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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 64/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ANTONUCCIO ALDO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 784/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aidone - Piazza Umberto I N. 1 94010 Aidone EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 7032 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, Ricorrente_1 nato ad [...] il Data nascita_1 ed Indirizzo_1, rappresentato e difeso come indicato in atti, ha impugnato, contro il Comune di Aidone, l'avviso di ingiunzione n. 7032, notificato in data 24.07.2025 ed emesso dal Comune impositore per il pagamento della TARI relativa all'anno 2017,in base al quale viene richiesta la complessiva somma di € 572,00.
Col ricorso proposto parte ricorrente adduce le seguenti motivazioni:
1) Intervenuta prescrizione.
2) Intervenuto decorso del termine di decadenza ex art. 1 comma 161 L. 296/2006.
3) Mancata indicazione del codice tributo e della normativa di riferimento agli interessi calcolati.
4) Violazione del principio di collaborazione e buona fede ex art. 10 L. 212/2000 e illegittimità degli interessi, sannzioni e spese di notifica.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Aidone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta meritevole di accoglimento per l'assorbente motivo indicato al n. 1) del ricorso proposto atteso che, sul punto, parte ricorrente ribadisce la mancanza di atti propedeutici idonei ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale.
Orbene, nel caso che ci occupa, il Comune di Aidone, non costituitosi in giudizio, non ha dato prova della notifica di atti prodromici idonei ad interrompere il previsto termine prescrizionale. Assorbiti gli altri motivi.
Le spese di giudizio, determinate nella misura indicata in parte motiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Aidone al pagamento delle spese di giudizio determinate in euro 180,00 oltre IVA e C.P. se ed in quanto dovute.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ANTONUCCIO ALDO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 784/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Aidone - Piazza Umberto I N. 1 94010 Aidone EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 7032 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio, Ricorrente_1 nato ad [...] il Data nascita_1 ed Indirizzo_1, rappresentato e difeso come indicato in atti, ha impugnato, contro il Comune di Aidone, l'avviso di ingiunzione n. 7032, notificato in data 24.07.2025 ed emesso dal Comune impositore per il pagamento della TARI relativa all'anno 2017,in base al quale viene richiesta la complessiva somma di € 572,00.
Col ricorso proposto parte ricorrente adduce le seguenti motivazioni:
1) Intervenuta prescrizione.
2) Intervenuto decorso del termine di decadenza ex art. 1 comma 161 L. 296/2006.
3) Mancata indicazione del codice tributo e della normativa di riferimento agli interessi calcolati.
4) Violazione del principio di collaborazione e buona fede ex art. 10 L. 212/2000 e illegittimità degli interessi, sannzioni e spese di notifica.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Aidone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta meritevole di accoglimento per l'assorbente motivo indicato al n. 1) del ricorso proposto atteso che, sul punto, parte ricorrente ribadisce la mancanza di atti propedeutici idonei ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale.
Orbene, nel caso che ci occupa, il Comune di Aidone, non costituitosi in giudizio, non ha dato prova della notifica di atti prodromici idonei ad interrompere il previsto termine prescrizionale. Assorbiti gli altri motivi.
Le spese di giudizio, determinate nella misura indicata in parte motiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di Aidone al pagamento delle spese di giudizio determinate in euro 180,00 oltre IVA e C.P. se ed in quanto dovute.