Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 23/12/2025, n. 23638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23638 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23638/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12149/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12149 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Viterbo, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria
- di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza di riesame del provvedimento di revoca detenzione armi inviata dal ricorrente in data 14 agosto 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Viterbo e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 il dott. DA DO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con il ricorso in esame proposto ai sensi dell’art. 117 cpa, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la illegittimità del silenzio serbato dalla UTG di Viterbo sull'istanza inviata in data 14 agosto 2025 con cui chiedeva di revocare il divieto di detenzione armi adottato dalla Prefettura di Viterbo in data 8 ottobre 2015 in ragione della presenza di due ammonimenti a suo carico;
- che, già in passato (nel 2022), l’istante aveva chiesto la revoca del predetto divieto, rigettata tuttavia dalla Prefettura di Viterbo a maggio del 2023, diniego poi impugnato con ricorso iscritto al RG n. 11034/2023, la cui domanda cautelare ivi proposta è stata a sua volta respinta dalla Sezione con ordinanza n. 13754/2023;
- che, tuttavia, nelle more, i due ammonimenti che avevano portato alla adozione del divieto di detenzione armi in data 8 ottobre 2015 sono stati annullati, l’ultimo dei quali con sentenza della Sezione di giugno 2025 n. 12774 (con conseguente revoca dell'ammonimento da parte della Questura di Viterbo, con provvedimento del 7 agosto 2025);
- che, pertanto, in ragione di tale sopravvenienza, con la predetta istanza del 14 agosto 2025, il ricorrente ha chiesto nuovamente la revoca del divieto di detenzione armi adottato a suo tempo dalla Prefettura di Viterbo;
- che, al riguardo, va anzitutto osservato che, secondo il consolidato orientamento della giustizia amministrativa, non sussiste alcun obbligo per l'amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno, mediante l'istituto del silenzio-rifiuto, l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo; ciò in quanto il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell'amministrazione competente e non si esercita in base ad un'istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere;
- che tale orientamento si basa sulla considerazione che, se si imponesse un obbligo di provvedere, vi sarebbe l'elusione del termine di impugnazione mediante la proposizione di un'istanza all'amministrazione con compromissione delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 25 maggio 2020, n. 3277);
- che, ciò nondimeno la giurisprudenza amministrativa, formatasi nella peculiare materia in oggetto, ha più volte ribadito che l'amministrazione è però obbligata a pronunciarsi sull'istanza di revoca di un divieto di detenzione delle armi, non potendo tale divieto avere un'efficacia sine die, ovvero anche oltre il venir meno della situazione di pericolosità; si è dunque riconosciuto al destinatario del divieto l'interesse giuridicamente protetto ad ottenere dall'amministrazione un “riesame” della propria posizione;
- che, peraltro, nel caso di specie, a fronte della istanza di revoca, la stessa Prefettura ha comunque avviato il procedimento come dimostra il fatto di aver chiesto in data 10 settembre 2025 il parere di competenza alla Questura ed al Comando Provinciale CC di Viterbo;
- che, sebbene ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/90 esiste per l’amministrazione, in determinati casi, l’obbligo di adottare un provvedimento amministrativo (“Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”), la giurisprudenza ha precisato che l’esistenza dell’obbligo di provvedere non deve necessariamente essere previsto espressamente dalla legge, ma può essere desunto anche dai principi dell’attività amministrativa, e in particolare dal quelli di imparzialità, legalità e buon andamento;
- che, in particolare, è stato coniato il principio per cui l’obbligo di provvedere corrisponde “ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall’ordinamento, rinvenibile anche al di là di un’espressa disposizione normativa che preveda la facoltà del privato di presentare un’istanza e, dunque, anche in tutte le fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l’adozione di un provvedimento ovvero le volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell’Amministrazione”;
- che, pertanto, nel caso di specie, esigenze di giustizia sostanziale, avendo peraltro la Prefettura avviato il relativo procedimento, ne impongono la sua conclusione ai sensi dell’ art. 2 della l. 241/90, in ossequio anche al dovere di correttezza e buona amministrazione vantando l’istante una legittima e qualificata aspettativa ad un provvedimento espresso;
- che, pertanto, il ricorso va accolto con conseguente ordine alla Prefettura di adottare un provvedimento espresso entro 30 gg. dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza ovvero dalla notifica, se antecedente;
- che le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione comunque della peculiarità della vicenda;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA DO, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DA DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.