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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/12/2025, n. 4332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4332 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. 4044/2025
TRIBUNALE DI CATANIA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 4044/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 21.11.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21 NOVEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 4044/2025 promossa da
Parte_1 nata a [...] il [...], cf. C.F. 1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Carmelo Guidotto, presso il cui studio in
Catania (CT) via P. Novelli n. 159/b è elettivamente domiciliato
-Ricorrente- CONTRO
(C.F. P.IVA_1 ), con sede legale in Controparte_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania.
-Resistente -
E
Controparte_2
-Resistente contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.4.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249029177788/000, emessa dall' notificata in data Controparte_3
59320140007545363, relativo contenente l'avviso di addebito n. 05.04.2025,
all'accertamento del mancato pagamento dei contributi IVS per l'anno 2008, mai e/o ritualmente notificato.
Eccepiva, pertanto: Difetto di motivazione - Illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, commi 1, 1-bis e 1 ter e dell'art. 2 dello Statuto del contribuente (L.
212/2000), cosi come modificato dal D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219; Illegittimità dell'intimazione di pagamento per la giuridica inesistenza della notifica degli avvisi di addebito impugnati, in violazione dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e 137 e seguenti c.p.c.; Prescrizione della pretesa contributiva.
Concludeva chiedendo: In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la fondatezza dei motivi di ricorso e del grave pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme richieste;
in via principale, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento nonché dell'avviso di addebito impugnato, per violazione dello Statuto del Contribuente, per la mancata notifica degli stessi e per prescrizione;
condannare l'Agente della Riscossione a restituire quanto eventualmente pagato dalla ricorrente al mero fine di evitare l'espropriazione o comunque coattivamente riscosso nelle more del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento a favore del sottoscritto professionista che si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c.
CP Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: dichiarare
CP per difetto di legittimazione passiva in l'inammissibilità del ricorso nei confronti di relazione ai motivi di opposizione relativi all'attività dell'Agente della riscossione dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza del termine per impugnare ex art. 24 del d.lgs. 46/99, in relazione ai motivi di opposizione qualificabili come opposizione a ruolo, e ex art. 617 cpc, per i motivi di opposizione attinenti a presunti vizi formali dei titoli, Nel merito, rigettare l'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, confermando l'avviso di addebito impugnato e dichiarando dovute le somme dallo stesso portate;
in subordine, accertare l'obbligo di pagamento, in capo a controparte, dei contributi e delle somme aggiuntive, per i periodi, le causali e gli importi di cui all'ava opposto e ai conseguenziali atti,
o nella somma che sarà accertata come dovuta dal Decidente, e, per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Con vittoria delle spese di lite.
Controparte_2 di cui va pertanto Nessuno si costituiva per l'
dichiarata la contumacia
Sospesa l'efficacia esecutiva degli atti opposti, il Giudice fissava l'udienza di discussione per il giorno 9.12.2024 alla cui udienza rinviava per discussione e decisione all'udienza del
17.11.2025. Con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della
Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria.
Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice Onorario, l'udienza, poi differita al 21.11.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 30.04.2025;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Nel merito, il ricorso deve trovare accoglimento per quanto di ragione: Al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta dal ricorrente occorre premettere che: qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda. Infine l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi qualora il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento) da proporsi dapprima nel termine di cinque giorni e, dal 1° marzo 2006, di 20 giorni dalla notifica dell'atto.
Con riguardo alla natura del termine decadenziale di quaranta giorni ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Cassazione ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che "è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo". (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978).
Infine, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “l'accertamento della tempestività dell'opposizione, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal del D.L. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass., Sezioni unite, n. 3176 del 1984; con riferimento al processo previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 24 cit., cfr. Cass. n.
13331 del 2001; n. 3947 del 2002).
In applicazione degli esposti principi, pertanto, l'ammissibilità dell'opposizione deve essere esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia degli opposti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del
D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza (Cass. 27.2.2007 n 4506).
Orbene, deduce l'opponente che l'intimazione di pagamento sarebbe stata notificata in data
5/4/2025.
Controparte_4 , pur regolarmente convenuta in giudizio ha ritenuto di L'
non costituirsi
CP
L ha eccepito, per altro, l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, relativamente alle doglianze inerenti la regolarità formale del titolo esecutivo tanto
Va dunque esaminata tanto l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. quanto l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999.
Nella fattispecie in scrutinio, il ricorrente non ha fornito la prova della tempestività del ricorso, omettendo di provare la data in cui ha ricevuto l'intimazione di pagamento oggi impugnato, il cui onere andava soddisfatto già alla proposizione di giudizio. Tale data documentata avrebbe soddisfatto l'onere probatorio della tempestività del ricorso (da proporre rispettivamente entro 20 ed entro quaranta giorni dalla notifica in materia di contributi) e va adempiuto al momento di proposizione del ricorso ed all'inizio del procedimento.
Alla luce dei superiori principi, la presente opposizione deve essere dichiarata inammissibile
Per il resto, l'opposizione è tempestiva, essendo configurabile un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine decadenziale di proposizione (Cass.,
Sez. Lav., 26/5/2020 n. 9784; id., 27/4/2021 n. 11104).
Ebbene, nel caso che ci occupa il ricorrente eccepisce di non avere mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito portato dall' intimazione di pagamento oggi impugnata Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294/2019; cfr. La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che "laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass.
n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019)" (Cass., sez. VI, ord. 2
settembre 2020, n. 18256 cit.).
CP Or bene, atteso che l' ha prodotto la racc.ta e a.r. n. 65028953621-4 relativa alla notifica dell'avviso di addebito n. 593 2014 00075453 63 000 sotteso all'intimazione di pagamento n.
29320249029177788/000, oggi impugnata, deve ritenersi effettuata regolarmente la notifica all'odierna ricorrente, stante la ritualità della notifica dell'avviso di addebito, effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 30, comma 4 del d.l. n. 78/2010, conv. in legge n.
122/2010, che testualmente dispone: "L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento". Si tratta di una modalità di notificazione diretta a mezzo posta cui si applica -analogamente a quanto previsto, per la notifica delle cartelle esattoriali, dall'art. 26, D.P.R. n. 602/1973- la normativa relativa all'invio della ordinaria corrispondenza, ossia quella di cui al d.p.r. n. 655/1982, recante “Regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi" e di cui al D.M. del 9.4.2001 "Approvazione delle condizioni generali del servizio postale”. Quando l'ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano pertanto le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.890/82. Tale principio risulta costantemente ribadito dal Giudice di legittimità (Cass. nn. 17723/2006; 17598/2010, 20027/2011, 270/2012, n. 9111/2012, principio integralmente ribadito di recente da Cass. Sent. n. 10245 del 26 aprile
2017.
Sarà pertanto dal 2/2/2015, data in cui è stato fatto avviso di giacenza, che comincerà a decorrere la prescrizione successiva oggi eccepita.
non si è costituita, occorre, tuttavia, ricordare Atteso che l' Controparte_2
l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite secondo il quale “in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 la legittimazione a contraddire compete al solo
...
ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito"
Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102
c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in
و giudizio... و
Nella fattispecie concreta, le doglianze mosse da parte ricorrente investono il merito della pretesa contributiva: “...contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. (cfr. Cass. SS.UU. n.
7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte..." . Nulla ha, tuttavia, prodotto l'Istituto previdenziale al fine di dare prova di successivi atti interruttivi della prescrizione, sebbene lo stesso abbia documentato di avere inoltrato, in data 30.10.2025, all Controparte_2
[...] richiesta di esibizione di tutti gli atti utili ai fini dell'interruzione della "
prescrizione, inclusa la notifica laddove di competenza, nonché di tutti gli atti inerenti la riscossione, estinzione mediante adesione a definizioni agevolate, eventuali pagamenti e quanto ancora dovuto, per l'avviso di addebito n. 59320140007545363000. Né la parte opposta, onerata del deposito dei superiori atti può eludere il proprio onere probatorio invocando i poteri giudiziali di acquisizione della prova, anche officiosi ex art. 421 c.p.c.
(Cass. 19/10/2009, n. 22115).
Ciò premesso,
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione, il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione nei cinque anni successivi alla data di maturazione dei cerditi contributivi contestati sottostanti l'intimazione impugnata -nessuna prova avendo fornito i resistenti in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi negli stessi indicati e ciò, anche tenendo conto degli effetti della sospensione del corso della prescrizione introdotti dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da COVID 19.
Deve infatti ritenersi che trova applicazione l'art.68 co. 1 d.l. n. 18/2020, conv. con modif. in legge n.27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del d.l. 31.5.2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30.7.2010, n.122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24.9.2015, n. 159". Stabilisce, poi, l'articolo 12 d.lgs. n. 159/2015 quanto segue:
"1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27.7.2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[...]”.
Pertanto, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva alla notificazione dell'avviso di addebito eseguita antecedentemente all'inizio del periodo emergenziale, deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8/3/2020 al 31/8/2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione, pari a complessivi 542 giorni (cfr. Trib. Catania, n. 1619/2024, n. 292/2023,
n.1427/2023).
Ne consegue che, tenuto conto della normativa emergenziale, sono tuttavia prescritti i crediti portati dall'avviso di addebito n. 59320140007545363000. La prescrizione quinquennale scadeva quindi il 2/2/2020 + 542 giorni = 28.07.2021 pertanto già alla data del 30.08.2024 - lotto di stampa n.07711 (in assenza della prova della data di notifica dello stesso) era già maturata la prescrizione successiva
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4044/2024 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso e dichiara prescritte le somme portate dall'avviso di addebito n.
59320140007545363 per intervenuta prescrizione successiva
CP Condanna l' alla refusione delle spese legali in favore della ricorrente che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.865,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 3 DICEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
TRIBUNALE DI CATANIA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 4044/2025 R.G. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 21.11.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa Manuela Scarcella, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 21 NOVEMBRE 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 4044/2025 promossa da
Parte_1 nata a [...] il [...], cf. C.F. 1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Carmelo Guidotto, presso il cui studio in
Catania (CT) via P. Novelli n. 159/b è elettivamente domiciliato
-Ricorrente- CONTRO
(C.F. P.IVA_1 ), con sede legale in Controparte_1
Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Alessandra Vetri ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale Inps di Catania, in Piazza della Repubblica, 26,
Catania.
-Resistente -
E
Controparte_2
-Resistente contumace-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.4.2025, il ricorrente in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29320249029177788/000, emessa dall' notificata in data Controparte_3
59320140007545363, relativo contenente l'avviso di addebito n. 05.04.2025,
all'accertamento del mancato pagamento dei contributi IVS per l'anno 2008, mai e/o ritualmente notificato.
Eccepiva, pertanto: Difetto di motivazione - Illegittimità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7, commi 1, 1-bis e 1 ter e dell'art. 2 dello Statuto del contribuente (L.
212/2000), cosi come modificato dal D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219; Illegittimità dell'intimazione di pagamento per la giuridica inesistenza della notifica degli avvisi di addebito impugnati, in violazione dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 e 137 e seguenti c.p.c.; Prescrizione della pretesa contributiva.
Concludeva chiedendo: In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, stante la fondatezza dei motivi di ricorso e del grave pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere le somme richieste;
in via principale, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'intimazione di pagamento nonché dell'avviso di addebito impugnato, per violazione dello Statuto del Contribuente, per la mancata notifica degli stessi e per prescrizione;
condannare l'Agente della Riscossione a restituire quanto eventualmente pagato dalla ricorrente al mero fine di evitare l'espropriazione o comunque coattivamente riscosso nelle more del presente giudizio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento a favore del sottoscritto professionista che si dichiara antistatario ex art. 93
c.p.c.
CP Con comparsa di costituzione si costituiva l' il quale concludeva chiedendo: dichiarare
CP per difetto di legittimazione passiva in l'inammissibilità del ricorso nei confronti di relazione ai motivi di opposizione relativi all'attività dell'Agente della riscossione dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per decorrenza del termine per impugnare ex art. 24 del d.lgs. 46/99, in relazione ai motivi di opposizione qualificabili come opposizione a ruolo, e ex art. 617 cpc, per i motivi di opposizione attinenti a presunti vizi formali dei titoli, Nel merito, rigettare l'opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto, confermando l'avviso di addebito impugnato e dichiarando dovute le somme dallo stesso portate;
in subordine, accertare l'obbligo di pagamento, in capo a controparte, dei contributi e delle somme aggiuntive, per i periodi, le causali e gli importi di cui all'ava opposto e ai conseguenziali atti,
o nella somma che sarà accertata come dovuta dal Decidente, e, per l'effetto, condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Con vittoria delle spese di lite.
Controparte_2 di cui va pertanto Nessuno si costituiva per l'
dichiarata la contumacia
Sospesa l'efficacia esecutiva degli atti opposti, il Giudice fissava l'udienza di discussione per il giorno 9.12.2024 alla cui udienza rinviava per discussione e decisione all'udienza del
17.11.2025. Con successivo provvedimento, del 26 agosto del 2025, la coordinatrice della
Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, disponeva la destinazione in supplenza della sottoscritta ai compiti del magistrato, dottoressa Federica Porcelli, originaria assegnataria del presente fascicolo, trasferita ad altro ufficio, limitatamente a quelli afferenti la tenuta della udienza cartolare di lunedì, con definizione di procedimenti previdenziali e assistenziali, ove pronti per la decisione e nei limiti della prevista competenza della magistratura onoraria.
Assegnato, quindi, il presente fascicolo al sottoscritto Giudice Onorario, l'udienza, poi differita al 21.11.2025 è stata, dunque, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come da provvedimento del 30.04.2025;
All'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza
Nel merito, il ricorso deve trovare accoglimento per quanto di ragione: Al fine di qualificare la natura dell'opposizione proposta dal ricorrente occorre premettere che: qualora si facciano valere motivi che attengano al merito della pretesa contributiva
(contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo, da proporsi, ex art. 24, comma 5, d.lgs. 46/1999, nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica della cartella;
qualora si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99, da proporsi nella forma dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine finale di proposizione della domanda. Infine l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi qualora il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento) da proporsi dapprima nel termine di cinque giorni e, dal 1° marzo 2006, di 20 giorni dalla notifica dell'atto.
Con riguardo alla natura del termine decadenziale di quaranta giorni ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Cassazione ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che "è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo". (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978).
Infine, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “l'accertamento della tempestività dell'opposizione, con riguardo all'osservanza del termine prescritto dal del D.L. 26 febbraio
1999, n. 46, art. 24, comma 5, in quanto involge la verifica di un presupposto processuale quale la proponibilità della domanda, è un compito che il giudice deve assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti, conseguendo dal mancato rilievo della eventuale carenza di quel presupposto la stessa nullità della sentenza - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, in ragione del difetto di potestas judicandi derivante dalla preclusione dell'azione giudiziale (cfr. Cass., Sezioni unite, n. 3176 del 1984; con riferimento al processo previdenziale, applicabile nella specie ai sensi del sesto comma dell'art. 24 cit., cfr. Cass. n.
13331 del 2001; n. 3947 del 2002).
In applicazione degli esposti principi, pertanto, l'ammissibilità dell'opposizione deve essere esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia degli opposti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art.24, comma 5°, del
D.Lgs. n. 46 del 1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza (Cass. 27.2.2007 n 4506).
Orbene, deduce l'opponente che l'intimazione di pagamento sarebbe stata notificata in data
5/4/2025.
Controparte_4 , pur regolarmente convenuta in giudizio ha ritenuto di L'
non costituirsi
CP
L ha eccepito, per altro, l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi, relativamente alle doglianze inerenti la regolarità formale del titolo esecutivo tanto
Va dunque esaminata tanto l'ammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. quanto l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi dell'art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999.
Nella fattispecie in scrutinio, il ricorrente non ha fornito la prova della tempestività del ricorso, omettendo di provare la data in cui ha ricevuto l'intimazione di pagamento oggi impugnato, il cui onere andava soddisfatto già alla proposizione di giudizio. Tale data documentata avrebbe soddisfatto l'onere probatorio della tempestività del ricorso (da proporre rispettivamente entro 20 ed entro quaranta giorni dalla notifica in materia di contributi) e va adempiuto al momento di proposizione del ricorso ed all'inizio del procedimento.
Alla luce dei superiori principi, la presente opposizione deve essere dichiarata inammissibile
Per il resto, l'opposizione è tempestiva, essendo configurabile un'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., per la quale non è previsto un termine decadenziale di proposizione (Cass.,
Sez. Lav., 26/5/2020 n. 9784; id., 27/4/2021 n. 11104).
Ebbene, nel caso che ci occupa il ricorrente eccepisce di non avere mai ricevuto la notifica dell'avviso di addebito portato dall' intimazione di pagamento oggi impugnata Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n. 29294/2019; cfr. La giurisprudenza di legittimità ha altresì sottolineato che "laddove l'opposizione ex art. 615 cpc sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come - appunto - segnala Cass.
n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019; n. 29294 del 2019)" (Cass., sez. VI, ord. 2
settembre 2020, n. 18256 cit.).
CP Or bene, atteso che l' ha prodotto la racc.ta e a.r. n. 65028953621-4 relativa alla notifica dell'avviso di addebito n. 593 2014 00075453 63 000 sotteso all'intimazione di pagamento n.
29320249029177788/000, oggi impugnata, deve ritenersi effettuata regolarmente la notifica all'odierna ricorrente, stante la ritualità della notifica dell'avviso di addebito, effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 30, comma 4 del d.l. n. 78/2010, conv. in legge n.
122/2010, che testualmente dispone: "L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento". Si tratta di una modalità di notificazione diretta a mezzo posta cui si applica -analogamente a quanto previsto, per la notifica delle cartelle esattoriali, dall'art. 26, D.P.R. n. 602/1973- la normativa relativa all'invio della ordinaria corrispondenza, ossia quella di cui al d.p.r. n. 655/1982, recante “Regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi" e di cui al D.M. del 9.4.2001 "Approvazione delle condizioni generali del servizio postale”. Quando l'ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano pertanto le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n.890/82. Tale principio risulta costantemente ribadito dal Giudice di legittimità (Cass. nn. 17723/2006; 17598/2010, 20027/2011, 270/2012, n. 9111/2012, principio integralmente ribadito di recente da Cass. Sent. n. 10245 del 26 aprile
2017.
Sarà pertanto dal 2/2/2015, data in cui è stato fatto avviso di giacenza, che comincerà a decorrere la prescrizione successiva oggi eccepita.
non si è costituita, occorre, tuttavia, ricordare Atteso che l' Controparte_2
l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite secondo il quale “in forza della disciplina del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 la legittimazione a contraddire compete al solo
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ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (come nella specie, in cui l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito"
Cass. 19 giugno 2019 n. 16425), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102
c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo. La parte che introduce il giudizio, infatti, al fine di ottenere una pronuncia nel merito in astratto satisfattiva delle sue ragioni, deve radicarlo correttamente nei confronti del soggetto legittimato a contraddirvi, quale titolare della situazione sostanziale dedotta in
و giudizio... و
Nella fattispecie concreta, le doglianze mosse da parte ricorrente investono il merito della pretesa contributiva: “...contestando parte opponente il diritto di procedere ad esecuzione forzata, rectius, di preannunziare l'esecuzione forzata per essersi estinta per prescrizione la pretesa contributiva cristallizzata nell'avviso di addebito, legittimato passivo, alla luce degli arresti della recente pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. (cfr. Cass. SS.UU. n.
7514/2022) non può che essere il titolare della pretesa contributiva della cui estinzione per sopravvenuta prescrizione si controverte..." . Nulla ha, tuttavia, prodotto l'Istituto previdenziale al fine di dare prova di successivi atti interruttivi della prescrizione, sebbene lo stesso abbia documentato di avere inoltrato, in data 30.10.2025, all Controparte_2
[...] richiesta di esibizione di tutti gli atti utili ai fini dell'interruzione della "
prescrizione, inclusa la notifica laddove di competenza, nonché di tutti gli atti inerenti la riscossione, estinzione mediante adesione a definizioni agevolate, eventuali pagamenti e quanto ancora dovuto, per l'avviso di addebito n. 59320140007545363000. Né la parte opposta, onerata del deposito dei superiori atti può eludere il proprio onere probatorio invocando i poteri giudiziali di acquisizione della prova, anche officiosi ex art. 421 c.p.c.
(Cass. 19/10/2009, n. 22115).
Ciò premesso,
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione, il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione nei cinque anni successivi alla data di maturazione dei cerditi contributivi contestati sottostanti l'intimazione impugnata -nessuna prova avendo fornito i resistenti in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione - devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere i contributi negli stessi indicati e ciò, anche tenendo conto degli effetti della sospensione del corso della prescrizione introdotti dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da COVID 19.
Deve infatti ritenersi che trova applicazione l'art.68 co. 1 d.l. n. 18/2020, conv. con modif. in legge n.27/2020, secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8.3.2020 al 31.8.2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del d.l. 31.5.2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30.7.2010, n.122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24.9.2015, n. 159". Stabilisce, poi, l'articolo 12 d.lgs. n. 159/2015 quanto segue:
"1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27.7.2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[...]”.
Pertanto, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva alla notificazione dell'avviso di addebito eseguita antecedentemente all'inizio del periodo emergenziale, deve tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8/3/2020 al 31/8/2021, dovendosi pertanto aggiungere un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione, pari a complessivi 542 giorni (cfr. Trib. Catania, n. 1619/2024, n. 292/2023,
n.1427/2023).
Ne consegue che, tenuto conto della normativa emergenziale, sono tuttavia prescritti i crediti portati dall'avviso di addebito n. 59320140007545363000. La prescrizione quinquennale scadeva quindi il 2/2/2020 + 542 giorni = 28.07.2021 pertanto già alla data del 30.08.2024 - lotto di stampa n.07711 (in assenza della prova della data di notifica dello stesso) era già maturata la prescrizione successiva
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Manuela Scarcella, in funzione di
Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4044/2024 R.G. così statuisce:
Accoglie il ricorso e dichiara prescritte le somme portate dall'avviso di addebito n.
59320140007545363 per intervenuta prescrizione successiva
CP Condanna l' alla refusione delle spese legali in favore della ricorrente che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.865,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario
Sentenza resa ex articoli 127 ter c.p.c. e pubblicata mediante deposito telematico
Catania, 3 DICEMBRE 2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011