3
4.2) Le considerazioni che precedono comportano, anche in questo caso,
l'assorbimento sia del secondo che del terzo motivo dell'appello incidentale.
Quanto al secondo motivo, si rileva come l'accoglimento del primo motivo e la conseguente reiezione della domanda di pagamento della provvigione avanzata da CP_2 superi la questione concernente l'omessa pronuncia del giudice di prime cure in ordine alla domanda avanzata in via subordinata dalla sig.ra e volta ad ottenere CP_3
l'accertamento della quota di provvigione di spettanza, ex art. 1758 c.c., alla stessa . CP_2
Quanto al terzo motivo, si rileva anche in questa sede come l'accoglimento del gravame comporti una revisione della decisione raggiunta in prime cure in ordine alla ripartizione delle spese di lite, assorbendo quindi ogni doglianza della sul CP_3
punto.
5) In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass.
2274/2017; 11423/2016), le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio sostenute da e dalla sig.ra devono essere poste a carico della parte appellata Pt_1 CP_3 CP_2
e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M..
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_4 CP_3
avverso la sentenza n. 357/2022 del Tribunale di Pisa, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, respinge le domande di condanna al pagamento della provvigione ex art. 1755 c.c. avanzate da nei confronti di Controparte_2
e ; Parte_4 CP_3
2) condanna parte appellata a rimborsare a parte Controparte_2
appellante le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate: Parte_4
15 • per il primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compenso, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 5.809,00 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
3) condanna parte appellata a rimborsare a parte Controparte_2
appellante incidentale le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, CP_3
liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compenso, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 5.809,00 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE III CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Terza Civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere Relatore dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1057/2022
promossa da:
Co
in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra Parte_1 Pt_2
elettivamente domiciliata in Colle di Val d'Elsa (SI) presso lo studio dell'Avv.
[...]
Alessandro Rolandi, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLANTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
elettivamente domiciliata in Pontedera (PI) presso lo studio dell'Avv. Emiliano Palladino, che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA
e
, elettivamente domiciliata in Pisa presso lo studio dell'Avv. Ilaria Fiori, CP_3
che la rappresenta e difende come da procura in atti.
PARTE APPELLATA ed appellante incidentale
avverso sentenza n. 357/2022 del Tribunale di Pisa
CONCLUSIONI trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “In Via preliminare Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello rigettare la eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da parte appellata nella comparsa di costituzione e risposta, perché infondata in fatto ed in diritto. Nel merito
Previa eventuale riapertura dell'istruttoria, chiedendo espressamente l'ammissione delle prove orali articolate in primo grado dalla difesa della società nelle memorie Parte_3
ex art.183 c.p.c., riformare la sentenza emessa inter partes n° 357 del 18/21 Marzo 2022 e per l'effetto accertare e dichiarare che la società non ha Controparte_2
diritto a percepire la mediazione in relazione alla compravendita di cui è causa, stipulata in data 30 gennaio 2019 dinanzi al Notaio Dr. di Poggibonsi. Persona_1
Conseguentemente dichiarare che nulla è dovuto dalla società in favore Parte_4 della detta società, condannando quest'ultima a restituire tutte le somme dalla stessa percepite, e quindi, sciogliendo la riserva in precedenza espressa ed in considerazione della produzione documentale eseguita, con il deposito delle contabili di pagamento dell'importo precettato, condannare la parte appellata a restituire e quindi a dare e pagare alla società appellante, l'importo di €. 11.400,00 versato in tre rate, con gli interessi al tasso legale decorrenti da ogni singolo pagamento. Vittoria di spese e competenze dei due gradi di giudizio. Con ogni conseguenziale provvedimento”.
Per la parte appellata “- In via preliminare e di rito, Controparte_2
l'appello venga dichiarato inammissibile per evidente violazione degli artt. 342 e 348 bis
c.p.c. e, conseguentemente, venga confermata l'impugnata sentenza del Tribunale di Pisa
n. 357 del 18.03.2022; - Nell'ipotesi in cui il giudice ritenga opportune ed intenda riaprire l'istruttoria, vengano ammesse le prove orali articolate nella memoria ex art.
183, VI comma, n. 2, cpc, depositata nel giudizio di primo grado da parte della società
- Nel merito, in ogni caso, l'appello venga respinto, in Controparte_2 quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, l'impugnata sentenza del
Tribunale di Pisa n. 357 del 18.03.2022 venga confermata, con condanna alle spese legali del presente giudizio, delle quali si chiede la distrazione in favore del procuratore antistatario”
Per la parte appellata : “... contesta le difese dell'appellata CP_3 Controparte_2
In particolare contesta quanto preliminarmente dedotto dalla società
[...] appellata circa l'inammissibilità dell'appello proposto dalla essendo Parte_1
2 l'appello motivato con chiara indicazione dei punti della sentenza oggetto di censura ed altresì indicando le ragioni logico-deduttive per le quali i suddetti punti si ritengono frutto di un errato convincimento del giudice, e insiste perché la richiesta venga rigettata. -
Insiste nella richiesta di riapertura dell'istruttoria con l'ammissione delle prove orali, oggetto di richiesta avanzata in primo grado con le memorie istruttorie e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni - Insiste nell'accoglimento di tutte le richieste avanzate e formulate con il proprio atto introduttivo” e dunque “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze, rigettata ogni contraria istanza, in relazione alla sentenza n. 357 del 22.03.2022, emessa dal Tribunale di Pisa, a) In tesi - Accertato, anche previa eventuale riapertura dell'istruttoria, con l'escussione delle prove orali di cui la convenuta appellante chiedeva
l'ammissione con le memorie istruttorie ex art. 183, co VI c.p.c. nonché in sede di precisazione delle conclusioni, e che rinnova con il presente atto, che nessuna provvigione è dovuta alla per la conclusione della Controparte_2
compravendita avvenuta tra la Sig.ra e la ai rogiti del Notaio CP_3 Parte_1
Dott. in data 30.01.209, riformare la suddetta sentenza e per l'effetto Persona_1
dichiarare che nulla è dovuto alla medesima agenzia a titolo di provvigione, né ad altro titolo. b) In denegata ipotesi, in caso di accertamento dell'esistenza di un rapporto di agenzia e della conseguente attività di intermediazione della Parte_5
riformare la sentenza appellata, determinando la quota di apporto
[...] causale alla conclusione dell'affare da parte dell'Attrice secondo quanto stabilito dall'art. 1758 cod. civ. , con determinazione della frazione di provvigione, calcolata secondo gli Usi della Provincia di Pisa, ad essa eventualmente spettante, in ogni caso con esclusione della solidarietà passiva tra venditrice ed acquirente;
c) In punto di spese, anche in caso di conferma nel merito della pronuncia di primo grado, riformare la sentenza escludendo la condanna alle spese in ragione della parziale soccombenza di parte attrice in ordine al quantum richiesto. Con vittoria di spese e onorai di entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1) (di seguito: ) ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1 Pt_1
357/2022 del Tribunale di Pisa, con la quale era stata accolta la domanda avanzata da
(di seguito: Centro) volta ad ottenere la condanna della Controparte_2
stessa , oltre che della sig.ra , al pagamento degli importi dovuti al Pt_1 CP_3
Centro per l'opera di mediazione prestata con riferimento alla vendita di un immobile di proprietà di . Pt_1
3 1.1) La causa di prime cure era stata infatti instaurata dal Centro, allegando che:
• nell'ambito della propria attività di mediatore immobiliare, nel giugno del 2016 aveva ricevuto incarico di vendere un immobile di proprietà di , sito in Pt_1
Marina di Pisa (PI), costituito da una villa in stile liberty con annessa dependance;
• dopo vari contatti con possibili clienti e, soprattutto, dopo l'abbassamento del prezzo di vendita, nel luglio 2018 aveva intrattenuto, in particolare, CP_2
trattative di vendita con la sig.ra , nel cui ambito era avvenuto anche un CP_3
incontro presso la villa in questione, alla presenza della potenziale acquirente (e dei genitori di quest'ultima) e dei legali rappresentanti del;
CP_2
• in tale contesto, la aveva formulato a (tramite la veicolazione di CP_3 Pt_1
Centro) una proposta di acquisto dell'immobile, per € 400.000,00, rifiutata tuttavia da , cui era poi seguita altra proposta di acquisto, in questo caso per € Pt_1
415.000,00;
• tale ultima proposta, nonostante fosse stata inoltrata da , non Pt_6 Pt_1
aveva tuttavia ricevuto risposta;
• in data 27.8.2018, poi, Centro era venuto a conoscenza che l'immobile era stato venduto alla sig.ra al prezzo di € 425.000,00, mediante l'Agenzia CP_3
Immobiliare San Giorgio di IA LV (peraltro ubicata, a pochi metri dalla sede del Centro);
• nel settembre 2018, aveva intimato sia a che alla il CP_2 Pt_1 CP_3
pagamento della provvigione, senza che nulla fosse poi stato corrisposto;
• in considerazione del ruolo svolto da nella sequenza che aveva condotto CP_2 all'acquisto dell'immobile da parte della , sussistevano del resto tutti i CP_3 presupposti per l'insorgenza del diritto ad ottenere il pagamento della provvigione in capo a stessa, dal momento che l'attività di quest'ultima aveva CP_2 rappresentato l'antecedente in forza del quale si era poi pervenuti alla vendita della villa.
1.1.1) Sulla scorta di tali allegazioni, era stato quindi chiesto: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di Pisa, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, per i motivi sopra esposti, accertata la sussistenza del diritto alla provvigione della società nella persona del proprio legale rappresentante p.t., per Controparte_2 la conclusione dell'affare consistito nella compravendita dell'immobile sito in Marina di
Pisa (PI) alla via Dell'Ordine di Santo Stefano n. 33 tra i convenuti, condannare questi ultimi, ciascuno per il proprio titolo, al pagamento in favore della società attrice dell'importo di € 12.750,00 oltre i.v.a. ciascuno (per complessivi € 25.500,00) o,
4 comunque, di quella diversa somma che risulterà provata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge e con vittoria di spese e onorari di causa”.
1.2) Si erano costituiti i convenuti, che avevano a vario titolo contestato la fondatezza della domanda attorea.
1.2.1) , in particolare, aveva preliminarmente eccepito il difetto di procura Pt_1
al difensore e quindi esposto che:
o non aveva conferito alcun mandato a , al fine di procedere alla vendita CP_2 dell'immobile in questione, né, a monte, conosceva la predetta società o chi lavorava al suo interno, né, infine, aveva mai trasmesso documentazione di sorta alla stessa o concordato con quest'ultima le condizioni di vendita;
CP_2
o si era avvalsa, nella pratica in questione, unicamente dell'intervento dell'agenzia immobiliare di IA LV, a cui aveva ritualmente pagato la provvigione dovuta.
1.2.1.1) In base a tali assunti, era stato chiesto, in via preliminare, di dichiarare la nullità dell'atto di citazione, e, nel merito, di respingere la domanda di Centro, con condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
1.2.2) La sig.ra aveva parimenti eccepito in via preliminare il difetto di CP_3 procura, oltre all'omessa attivazione della necessaria procedura di negoziazione assistita,
e, nel merito, aveva invece esposto che:
o nel luglio 2017 aveva effettivamente preso contatto con , avendo notato sui CP_2 canali di promozione immobiliare di quest'ultima l'immobile oggetto di causa;
o dopo aver effettuato due visite dello stesso immobile, aveva effettuato una proposta di acquisto, per € 400.000,00 in relazione alla quale era poi stato riferito, ma solo verbalmente, che la stessa era stata respinta;
o aveva quindi effettuato una nuova proposta, per € 415.000,00, in relazione alla quale non erano pervenute risposte;
o per tale motivo aveva chiesto a di poter avere un incontro diretto con la CP_2
proprietaria, con la quale non aveva sino a quel momento avuto alcun contatto;
o a fronte delle difficoltà ad ottenere tale contatto ed al rifiuto dei rappresentanti di di condurre la sig.ra ad incontrare i proprietari anche quando la CP_2 CP_3
stessa aveva visto altre persone nella villa in oggetto, la predetta CP_3
convenuta aveva poi un giorno notato la presenza di un annuncio di vendita della villa anche da parte dell'agenzia immobiliare San Giorgio;
o recatasi presso tale agenzia, aveva potuto constatare lo stupore della titolare in ordine alle precedenti visite effettuate dalla presso l'immobile in oggetto CP_3
5 in quanto, pur non avendo l'esclusiva della vendita, era piuttosto certa di essere l'unica cui fosse stato conferito mandato dalla proprietaria: in tale contesto era stata messa in contatto con la sig.ra rappresentante di , la quale Pt_2 Pt_1
(dopo aver confermato che era proprio lei la persona vista nella villa dalla
) aveva esposto di non aver mai avuto alcun contatto con Centro. CP_3
1.2.2.1) La sig.ra aveva quindi chiesto: “Voglia Il Giudice adito, CP_3
respinta ogni contraria istanza, eccezione o conclusione: In via preliminare Accertato il mancato invito delle parti convenute alla stipula della convenzione ai negoziazione assistita, dichiarare l'improcedibilità dell'azione Accertata altresì l'inesistenza dello procura alle liti, asseritamente rilasciata in calce all'atto di citazione notifica ma non riportata nella copia notifica. di fatto inesistente, disporre di conseguenza Nel merito a)
In tesi - accertato che nessun rapporto di agenzia si è mai creato tra le parti, né per iscritto, né per fatti concludenti, e che nessuna attività di intermediazione è mai stata eseguita dalla non avendo mai la stessa messo in relazione Controparte_2
parte acquirente con parte venditrice, respingere la domanda attorea e dichiarare che nulla è dovuto alla medesima agenzia a titolo di provvigione, né ad altro titolo e per
l'effetto rigettarne le domande: b) In denegata ipotesi, in caso di accertamento dell'esistenza di un rapporto di agenzia e della conseguente attività di intermediazione della determinare la quota di apporto causale allo Parte_5 conclusione dell'affare da parte dell'Attrice secondo quanto stabilito dall'art. 1758 cod.civ. con determinazione della frazione di provvigione, calcolata secondo gli Usi della
Provincia ai Pisa, ad essa eventualmente spettante, in ogni caso con esclusione della solidarietà passiva tra venditrice ed acquirente. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio, accessori di legge”.
1.3) Il Tribunale di Pisa, all'esito della disposta procedura di negoziazione assistita ed espletata istruttoria esclusivamente mediante produzioni documentali (non avendo accolto le istanze istruttorie per prova orale avanzate dalle parti), aveva infine ritenuto che:
− erano infondate le eccezioni delle parti convenute in ordine all'inesistenza della procura alle liti (essendo quest'ultima presente tra i documenti allegati all'atto di citazione e depositati in via telematica);
− “...il diritto alla provvigione del mediatore, del resto, sorge tutte le volte in cui sussista un rapporto di causalità tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, senza che sia necessario che l'intervento del mediatore costituisca la causa esclusiva”;
− “Nel caso di specie, è pacifico, perché non oggetto di specifica contestazione, ed emerge comunque chiaramente dai messaggi whatsapp scambiati fra la legale
6 rappresentante della società attrice e la convenuta , che le stesse si CP_3 siano confrontate plurime volte, anche in stretta prossimità dell'acquisto, riguardo all'immobile, fatto visitare dalla attrice, e alle condizioni di acquisto;
la parte convenuta illustra in dettaglio la sua proposta e l'attrice comunica le intenzioni del venditore”;
− “Dagli stessi messaggi, inoltre, emerge che entrambe sapessero della circostanza che una agenzia concorrente (a mezzo della cui mediazione, poi, le convenute hanno concluso l'affare) aveva acquisito nelle more il mandato – non esclusivo, a quanto risulta – alla vendita”;
− “Il contenuto dei messaggi impone di ritenere che entrambe le convenute fossero in contatto con la attrice, in quanto quest'ultima gestiva le rispettive proposte, e impone altresì di ritenere che il contatto fra la convenuta e l'agenzia CP_3 concorrente sia successivo alla fase dell'avvio delle trattative da parte della società attrice”;
− era evidente che l'immobile era stato visitato tramite l'intervento di Centro e
“Pertanto, spetta il diritto alla mediazione da parte di ciascuna delle parti del negozio, pure in assenza di mandato e anche se l'acquisto si sia perfezionato tramite altro agente”;
− in base agli usi della Provincia di Pisa, la provvigione (dovuta da ciascuna delle parti) era pari ad € 6.500,00;
− le spese seguivano la soccombenza.
1.3.1) Il tribunale predetto aveva infine reso la seguente statuizione: “Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna ciascuna delle parti convenute a pagare a parte attrice la somma di € 6.500,00 oltre interessi dalla domanda al saldo, e alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 287,16 per spese, € 4.835,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge”.
2) Nei confronti di tale sentenza ha dunque proposto appello , esponendo Pt_1
in termini generali come non potesse ritenersi condivisibile l'assunto interpretativo esposto dal giudice di prime cure con riferimento alla giurisprudenza di legittimità
(peraltro corrispondente a quella citata da parte attrice e, all'apparenza, in almeno un caso, con dubbi circa l'effettivo contenuto della massima citata) ed evidenziando come proprio il Tribunale di Pisa avesse applicato il principio di causalità adeguata, in base al quale la domanda di Centro nei confronti di avrebbe dovuto essere respinta (non avendo Pt_1 quest'ultima mai avuto alcun contatto con la stessa Centro).
2.1) Il gravame è stato poi affidato ai seguenti motivi:
7 1°. “ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI CON
CONSEGUENTE ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART.1755 COD.CIV.”, articolato nei seguenti punti di critica:
a. “Mancanza di prova di un incarico da parte della Parte_7
a favore della , contestando la Controparte_4
valutazione del Tribunale di Pisa secondo cui la sussistenza di un contatto tra e era dimostrata dal contenuto dei messaggi inviati Pt_1 CP_2 tramite l'applicativo WhatsApp e dimessi in atti (da cui emergeva invece proprio l'assenza di contatti tra le due predette società);
b. “Mancanza di prova di un'accettazione espressa del ruolo della Agenzia
Immobiliare da parte de , rilevando come non vi fosse Parte_4
alcun riscontro in ordine al profilo in questione;
c. “Mancato rilievo della annotazione contenuta nella stampa della pubblicità dell'annuncio (documento 3 di parte attrice)”, da cui risultava come, piuttosto, fosse stato tale sig. (muratore di fiducia) a fornire a Per_2
Centro le chiavi dell'immobile;
d. “Mancato rilievo che i documenti prodotti da parte attrice appaiono essere delle foto di vecchie planimetrie, probabilmente già in mani del Per_2 che nel tempo più volte aveva fatto lavori per il Condominio”, sì che i documenti fatti visionare da Centro non potevano considerarsi autentici documenti catastali;
e. “Mancata consegna dell'Attestato di prestazione energetica corretto”, evidenziando l'errore presente sul punto, nell'annuncio pubblicitario di
Centro;
f. “Irrilevanza della produzione documentale offerta da parte attrice”, rilevando come le fotografie dell'immobile fossero state tratte dalla pubblicità presente sul sito di altra agenzia (cui l'incarico era stato conferito nel 2015), come era stato chiesto di dimostrare in prime cure;
g. “Inesistenza di un nesso di causalità sulla conclusione dell'affare. L'affare
è stato concluso solo sulla base dell'intervento di altra agenzia immobiliare (Ditta individuale LV IA con sede in Marina di
Pisa, Via Majorca ) così come indicato nell'atto pubblico di compravendita del 30 gennaio 2019”
2°. “ERRATA VALUTAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOCCOMBENZA di cui all'art.91
e 92 c.p.c.”, rilevando come la condanna alle spese fosse stata emessa senza tenere
8 conto della soccombenza parziale ravvisabile in capo all'attrice in prime cure (la cui domanda era stata accolta in misura sostanzialmente dimezzata).
L'appellante ha quindi chiesto che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte.
2.2) TO il contraddittorio, ha contestato le censure mosse dalla parte CP_2
appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto la conferma.
In particolare, ha esposto che:
− l'appello era inammissibile ex artt. 342 e 348bis c.p.c.;
− la documentazione in atti dimostrava che il contratto di vendita era stato stipulato secondo le condizioni che avevano costituito oggetto della trattativa seguita da
Centro;
− la prova di un contatto tra e era stata correttamente ritenuta CP_2 Pt_1
sussistente dal giudice di prime cure in base ad una valutazione presuntiva correlata alla documentazione disponibile;
− era inverosimile (e peraltro oggetto di allegazione per la prima volta nel presente grado di giudizio) la prospettazione di parte appellante in ordine al ruolo attribuito al sig. Per_2
− le spese erano state liquidate secondo il corretto scaglione tariffario;
− una parte del prezzo era stata versata “in nero” e di ciò occorreva informare le competenti autorità.
2.3) La sig.ra ha invece proposto appello incidentale, di fatto reiterando CP_3
in larga parte le medesime tipologie di censure mosse dall'appellante principale, salvo proporre anche specifici profili di censura basati sulla propria posizione processuale, essendo strutturato nei seguenti motivi:
I. “ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROCESSUALI E
CONSEGUENTE ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1755 C.C.”, articolato nelle censure:
a. “Mancanza di prova in ordine ai rapporti intrattenuti tra l'agenzia
[...]
e ”; Controparte_2 Parte_4
b. “Mancanza di prova del nesso di causalità tra la condotta dell'agenzia attrice e la conclusione dell'affare tra le parti convenute”;
c. “Errata sussunzione della giurisprudenza citata in sentenza al caso di specie”;
d. “Carenza di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze processuali”;
9 e. “Mancata valutazione della concordanza e compatibilità dei fatti di causa nelle difese delle convenute”;
II. “MANCATA PRONUNCIA SUL PETITUM DI PARTE CONVENUTA”, avendo il giudice di prime cure omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda avanzata ex art. 1758 c.c. da parte della sig.ra ; CP_3
III. “ERRATA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOCCOMBENZA”, non considerando l'accoglimento della domanda attorea in misura ridotta e non tenendo conto della diversa posizione delle parti in sede di negoziazione assistita.
Sulla scorta di tali rilievi, la sig.ra ha quindi concluso nei termini CP_3
indicati in epigrafe.
3) Prendendo anzitutto in considerazione l'appello principale proposto da , Pt_1 deve sin d'ora rilevarsi come lo stesso si presenti fondato e debba pertanto essere accolto.
In proposito deve peraltro rilevarsi come si presenti infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da parte di con riferimento agli artt. 342 e CP_2
348bis c.p.c.
Premesso che quest'ultima eccezione è ormai superata per effetto dello stato della procedura, quanto alla prima preme unicamente rilevare come il contenuto dell'appello principale proposto da si connoti per l'individuazione delle parti della sentenza Pt_1
impugnate e delle censure mosse alle stesse, con esposizione dettagliata delle argomentazioni a supporto delle censure medesime, sì che al caso di specie non può trovare applicazione l'art. 342 c.p.c.
3.1) Con il primo motivo di gravame, ha sollevato una nutrita congerie di Pt_1
censure alla valutazione compiuta dal giudice di prime cure con riferimento al materiale istruttorio disponibile, in particolare contestandosi la ritenuta sussistenza di contatti tra la stessa e Centro. Pt_1
3.1.1) L'articolazione argomentativa esposta dal Tribunale di Pisa onde pervenire alla debenza della provvigione, a Centro, anche da parte di , risulta Pt_1
sostanzialmente fondarsi sui seguenti assunti:
− “...il diritto alla provvigione del mediatore, del resto, sorge tutte le volte in cui sussista un rapporto di causalità tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, senza che sia necessario che l'intervento del mediatore costituisca la causa esclusiva...”;
− “Il contenuto dei messaggi impone di ritenere che entrambe le convenute fossero in contatto con la attrice”;
− “È evidente che l'immobile sia stato visitato tramite la società attrice, la quale deteneva tutta la relativa documentazione, ed è altresì evidente che la medesima
10 società abbia gestito la trattativa fra le parti del contratto di compravendita, riferendo le rispettive proposte”;
− “...spetta il diritto alla mediazione da parte di ciascuna delle parti del negozio, pure in assenza di mandato e anche se l'acquisto si sia perfezionato tramite altro agente”.
3.1.2) Le contestazioni mosse da nei confronti di tali valutazioni risultano Pt_1
imperniate sulla valorizzazione dell'insussistenza, in atti, di riscontri istruttori di sorta onde ritenere dimostrata l'esistenza di contatti tra la stessa e Centro. Pt_1
Ciò, in particolare, con riferimento al contenuto dei messaggi scambiati tramite l'applicativo WhatsApp tra la sig.ra e Centro, in cui non figura mai Ginestra e CP_3
senza peraltro che consti alcun messaggio tra Centro e e, tantomeno, alcuna Pt_1 accettazione da parte di quest'ultima del ruolo di Centro.
Sul piano dell'interpretazione normativa, poi, l'appellante ha esposto che “E' necessario premettere in linea generale che nel dibattito, mai sopito, in dottrina e giurisprudenza in tema di mediazione, principalmente legata alla vendita immobiliare, si oscilla tra la posizione di chi sostiene che il mediatore abbia diritto al compenso solo per aver messo in contatto le parti e la posizione di chi, invece, ritiene che il diritto di compenso maturi solo quando l'intervento del mediatore sia in qualche modo fattivo e determinante per la conclusione dell'affare. La Sentenza che si impugna difetta proprio perché si schiera nella prima direzione, accogliendo una tesi che anche alla luce della produzione documentale non ha fondamento. Oltretutto la Sentenza è “pigra” per avere recepito i riferimenti giurisprudenziali offerti da parte attrice, senza aggiungerne altri e non rilevando che, almeno per una parte, siano anche fuori tema rispetto al thema decidendum”.
3.1.3) Il motivo è fondato.
3.1.3.1) Il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità è strutturato nel senso che “Al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art. 1755, comma 1, c.c.,
è necessario che tra l'intervento del mediatore e la conclusione dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza e senza che l'intervento di un secondo mediatore sia in sé idoneo a recidere il nesso di causalità tra l'operato del primo mediatore e la conclusione dell'affare, essendo all'uopo necessario che, dopo il fallimento delle trattative avviate per l'intervento del primo mediatore che aveva originariamente messo in contatto le parti, la conclusione dell'affare sia indipendente da tale intervento.” (così, da ultimo, Cass. n. 403 del 5.1.2024, in massima, in aderenza a
Cass. n. 3165 del 2.2.2023).
11 Nel contesto di tale approccio ermeneutico, la Suprema Corte ha altresì precisato che “È noto che, ferma l'autonoma configurabilità di una mediazione negoziale atipica o unilaterale, fondata su un contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate, ravvisabile qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni (Cass. Sez. Unite,
n. 19161 del 2017), il diritto del mediatore alla provvigione ex art. 1755 c.c. sussiste, comunque, nei confronti di “ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento”, indipendentemente, dunque, da un preventivo conferimento di incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, purché l'uno o l'altro abbiano accettato
l'attività del mediatore avvantaggiandosene, e sia, quindi, dimostrato il nesso di causa fra
l'attività svolta dal richiedente e la conclusione dell'affare...(tra le tante, Cass. Sez. 2, n.
11656 del 2018; Sez. 3, n. 25851 del 2014; Sez. 3, n. 23842 del 2008)” (così, da ultimo,
Cass. n. 538 dell'8.1.2024, in motivazione).
Dunque, al fine dell'insorgenza del diritto alla provvigione, non occorre che il mediatore abbia ricevuto uno specifico incarico ad opera di tutte le parti, né che vi sia stata accettazione dell'attività del mediatore da parte di tutti i coinvolti nell'affare.
Ciò che rileva, come ribadito dalla Corte di Cassazione, è che l'affare stesso si sia concluso per effetto dell'intervento del mediatore, sulla base di una valutazione condotta alla stregua del principio della causalità adeguata.
In tale contesto, tuttavia, l'insufficienza della semplice “messa in contatto” delle parti al fine della sussistenza del diritto alla provvigione, non consente di concludere che tale contatto sia, per converso, irrilevante.
La stessa Suprema Corte, in effetti, ha avuto modo di ribadire “...l'orientamento del tutto prevalente nella più recente giurisprudenza di legittimità a mente del quale il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che, senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso
(Cass. n. 11443 del 08/04/2022)” (così la già citata Cass. n. 403/2024, in motivazione, seguita dalla parimenti menzionata Cass. n. 538/2024, nella cui motivazione è nuovamente indicato che “...il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il
12 mediatore abbia utilmente messo in relazione le parti intervenendo nelle varie fasi delle trattative, così da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, nel senso che quest'ultima possa ritenersi conseguenza dell'opera prestata dall'intermediario...”).
Dunque, l'aver messo in contatto le parti non è di per sé sufficiente a far sorgere il diritto alla provvigione, ma è necessario onde consentire di ravvisare un tale diritto.
Del resto, la stessa previsione generale di cui all'art. 1754 c.c. stabilisce che “È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare...” così individuando proprio nella messa in relazione delle parti il presupposto per la stessa valutabilità dell'opera del mediatore, sul piano causale, al fine della conclusione dell'affare.
3.1.3.2) Come visto, il giudice di prime cure ha motivato la ravvisata sussistenza di un contatto tra e sulla scorta, unicamente, del contenuto dei messaggi CP_2 Pt_1
depositati in atti.
La lettura di tali messaggi (cfr doc. 4 di parte attrice in prime cure) consente tuttavia di rilevare che nessuno di essi è rivolto, o menziona, o contiene riferimenti di sorta a . Pt_1
Per_
La sequenza di messaggi, intercorsi unicamente tra la sig.ra e tale CP_3
( una dei legali rappresentanti di ), evidenza nitidamente i contatti avvenuti Per_4 CP_2
tra costoro, ma non attesta in alcun modo il coinvolgimento di . Pt_1
Per il vero, dal tenore degli stessi messaggi emerge come il referente di Centro in
Per_ ordine alla villa in questione fosse tale sig. ”, non altrimenti identificato nei messaggi in oggetto.
Nulla, in concreto, è poi dato sapere in ordine all'effettiva attività posta in essere Per_ dal predetto sig. .
Dunque, una volta preso atto che il contenuto dei messaggi in oggetto non consente di concludere che anche (oltre alla ) fosse in contatto con Centro, ne Pt_1 CP_3 consegue come quest'ultimo non possa ritenersi aver messo in contatto le parti dell'affare poi concluso.
3.1.4) La fondatezza del motivo di gravame in oggetto comporta quindi la riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui è stata accolta la domanda di Centro di condanna di al pagamento della provvigione. Pt_1
3.2) L'accoglimento del primo motivo del gravame principale comporta peraltro l'assorbimento del secondo, dal momento che la contestazione concernente la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio è superata dalla necessità di
13 procedere, in forza dell'accoglimento dell'appello, ad una nuova decisione sulla ripartizione delle stesse.
4) Passando all'analisi dell'appello incidentale proposto dalla sig.ra , CP_3
anche in questo caso si evidenzia immediatamente come lo stesso si presenti fondato e vada dunque accolto.
4.1) Anche la sig.ra ha infatti contestato, con il primo motivo del CP_3
gravame predetto, la non condivisibilità della decisione del giudice di prime cure secondo la documentazione in atti (id est, i messaggi scambiati tra la stessa e ) era CP_3 CP_2 idonea a dimostrare l'esistenza di contatti anche tra e . CP_2 Pt_1
Il motivo, di fatto, risulta articolato in termini sostanzialmente sovrapponibili all'analoga contestazione mossa dall'appellante principale.
Anche in questo caso (richiamando qui quanto già esposto nel pregresso paragrafo
3.1.3 e relativi sottoparagrafi) deve quindi ritenersi la fondatezza del motivo in analisi.
4.1.1) La mancata dimostrazione, da parte di , in ordine all'aver messo in CP_2
contatto e la sig.ra determina dunque il venir meno del diritto alla Pt_1 CP_3
provvigione, in capo alla stessa Centro, anche nei confronti della predetta sig.ra . CP_3
Va infatti rimarcato come abbia agito allegando, sempre ed unicamente, il CP_2
proprio diritto alla percezione della provvigione ex art. 1755 c.c., senza dedurre nel caso concreto la ravvisabilità (in ipotesi, anche subordinata) di un proprio ruolo alla stregua di altre figure di intermediatori nella conclusione di un affare e senza che una simile attività ricognitiva possa essere svolta, in grado di appello, dalla Corte (ricordando che, secondo la Suprema Corte, “In tema di rapporti tra mediazione e contratto atipico di procacciamento di affari, il mediatore si distingue dal procacciatore di affari per il rapporto di collaborazione che - assente secondo l'espresso dettato normativo nella mediazione (art. 1754 cod. civ.) - caratterizza il procacciatore di affari, il quale, anche senza carattere di stabilità, agisce nell'esclusivo interesse del preponente, solitamente imprenditore, raccogliendo proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e trasmettendogliele”, come ritenuto da Cass. n. 12694 del 25.5.2010, in fattispecie in cui la
S.C. ha confermato la sentenza di merito nella parte in cui aveva ritenuto inammissibile, perché nuova, la domanda di riconoscimento del compenso proposta per la prima volta in appello sulla base del procacciamento di affari, dopo che in primo grado la medesima domanda era stata fondata su un rapporto di mediazione).
L'omessa dimostrazione dei presupposti per l'individuazione, nel caso di specie, di un'attività di mediazione (per non aver messo in contatto le parti dell'affare), preclude dunque di ritenere sussistente a favore di il diritto alla provvigione anche verso la CP_2
sig.ra , oltre che verso . CP_3 Pt_1
14 4.1.2) Di conseguenza, anche il gravame incidentale proposto dalla sig.ra deve trovare accoglimento, con riforma della sentenza impugnata e reiezione CP_3
della domanda avanzata da nei confronti della predetta sig.ra . CP_2 CP_3
4.2) Le considerazioni che precedono comportano, anche in questo caso,
l'assorbimento sia del secondo che del terzo motivo dell'appello incidentale.
Quanto al secondo motivo, si rileva come l'accoglimento del primo motivo e la conseguente reiezione della domanda di pagamento della provvigione avanzata da CP_2 superi la questione concernente l'omessa pronuncia del giudice di prime cure in ordine alla domanda avanzata in via subordinata dalla sig.ra e volta ad ottenere CP_3
l'accertamento della quota di provvigione di spettanza, ex art. 1758 c.c., alla stessa . CP_2
Quanto al terzo motivo, si rileva anche in questa sede come l'accoglimento del gravame comporti una revisione della decisione raggiunta in prime cure in ordine alla ripartizione delle spese di lite, assorbendo quindi ogni doglianza della sul CP_3
punto.
5) In applicazione del principio della soccombenza, avuto riguardo all'esito complessivo della controversia (Cass. civ. n. 14916/2020; Cass. civ. n. 3083/2017; Cass.
2274/2017; 11423/2016), le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio sostenute da e dalla sig.ra devono essere poste a carico della parte appellata Pt_1 CP_3 CP_2
e vengono liquidate come in dispositivo sulla scorta dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 (e successive integrazioni), con riferimento allo scaglione di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (in considerazione del valore della causa) di cui alle tabelle 2 e 12 allegate al predetto D.M..
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_4 CP_3
avverso la sentenza n. 357/2022 del Tribunale di Pisa, così provvede:
1) accoglie l'appello principale e l'appello incidentale e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, respinge le domande di condanna al pagamento della provvigione ex art. 1755 c.c. avanzate da nei confronti di Controparte_2
e ; Parte_4 CP_3
2) condanna parte appellata a rimborsare a parte Controparte_2
appellante le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, liquidate: Parte_4
15 • per il primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compenso, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 5.809,00 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
3) condanna parte appellata a rimborsare a parte Controparte_2
appellante incidentale le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, CP_3
liquidate:
• per il primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compenso, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione, € 1.701,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge;
• per il secondo grado, in complessivi € 5.809,00 per compenso, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 1.843,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisoria, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre ad IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.11.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione del Dott. Marco Cecchi.
Il Consigliere relatore
Dott. Marco Cecchi
Il Presidente
Dott. Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
16