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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/07/2025, n. 3196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3196 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 4819/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art 127 ter c.p.c per l'udienza, lette le note scritte depositate, la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4819/ 2023 R.G.
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pierpaolo Laurenza e dall'avv. Francesco della Rocca
Ricorrente
E
in persona del suo Presidente, legale rappresentante p.t., per la carica dom.to in Roma – CP_1
Eur;
in persona del suo Presidente, legale rappresentante p.t., Via De Gasperi 55 – Napoli;
CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., Via largo Chigi n. 5 – 00187 Roma CP_2
Resistenti contumaci
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
rappresentato e difeso come in atti
Resistente
Oggetto: impugnazione preavviso di fermo amministrativo n. 07180202200015362000
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente in epigrafe impugnava il preavviso di fermo amministrativo n.
07180202200015362000, notificato in data 09.03.2023, contestando la mancata notifica dell'avviso avviso di addebito n. 37120190018044414000 avente ad oggetto il versamento di contributi CP_1
dovuti a titolo di Gestione Commercianti per il periodo dal 2013 al 2019, la prescrizione del credito,
1 la pendenza di altro procedimento giudiziario, la mancanza dei presupposti di legge per l'iscrizione dell'avviso e la carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, e di accertare e dichiarare intervenuta la decadenza per l' dal diritto di riscuotere il credito CP_1
azionato ovvero la maturata prescrizione del predetto preavviso di fermo amministrativo n.
07180202200015362000, e con esso l'avviso di addebito n. 371 2019 0018044414 000 e del CP_1
credito erariale e contributivo vantato con esso;
accertare e dichiarare l'inesistenza, inefficacia, nullità o annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 07180202200015362000, e con esso l'avviso di addebito n. 371 2019 0018044414 000 e del diritto di credito vantato dal CP_1
resistente e la non debenza delle somme vantate coattivamente, il tutto vinte le spese di lite, da distrarsi.
Non si costituiva in giudizio l' e, verificata la regolarità delle notifiche, se ne dichiara la CP_1
contumacia.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo resistendo alla domanda Controparte_3
come da memoria in atti.
Rinviata la causa per la decisione, all'esito della trattazione scritta della causa disposta per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte all'uopo depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Preliminarmente, va rilevato che sussiste la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa all'impugnativa di atto di provenienza del concessionario;
l'ente impositore è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio.
Va, inoltre, rilevata la carenza di legittimazione passiva della , in quanto la stessa è CP_2
cessionaria dei crediti maturati fino al 2008, ex art.13 della legge 448/98, nel cui ambito non rientrano quelli per cui è causa.
Ciò posto, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020).
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità
2 del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n.
23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un.
9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali. Ebbene, nel caso di specie, si osserva che l'istante ha incentrato principalmente la sua azione sul presupposto dell'omessa notifica dell'avviso di pagamento, pertanto, il nodo centrale della controversia da esaminare è rappresentato dalla verifica della notifica dell'avviso stesso.
Ciò posto, nel presente giudizio, la domanda proposta può essere definita come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta, secondo la tesi attorea compromessa dalla mancata notifica dell' avviso di addebito, nella parte in cui l'istante tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva
(in tal modo proponendo una opposizione ai sensi dell'art. 615 in funzione recuperatoria dell'opposizione a iscrizione a ruolo ex art. 24, co.5, D.Lgs. n.46/99).
Ed, invero, “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella/avviso e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere
l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (v. Corte di Cassazione, Ordinanza 02 settembre 2020, n.
18256).
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di
3 quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n.
10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito (ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. CP_ Tanto premesso, osserva il Tribunale che l' essendo contumace, non ha provato la notifica dell'avviso di addebito n. 37120190018044414000, posto a fondamento del preavviso di fermo impugnato.
Pertanto, la mancata prova della rituale notifica dell'avviso di addebito posto alla base del preavviso di fermo consente il predetto “recupero di tutela” nei confronti dell'atto presupposto in ragione della mancata conoscenza del predetto avviso fino alla notifica del preavviso di fermo, primo valido atto con cui l'istante è venuto a conoscenza della pretesa dell'ente impositore.
Dunque, deve essere dichiarata la non debenza del credito ad esso riferito.
Ad ogni modo, si osserva, nel merito, che dalla documentazione depositata versata in atti risulta che il ricorrente ha svolto attività di collaborazione per la per il periodo 2013 – 2018, in Parte_2
relazione alla quale ha già versato la contribuzione dovuta e che ha effettuato, altresì, attività lavorativa part-time alle dipendenze della società per il periodo dal 2 luglio 2018 al Controparte_4
31 dicembre 2019, e che la dalla visura depositata in allegato al ricorso, risulta avere Parte_2
otto dipendenti in forza, circostanze che costituiscono un indice rivelatore preciso ed univoco del mancato allo svolgimento di attività imprenditoriale da parte del e dunque dell'insussistenza Pt_1
dei fatti costitutivi della pretesa contributiva opposta.
Il ricorso deve quindi essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato dichiarando non dovuto il credito in esso vantato;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.697,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 23.7.2025. Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Giudice dott.ssa Federica Izzo ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta della causa disposta ex art 127 ter c.p.c per l'udienza, lette le note scritte depositate, la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 4819/ 2023 R.G.
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pierpaolo Laurenza e dall'avv. Francesco della Rocca
Ricorrente
E
in persona del suo Presidente, legale rappresentante p.t., per la carica dom.to in Roma – CP_1
Eur;
in persona del suo Presidente, legale rappresentante p.t., Via De Gasperi 55 – Napoli;
CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., Via largo Chigi n. 5 – 00187 Roma CP_2
Resistenti contumaci
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3
rappresentato e difeso come in atti
Resistente
Oggetto: impugnazione preavviso di fermo amministrativo n. 07180202200015362000
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte ricorrente in epigrafe impugnava il preavviso di fermo amministrativo n.
07180202200015362000, notificato in data 09.03.2023, contestando la mancata notifica dell'avviso avviso di addebito n. 37120190018044414000 avente ad oggetto il versamento di contributi CP_1
dovuti a titolo di Gestione Commercianti per il periodo dal 2013 al 2019, la prescrizione del credito,
1 la pendenza di altro procedimento giudiziario, la mancanza dei presupposti di legge per l'iscrizione dell'avviso e la carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Concludeva chiedendo, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, e di accertare e dichiarare intervenuta la decadenza per l' dal diritto di riscuotere il credito CP_1
azionato ovvero la maturata prescrizione del predetto preavviso di fermo amministrativo n.
07180202200015362000, e con esso l'avviso di addebito n. 371 2019 0018044414 000 e del CP_1
credito erariale e contributivo vantato con esso;
accertare e dichiarare l'inesistenza, inefficacia, nullità o annullamento del preavviso di fermo amministrativo n. 07180202200015362000, e con esso l'avviso di addebito n. 371 2019 0018044414 000 e del diritto di credito vantato dal CP_1
resistente e la non debenza delle somme vantate coattivamente, il tutto vinte le spese di lite, da distrarsi.
Non si costituiva in giudizio l' e, verificata la regolarità delle notifiche, se ne dichiara la CP_1
contumacia.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo resistendo alla domanda Controparte_3
come da memoria in atti.
Rinviata la causa per la decisione, all'esito della trattazione scritta della causa disposta per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte all'uopo depositate, è pronunciata la presente sentenza.
Preliminarmente, va rilevato che sussiste la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa all'impugnativa di atto di provenienza del concessionario;
l'ente impositore è legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio.
Va, inoltre, rilevata la carenza di legittimazione passiva della , in quanto la stessa è CP_2
cessionaria dei crediti maturati fino al 2008, ex art.13 della legge 448/98, nel cui ambito non rientrano quelli per cui è causa.
Ciò posto, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. 9309/2020).
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità
2 del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass. 12.11.2015 n.
23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La Suprema Corte (Cass. Sez. un.
9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali. Ebbene, nel caso di specie, si osserva che l'istante ha incentrato principalmente la sua azione sul presupposto dell'omessa notifica dell'avviso di pagamento, pertanto, il nodo centrale della controversia da esaminare è rappresentato dalla verifica della notifica dell'avviso stesso.
Ciò posto, nel presente giudizio, la domanda proposta può essere definita come un'azione recuperatoria di tutela per la verifica della non debenza della contribuzione richiesta, secondo la tesi attorea compromessa dalla mancata notifica dell' avviso di addebito, nella parte in cui l'istante tende a conseguire la rimessione in termini della difesa di merito, in chiave retrospettiva/retroattiva
(in tal modo proponendo una opposizione ai sensi dell'art. 615 in funzione recuperatoria dell'opposizione a iscrizione a ruolo ex art. 24, co.5, D.Lgs. n.46/99).
Ed, invero, “a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella/avviso e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere
l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare
l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza)” (v. Corte di Cassazione, Ordinanza 02 settembre 2020, n.
18256).
Il termine per proporre l'opposizione decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di
3 quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n.
10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
Inoltre, si consideri che l'opposizione avverso un atto successivo all'avviso di addebito (ad es. intimazione di pagamento, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo. CP_ Tanto premesso, osserva il Tribunale che l' essendo contumace, non ha provato la notifica dell'avviso di addebito n. 37120190018044414000, posto a fondamento del preavviso di fermo impugnato.
Pertanto, la mancata prova della rituale notifica dell'avviso di addebito posto alla base del preavviso di fermo consente il predetto “recupero di tutela” nei confronti dell'atto presupposto in ragione della mancata conoscenza del predetto avviso fino alla notifica del preavviso di fermo, primo valido atto con cui l'istante è venuto a conoscenza della pretesa dell'ente impositore.
Dunque, deve essere dichiarata la non debenza del credito ad esso riferito.
Ad ogni modo, si osserva, nel merito, che dalla documentazione depositata versata in atti risulta che il ricorrente ha svolto attività di collaborazione per la per il periodo 2013 – 2018, in Parte_2
relazione alla quale ha già versato la contribuzione dovuta e che ha effettuato, altresì, attività lavorativa part-time alle dipendenze della società per il periodo dal 2 luglio 2018 al Controparte_4
31 dicembre 2019, e che la dalla visura depositata in allegato al ricorso, risulta avere Parte_2
otto dipendenti in forza, circostanze che costituiscono un indice rivelatore preciso ed univoco del mancato allo svolgimento di attività imprenditoriale da parte del e dunque dell'insussistenza Pt_1
dei fatti costitutivi della pretesa contributiva opposta.
Il ricorso deve quindi essere accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Napoli nord, in composizione monocratica, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato dichiarando non dovuto il credito in esso vantato;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.697,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 23.7.2025. Il giudice del lavoro dott.ssa Federica Izzo
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