CA
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 5425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5425 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2476/2022/CC, avverso la sentenza n. 3485/2021 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 10 dicembre
2021,
TRA
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
PU RE (Ce) il 18.05.1955, residente a [...]di Napoli (Na) in Via
Napoli n. 254, rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Di Stazio (C.F.:
[...]
; PEC: e C.F._2 Email_1
TO LO (C.F.: PEC: CodiceFiscale_3
, entrambi del foro di Napoli Email_2
Nord, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente il ricorso d'appello;
APPELLANTE
E
C.F. e P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Napoli al Corso
Garibaldi n. 347, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Garzilli (C.F.:
[...]
; PEC: , del C.F._4 Email_3
1 foro di Napoli, come da procura speciale ad litem apposta a margine dell'atto di citazione di primo grado.
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 31 marzo 2017, la società conveniva in giudizio, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Napoli Nord, chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 seguenti testuali conclusioni: “- Accertata e dichiarata la occupazione senza titolo, condannare alla restituzione in favore della società Parte_1 dell'unità immobiliare sita nel Comune di Controparte_1
Mugnano di Napoli, e segnatamente la casa cantoniera, denominata “Bivio di
Mugnano” censita nel N.C.E.U. alla p.lla 79 del fg. 5 del Comune di Mugnano, appartenente al tronco ferroviario sospeso all'esercizio Napoli - S. Maria
PU RE, di 50 mq., a cui va aggiunta la pertinenza della casa di 75 mq.
e l'area circostante di complessivi 375 mq., libera e vuota di persone e cose;
-
Accertata e dichiarata la occupazione senza titolo, condannare Parte_1
al risarcimento del danno da illegittima occupazione in favore della
[...] società quantificato in euro 450,00 mensili a far Controparte_1 data dalla immissione nel possesso del 24 gennaio 2012 all'effettivo rilascio, ovvero a quella diversa somma, maggiore e/o minore, che dovesse essere accertata nel corso del giudizio. - Condannare al pagamento Parte_1 delle spese e competenze del presente giudizio.”
A sostegno delle proprie domande, la società istante allegava che: a) con il contratto denominato “Concessione in uso di immobile ferroviario”, sottoscritto il 24 gennaio 2012, la società Controparte_2 incorporata per fusione nella società come da Controparte_1 atto pubblico del 27 dicembre 2012, di cui al repertorio n. 28676 ed alla raccolta n. 16707 del notaio dr. , concedeva in locazione a Persona_1
ad uso abitativo, la casa cantoniera denominata “Bivio di Parte_1
Mugnano”, distinta in catasto alla particella 79, foglio 5, Comune di Mugnano
(Na), appartenente al tronco ferroviario sospeso all'esercizio Napoli - Santa
2 Maria PU RE, di 50 mq, oltre alla pertinenza della casa di 75 mq ed all'area circostante di complessivi 375 mq;
b) con il contratto in questione la conduttrice si era obbligata all'anticipazione dei costi per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare de qua, avendo stabilito le parti che “tale importo anticipato sarà ammortizzato con i canoni annui per un periodo massimo di anni sette”, entro la somma massima ammortizzabile di €
38.303,30, senza che la concessionaria potesse nulla pretendere per le eventuali eccedenze corrisposte per i lavori di ristrutturazione;
c) il canone di locazione era stato pattuito nella misura annua di € 5.400,00, oltre IVA, da non versare sino alla concorrenza della sopra indicata somma necessaria per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione;
d) che la durata della locazione era stata convenuta per 4 anni, a decorrere dal 24 gennaio 2012, rinnovabile tacitamente per ulteriori 4 anni;
e) in forza di tale contratto la convenuta era stata immessa nella detenzione dell'immobile in questione;
f) non essendo il contratto de quo stato sottoposto alla registrazione, l'occupazione dell'immobile da parte della convenuta era da considerare sine titulo, dovendo la proposta domanda attrice essere inquadrata nello schema della c.d. azione personale di restituzione dell'immobile.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 21 luglio 2017, si costituiva in giudizio concludendo, in via preliminare, per il Parte_1 mutamento del rito da ordinario in quello speciale, ex art 426 c.p.c., trattandosi di causa avente ad oggetto la materia locatizia;
nel merito, per il rigetto della domanda attrice per la pretesa sua infondatezza, con la contestuale istanza di condanna della controparte istante al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, da distrarre in favore dei difensori costituiti, dichiaratisi antistatari.
A sostegno del suo assunto difensivo, la convenuta eccepiva: a) di essere nel possesso dell'unità immobiliare in questione dall'anno 2005, essendo subentrata nel possesso alla defunta madre, , che aveva Persona_2 svolto per conto della Ferrovia Alifana il ruolo di casellante proprio al Bivio di Mugnano di Napoli fino all'anno 1987, tempo in cui aveva raggiunto l'età pensionabile, conservando il possesso a titolo gratuito durante gli anni
3 successivi;
b) la carenza di prova documentale dell'effettiva devoluzione dell'immobile de quo dalla ex Ferrovia Alifana alla Regione Campania e, poi, alla società attrice, per cui la domanda di quest'ultima non era inquadrabile nello schema dell'azione personale di restituzione dell'immobile; c) che nell'ipotesi in cui fosse stato ritenuto sussistente il contratto di locazione e la nullità dello stesso per l'omessa registrazione, tale nullità avrebbe dovuto indurre ad escludere qualsivoglia inadempimento delle parti contraenti, con riferimento anche alla mancata esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'immobile da parte della convenuta;
d) che l'immobile oggetto di giudizio fosse inagibile ed inabitabile anche a causa della presenza di amianto, rilevata dal Comune di Mugnano di Napoli nell'anno 2017 e, poi, eliminato ad opera della società attrice.
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, oltre che la relazione peritale del nominato c.t.u.; precisate le conclusioni, depositate le rispettive comparse conclusionale e la memoria di replica a cura della sola parte convenuta;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 3485/2021, pubblicata il 10 dicembre 2021, con la quale il Tribunale di Napoli Nord così testualmente stabiliva: “1) Accerta e dichiara la occupazione senza titolo e per
l'effetto condanna alla restituzione in favore della società Parte_1 dell'unità immobiliare sita nel Comune di Controparte_1
Mugnano di Napoli, e segnatamente la casa cantoniera, denominata “Bivio di
Mugnano” censita nel N.C.E.U. alla p.lla 79 del fg. 5 del Comune di Mugnano, appartenente al tronco ferroviario sospeso all'esercizio Napoli - S. Maria
PU RE, di 50 mq., a cui va aggiunta la pertinenza della casa di 75 mq.
e l'area circostante di complessivi 375 mq., libera e vuota di persone e cose;
2) Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3) Compensa al 50% le spese di lite e condanna alla refusione in favore dell' Parte_1 [...] della quota residua che si liquida ex D.M. 55/14 in € 1369,00 Controparte_1 per compensi ed € 259,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. 4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.”
4 In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori documentali e peritali, decideva, come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto che: a) il rapporto tra le parti non può essere considerato regolato dal contratto denominato “Concessione in uso di immobile ferroviario”, sottoscritto il 24 gennaio 2012 dalla società Controparte_2 fusa per incorporazione nella società e da Controparte_1
non essendo stato mai registrato;
b) l'omessa registrazione di Parte_1 tale contratto ne determina la nullità ex lege, ai sensi del comma 346, art. 1, L.
n. 311/2004, per cui l'occupazione dell'immobile da parte della convenuta è qualificabile come occupazione sine titulo; c) la carenza di alcun titolo legittimante l'occupazione dell'unità immobiliare de qua da parte della convenuta ne impone la condanna al rilascio immediato della stessa, rientrando la fattispecie in esame nel canone dell'azione personale di restituzione del bene;
d) correttamente introdotta la domanda mediante l'atto di citazione e non con il ricorso, ex art. 447-bis c.p.c., trattandosi di causa avente ad oggetto la pretesa occupazione sine titulo, riconducibile al rito ordinario di cognizione;
e) infondata e non provata la domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione.
2. - L'LL
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione ritualmente notificato il giorno 1° giugno 2022, proponeva appello innanzi a questa Parte_1
Corte, chiedendone la riforma - sulla base di tre motivi di gravame - concludendo per l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “… previo mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. che espressamente si chiede: Nel merito:
a) accogliere l'appello e rigettare ogni avversa domanda e quindi dichiarare
l'inesistenza, la nullità della sentenza e comunque, la stessa, annullata e inefficace e per l'effetto revocata con ogni effetto di legge nella parte in cui prevede come accertata e dichiarata l'insussistenza di titolo ad occupare
l'immobile di cui è causa in capo a e la conseguente condanna Parte_1 alla restituzione del medesimo in favore di b) Condannare essa CP_3 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle
[...] spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, ivi comprese quelle di
5 CTU, in favore di ivi comprese le spese generali, Cpa e Iva Parte_1 secondo legge e con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari. e)
Emettere ogni altro provvedimento del caso.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 19 dicembre 2022, si costituiva in giudizio la società eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348-bis c.p.c., contestando la fondatezza dei motivi d'impugnazione, di cui richiedeva il rigetto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “… dichiarare la inammissibilità dell'appello ed in subordine rigettarlo per la sua infondatezza.
Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado di giudizio.”
2.3. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, la cui documentazione processuale risulta essere consultabile grazie al pertinente suo fascicolo elettronico;
disposto, ai sensi degli artt. 439
e 426 c.p.c., mediante l'ordinanza pubblicata e comunicata il 12 gennaio 2023 il mutamento del rito, da ordinario a speciale locatizio;
fissata mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 8 ottobre 2025 la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., per l'udienza collegiale del 4 novembre
2025; seguiva la discussione orale in tale udienza a cura dei difensori delle parti costituite, che si riportavano alle conclusioni rassegnate in maniera identica ai rispettivi atti introduttivi della presente fase, nonché la camera di consiglio e la decisione, come da dispositivo letto e depositato in pari data nella medesima udienza.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' EX ART. 348-BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della società appellata, ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
6 Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito da tale società appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa Corte.
4. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
4.1. - Con il primo motivo d'impugnazione criticava la Parte_1 decisione appellata, per avere, a suo dire, il primo giudice violato gli artt. 101,
111 cost. e 447-bis c.p.c., non avendo disposto, così come richiesto dalla convenuta in limine litis all'interno della propria comparsa di costituzione e risposta, la conversione, ex art. 426 c.p.c., dal rito ordinario a quello speciale locatizio, avendo la materia trattata ad oggetto la validità o meno di un contratto di locazione, secondo la prospettazione di parte attrice, ovvero di un precedente contratto di comodato gratuito, secondo l'assunto difensivo di parte convenuta, per cui il processo avrebbe dovuto seguire le regole del c.d. rito del lavoro, la cui inosservanza avrebbe determinato la violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio, con la consequenziale nullità di tutti gli atti processuali, ivi compresa la decisione finale del giudizio di primo grado.
4.2. - Il motivo è privo di pregio, per cui va respinto.
Infatti, contrariamente all'assunto difensivo di parte appellante, che nel presente motivo d'impugnazione non indicava lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito locatizio, né allegava qualsivoglia pretesa concreta lesione del suo diritto di difesa, del principio del contraddittorio, oltre che delle altre prerogative processuali a sua tutela, la Corte ritiene irrilevante la censura relativa all'omessa applicazione del rito locatizio in luogo di quello ordinario, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale del giudice della funzione nomofilattica, per il quale: “L'omesso mutamento del rito (da quello speciale
7 locatizio a quello ordinario e viceversa) non determina "ipso iure"
l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte.” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 24/05/2023, n. 14374).
Del resto, l'originaria domanda attrice, qualificabile come azione personale di restituzione, perché finalizzata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire il bene immobile in precedenza volontariamente trasmesso dalla società istante alla convenuta, in forza del negozio giuridico (Cfr., in tal senso Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 13/02/2024,
n. 3994), denominato, nella fattispecie in esame, “Concessione in uso di immobile ferroviario”, ma di fatto qualificabile come contratto di locazione, in considerazione dell'effettiva volontà delle parti ivi consacrata, rientra senz'altro nell'ambito della disciplina delle norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto, di cui all'art. 447-bis
c.p.c., per cui, essendo stata introdotta con atto di citazione, il giudice adito avrebbe dovuto disporre il passaggio dal rito ordinario a quello speciale, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., ma pur non avendolo fatto, garantiva, comunque, il rispetto del principio del contraddittorio, mettendo le parti in condizione di articolare compiutamente le loro rispettive difese, non determinando alcuna nullità degli atti processuali prodromici alla sua decisione finale.
4.3. - Con il secondo motivo d'appello la parte impugnante censurava la sentenza gravata per la pretesa violazione del comma 346 dell'art. 1 L. n.
311/2004, in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, per avere, a suo dire, erroneamente qualificato il negozio giuridico denominato “Concessione in uso di immobile ferroviario”, intercorso inter partes il 24 gennaio 2012, quale contratto di locazione, assoggettabile alla disciplina della sopra richiamata disposizione normativa, e non piuttosto quale contratto di concessione, non soggetto alla disciplina della nullità, in caso di omessa registrazione, stabilita
8 solo ed esclusivamente nell'ipotesi di mancata registrazione del contratto di locazione.
4.4. - Tale motivo è sfornito di fondamento, per cui merita di essere rigettato.
Invero, al di là del nomen iuris attribuito dalle parti contraenti al negozio giuridico intercorso tra le stesse, l'interpretazione letterale dello stesso induce a ritenere che queste ultime avessero inteso sottoscrivere un contratto di locazione, ovvero quel negozio giuridico disciplinato dall'art. 1571 e seguenti c.c., “col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo”.
Infatti, dal contenuto delle clausole di tale contratto e dalla volontà dei contraenti ivi manifestata, si ricava che, da un lato, la società la società
[...]
incorporata per fusione nella società Controparte_2 [...]
concedeva in godimento, in uso temporaneo, a titolo oneroso, Controparte_1
a - [per la durata di quattro anni, tacitamente rinnovabile per Parte_1 altri quattro, salvo disdetta scritta di una delle parti a mezzo lettera raccomanda a.r. con almeno dodici mesi di preavviso rispetto alla scadenza] - con decorrenza dal 24 gennaio 2012, ad uso abitativo, la casa cantoniera denominata “Bivio di Mugnano”, appartenente al tronco ferroviario sospeso all'esercizio Napoli - Santa Maria PU RE, di 50 mq, oltre alla sua pertinenza di 75 mq ed all'area circostante di complessivi 375 mq;
dall'altro, si obbligava a versare, come corrispettivo per la concessione Parte_1 in uso, il canone di locazione nella misura annua pattuita di € 5.400,00, oltre
IVA, da non corrispondere sino alla concorrenza della somma di € 38.303,30, ritenuta concordemente necessaria dalle parti per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di tale unità immobiliare, che avrebbe dovuto eseguire la conduttrice.
Orbene, sul punto occorre premettere che per la valida ed efficace conclusione di un contratto di locazione, la parte locatrice non necessariamente deve essere il proprietario dell'immobile oggetto del contratto di locazione,
9 essendo sufficiente che dello stesso ne abbia la materiale disponibilità e, quindi, il potere di meglio disporne.
Infatti, secondo l'insegnamento della Suprema corte: “Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato, o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorché il rapporto venga a cessare.” (Cass. civ.,
Sez. VI - 3, Ordinanza, 20/12/2017, n. 30550).
Del resto, va parimenti evidenziato e premesso che per la valida ed efficace conclusione di un contratto di locazione, ad uso abitativo, è necessaria ad substantiam la forma scritta, come disciplinato dall'art. 1 L. 9 dicembre
1998, n. 431, oltre che la registrazione, a pena di nullità, come stabilito dal comma 346 dell'art. 1 L. 30 dicembre 2004, n. 311, secondo il quale: “I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.”
Nel caso specifico, pertanto, in difetto della successiva registrazione del contratto di locazione de quo, seppure stipulato con la prescritta forma essenziale, non può non esserne rilevata la sua nullità, per cui la detenzione dell'immobile oggetto di tale contratto da parte della conduttrice va qualificata, come correttamente rilevato dal primo giudice, come detenzione sine titulo, non sussistendo alcun valido legittimo titolo giustificante la sua detenzione, anche in considerazione della clausola risolutiva espressa ivi contenuta, secondo la quale: “In caso di mancata effettuazione, entro e non oltre un anno, il concessionario si obbliga a restituire l'immobile oggetto del presente contratto ed il pagamento dei canoni scomputati, ritenendo il presente contratto mai stipulato.”
4.5. - Con il terzo motivo di gravame la parte appellante lamentava, in via subordinata, la pretesa violazione e l'omessa applicazione dell'art. 115
c.p.c. da parte del Tribunale, il quale, a suo dire, avrebbe violato il principio di disponibilità delle prove acquisite, perché, avendo la convenuta allegato, in via
10 d'eccezione, di avere conseguito la detenzione a titolo gratuito, essendo subentrata nella detenzione dell'unità immobiliare de qua alla madre
[...]
, già casellante al bivio di Mugnano di Napoli della ex linea ferroviaria Per_2
Alifana, in difetto di contestazione sul punto da parte della società attrice, il giudice di prime cure avrebbe dovuto porre a fondamento della sua decisione tale circostanza non specificamente contestata, ovvero la sussistenza del titolo legittimante la detenzione da individuare nel rapporto di comodato gratuito e non ritenere la convenuta occupante sine titulo.
4.6. - Il terzo motivo di doglianza è infondato, per cui va respinto.
Infatti, la domanda della società attrice e l'assunto difensivo della stessa, teso a conseguire la restituzione dell'immobile detenuto sine titulo dalla parte convenuta, in considerazione dell'omessa registrazione dello stipulato contratto di locazione, risulta essere del tutto incompatibile con quanto asserito da quest'ultima, che eccepiva la detenzione dell'unità immobiliare de qua a titolo di comodato, per essere subentrata nella detenzione già esercitata dalla madre sempre a titolo di comodato gratuito, allegazione smentita, però, proprio dal contratto di locazione in atti, che assume carattere novativo del precedente rapporto di comodato, costituendo ius receptum il principio, per il quale la non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., sintetizzando una tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, che ha dignità di regola generale, riguarda solo i fatti c.d. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, e non si applica alle mere difese ed, in ogni caso, ai fatti, il cui accertamento, come nella fattispecie in esame, presuppone un procedimento essenzialmente valutativo delle contrapposte eccezioni, allegazioni, argomentazioni e prove fornite dalla parti.
5. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che i tre motivi d'appello vanno respinti, con la contestuale conferma della sentenza gravata, che resiste alle critiche della parte impugnante.
11 6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
6.1. - Tenuto conto del rigetto dell'appello, le spese del presente grado del giudizio vengono poste a carico di in favore della società Parte_1
in applicazione del principio della Controparte_1 soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base delle caratteristiche, dell'importanza, della natura dell'affare e del valore indeterminabile del petitum (da € 26.200.01 ad € 52.000.00), delle fasi processuali eseguite, dandosi atto che non sono state espletate l'effettiva fase istruttoria, né la vera e propria trattazione, (Cass. civ., Sez. III, Sent.,
19/09/2025, n. 25664), e dei parametri medi professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo
2018, n. 37, e D. M. 13 agosto 2022, n. 147, diminuiti del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M.
6.2. - La reiezione dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico di Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3485/2021 del Tribunale di
Napoli Nord, pubblicata il 10 dicembre 2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 grado del giudizio, che liquida, in favore della società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella Controparte_1 complessiva somma di € 3.473,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello Parte_1 dovuto per l'impugnazione.
12 Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della
Corte di Appello di Napoli, in data 4 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Massimo Sensale - Presidente dr.ssa Rosanna De Rosa - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 2476/2022/CC, avverso la sentenza n. 3485/2021 del Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 10 dicembre
2021,
TRA
(C.F.: ), nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
PU RE (Ce) il 18.05.1955, residente a [...]di Napoli (Na) in Via
Napoli n. 254, rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Di Stazio (C.F.:
[...]
; PEC: e C.F._2 Email_1
TO LO (C.F.: PEC: CodiceFiscale_3
, entrambi del foro di Napoli Email_2
Nord, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente il ricorso d'appello;
APPELLANTE
E
C.F. e P.I.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a Napoli al Corso
Garibaldi n. 347, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Garzilli (C.F.:
[...]
; PEC: , del C.F._4 Email_3
1 foro di Napoli, come da procura speciale ad litem apposta a margine dell'atto di citazione di primo grado.
APPELLATO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 31 marzo 2017, la società conveniva in giudizio, innanzi al Controparte_1
Tribunale di Napoli Nord, chiedendo l'accoglimento delle Parte_1 seguenti testuali conclusioni: “- Accertata e dichiarata la occupazione senza titolo, condannare alla restituzione in favore della società Parte_1 dell'unità immobiliare sita nel Comune di Controparte_1
Mugnano di Napoli, e segnatamente la casa cantoniera, denominata “Bivio di
Mugnano” censita nel N.C.E.U. alla p.lla 79 del fg. 5 del Comune di Mugnano, appartenente al tronco ferroviario sospeso all'esercizio Napoli - S. Maria
PU RE, di 50 mq., a cui va aggiunta la pertinenza della casa di 75 mq.
e l'area circostante di complessivi 375 mq., libera e vuota di persone e cose;
-
Accertata e dichiarata la occupazione senza titolo, condannare Parte_1
al risarcimento del danno da illegittima occupazione in favore della
[...] società quantificato in euro 450,00 mensili a far Controparte_1 data dalla immissione nel possesso del 24 gennaio 2012 all'effettivo rilascio, ovvero a quella diversa somma, maggiore e/o minore, che dovesse essere accertata nel corso del giudizio. - Condannare al pagamento Parte_1 delle spese e competenze del presente giudizio.”
A sostegno delle proprie domande, la società istante allegava che: a) con il contratto denominato “Concessione in uso di immobile ferroviario”, sottoscritto il 24 gennaio 2012, la società Controparte_2 incorporata per fusione nella società come da Controparte_1 atto pubblico del 27 dicembre 2012, di cui al repertorio n. 28676 ed alla raccolta n. 16707 del notaio dr. , concedeva in locazione a Persona_1
ad uso abitativo, la casa cantoniera denominata “Bivio di Parte_1
Mugnano”, distinta in catasto alla particella 79, foglio 5, Comune di Mugnano
(Na), appartenente al tronco ferroviario sospeso all'esercizio Napoli - Santa
2 Maria PU RE, di 50 mq, oltre alla pertinenza della casa di 75 mq ed all'area circostante di complessivi 375 mq;
b) con il contratto in questione la conduttrice si era obbligata all'anticipazione dei costi per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'unità immobiliare de qua, avendo stabilito le parti che “tale importo anticipato sarà ammortizzato con i canoni annui per un periodo massimo di anni sette”, entro la somma massima ammortizzabile di €
38.303,30, senza che la concessionaria potesse nulla pretendere per le eventuali eccedenze corrisposte per i lavori di ristrutturazione;
c) il canone di locazione era stato pattuito nella misura annua di € 5.400,00, oltre IVA, da non versare sino alla concorrenza della sopra indicata somma necessaria per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione;
d) che la durata della locazione era stata convenuta per 4 anni, a decorrere dal 24 gennaio 2012, rinnovabile tacitamente per ulteriori 4 anni;
e) in forza di tale contratto la convenuta era stata immessa nella detenzione dell'immobile in questione;
f) non essendo il contratto de quo stato sottoposto alla registrazione, l'occupazione dell'immobile da parte della convenuta era da considerare sine titulo, dovendo la proposta domanda attrice essere inquadrata nello schema della c.d. azione personale di restituzione dell'immobile.
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 21 luglio 2017, si costituiva in giudizio concludendo, in via preliminare, per il Parte_1 mutamento del rito da ordinario in quello speciale, ex art 426 c.p.c., trattandosi di causa avente ad oggetto la materia locatizia;
nel merito, per il rigetto della domanda attrice per la pretesa sua infondatezza, con la contestuale istanza di condanna della controparte istante al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, da distrarre in favore dei difensori costituiti, dichiaratisi antistatari.
A sostegno del suo assunto difensivo, la convenuta eccepiva: a) di essere nel possesso dell'unità immobiliare in questione dall'anno 2005, essendo subentrata nel possesso alla defunta madre, , che aveva Persona_2 svolto per conto della Ferrovia Alifana il ruolo di casellante proprio al Bivio di Mugnano di Napoli fino all'anno 1987, tempo in cui aveva raggiunto l'età pensionabile, conservando il possesso a titolo gratuito durante gli anni
3 successivi;
b) la carenza di prova documentale dell'effettiva devoluzione dell'immobile de quo dalla ex Ferrovia Alifana alla Regione Campania e, poi, alla società attrice, per cui la domanda di quest'ultima non era inquadrabile nello schema dell'azione personale di restituzione dell'immobile; c) che nell'ipotesi in cui fosse stato ritenuto sussistente il contratto di locazione e la nullità dello stesso per l'omessa registrazione, tale nullità avrebbe dovuto indurre ad escludere qualsivoglia inadempimento delle parti contraenti, con riferimento anche alla mancata esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'immobile da parte della convenuta;
d) che l'immobile oggetto di giudizio fosse inagibile ed inabitabile anche a causa della presenza di amianto, rilevata dal Comune di Mugnano di Napoli nell'anno 2017 e, poi, eliminato ad opera della società attrice.
1.3. - Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, oltre che la relazione peritale del nominato c.t.u.; precisate le conclusioni, depositate le rispettive comparse conclusionale e la memoria di replica a cura della sola parte convenuta;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 3485/2021, pubblicata il 10 dicembre 2021, con la quale il Tribunale di Napoli Nord così testualmente stabiliva: “1) Accerta e dichiara la occupazione senza titolo e per
l'effetto condanna alla restituzione in favore della società Parte_1 dell'unità immobiliare sita nel Comune di Controparte_1
Mugnano di Napoli, e segnatamente la casa cantoniera, denominata “Bivio di
Mugnano” censita nel N.C.E.U. alla p.lla 79 del fg. 5 del Comune di Mugnano, appartenente al tronco ferroviario sospeso all'esercizio Napoli - S. Maria
PU RE, di 50 mq., a cui va aggiunta la pertinenza della casa di 75 mq.
e l'area circostante di complessivi 375 mq., libera e vuota di persone e cose;
2) Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
3) Compensa al 50% le spese di lite e condanna alla refusione in favore dell' Parte_1 [...] della quota residua che si liquida ex D.M. 55/14 in € 1369,00 Controparte_1 per compensi ed € 259,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge. 4) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno.”
4 In particolare, il primo giudice, sulla scorta degli esiti istruttori documentali e peritali, decideva, come da sopra ritrascritto dispositivo, avendo ritenuto che: a) il rapporto tra le parti non può essere considerato regolato dal contratto denominato “Concessione in uso di immobile ferroviario”, sottoscritto il 24 gennaio 2012 dalla società Controparte_2 fusa per incorporazione nella società e da Controparte_1
non essendo stato mai registrato;
b) l'omessa registrazione di Parte_1 tale contratto ne determina la nullità ex lege, ai sensi del comma 346, art. 1, L.
n. 311/2004, per cui l'occupazione dell'immobile da parte della convenuta è qualificabile come occupazione sine titulo; c) la carenza di alcun titolo legittimante l'occupazione dell'unità immobiliare de qua da parte della convenuta ne impone la condanna al rilascio immediato della stessa, rientrando la fattispecie in esame nel canone dell'azione personale di restituzione del bene;
d) correttamente introdotta la domanda mediante l'atto di citazione e non con il ricorso, ex art. 447-bis c.p.c., trattandosi di causa avente ad oggetto la pretesa occupazione sine titulo, riconducibile al rito ordinario di cognizione;
e) infondata e non provata la domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione.
2. - L'LL
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione ritualmente notificato il giorno 1° giugno 2022, proponeva appello innanzi a questa Parte_1
Corte, chiedendone la riforma - sulla base di tre motivi di gravame - concludendo per l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “… previo mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. che espressamente si chiede: Nel merito:
a) accogliere l'appello e rigettare ogni avversa domanda e quindi dichiarare
l'inesistenza, la nullità della sentenza e comunque, la stessa, annullata e inefficace e per l'effetto revocata con ogni effetto di legge nella parte in cui prevede come accertata e dichiarata l'insussistenza di titolo ad occupare
l'immobile di cui è causa in capo a e la conseguente condanna Parte_1 alla restituzione del medesimo in favore di b) Condannare essa CP_3 CP_3
in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle
[...] spese e dei compensi del doppio grado del giudizio, ivi comprese quelle di
5 CTU, in favore di ivi comprese le spese generali, Cpa e Iva Parte_1 secondo legge e con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari. e)
Emettere ogni altro provvedimento del caso.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 19 dicembre 2022, si costituiva in giudizio la società eccependo Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348-bis c.p.c., contestando la fondatezza dei motivi d'impugnazione, di cui richiedeva il rigetto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “… dichiarare la inammissibilità dell'appello ed in subordine rigettarlo per la sua infondatezza.
Condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado di giudizio.”
2.3. - Nella mancata acquisizione del fascicolo cartaceo d'ufficio di primo grado, la cui documentazione processuale risulta essere consultabile grazie al pertinente suo fascicolo elettronico;
disposto, ai sensi degli artt. 439
e 426 c.p.c., mediante l'ordinanza pubblicata e comunicata il 12 gennaio 2023 il mutamento del rito, da ordinario a speciale locatizio;
fissata mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 8 ottobre 2025 la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., per l'udienza collegiale del 4 novembre
2025; seguiva la discussione orale in tale udienza a cura dei difensori delle parti costituite, che si riportavano alle conclusioni rassegnate in maniera identica ai rispettivi atti introduttivi della presente fase, nonché la camera di consiglio e la decisione, come da dispositivo letto e depositato in pari data nella medesima udienza.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' EX ART. 348-BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della società appellata, ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
6 Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito da tale società appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa Corte.
4. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
4.1. - Con il primo motivo d'impugnazione criticava la Parte_1 decisione appellata, per avere, a suo dire, il primo giudice violato gli artt. 101,
111 cost. e 447-bis c.p.c., non avendo disposto, così come richiesto dalla convenuta in limine litis all'interno della propria comparsa di costituzione e risposta, la conversione, ex art. 426 c.p.c., dal rito ordinario a quello speciale locatizio, avendo la materia trattata ad oggetto la validità o meno di un contratto di locazione, secondo la prospettazione di parte attrice, ovvero di un precedente contratto di comodato gratuito, secondo l'assunto difensivo di parte convenuta, per cui il processo avrebbe dovuto seguire le regole del c.d. rito del lavoro, la cui inosservanza avrebbe determinato la violazione dei principi del giusto processo e del contraddittorio, con la consequenziale nullità di tutti gli atti processuali, ivi compresa la decisione finale del giudizio di primo grado.
4.2. - Il motivo è privo di pregio, per cui va respinto.
Infatti, contrariamente all'assunto difensivo di parte appellante, che nel presente motivo d'impugnazione non indicava lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito locatizio, né allegava qualsivoglia pretesa concreta lesione del suo diritto di difesa, del principio del contraddittorio, oltre che delle altre prerogative processuali a sua tutela, la Corte ritiene irrilevante la censura relativa all'omessa applicazione del rito locatizio in luogo di quello ordinario, coerentemente all'insegnamento giurisprudenziale del giudice della funzione nomofilattica, per il quale: “L'omesso mutamento del rito (da quello speciale
7 locatizio a quello ordinario e viceversa) non determina "ipso iure"
l'inesistenza o la nullità della sentenza ma assume rilevanza invalidante soltanto se la parte che se ne dolga in sede di impugnazione indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quale una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle prerogative processuali protette della parte.” (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 24/05/2023, n. 14374).
Del resto, l'originaria domanda attrice, qualificabile come azione personale di restituzione, perché finalizzata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire il bene immobile in precedenza volontariamente trasmesso dalla società istante alla convenuta, in forza del negozio giuridico (Cfr., in tal senso Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 13/02/2024,
n. 3994), denominato, nella fattispecie in esame, “Concessione in uso di immobile ferroviario”, ma di fatto qualificabile come contratto di locazione, in considerazione dell'effettiva volontà delle parti ivi consacrata, rientra senz'altro nell'ambito della disciplina delle norme applicabili alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto, di cui all'art. 447-bis
c.p.c., per cui, essendo stata introdotta con atto di citazione, il giudice adito avrebbe dovuto disporre il passaggio dal rito ordinario a quello speciale, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., ma pur non avendolo fatto, garantiva, comunque, il rispetto del principio del contraddittorio, mettendo le parti in condizione di articolare compiutamente le loro rispettive difese, non determinando alcuna nullità degli atti processuali prodromici alla sua decisione finale.
4.3. - Con il secondo motivo d'appello la parte impugnante censurava la sentenza gravata per la pretesa violazione del comma 346 dell'art. 1 L. n.
311/2004, in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, per avere, a suo dire, erroneamente qualificato il negozio giuridico denominato “Concessione in uso di immobile ferroviario”, intercorso inter partes il 24 gennaio 2012, quale contratto di locazione, assoggettabile alla disciplina della sopra richiamata disposizione normativa, e non piuttosto quale contratto di concessione, non soggetto alla disciplina della nullità, in caso di omessa registrazione, stabilita
8 solo ed esclusivamente nell'ipotesi di mancata registrazione del contratto di locazione.
4.4. - Tale motivo è sfornito di fondamento, per cui merita di essere rigettato.
Invero, al di là del nomen iuris attribuito dalle parti contraenti al negozio giuridico intercorso tra le stesse, l'interpretazione letterale dello stesso induce a ritenere che queste ultime avessero inteso sottoscrivere un contratto di locazione, ovvero quel negozio giuridico disciplinato dall'art. 1571 e seguenti c.c., “col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo”.
Infatti, dal contenuto delle clausole di tale contratto e dalla volontà dei contraenti ivi manifestata, si ricava che, da un lato, la società la società
[...]
incorporata per fusione nella società Controparte_2 [...]
concedeva in godimento, in uso temporaneo, a titolo oneroso, Controparte_1
a - [per la durata di quattro anni, tacitamente rinnovabile per Parte_1 altri quattro, salvo disdetta scritta di una delle parti a mezzo lettera raccomanda a.r. con almeno dodici mesi di preavviso rispetto alla scadenza] - con decorrenza dal 24 gennaio 2012, ad uso abitativo, la casa cantoniera denominata “Bivio di Mugnano”, appartenente al tronco ferroviario sospeso all'esercizio Napoli - Santa Maria PU RE, di 50 mq, oltre alla sua pertinenza di 75 mq ed all'area circostante di complessivi 375 mq;
dall'altro, si obbligava a versare, come corrispettivo per la concessione Parte_1 in uso, il canone di locazione nella misura annua pattuita di € 5.400,00, oltre
IVA, da non corrispondere sino alla concorrenza della somma di € 38.303,30, ritenuta concordemente necessaria dalle parti per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione di tale unità immobiliare, che avrebbe dovuto eseguire la conduttrice.
Orbene, sul punto occorre premettere che per la valida ed efficace conclusione di un contratto di locazione, la parte locatrice non necessariamente deve essere il proprietario dell'immobile oggetto del contratto di locazione,
9 essendo sufficiente che dello stesso ne abbia la materiale disponibilità e, quindi, il potere di meglio disporne.
Infatti, secondo l'insegnamento della Suprema corte: “Chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in locazione, comodato, o costituirvi altro rapporto obbligatorio ed è, in conseguenza, legittimato a richiederne la restituzione allorché il rapporto venga a cessare.” (Cass. civ.,
Sez. VI - 3, Ordinanza, 20/12/2017, n. 30550).
Del resto, va parimenti evidenziato e premesso che per la valida ed efficace conclusione di un contratto di locazione, ad uso abitativo, è necessaria ad substantiam la forma scritta, come disciplinato dall'art. 1 L. 9 dicembre
1998, n. 431, oltre che la registrazione, a pena di nullità, come stabilito dal comma 346 dell'art. 1 L. 30 dicembre 2004, n. 311, secondo il quale: “I contratti di locazione, o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.”
Nel caso specifico, pertanto, in difetto della successiva registrazione del contratto di locazione de quo, seppure stipulato con la prescritta forma essenziale, non può non esserne rilevata la sua nullità, per cui la detenzione dell'immobile oggetto di tale contratto da parte della conduttrice va qualificata, come correttamente rilevato dal primo giudice, come detenzione sine titulo, non sussistendo alcun valido legittimo titolo giustificante la sua detenzione, anche in considerazione della clausola risolutiva espressa ivi contenuta, secondo la quale: “In caso di mancata effettuazione, entro e non oltre un anno, il concessionario si obbliga a restituire l'immobile oggetto del presente contratto ed il pagamento dei canoni scomputati, ritenendo il presente contratto mai stipulato.”
4.5. - Con il terzo motivo di gravame la parte appellante lamentava, in via subordinata, la pretesa violazione e l'omessa applicazione dell'art. 115
c.p.c. da parte del Tribunale, il quale, a suo dire, avrebbe violato il principio di disponibilità delle prove acquisite, perché, avendo la convenuta allegato, in via
10 d'eccezione, di avere conseguito la detenzione a titolo gratuito, essendo subentrata nella detenzione dell'unità immobiliare de qua alla madre
[...]
, già casellante al bivio di Mugnano di Napoli della ex linea ferroviaria Per_2
Alifana, in difetto di contestazione sul punto da parte della società attrice, il giudice di prime cure avrebbe dovuto porre a fondamento della sua decisione tale circostanza non specificamente contestata, ovvero la sussistenza del titolo legittimante la detenzione da individuare nel rapporto di comodato gratuito e non ritenere la convenuta occupante sine titulo.
4.6. - Il terzo motivo di doglianza è infondato, per cui va respinto.
Infatti, la domanda della società attrice e l'assunto difensivo della stessa, teso a conseguire la restituzione dell'immobile detenuto sine titulo dalla parte convenuta, in considerazione dell'omessa registrazione dello stipulato contratto di locazione, risulta essere del tutto incompatibile con quanto asserito da quest'ultima, che eccepiva la detenzione dell'unità immobiliare de qua a titolo di comodato, per essere subentrata nella detenzione già esercitata dalla madre sempre a titolo di comodato gratuito, allegazione smentita, però, proprio dal contratto di locazione in atti, che assume carattere novativo del precedente rapporto di comodato, costituendo ius receptum il principio, per il quale la non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., sintetizzando una tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti, che ha dignità di regola generale, riguarda solo i fatti c.d. primari, costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, e non si applica alle mere difese ed, in ogni caso, ai fatti, il cui accertamento, come nella fattispecie in esame, presuppone un procedimento essenzialmente valutativo delle contrapposte eccezioni, allegazioni, argomentazioni e prove fornite dalla parti.
5. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che i tre motivi d'appello vanno respinti, con la contestuale conferma della sentenza gravata, che resiste alle critiche della parte impugnante.
11 6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
6.1. - Tenuto conto del rigetto dell'appello, le spese del presente grado del giudizio vengono poste a carico di in favore della società Parte_1
in applicazione del principio della Controparte_1 soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base delle caratteristiche, dell'importanza, della natura dell'affare e del valore indeterminabile del petitum (da € 26.200.01 ad € 52.000.00), delle fasi processuali eseguite, dandosi atto che non sono state espletate l'effettiva fase istruttoria, né la vera e propria trattazione, (Cass. civ., Sez. III, Sent.,
19/09/2025, n. 25664), e dei parametri medi professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dai successivi D.M. 8 marzo
2018, n. 37, e D. M. 13 agosto 2022, n. 147, diminuiti del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M.
6.2. - La reiezione dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento, a carico di Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 3485/2021 del Tribunale di
Napoli Nord, pubblicata il 10 dicembre 2021, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese del presente Parte_1 grado del giudizio, che liquida, in favore della società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella Controparte_1 complessiva somma di € 3.473,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello Parte_1 dovuto per l'impugnazione.
12 Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della
Corte di Appello di Napoli, in data 4 novembre 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Massimo Sensale
13