Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2017, n. 49525
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Sentenza 3 ottobre 2017

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Non è causa di nullità del decreto di citazione al giudizio di appello l'omesso avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia, ancora oggi previsto dall'art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., atteso che l'istituto della contumacia è stato eliminato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 e la differenza tra lo stesso e l'istituto dell'assenza, quanto al procedimento di dichiarazione ed agli effetti, non consente la "riformulazione" dell'avviso che, comunque, avrebbe semplicemente la funzione di informare l'imputato che la sua assenza non incolpevole non preclude l'ordinario svolgimento del processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/10/2017, n. 49525
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49525
    Data del deposito : 3 ottobre 2017

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