Sentenza 19 dicembre 2018
Massime • 1
Non è causa di nullità del decreto di citazione al giudizio di appello l'omesso avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, ancora oggi previsto dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., atteso che l'istituto della contumacia è stato eliminato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e la differenza tra lo stesso e l'istituto dell'assenza, quanto al procedimento di dichiarazione ed agli effetti, non consente la "riformulazione" dell'avviso che, comunque, avrebbe semplicemente la funzione di informare l'imputato che la sua assenza non incolpevole non preclude l'ordinario svolgimento del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/12/2018, n. 5017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5017 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2018 |
Testo completo
05017-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: GIACOMO FUMU - Presidente - Sent. n. sez. 2544/2018 UP 19/12/2018 DONATELLA FERRANTI R.G.N. 16890/2018 GABRIELLA CAPPELLO NC PE -Relatore - GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EV RD nato il [...] avverso la sentenza del 22/11/2017 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NC PE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Gen. SANTE SPINACI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'avvocato BRUCCOLERI LILLO SALVATORE in difesa di EV RD si riporta ai motivi ed insiste per l'accoglimento del ricorso. 1 Vez RITENUTO IN FATTO 1. NO IN ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza in epigrafe deducendo con un primo motivo nullità della sentenza per violazione degli artt. 601, 599, 429, 178 cod. proc. pen. e 15bis co. 1 l. 67/2014 in relazione all'art. 606 cod. proc. pen. in quanto il decreto che dispone il giudizio è stato notificato senza l'avvertimento della possibile instaurazione del rito contu- maciale in caso di assenza, dovendo trovare applicazione ai sensi dell'art. 15bis co. 1. 67/2014 le norme previgenti e con un secondo motivo violazione degli artt. 192 e 73 Dpr. 309/90 e vizio motivazionale in punto di affermata responsabilità e di destinazione alla cessione a terzi dello stupefacente rinvenuto, derivante da una valutazione erronea delle risultanze processuali. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi proposti sono infondati e, pertanto, il ricorso va rigettato.
2. Quanto al primo motivo, di natura processuale, lo stesso risulta infondato. In primo luogo, va rilevato che, trattandosi di fatti risalenti all'8/2/2016, tro- vava ab initio pacifica applicazione al presente processo la disciplina del c.d. pro- cesso in absentia (art. 420bis cod. proc. pen.) introdotta dalla legge 28 aprile 2014 n. 67. Non risulta, pertanto, conferente al caso che ci occupa il richiamo che il ricorrente opera all'art. 15bis di tale legge, norma transitoria introdotta dalla legge 11 agosto 2014 n. 118 per i processi che erano in corso alla data della sua entrata in vigore. E tale non era, evidentemente, quello che ci occupa, relativo a fatti del 2016. In ogni caso, dall'esame degli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione del tipo di doglianza proposta, si evince che per il decreto di citazione del 4/4/2017 per l'udienza di appello del 28/6/2016, effettivamente la Corte partenopea ha utilizzato un modulo nel quale vi è il richiamo agli artt. 597 e 601 cod. proc. pen. e l'avviso: "i destinatari del presente decreto saranno sentiti se compaiono". Non vi è alcun richiamo, diversamente da quanto opina il difensore in ricorso, al procedimento in camera di consiglio in appello, che è disciplinato dall'art. 599 cod. proc. pen. L'indicazione più corretta, al più, doveva essere pertanto che, non compa- rendo l'imputato, il processo sarebbe proseguito, anche in secondo grado, in sua assenza. 2 Ritiene, tuttavia, la Corte che, tenuto anche conto che l'atto è stato indirizzato all'imputato elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, soggetto tec- nico cui è demandato anche di spiegare al proprio assistito la natura e il contenuto degli atti che riceve, vi sia stata al più una irregolarità, ma non vi fosse alcun dubbio sugli elementi fondamentali della vocatio in ius.
3. Questa Corte di legittimità ha di recente, condivisibilmente, rilevato che non è causa di nullità del decreto di citazione al giudizio di appello l'omesso av- vertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, ancora oggi previsto dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., atteso che l'istituto della contumacia è stato eliminato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e che la diffe- renza tra lo stesso e l'istituto dell'assenza, quanto al procedimento di dichiarazione ed agli effetti, non consente la "riformulazione" dell'avviso che, comunque, avrebbe semplicemente la funzione di informare l'imputato che la sua assenza non incolpevole non preclude l'ordinario svolgimento del processo (Sez. 6, n. 49525 del 3/10/2017, F., Rv. 271497). Peraltro, anche nella vigenza del processo in contumacia -ma mutatis mutan- dis i principi affermati valgono anche per il processo in absentia- l'orientamento assolutamente maggioritario della giurisprudenza di legittimità era stato nel senso che non fosse causa di nullità del decreto di citazione al giudizio di appello l'omesso avvertimento all'imputato che non comparendo sarebbe stato giudicato in contu- macia, atteso che il predetto avvertimento non è qualificabile come "uno dei re- quisiti" della citazione e, pertanto, in applicazione del principio di tassatività delle nullità, l'omissione dello stesso non è sanzionata (Sez. 4, n. 27494 del 14/2/2017, Ferullo, Rv. 270706; conf. Sez. 2, n. 36097 del 14/5/2014, Diodato ed altro, Rv. 260354). Il Collegio è consapevole dell'esistenza di una voce difforme (Sez. 6, n. 4415 del 25/1/2011, T., Rv. 248977) ma ritiene di dover ribadire l'orientamento - che appare dominante espresso dalle sentenze sopra riportate e, ancora, in prece- - denza, da Sez. 1, n. 43723 del 15/11/2011, Barbangelo, Rv. 251463; Sez. 2, n. 17760 del 19/4/2011, De Pasquale ed altri, Rv. 250254; Sez. 5, n. 14569 del 14/2/2005, Arzillero ed altro, Rv. 231776). Ed invero, l'art. 429 cod. proc. pen., comma 2, prevede che il decreto sia nullo se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lett. e) ed f) ". L'art. 429 cod. proc. pen., comma 1, lett. f), indica, come requisiti (ovvero come elementi strutturale dell'atto di citazione), il luogo, il giorno e l'ora della comparizione;
ad essi aggiunge poi l'avvertimento all'imputato che non compa- rendo sarà giudicato in contumacia, che all'evidenza riguarda le conseguenze della 3 mancata comparizione, costituisce un quid pluris rispetto ai requisiti strutturali dell'atto, e si concretizza in un mero ammonimento. La formulazione letterale della disposizione evidenzia che quest'ultimo è un elemento ulteriore rispetto ai requisiti del luogo, del giorno e dell'ora della com- parizione, i quali soltanto attengono alla citazione;
per tale ragione, l'omissione del predetto avvertimento non può ritenersi compresa nella comminatoria di nul- lità, e risulta, in applicazione del principio di tassatività delle nullità, non sanzio- nata.
4. Un diverso opinare, ovvero far discendere una nullità processuale da un'im- precisa dizione in un atto che peraltro è stato ricevuto da un soggetto tecnico, configurerebbe ad avviso del Collegio un caso di abuso del processo, che, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, consiste in un vizio, per sviamento, della funzione, ovvero in una frode alla funzione, e si realizza allorché un diritto o una facoltà processuali sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li riconosce all'imputato, il quale non può in tale caso invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti (così Sez. Un. n. 155 del 29/9/2011 dep. il 2012; Rossi ed altri, Rv. 251496 che, in applicazione di tale principio, hanno escluso nel caso sottoposto al loro esame qualsiasi violazione del diritto alla difesa, ravvisando un concreto pregiudizio dell'interesse obiettivo dell'ordinamento, e di ciascuna delle parti, alla celebrazione di un giudizio equo in tempi ragionevoli, atteso che lo svolgimento e la definizione del processo di primo grado erano stati ostacolati da un numero esagerato di iniziative difensive - attraverso il reiterato avvicendamento di difensori in chiusura del dibattimento, la proposizione di ecce- zioni di nullità manifestamente infondate e di istanze di ricusazione inammissibili con il solo obiettivo di ottenere una reiterazione tendenzialmente infinita delle - attività processuali). Deve, peraltro, aggiungersi che, se si accedesse all'orientamento favorevole alla difesa, il motivo sarebbe non consentito, o comunque generico. Invero, vertendosi pur sempre fuori dalle ipotesi di cui all'art. 179 cod. proc. pen. contrariante a quanto dedotto dalla difesa (cfr. Sez. 5, n. 14569 del 14/2/2005, in motivazione), la deduzione del vizio sarebbe tardiva, in quanto ef- fettuata in ricorso, e quindi oltre i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. (per le nullità c.d. a regime intermedio) o art. 181 cod. proc. pen. (per le nullità rela- tive). Il ricorrente non indica in ricorso la tempestiva deduzione del vizio in appello, pur essendo a ciò onerato a pena di aspecificità de ricorso su un punto decisivo, in quanto inerente alla tempestiva deduzione del vizio prospettato in ricorso. 4 5. Quanto ai restanti motivi di ricorso gli stessi sono anch'essi infondati, in quanto costituiti da mere doglianze di fatto volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze pro- cessuali valorizzate dai giudici di merito Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputato non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coe- rente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.
6. La Corte territoriale aveva già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato tutte le tesi oggi riproposte, ivi compresa quella della detenzione dello stupefacente per uso personale, superando il dato del frazionamento della droga rinvenuta, valorizzato dal primo giudice, ma valorizzando quali elementi atti a con- fermare che lo stupefacente rinvenuto, già diviso in dosi, fosse destinato allo spaccio, l'occultamento dello stupefacente e il rinvenimento di bilancino di preci- sione, nastro isolante e forbici, ovvero di quello che viene definito "l'armamentario dello spacciatore". Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia di secondo grado, il ri- corrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della de- cisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. La sentenza impugnata, dunque, opera buon governo della pluriennale giu- risprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefa- centi ad uso non esclusivamente personale. Questa Corte di legittimità, infatti, ha costantemente affermato e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupe- facente rinvenuto e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. - 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna 5 presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giu- dice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della deten- zione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Salaman, Rv. 260991). E tale valutazione, nel caso che ci occupa, risulta correttamente operata da entrambi i giudici di merito.
7. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proces- suali. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Vincenzo PezzellaVincenz Giacomo Fumu Vincep Peffers #1 FER 200 IL FUNZIONATO GIUDIZIARIO DEPOSITATO IN CANCELLERIA Dott.ssa Irene Caliendo a Irene Cali oggi,. 6