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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/04/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa
Cristiana Satta ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 9217/2023 R.G. avente ad oggetto: “divisione di beni caduti in successione”
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Angela C.F._2
Chianese e Pasquale Ottaviano, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Quarto (NA), alla via Campana n. 277, giusta procura in atti;
ATTRICI
E
c.f.: rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Castrese Pennacchio, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Qualiano (NA), alla via Prima Trav. Campana n. 9, giusta procura in atti.
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio loro fratello, per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: - ordinare lo scioglimento della comunione dell'immobile descritto in citazione con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
-porre le spese a carico dei condividenti stessi e in caso di opposizione condannare l'opponente alle spese, diritti ed onorari del giudizio. - emettere ogni
1 altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Le istanti, in punto di fatto, deducevano di essere comproprietarie, pro indiviso, unitamente al convenuto, del complesso immobiliare sito in Marano di Napoli (NA) alla via Marano Pianura n.218 (identificato al catasto al foglio 35, particella 635, sub 1, 2, 3 e 4) appartenuto ai defunti genitori, sig.ri (nato il Persona_1
21.07.1932 e deceduto il 10.03.1999) e (nata il [...] e Controparte_2 deceduta il 19.05.2017), e consistente in un piano cantinato, un piano seminterrato costituito da un appartamento, un primo piano costituito da un appartamento, ed un secondo piano, costituito da un appartamento, nonché aree di pertinenza ed aree perimetrali in comune.
Esponevano, poi, che dopo la successione l'odierno convenuto si era stabilito nell'appartamento sito al secondo piano, mentre che già viveva con la madre, Pt_1 era rimasta nell'appartamento al primo piano, ed beneficiava del canone di Pt_2 locazione percepito per la conduzione in locazione del piano seminterrato.
Ritualmente citato, si è costituito il quale contestava la Controparte_1 mancata allegazione dei titoli di proprietà.
All'udienza dell'08.10.2024, tenutasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice, ritenute irrilevanti le istanze istruttorie formulate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del
19.3.2025.
All'udienza che precede, il giudice, all'esito della discussione, riservava la causa in decisione.
***
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
Osserva il Tribunale in punto di diritto che il giudizio di divisione ereditaria tende all'accertamento del diritto di ciascun condividente ad una quota ideale dell'asse ereditario ed alla sua trasformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni e siffatto accertamento non può prescindere dalla indagine in ordine alla effettiva consistenza dell'asse ereditario (e quindi della titolarità dei beni in capo al de cuius), né dalla verifica della qualità di erede in capo
2 a tutte le persone che partecipano al giudizio di divisione, atteso che la relativa sentenza spiegherà la sua efficacia nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione.
Fondamento del giudizio di divisione è, dunque, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune, il quale importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione.
Ne consegue che il diritto di comproprietà dei beni caduti in successione non può accertarsi e trovare tutela in giudizio solo sulla base delle rispettive difese delle parti o sull'assenza di contestazioni al riguardo, gravando sulle parti medesime l'onere di allegare e provare oltre alla propria qualità di erede, il fatto che i beni in oggetto, all'epoca dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario. Tale prova non è certo richiesta nelle forme della cd. probatio diabolica, poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa
(cfr. in motivazione Cass. Civ. 10067/2020), ma è connaturata ad un giudizio di natura petitoria quale è quello di divisione, ragione per la quale anche gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, che hanno scardinato l'onerosa prassi della sistematica richiesta di documentazione ipocatastale nei giudizi in materia, su di essa sono rimasti invece molto saldi.
La Suprema Corte di Cassazione, con recente pronuncia, pur statuendo che “nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti” (sic Cassazione civile sez. VI - 02/03/2023, n. 6228), non intende sostenere – come dalla stessa precisato - che la divisione immobiliare possa farsi “sulla parola”, ma più limitatamente che “in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, tenuto conto che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro” (sic Cass.
3 n.6228/2023 cit.; cfr. anche Cass. n.21716/2020 e n. 1065/2022).
Pertanto, seppur vero che non incombe sull'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di esperimento di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, non potendo dunque escludersi a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell'esplicito o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni ai coeredi (cfr. Cass. n.40041/2021),
è pur sempre necessaria la prova quantomeno indiziaria dell'appartenenza al de cuius dei beni di cui si chiede la divisione, e quindi l'allegazione dei titoli di provenienza (arg. ex Cass. nn. 10067/2020 e 1965/2022), a maggior ragione quando – come nel caso di specie - l'omessa allegazione dei titoli fondanti la proprietà è espressamente eccepita da parte convenuta.
Se, dunque, ad imprescindibile presupposto logico della stessa possibilità di divisione, assurge, sotto il profilo oggettivo, la titolarità, in capo ai condividenti, del rapporto giuridico, va rilevato che alcuna prova è stata offerta, nel corso del presente giudizio, in ordine all'effettiva appartenenza ai defunti Persona_1
e dei beni per cui è stato chiesto lo scioglimento della comunione. Controparte_2
Invero, alla luce di quanto sopra indicato, non può attribuirsi rilevanza probatoria della proprietà in capo ai de cuius, alla documentazione prodotta in atti da parte attrice, risultando depositate in atti solamente mere visure catastali (sull'inidoneità delle visure catastali (cfr.Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5257 del 04/03/2011), ispezioni ipotecarie (cfr. nota di trascrizione depositata dall'attrice in data 22.11.2023), certificati di morte, stato di famiglia integrale dei coniugi e Controparte_3 dichiarazione di successione della sig.ra costituente quest'ultima CP_2 adempimento meramente fiscale (irrilevante anche ai fini della prova dell'acquisizione della qualità di erede e della dimostrazione che i beni asseritamente interessati dalla successione vi siano effettivamente rientrati), ma non anche, come era necessario ai fini della piena prova della proprietà, i titoli di provenienza in capo ai de cuius dei beni oggetto di divisione, o documentazione equipollente.
Del resto, nemmeno è possibile sostenere che la documentazione di cui si tratta poteva essere acquisita dal CTU, eventualmente nominato in corso di causa. Invero, occorre chiarire che, in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e
4 nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. Sez. Un. - , Sentenza n.
3086 del 01/02/2022).
In definitiva, in mancanza dei titoli di provenienza in capo ai de cuius dei beni oggetto di divisione, nessuna divisione può essere disposta e, pertanto, la relativa domanda deve essere rigettata.
La natura della presente controversia, con interesse comune delle parti alla divisione, nonché l'esito della stessa, complessivamente considerati, costituiscono eccezionali ragioni tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via non definitiva, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, 4.4.25
Il giudice
Dott.ssa Cristiana Satta
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa
Cristiana Satta ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 9217/2023 R.G. avente ad oggetto: “divisione di beni caduti in successione”
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Angela C.F._2
Chianese e Pasquale Ottaviano, presso il cui studio elettivamente domiciliano in
Quarto (NA), alla via Campana n. 277, giusta procura in atti;
ATTRICI
E
c.f.: rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'avv. Castrese Pennacchio, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Qualiano (NA), alla via Prima Trav. Campana n. 9, giusta procura in atti.
CONVENUTO
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio loro fratello, per sentir accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: - ordinare lo scioglimento della comunione dell'immobile descritto in citazione con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante;
-porre le spese a carico dei condividenti stessi e in caso di opposizione condannare l'opponente alle spese, diritti ed onorari del giudizio. - emettere ogni
1 altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale;
il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Le istanti, in punto di fatto, deducevano di essere comproprietarie, pro indiviso, unitamente al convenuto, del complesso immobiliare sito in Marano di Napoli (NA) alla via Marano Pianura n.218 (identificato al catasto al foglio 35, particella 635, sub 1, 2, 3 e 4) appartenuto ai defunti genitori, sig.ri (nato il Persona_1
21.07.1932 e deceduto il 10.03.1999) e (nata il [...] e Controparte_2 deceduta il 19.05.2017), e consistente in un piano cantinato, un piano seminterrato costituito da un appartamento, un primo piano costituito da un appartamento, ed un secondo piano, costituito da un appartamento, nonché aree di pertinenza ed aree perimetrali in comune.
Esponevano, poi, che dopo la successione l'odierno convenuto si era stabilito nell'appartamento sito al secondo piano, mentre che già viveva con la madre, Pt_1 era rimasta nell'appartamento al primo piano, ed beneficiava del canone di Pt_2 locazione percepito per la conduzione in locazione del piano seminterrato.
Ritualmente citato, si è costituito il quale contestava la Controparte_1 mancata allegazione dei titoli di proprietà.
All'udienza dell'08.10.2024, tenutasi in modalità cartolare mediante il deposito di note per la trattazione scritta, il giudice, ritenute irrilevanti le istanze istruttorie formulate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies cpc all'udienza del
19.3.2025.
All'udienza che precede, il giudice, all'esito della discussione, riservava la causa in decisione.
***
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di cui alla motivazione che segue.
Osserva il Tribunale in punto di diritto che il giudizio di divisione ereditaria tende all'accertamento del diritto di ciascun condividente ad una quota ideale dell'asse ereditario ed alla sua trasformazione in un diritto di proprietà esclusiva su una corrispondente porzione di beni e siffatto accertamento non può prescindere dalla indagine in ordine alla effettiva consistenza dell'asse ereditario (e quindi della titolarità dei beni in capo al de cuius), né dalla verifica della qualità di erede in capo
2 a tutte le persone che partecipano al giudizio di divisione, atteso che la relativa sentenza spiegherà la sua efficacia nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione.
Fondamento del giudizio di divisione è, dunque, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune, il quale importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione.
Ne consegue che il diritto di comproprietà dei beni caduti in successione non può accertarsi e trovare tutela in giudizio solo sulla base delle rispettive difese delle parti o sull'assenza di contestazioni al riguardo, gravando sulle parti medesime l'onere di allegare e provare oltre alla propria qualità di erede, il fatto che i beni in oggetto, all'epoca dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario. Tale prova non è certo richiesta nelle forme della cd. probatio diabolica, poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa
(cfr. in motivazione Cass. Civ. 10067/2020), ma è connaturata ad un giudizio di natura petitoria quale è quello di divisione, ragione per la quale anche gli orientamenti giurisprudenziali più recenti, che hanno scardinato l'onerosa prassi della sistematica richiesta di documentazione ipocatastale nei giudizi in materia, su di essa sono rimasti invece molto saldi.
La Suprema Corte di Cassazione, con recente pronuncia, pur statuendo che “nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti” (sic Cassazione civile sez. VI - 02/03/2023, n. 6228), non intende sostenere – come dalla stessa precisato - che la divisione immobiliare possa farsi “sulla parola”, ma più limitatamente che “in una situazione nella quale la comune proprietà dei beni dividendi sia incontroversa, non si potrebbe disconoscere la possibilità della prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, tenuto conto che non si fornisce la prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro” (sic Cass.
3 n.6228/2023 cit.; cfr. anche Cass. n.21716/2020 e n. 1065/2022).
Pertanto, seppur vero che non incombe sull'attore l'onere di quella prova rigorosa richiesta nel caso di esperimento di azione di rivendicazione o di quella di mero accertamento positivo della proprietà, non potendo dunque escludersi a priori la rilevanza della non contestazione e, a fortiori, dell'esplicito o implicito riconoscimento dell'appartenenza dei beni ai coeredi (cfr. Cass. n.40041/2021),
è pur sempre necessaria la prova quantomeno indiziaria dell'appartenenza al de cuius dei beni di cui si chiede la divisione, e quindi l'allegazione dei titoli di provenienza (arg. ex Cass. nn. 10067/2020 e 1965/2022), a maggior ragione quando – come nel caso di specie - l'omessa allegazione dei titoli fondanti la proprietà è espressamente eccepita da parte convenuta.
Se, dunque, ad imprescindibile presupposto logico della stessa possibilità di divisione, assurge, sotto il profilo oggettivo, la titolarità, in capo ai condividenti, del rapporto giuridico, va rilevato che alcuna prova è stata offerta, nel corso del presente giudizio, in ordine all'effettiva appartenenza ai defunti Persona_1
e dei beni per cui è stato chiesto lo scioglimento della comunione. Controparte_2
Invero, alla luce di quanto sopra indicato, non può attribuirsi rilevanza probatoria della proprietà in capo ai de cuius, alla documentazione prodotta in atti da parte attrice, risultando depositate in atti solamente mere visure catastali (sull'inidoneità delle visure catastali (cfr.Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5257 del 04/03/2011), ispezioni ipotecarie (cfr. nota di trascrizione depositata dall'attrice in data 22.11.2023), certificati di morte, stato di famiglia integrale dei coniugi e Controparte_3 dichiarazione di successione della sig.ra costituente quest'ultima CP_2 adempimento meramente fiscale (irrilevante anche ai fini della prova dell'acquisizione della qualità di erede e della dimostrazione che i beni asseritamente interessati dalla successione vi siano effettivamente rientrati), ma non anche, come era necessario ai fini della piena prova della proprietà, i titoli di provenienza in capo ai de cuius dei beni oggetto di divisione, o documentazione equipollente.
Del resto, nemmeno è possibile sostenere che la documentazione di cui si tratta poteva essere acquisita dal CTU, eventualmente nominato in corso di causa. Invero, occorre chiarire che, in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e
4 nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio (Cass. Sez. Un. - , Sentenza n.
3086 del 01/02/2022).
In definitiva, in mancanza dei titoli di provenienza in capo ai de cuius dei beni oggetto di divisione, nessuna divisione può essere disposta e, pertanto, la relativa domanda deve essere rigettata.
La natura della presente controversia, con interesse comune delle parti alla divisione, nonché l'esito della stessa, complessivamente considerati, costituiscono eccezionali ragioni tali da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via non definitiva, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-rigetta la domanda;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, 4.4.25
Il giudice
Dott.ssa Cristiana Satta
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