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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/03/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 2266 Reg. Gen. 2024 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 4.11.2024
da
- Parte_1
(avv. ZARRELLI ANNAMARIA)
contro
- Controparte_1
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, docente precario, espone nell'atto introduttivo di essere stata assunta a termine nell'anno scolastico in corso (2024/2025) dall'inizio dell'anno sino al 31.8: chiede venga accertato il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui previsto dall'art.1 della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta al riconoscimento del beneficio stesso.
Il non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_2
La causa, istruita documentalmente, viene ora decisa.
Il ricorso è fondato.
Deve preliminarmente rilevarsi che, successivamente al deposito del ricorso, la legge di Bilancio
2025 (art.85) ha esteso la cd. carta docenti anche agli insegnanti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (con scadenza al 31.8). La legge introduce però una sostanziale modifica: il beneficio non è più stabilito in maniera fissa in 500 euro ma sarà determinato ogni anno dal , fino ad un massimo di 500 euro, in base al numero di docenti che ne avranno diritto. CP_1
La nuova normativa deve ancora trovare attuazione, tanto che per l'a.s. 2024/25 il bonus è stato attribuito secondo le disposizioni della legge n.107/2015. Correttamente, pertanto, parte attrice incentra l'intero ricorso sull'interpretazione da attribuirsi alla legge n. 107 del 2015, che costituisce per l'appunto la normativa applicata per l'anno scolastico in corso.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la “Carta elettronica” del docente allo specifico fine di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può
essere utilizzata “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016: sono stati individuati i
“beneficiari della carta”, identificandoli nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando,
distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La previsione che limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato è stata recentemente ritenuta contraria ai precetti costituzionali dal Consiglio di Stato (v. sentenza
1842/2022), venendo a creare un'ingiustificata discriminazione tra i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcun sostegno economico alla formazione. “Un tale sistema – afferma il C. di St. - collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Ricorrerebbe in particolare un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità
dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”. Ed il paradosso è ancora più evidente sol che si consideri che il sistema, che pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente dandogli gli strumenti per ottemperarvi, continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla. Non può dubitarsi - continua il Consiglio di Stato - che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ne deriva che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto, per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto”. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla
P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito quello del 23 settembre 2015, il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche
“i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività
didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (così C. di St. sent. cit.).
Il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. – come ancora puntualizzato dal C. di Stato -
può essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121
ss., legge cit.: mancando nella specie una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria,
che agli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento pone a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato […], così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121,
della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo” (così C. di St., sent .cit.).
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021):
la Corte ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 CP_1
vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. La Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di 'ragioni oggettive' richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, laddove va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto” perché ciò significherebbe pregiudicare “gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, deve affermarsi in linea generale che anche il docente assunto a tempo determinato, ed in particolare il docente assunto a termine sino al termine delle lezioni, ha diritto a ricevere la Carta Elettronica, trovandosi in una situazione analoga a quella del docente di ruolo. Si ricorda, a questo proposito, che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare” (v. Cass., n. 31149/2019).
Nel caso di specie, la ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo, protraendo l'insegnamento sin dall'inizio sino alla fine dell'anno scolastico. Né il , CP_1
rimasto contumace, ha allegato e provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni della ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Tanto premesso, in merito alle conseguenze, parte ricorrente chiede la condanna del CP_1
convenuto ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari ad assegnare la predetta Carta elettronica.
La domanda è correttamente formulata. Ed infatti l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta con il valore nominale di €500 all'anno, utilizzabile esclusivamente per finalità formative,
con l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale. Si tratta di un beneficio a destinazione vincolata, che non ha carattere retributivo, posto che la natura retributiva è esclusa espressamente dalla legge. Proprio la finalizzazione della Carta elettronica alla formazione e all'aggiornamento del personale impone di accogliere la domanda attorea di condanna del all'erogazione della CP_1
Carta e alla liquidazione dell'importo annuo di €500, versandolo esclusivamente sulla Carta.
Tali valutazioni risultano conformi alla pronuncia sul punto della S.C. n. 29961/2023 del 27.10.2023,
che ha fissato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
La ricorrente risulta allo stato attuale all'interno al sistema scolastico in quanto destinataria di contratto a termine per l'a.s. in corso.
Conclusivamente, accertato il diritto della ricorrente a godere del beneficio della Carta elettronica
Cont per l'a.s. 2024/2025, il eve essere condannato a porre in essere tutti gli adempimenti a tal fine necessari.
Le spese, liquidate nel minimo a fronte della serialità del contenzioso, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il GL, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per l'a.s. 2024/2025, usufruendo dell'importo di €500 annui tramite “Carta elettronica”, e condanna il all'adozione d'ogni Controparte_2
atto necessario per consentirne il godimento.
Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in Controparte_2
euro 1.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali. Dispone la distrazione delle spese a favore dei procuratori ricorrenti.
Venezia, 14.3.2025
Il GL
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 2266 Reg. Gen. 2024 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 4.11.2024
da
- Parte_1
(avv. ZARRELLI ANNAMARIA)
contro
- Controparte_1
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, docente precario, espone nell'atto introduttivo di essere stata assunta a termine nell'anno scolastico in corso (2024/2025) dall'inizio dell'anno sino al 31.8: chiede venga accertato il proprio diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui previsto dall'art.1 della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta al riconoscimento del beneficio stesso.
Il non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_2
La causa, istruita documentalmente, viene ora decisa.
Il ricorso è fondato.
Deve preliminarmente rilevarsi che, successivamente al deposito del ricorso, la legge di Bilancio
2025 (art.85) ha esteso la cd. carta docenti anche agli insegnanti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile (con scadenza al 31.8). La legge introduce però una sostanziale modifica: il beneficio non è più stabilito in maniera fissa in 500 euro ma sarà determinato ogni anno dal , fino ad un massimo di 500 euro, in base al numero di docenti che ne avranno diritto. CP_1
La nuova normativa deve ancora trovare attuazione, tanto che per l'a.s. 2024/25 il bonus è stato attribuito secondo le disposizioni della legge n.107/2015. Correttamente, pertanto, parte attrice incentra l'intero ricorso sull'interpretazione da attribuirsi alla legge n. 107 del 2015, che costituisce per l'appunto la normativa applicata per l'anno scolastico in corso.
L'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la “Carta elettronica” del docente allo specifico fine di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può
essere utilizzata “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali,
svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_3
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016: sono stati individuati i
“beneficiari della carta”, identificandoli nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando,
distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La previsione che limita la platea dei destinatari ai soli assunti a tempo indeterminato è stata recentemente ritenuta contraria ai precetti costituzionali dal Consiglio di Stato (v. sentenza
1842/2022), venendo a creare un'ingiustificata discriminazione tra i docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e i docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcun sostegno economico alla formazione. “Un tale sistema – afferma il C. di St. - collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Ricorrerebbe in particolare un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità
dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”. Ed il paradosso è ancora più evidente sol che si consideri che il sistema, che pone un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente dandogli gli strumenti per ottemperarvi, continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla. Non può dubitarsi - continua il Consiglio di Stato - che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ne deriva che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto, per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto”. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla
P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, che ha sostituito quello del 23 settembre 2015, il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche
“i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività
didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (così C. di St. sent. cit.).
Il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. – come ancora puntualizzato dal C. di Stato -
può essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121
ss., legge cit.: mancando nella specie una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria,
che agli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento pone a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). “E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato […], così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121,
della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo” (così C. di St., sent .cit.).
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea (ordinanza 10.5.2022 nella causa C-450/2021):
la Corte ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 CP_1
vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente. La Corte ha escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di 'ragioni oggettive' richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, laddove va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto” perché ciò significherebbe pregiudicare “gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, deve affermarsi in linea generale che anche il docente assunto a tempo determinato, ed in particolare il docente assunto a termine sino al termine delle lezioni, ha diritto a ricevere la Carta Elettronica, trovandosi in una situazione analoga a quella del docente di ruolo. Si ricorda, a questo proposito, che la disparità di trattamento (a sfavore dei lavoratori precari o già precari) tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare” (v. Cass., n. 31149/2019).
Nel caso di specie, la ricorrente ha svolto un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo, protraendo l'insegnamento sin dall'inizio sino alla fine dell'anno scolastico. Né il , CP_1
rimasto contumace, ha allegato e provato ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità delle mansioni della ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato aventi la medesima qualifica.
Tanto premesso, in merito alle conseguenze, parte ricorrente chiede la condanna del CP_1
convenuto ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari ad assegnare la predetta Carta elettronica.
La domanda è correttamente formulata. Ed infatti l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta con il valore nominale di €500 all'anno, utilizzabile esclusivamente per finalità formative,
con l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale. Si tratta di un beneficio a destinazione vincolata, che non ha carattere retributivo, posto che la natura retributiva è esclusa espressamente dalla legge. Proprio la finalizzazione della Carta elettronica alla formazione e all'aggiornamento del personale impone di accogliere la domanda attorea di condanna del all'erogazione della CP_1
Carta e alla liquidazione dell'importo annuo di €500, versandolo esclusivamente sulla Carta.
Tali valutazioni risultano conformi alla pronuncia sul punto della S.C. n. 29961/2023 del 27.10.2023,
che ha fissato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze,
incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del
1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
La ricorrente risulta allo stato attuale all'interno al sistema scolastico in quanto destinataria di contratto a termine per l'a.s. in corso.
Conclusivamente, accertato il diritto della ricorrente a godere del beneficio della Carta elettronica
Cont per l'a.s. 2024/2025, il eve essere condannato a porre in essere tutti gli adempimenti a tal fine necessari.
Le spese, liquidate nel minimo a fronte della serialità del contenzioso, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il GL, definitivamente pronunciando, dichiara il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per l'a.s. 2024/2025, usufruendo dell'importo di €500 annui tramite “Carta elettronica”, e condanna il all'adozione d'ogni Controparte_2
atto necessario per consentirne il godimento.
Condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in Controparte_2
euro 1.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali. Dispone la distrazione delle spese a favore dei procuratori ricorrenti.
Venezia, 14.3.2025
Il GL