Sentenza breve 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza breve 09/12/2025, n. 4023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4023 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04023/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00437/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 437 del 2022, proposto da Maia Rigenera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Teresa Colelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Ager – Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati, Alessandra Canuti e Daniele Giambarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Stornarella, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
A) della delibera ARERA 363/2021 del 3 agosto 2021, nonché dell'Allegato A alla medesima, recante il “Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, nei limiti dell'interesse della ricorrente;
B) della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 2251 del 29 dicembre 2021 avente ad oggetto “Individuazione degli Impianti di chiusura del ciclo “minimi” ai sensi della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA” nei limiti dell'interesse della ricorrente;
C) della deliberazione del Consiglio Regionale Pugliese n. 68 del 14 dicembre 2021, pubblicata nel BURP n. 162 del 28 dicembre 2021, avente ad oggetto “Piano regionale di gestione rifiuti urbani, comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate” e relativi allegati, nei limiti dell'interesse della ricorrente;
D) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia, dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dell’Ager – Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa IL Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con ricorso notificato il 26 febbraio 2022, la società ricorrente ha impugnato la Deliberazione n. 2251/2021 con la quale la Giunta Regionale Pugliese – in applicazione della Deliberazione n. 363/2021 di ARERA e dell’Allegato MTR 2 - ha proceduto alla “ individuazione degli Impianti di chiusura del ciclo “minimi ”, tra i quali l’impianto privato di compostaggio della ricorrente;
- questo T.A.R., nel giudizio R.G. n. 298/2021, ha annullato la deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA o l’Autorità) del 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/Rif, comprensiva del suo Allegato A, avente ad oggetto il « Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) », con sentenza n. 486/2023 (T.A.R., sez. I, 24 febbraio 2023, n. 486);
- la citata sentenza è stata confermata dal Consiglio di Stato, sez. II, 6 dicembre 2023, n. 10550;
Rilevato che in prossimità dell’udienza camerale, con memoria depositata il 21 novembre 2025, la società ricorrente – considerato l’avvenuto annullamento giurisdizionale della citata Deliberazione n. 363/2021 - ha manifestato il venir meno dell’interesse alla decisione;
Va pertanto dichiarata, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a., l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto d’interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO VI, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere
IL Di LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL Di LO | IO VI |
IL SEGRETARIO