Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 2214
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Mancanza di prova di un incarico da parte della Parte_7 a favore della Controparte_4

    La Corte ha ritenuto che i messaggi WhatsApp scambiati tra la legale rappresentante della società attrice e la convenuta non dimostrassero alcun contatto tra la convenuta e l'agenzia attrice, e che pertanto l'agenzia non avesse messo in contatto le parti dell'affare.

  • Altro
    Mancanza di prova di un'accettazione espressa del ruolo dell'Agenzia Immobiliare da parte della Parte_4

    Non applicabile in quanto il motivo principale è stato accolto.

  • Altro
    Mancato rilievo della annotazione contenuta nella stampa della pubblicità dell'annuncio

    Non applicabile in quanto il motivo principale è stato accolto.

  • Altro
    Mancato rilievo che i documenti prodotti da parte attrice appaiono essere delle foto di vecchie planimetrie

    Non applicabile in quanto il motivo principale è stato accolto.

  • Altro
    Mancata consegna dell'Attestato di prestazione energetica corretto

    Non applicabile in quanto il motivo principale è stato accolto.

  • Altro
    Irrilevanza della produzione documentale offerta da parte attrice

    Non applicabile in quanto il motivo principale è stato accolto.

  • Altro
    Inesistenza di un nesso di causalità sulla conclusione dell'affare

    Non applicabile in quanto il motivo principale è stato accolto.

  • Altro
    Domanda subordinata di restituzione somme

    Non applicabile in quanto la domanda principale è stata rigettata.

  • Accolto
    Mancanza di prova in ordine ai rapporti intrattenuti tra l'agenzia e la Controparte_2

    La Corte ha ritenuto che la mancata dimostrazione, da parte dell'agenzia attrice, di aver messo in contatto la Controparte_2 e la sig.ra CP_3, determina il venir meno del diritto alla provvigione in capo all'agenzia attrice anche nei confronti della sig.ra CP_3.

  • Altro
    Mancanza di prova del nesso di causalità tra la condotta dell'agenzia attrice e la conclusione dell'affare tra le parti convenute

    Non applicabile in quanto il motivo principale è stato accolto.

  • Altro
    Errata sussunzione della giurisprudenza citata in sentenza al caso di specie

    Non applicabile in quanto il motivo principale è stato accolto.

  • Altro
    Carenza di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze processuali

    Non applicabile in quanto il motivo principale è stato accolto.

  • Altro
    Mancata valutazione della concordanza e compatibilità dei fatti di causa nelle difese delle convenute

    Non applicabile in quanto il motivo principale è stato accolto.

  • Altro
    Mancata pronuncia sul petitum di parte convenuta

    L'accoglimento del primo motivo e la conseguente reiezione della domanda di pagamento della provvigione avanzata dall'agenzia attrice superano la questione concernente l'omessa pronuncia del giudice di prime cure in ordine alla domanda avanzata in via subordinata.

  • Altro
    Esclusione della solidarietà passiva

    Non applicabile in quanto la domanda principale è stata rigettata.

  • Altro
    Errata valutazione del principio di soccombenza

    L'accoglimento del primo motivo del gravame principale comporta l'assorbimento del secondo, dal momento che la contestazione concernente la regolamentazione delle spese del primo grado di giudizio è superata dalla necessità di procedere ad una nuova decisione sulla ripartizione delle stesse.

  • Altro
    Errata applicazione del principio di soccombenza

    L'accoglimento del gravame comporta una revisione della decisione raggiunta in prime cure in ordine alla ripartizione delle spese di lite, assorbendo ogni doglianza sul punto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/12/2025, n. 2214
    Giurisdizione : Corte d'Appello Firenze
    Numero : 2214
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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