Sentenza 8 agosto 2002
Massime • 2
Le missive preprocessuali e le affermazioni contenute negli atti processuali provenienti dal legale della parte non hanno valore confessorio, ma hanno carattere indiziario, e come tali possono essere legittimamente utilizzate e liberamente valutate dal giudice ai fini della formazione del proprio convincimento; di esse non può essere aprioristicamente omesso l'esame in quanto il giudice ha comunque l'obbligo di valutare in concreto la rilevanza degli elementi indiziari acquisiti al giudizio ed è tenuto a darne conto in motivazione sia quando li ritenga sufficienti per fondarvi la propria decisione, sia, all'opposto, quando non li ritenga determinanti.
Il ricorso alle nozioni di comune esperienza ( fatto notorio) , comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati ne' controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile ; non si possono di conseguenza reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza , intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, ne' quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio, neppure quando derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione di analoghe controversie.
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- 1. Quando può il giudice fare ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio)?Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 21 febbraio 2024
1 -. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente – denunciando “violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 230/1962, in relazione all'art. 23 della legge n. 56/1987, e degli artt. 1362 e 2697 cod. civ. – censura la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato l'art. 23 cit, che (secondo esso ricorrente) “non ha determinato affatto il capovolgimento del principio generale, secondo il quale il contratto a tempo indeterminato costituisce la regola e l'assunzione a termine l'eccezione, (poichè la previsione ex art. 8 del c.c.n.l. si inserisce nell'ambito delle disposizioni di legge e, precisamente, in quelle di cui all'art. 1 (comma secondo, lettera b) e 3 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/08/2002, n. 11946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11946 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
Dott. NC PAOLO FIORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI NC, CI ZO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CLIVO DI CINNA 196, presso lo studio dell'avvocato LILIANA SALEMME, difesi dall'avvocato MARIO DEL POZZO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
PE ES, DI AR US, DI AR AL, DI AR AN, DI AR IA AZ, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO PASSAGLIA 14, presso lo studio dell'avvocato SARA MERLO, difesi dall'avvocato ANTONIO CORSO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1277/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 25/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato DEL POZZO Mario, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato ARCIELLO ES per delega dell'Avvocato CORSO, depositato in udienza difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 14.9.91, RA IO e US, QU, AN e MA RA Di AR, quali comproprietari d'un terreaneo adibito a tabaccheria e dell'annesso locale deposito siti in Melito alla via Roma n. 81 - premesso che, a seguito del rifacimento della copertura dei suddetti locali, resasi necessaria per eliminare persistenti infiltrazioni d'acqua, i proprietari del terrazzo sovrastante la tabaccheria avevano spostato la preesistente ringhiera in ferro delimitante il solaio, così estendendo l'uso anche alla copertura del deposito, e che tale sconfinamento doveva ritenersi illegittimo - convenivano ES e VI CI innanzi al tribunale di Napoli chiedendone la condanna al ripristino dello stato dei luoghi con divieto di praticare il lastrico solare del locale-deposito ed al pagamento della metà delle spese concernenti i lavori necessari all'eliminazione delle infiltrazioni oltre al risarcimento dei danni.
Costituendosi, i convenuti - deducendo che, anteriormente all'intervento edilizio, esisteva innanzi alla tabaccheria un giardinetto;
che, negli anni 1986-87, controparte aveva creato il locale-deposito portandolo a livello di calpestio della terrazza con il loro consenso e con l'intesa che a quello della terrazza sarebbe stato aggregato il solaio calpestio del nuovo locale;
che controparte non aveva inteso onorare gli accordi verbali;
che questi erano da considerare inefficaci in tema di diritti reali - chiedevano, in via riconvenzionale, che gli attori fossero condannati ad abbattere il locale-deposito in quanto realizzato in violazione del diritto di veduta ch'essi avevano i esercitato dalla preesistente ringhiera ed a ripristinare l'originaria situazione dei luoghi.
Con sentenza 20.2.97, l'adito tribunale - ritenuto che la sussistenza del diritto di veduta dei CI risultasse ammessa dalla medesima controparte per effetto delle dichiarazioni contenute nell'atto di citazione e nella missiva 4.7.91; che i testimoni di parte convenuta avessero attestato la preesistenza da lungo tempo della ringhiera, per periodo certamente superiore a quello necessario all'acquisto del diritto di veduta per usucapione;
che, per contro, i testi di parte attrice fossero caduti in contraddizione quanto all'epoca di realizzazione del nuovo manufatto;
che non fosse stata provata ne' eccepita l'estinzione del diritto di veduta per non uso ventennale;
che i CI avessero specificamente ammesso di non avere titolo ad esercitare il calpestio sulla copertura del locale- deposito - condannava i convenuti a riportare la ringhiera di recinzione della terrazza nella posizione preesistente così come individuata dal ctu ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannava a loro volta i IO ed i Di AR ad arretrare il locale-deposito ad una distanza non inferiore a m. 3 dalla veduta esercitata dalla ringhiera.
Avverso tale decisione i IO ed i Di AR proponevano appello cui resistevano i CI chiedendone il rigetto. Con sentenza 25.5.99, la corte d'appello di Napoli - ritenuto che le dichiarazioni contenute nella lettera 4.7.91 non comportassero l'ammissione dell'esistenza del diritto di veduta dei CI;
che, parimenti, nessuna ammissione dell'esistenza di tale diritto potesse rinvenirsi nell'atto di citazione, ove gli attori s'erano limitati a dedurre l'illegittimità del calpestio, esteso dalla preesistente terrazza al solaio di copertura del nuovo manufatto;
che le dichiarazioni rese in primo grado dai testi di parte convenuta non precisassero da quale epoca esistesse in loco la ringhiera in ferro e, quindi, non fornissero alcuna prova in ordine ne' al dies a quo dal quale far decorrere l'usucapione del diritto di veduta, ne' alla sussistenza di caratteristiche del manufatto tali da consentire un comodo affaccio, onde potesse configurarsi un diritto di veduta in senso tecnico - accoglieva l'appello ed, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda riconvenzionale dei CI confermando nel resto.
Avverso tale sentenza ES e VI CI proponevano ricorso per cassazione, con tre motivi, cui faceva anche seguire memoria.
Resistevano IO e Di AR con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti denunziando violazione dell'art. 900 CC in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 CPC - si dolgono che la corte territoriale abbia erroneamente valutato le prove, testimoniale e fotografica, della natura "affacciatoia" della ringhiera, incongruamente ritenendo, altresì, tale ringhiera, in quanto dell'altezza d'un metro, non idonea a consentire un comodo affaccio.
Con il secondo motivo, i ricorrenti - denunziando violazione degli artt. 115 e 116 CPC in riferimento all'art. 360 n. 5 CPC - si dolgono che la corte territoriale non abbia esaminato elementi di prova ed abbia pretermesso elementi indiziari, gli uni e gli altri rilevanti, omettendo anche di considerare le circostanze nel loro complesso, ciò che avrebbe potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Con il terzo motivo, i ricorrenti - denunziando violazione dell'art. 116 CPC in riferimento all'art. 360 n. 5 CPC - si dolgono che la corte territoriale abbia illogicamente ritenuto inattendibili i loro testimoni con riferimento a circostanze ammesse dagli stessi testimoni di controparte;
abbia completamente disatteso le risultanze di tali dichiarazioni testimoniali omettendo di sottoporle "ad attenta e dettagliata analisi"; abbia erroneamente ritenuto da esse non desumibile il dies a quo dell'esercizio del diritto di veduta. I surriportati motivi - che, per loro logica connessione e per organicità di motivazione, possono essere trattati congiuntamente - meritano accoglimento in ragione dei vizi motivazionali obiettivamente riscontrabili nell'impugnata sentenza. La corte territoriale è pervenuta, infatti, all'affermazione dell'insussistenza d'idonee prove dell'usucapione della servitù di veduta reclamata dai CI utilizzando una valutazione-soggettiva erronea o non consentita d'un elemento oggettivo di giudizio, omettendo di valutarne adeguatamente e logicamente altri, pretermettendone altri ancora a torto ritenuti non utilizzabili. Così ha posto alla base della ritenuta inidoneità d'una ringhiera a consentire l'affaccio in quanto alta un metro non il parere eventualmente espresso al riguardo dal consulente tecnico d'ufficio o da un esperto, ma il solo personale apprezzamento dei giudici, onde al riguardo la valutazione può essere duplice ed, in entrambi i casi, negativa: o si considera tale apprezzamento in contrasto con un notorio generale ed incontestabile, sol che si tenga conto dell'ordinaria altezza media dei parapetti delle finestre e delle ringhiere dei balconi in relazione ai requisiti della comodità dell'affaccio congiunta alla sicurezza di esso, ravvisandovi, quindi, un patente vizio logico di motivazione;
ovvero, con una più rigorosa applicazione dei principi in tema di notorio, per quanto in seguito, in tale apprezzamento va ravvisato un palese difetto di motivazione circa un punto essenziale della controversia oggetto di specifico contrasto tra le parti, giacché valutazioni siffatte non sono consentite al giudice, ne' in relazione al potere pur attribuitogli dall'art. 115/2^ CPC ne', tanto meno, in relazione ad eventuali sue personali particolari cognizioni.
In vero, come da consolidato insegnamento di questa Corte, l'utilizzazione del fatto notorio, comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati ne' controllati, va inteso in senso rigoroso, id est come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile;
di guisa che non possono, quindi, essere annoverate tra le nozioni di comune conoscenza, intesa quale esperienza dell'individuo medio in un dato tempo ed in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implichino cognizioni particolari od anche solo la pratica di determinate situazioni, come, nel caso di specie, l'idoneità d'una ringhiera a consentire un affaccio comodo congiunto all'individuale apprezzamento della sicurezza dell'affaccio stesso.
Nè potrebbe, poi soccorrere, come pure si è ripetutamente evidenziato da questa Corte, la scienza individuale del giudice, poiché questa - pur ove comprovata e tale non risulta nella specie - in quanto non universale non è annoverabile nella categoria del notorio, neppur quando la cognizione derivi al giudice medesimo dalla pregressa trattazione d'analoghe controversie, onde non può in alcun caso essere utilizzata nelle argomentazioni elaborate a suffragio dell'adottanda decisione.
Così, ancora, la corte territoriale mostra d'aver operato una lettura delle deposizioni testimoniali di parte CI con la prevenzione d'un'inattendibilità asserita sulla base d'argomenti di per se stessi inidonei ove, come nella specie, non adeguatamente sviluppati, senza rilevarne i riscontri desumibili dalle deposizioni dei testi di controparte e senza ravvisare in esse l'evidente connessione logica tra il riferito esercizio della servitù di veduta e l'arco di tempo durante il quale la constatazione di esso aveva avuto luogo.
Devesi, infatti, anzi tutto considerare come, limitata dall'art. 246 CC l'incapacità a testimoniare alla sola ipotesi previstavi,
ogni aprioristica o superficiale valutazione di non credibilità delle deposizioni sia preclusa al giudice del merito sul quale incombe, per contro, l'onere di fornire un'adeguata concreta motivazione sulla scorta di congrui ed univoci elementi di giudizio - onere, quindi, non assolto ove si limiti, come nella specie, ad enunziare astratte ragioni di possibili atteggiamenti favorevoli o sfavorevoli all'una od all'altra parte ove - ritenga ex officio il teste inattendibile ovvero ritenga meritevole d'accoglimento una specifica eccezione d'inattendibilità sollevata da una delle parti. Devesi, poi, rilevare come ricorrenti - riportando nelle svolte argomentazioni il testo delle deposizioni testimoniali in discussione, se pure non integralmente, quanto meno nella parte di esso rilevante ai fini della loro valutazione e, quindi, bastevolmente ottemperando sul punto al principio d'autosufficienza del ricorso - abbiano adeguatamente dimostrato la decisività della censura svolta, in quanto, effettivamente, una diversa e più attenta considerazione delle circostanze riferite dai testimoni di parte CI, tra loro coordinate e raffrontate con quelle desumibili dalle deposizioni dei testi di controparte, avrebbe potuto all'evidenza condurre ad una soluzione della vertenza del tutto diversa da quella adottata dal giudice a quo.
Così, ancora, la corte territoriale, pur correttamente negando sia il valore confessorio delle affermazioni contenute negli atti processuali e delle missive preprocessuali in quanto entrambi provenienti dal solo legale della parte sia l'equipollenza delle affermazioni desumibili da un atto ricognitivo della servitù all'atto scritto costitutivo del diritto, non ha, tuttavia, considerato come - tanto nell'un caso (Cass. 18.4.00 n. 4974, 26.3.99 n. 2894, 17.3.98 n. 2849 per gli atti processuali, Cass. 15.5.97 n. 4284 anche per le missive preprocessuali) quanto nell'altro (Cass. 27.9.96 n. 8527) - quelle affermazioni abbiano non di meno carattere indiziario ed, ove posseggano i requisiti richiesti dall'art. 2729 CC, il cui difetto dev'esserne altrimenti motivatamente escluso, ed a maggior ragione ove trovino altresì riscontro in altre emergenze probatorie, non ne possa essere aprioristicamente pretermesso l'esame, dacché il giudice del merito può trarre la fonte del proprio convincimento anche dalle sole presunzioni o delle stesse escludere la conferenza ma, in entrambi i casi, deve valutare in concreto l'efficacia sintomatica o meno degli elementi di giudizio indiziari fornitigli, non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, onde motivatamente accertarne o negarne la pregnanza conclusiva.
Per le esposte ragioni l'impugnata sentenza va, dunque, annullata e la causa, di conseguenza, rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito di secondo grado, che s'indica in altra sezione della corte d'appello di Napoli, cui è anche demandato, ex art. 385 CPC, di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2002