Sentenza 6 febbraio 2003
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- 1. Esame di avvocato 2019: le tracce e le soluzioni proposteAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 14 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2003, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
E N C.C. 62643 O I Z REPUBBLICA ITALIANA 01762/03 A A P S „CORTE SUPREMA W I Oggetto C A T N A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria M IVA- Composta dagli ll.mi Sigg.ri Magistrali: Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO Presidente R.G.N. 207/99 Cron.4055 Dott. Massimo ODDO Consigliere DoiL. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere Rep. Dott. Brujo SPAGNA MUSSO Consigliere Ud. 14/06/02 - Consigliere Dott. Anzoninc DI BIASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREM CASSAZIONE CAMPONS CIVILE SENTENZA 67643 sul ricorsa proposto da: MINISTERO DELTE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, pressɔ 1'AVVOCATURA GENERALE DFLLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
ricorrente e da CFF IVA NOVARA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in RCMA VIA DEI PORTOGHESI clettivamente 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 12, presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente 2002 2702 contro 1- 50'I IND SRL, in persona de Presidente e legale pro Lempore, elettivamente domiciliata rappresent.arte ROMA VIA D1 TRASONE 8\12, presso Co studio in de] 'avvocato FORGIONE CIRIACO, che la difende unitamente all'avvocato ROMANO ANTONIO, gius procura in calce;
controricorrente avverso ] a sentenza n. 338/97 della Commissione tributaria regionale di TORINC, depositata il 03/11/97; uditǝ la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il resistente, l'Avvocato FORGIONE, che ha chiesto ]'inammissibilità del ricorso e nel merito il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dot . Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La Concena Cedrati Turbigo s.p.a., ammessa alla procedura di concordato preventivo, ha venduto l'immobile aziendale alla B.B.FI s... e gli impianti alla Scifi FI s.p.a- Quindi, la Sofi industriale s.r.l. ha acquistato da queste due aziende immobili ed impianti, contabilizzando due fatture d'acquisto assoggettate ad Iva. L'ufficio ha ritenuto che nella specie c'era stata una cessione di azienda assoggettabile ad imposta di registro e non ad Iva, ed ha perciò rettificato la dichiarazione della Sofi relativa al 1989, sostenendo l'indetraibilità dell'Iva. grado La società ha impugnato il provvedimento e la Commissione di prinfophia accolto il ricorso. La sentenza è stata, quindi, confermata dalla Commissione Regionale che ha ritenuto che l'ufficio non ha fornito la prova di una cessione di azienda. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. Ha resistito con controricorso e con memoria la società Soft. Motivi della decisione II ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 19, 28, comma 2 lett.b) d.p.r. n.633/72, violazione dei principi in tema di tassazione delle operazioni imponibili con Ilva e dei principi di ermeneutica contrattuale, nonché vízi della motivazione, sul presupposto che vi sono in atti molti elementi che inducono a ritenere che i due contratti sono riconducibili ad un'unica operazione di carattere cconomico, e cioè l'acquisto di un complesso aziendalo. In particolare, ha fatto riferimento alla emissione delle due fatture relative rispettivamente all'immobile e ai macchinari avvenuta in pari data;
ed ha ritenuto che i soggetti cedenti sono riconducibili ad un unico centro di interessi per via della identità di cognome dei legali rappresentanti delle due società venditrici. છું.Ritiene la Corte che il ricorso non è fondato e che non può quindi essere accolto. In particolare, non sussiste il vizio della carenza della motivazione poiché la Commissione Regionale ha esaminato le doglianze formulate con l'atto di appello dall'ufficio (doglianze comunque al limite della inammissibilità in quanto prive di specificità nei confronti della sentenza impugnata e riproducenti le tesi già sostenute), ed ha ritenuto, sia pure con argomentazioni sintetiche, che non è stata fornita alcuna prova sulla ipotizzata e presunta cessione di azienda. Né il ricorrente ha spiegato in cosa sarebbe consistita la contraddittorietà della motivazione, soltanto enunciata. Quanto alla dedotta violazione di legge, derivante dal fatto che sarebbe stato privilegiato dalla Commissione Regionale il dato formale del doppio trasferimento dei beni a danno del dato sostanziale di una vera e propria cessione di azienda dal primo cedente all'ultimo, non può non rilevarsi come in effetti l'ufficio non ha fornito alcuna prova (sia pure presuntiva), ma si è limitato a formulare una congettura basata sui seguenti elementi: a)l'azienda originaria di fatto non è stata s embrata, anche se l'immobile è stato venduto alla BB FI s.r.l. e gli impianti sono stati vendati alla CI FI s.p.a.; hyla BB FI e la MI hanno rivenduto rispettivamente l'immobile e gli impianti con due distinte fatture, aventi però la stessa data;
c)la BB FI e la SC sarebbero riconducibili ad un unico centro di interessi per via "della identità di cognome dei legali rappresentanti" delle due società. E' agevole rilevare che trattasi di questioni di fatto valutate dal giudice di merito e sottratte. quindi, al sindacato di legittimità. Sussistono giusti motivi per compensare le spese. F.Q.M. Rigetta il ricorso. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 14.6.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. 11.Presidente Il cons. esl. Dr. Francesco Cristarella Orestano Dr. Giuseppe Falcopé G CANCELLIERE Amaldo Gasana DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 6 FEB 2003 CANCELLIERE O Arnalda Cason REGISTRAZIONE синь 1985 N. 5 DA 3 ESENTE TAB. ALL. E RIA AI SENSI D TRIBUTA 131 TERIA N. A M