CASS
Sentenza 3 ottobre 2017
Sentenza 3 ottobre 2017
Massime • 1
Non è causa di nullità del decreto di citazione al giudizio di appello l'omesso avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, ancora oggi previsto dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., atteso che l'istituto della contumacia è stato eliminato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e la differenza tra lo stesso e l'istituto dell'assenza, quanto al procedimento di dichiarazione ed agli effetti, non consente la "riformulazione" dell'avviso che, comunque, avrebbe semplicemente la funzione di informare l'imputato che la sua assenza non incolpevole non preclude l'ordinario svolgimento del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2017, n. 49525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49525 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2017 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento