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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/01/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1204/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MI
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DELAINI CATERINA con elezione di domicilio in CORSO VENEZIA, 61 20121 MI, presso e nello studio dell'avv. DELAINI CATERINA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BENVENUTI ELISA Controparte_1 C.F._2
MARIA , con elezione di domicilio in VIA ALFIERI 18 MANDELLO DEL LARIO presso e nello studio dell'avv. BENVENUTI ELISA MARIA
APPELLATO
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Le parti all'udienza del 7.1.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
Piaccia Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: in via principale e nel merito pagina 1 di 13 - accertare e dichiarare, per i motivi e i fatti esposti nell'atto di appello, la responsabilità del sig. per la condotta tenuta e le negative conseguenze causate alla signora Controparte_1 [...]
e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali subiti dalla Signora quantificati e documentati nella somma non inferiore a €. Pt_1
194.190,00, ovvero in quella diversa misura, minore o maggiore, che verrà ritenuta di giustizia.
Con rivalutazione sulle somme liquidande dal giorno del fatto all'effettivo saldo, oltre agli interessi legali sulle somme così rivalutate;
- Rigettare ogni diversa domanda avversaria;
- Porre interamente a carico della parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta dai dottori e Persona_1 Per_2
- Con vittoria di spese e compensi professionali della presente causa oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
*** **** ***
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove che dovessero essere irritualmente formulate dalla controparte in questa fase.
La signora sulla scorta delle conclusioni del proprio consulente di parte dott. Pt_1 CP_2
che ha ampiamente argomentato i motivi per i quali a suo parere devono essere disattese le conclusioni dei CCTTU, deposita per una più attenta e puntuale verifica dei conteggi, il prospetto di liquidazione del danno non patrimoniale calcolato tramite il programma ReMida Danno alla persona del dott.
(all. 1). Per_3
Per : Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: Rigettare la domanda formulata da parte attrice perchè inammissibile la richiesta per la prima volta in grado di appello di Parte_1
quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO A) Rigettare ogni domanda avanzata da parte attrice
[...] poiché, stante l'assoluzione con formula piena in relazione alle accuse di Parte_1
maltrattamenti in famiglia, non può procedersi alla condanna per risarcimento danni in relazione al reato ex art.572 c.p.; B) Dichiarare la responsabilità del Sig. per il solo reato ex Controparte_1
art.582 c.p. riferito alle lesioni personali, guaribili in 5 giorni, subite dalla signora Parte_1
per i fatti avvenuti in data 05/07/2016 ed in applicazione delle Tabelle Milanesi condannare
[...]
il signor al risarcimento danni relativo, corrispondente a 5 giorni di invalidità Controparte_1 temporanea, per la complessiva somma di €.495,00, o quella maggiore o minor somma che il pagina 2 di 13 giudicante riterrà di Firmato Da: Benvenuti LI RI Emesso Da: Controparte_3
CA Serial#: 28f8c1 2 giustizia, in considerazione della condotta offensiva e vessatoria
[...]
adottata dalla stessa nei confronti del compagno . Con vittoria di spese e competenze Controparte_1
della presente causa oltre oneri di legge con condanna ex art.96 cpc per responsabilità aggravata e del grado del giudizio in Cassazione come da nota che si deposita.
VIA ISTRUTTORIA Si richiamano tutti gli atti, documenti ed istanze istruttorie dei gradi precedenti formulati dalla difesa di e ci si oppone alle richieste istruttorie avanzate da Controparte_1
controparte nel proprio scritto difensivo, in quanto inammissibili e tardive. In particolare ci si oppone all'ammissione della espletata CTU medica sulla persona di eseguita senza Parte_1
riscontri oggettivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Suprema Corte così riassumeva lo svolgimento del processo “ con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, a seguito di gravame interposto dall'imputato avverso la Controparte_1
sentenza emessa in data 24 luglio 2020 dal Tribunale di Monza, in parziale riforma della decisione ha assolto il predetto imputato dal reato di cui al capo a) ( articolo 572 codice penale ai danni della compagnia perché il fatto non sussiste e rideterminato la pena in ordine Parte_1
al reato di cui al capo b) (articolo 582,585 codice penale ai danni della stessa compagna) in relazione al quale ha confermato la responsabilità. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la parte civile deducendo con un unico motivo inosservanza o erronea Parte_1
applicazione dell'articolo 572 codice penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla assoluzione dell'imputato dal reato di maltrattamenti, fondata sulla mera disamina contrasti economici tra le parti, omettendo di considerare il contesto familiare in cui tali contrasti si sono consumati. La
Corte ha omesso di contrastare l'accertato regime di sistematica privazione della facoltà di gestione delle disponibilità economiche da parte del nei confronti della ricorrente ne l'accertato CP_1
contesto violento, sfociante in aggressioni fisiche, in cui avvenivano le discussioni tra i due protagonisti.”.
La Suprema Corte di Cassazione penale pronunciava sentenza n 2828/23 pubblicata in data 23 gennaio
2023 con il seguente dispositivo:
“annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità ”
provvedeva a riassumere il giudizio con citazione notificata il Parte_1
21.4.2023 chiedendolo accoglimento della domanda di risarcimento del danno, già formulata in sede di pagina 3 di 13 costituzione di parte civile. Si costituiva contestando la domanda. Alla prima Controparte_1
udienza del 26.9.2023 il Consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé
l'udienza del 19.12.2023 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini previsti La causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 19.12.2023; con ordinanza assunta a seguito della camera di consiglio del 3.1.2024, la Corte disponeva CTU medico legale, non in precedenza espletata, al fine di accertare la sussistenza di postumi permanenti o temporanei delle lesioni lamentate, fissando qui nell'udienza del 13 Febbraio 2024 per il conferimento dell'incarico ai nominati CTU.
Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 10 settembre 2024 il consigliere istruttore, con ordinanza riservata, fissava davanti a sé udienza del 7.1.2025 per la rimessione della causa in decisione, dinnanzi al Collegio della medesima udienza, assegnando termini perentori alle parti calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per le repliche. Assegnava altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 7.1.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione del disposto dell'art. 127 ter, comma 4, cpc, ricorrendone i presupposti. Depositati gli scritti conclusionali e le note d'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al collegio dell'udienza del 7 gennaio 2025 e decisa nella camera di consiglio del
15 gennaio 2025.
La domanda risarcitoria formulata da nell'atto di costituzione di parte civile Parte_1
nel processo contro è fondata e deve quindi trovare accoglimento. Controparte_1
Giova riportare, ad avviso di questa Corte, il capo di imputazione con cui è stato Controparte_1
rinviato a giudizio innanzi al tribunale penale di Monza, al fine di meglio comprendere la vicenda in oggetto, oltre che le considerazioni indiritto che la Suprema Corte ha espresso nella sentenza remittente.
I capi di imputazione riportati per esteso sia nella sentenza n. 1050/20 del Tribunale di Monza che nella sentenza n. 2165/2022 della Corte d'Appello di Milano – sez. I Penale:
“A) "agli artt. 81 cpv., e 572 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con reiterati atti di vessazione psicologica, con frequenti ingiurie «< Tu uscirai di casa solo in orizzontale», con percosse e aggressioni (in particolare, in una occasione, colpendola con schiaffi e pugni, facendola sbattere con lo parete e cagionandole lesioni personali giudicate guaribili in giorni cinque), maltrattava lo propria compagna e realizzava nei confronti Parte_1 della stessa una condotta di sopraffazione sistematica tale da renderle, particolarmente dolorosa la vita e lo convivenza;
In Seveso, dal giorno 01.05.2015 0105.07.2016: con la recidiva reiterata e infraquinquennale;
B) agli artt. 582, 585, in relazione all'art. 576, n. 5 C.p. perché colpendola con schiaffi e pugni, facendola sbattere con lo parete, cagionava alla propria compagna Parte_1
pagina 4 di 13 lesioni personali giudicate guaribili in giorni cinque (<< Escoriazioni regione scopo lare destra.
Ematoma braccio sinistro»): con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione del reato di maltrattamenti in famiglia;
in Seveso, il 05.07.2016. Con lo recidiva reiterata e infraquinquennale.
La Suprema Corte, nel censurare la sentenza della Corte di Appello, così si esprime alle pagine 2 e 3 della motivazione “La Corte di appello, senza mettere in discussione l'attendibilità della persona offesa, ha incentrato la decisione assolutoria sui contrasti di natura economica tra le parti, ritenendoli consumati nell'ambito di un rapporto conflittuale che non giustifica la sussistenza di una condotta vessatoria . In tal modo ha superato apoditticamente l'articolata prima decisione secondo la quale detti contrasti erano originati dall'atteggiamento prevaricante dell'imputato volto ad imporre le proprie esigenze economiche escludendo sistematicamente parte offesa dalle scelte economiche riguardanti la vita in comune, sfociando in ripetute aggressioni verbali (con minacce anche di morte) e fisiche e con un abituale vilipendio della donna additata come una incapace e una “mantenuta” tanto da determinare l'abbandono della abitazione comune da parte della donna ed il suo ricovero in una comunità protetta con il figlio ( v. Pagina 11 della sentenza di primo grado). Per escludere la portata dimostrativa della intollerabile sopraffazione patita dalla donna di tale epilogo obiettivo e grave - oggetto di decreto del tribunale per i minorenni di Milano(v. pag 4 della prima sentenza) - il giudice di appello ha ritenuto, del tutto illogicamente, sufficiente un estrapolata intenzione della donna di allontanarsi per qualche giorno dalla comune abituazione. Al radicale vizio della pronuncia assolutoria in ordine al reato di maltrattamenti sub a) e, conseguentemente, delle statuizioni civili a riguardo, consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità”
Questa Corte rileva quindi come per effetto della sentenza della Corte di Cassazione il fatto doloso produttivo del danno ai fini civili sia ormai stato accertato. deve quindi essere condannato al risarcimento dei danni subiti dalla persona offesa Controparte_1
per la cui quantificazione questa Corte ha ritenuto necessario verificare Parte_1
con un accertamento d'ufficio le risultanze di una consulenza di parte prodotta in giudizio. E' stata disposta pertanto una CTU collegiale affidata ai dottori e Persona_4 Persona_5
entrambi specialisti in medicina legale ed il dott anche in Psichiatria, che hanno valutato e Persona_1
quantificato le conseguenze dannose subite dalla vittima dei reati. Le conclusioni degli esperti non possono che essere pienamente condivise e fatte proprie da questa Corte, poiché frutto di una approfondita analisi degli atti di causa e di colloqui clinici con la perizianda;
inoltre gli esperti hanno pagina 5 di 13 valutato ed esaurientemente risposto alle osservazioni dei consulenti di parte che non hanno condiviso le valutazioni dei CTU.
Osserva ulteriormente il Collegio che le risultanze della CTU – e le diffuse argomentazioni tecniche poste a loro sostegno – confermano proprio come gli eventi siano stati analizzati dai CTU compiutamente, in tutte le loro componenti comportamentali e fattuali.
Il danno subito da viene accertato e quantificato dai CTU in questi termini, che appare Parte_1
opportuno testualmente riportare:
"All'ESAME PSICHICO la signora mostra aspetto normale nell'abbigliamento e nella Pt_1 persona. L'espressione, partecipe, è improntata a tristezza e palesa a tratti note di tensione emotiva.
L'atteggiamento è collaborante. L'eloquio è spontaneo, adeguatamente espressivo. La coscienza è lucida e il rapporto di realtà conservato. L'orientamento spazio-temporale e quelli sul Sé e sul parametro d'oggetto appaiono integri. Le funzioni cognitive (attenzione, memoria, percezione, comprensione, concettualizzazione ed astrazione) appaiono di normale livello. Non emergono alterazioni della forma o del contenuto del pensiero, ma il flusso eidetico appare a forte carica emotiva ed è imperniato sulle pregresse riferite vessazioni da parte del Conservate le capacità di CP_1 critica e di giudizio. L'emotività è sintona. L'affettività mostra segni di tensione ansiosa in parte situazionale. La volontà appare strutturalmente attiva ed autonoma. Il comportamento è adeguato rispetto al processo di finalizzazione.
* * * *
CONCLUSIONI MEDICO -LEGALI. In punto di DIAGNOSI, non abbiamo documentazione che consenta di ricostruire una plausibile e continuativa storia clinica di marca psicopatologica. E' pertanto arduo definire un danno biologico psichico, ossia un “disturbo” riconoscibile alla luce delle usuali nosografie psichiatriche. Non appare congrua la diffusa – e abusata – etichetta diagnostica, secondo DSM-5 iii , di disturbo dell' adattamento, alias sindrome ansioso-depressiva della vecchia ma sempre buona manualistica. Difetta, infatti, il requisito della sproporzione fra evento stressante e conseguente malessere. Inoltre non sussiste una apprezzabile compromissione del funzionamento sociale e lavorativo. Tuttavia negare un danno biologico psichico, non significa negare un danno. Il tangibile malessere psichico va senz'altro riconosciuto, ma sotto altra voce di danno non patrimoniale.
Per quanto concerne il pregresso, posta la difficile situazione familiare – oggi per altro cessata – secondo criteriologia clinica si può, con elevata attendibilità, presumere che si sia manifestato un disturbo disadattivo, costituendosi così invalidità biologica temporanea pari al 25 % per 6 mesi e al 15
% per altri 6 mesi” (pagg 3 e 4 CTU).
Proseguono i CTU, dopo l'esposizione delle osservazione dei CTP.
pagina 6 di 13 “ REPLICHE DEI CCTTU Nessuna delle parti si dice soddisfatta . Parte attrice insiste per la diagnosi di disturbo da stress (DSPT), per di più grave e complicato, quantificato nella molto consistente misura del 30 %. Anche l'invalidità biologica temporanea di cui in bozza vien considerata sottovalutata, perché vi si deve aggiungere un altro mese al 75 %. Parte convenuta, per contro, si lagna delle conclusioni in bozza, perché ritiene che anche la temporanea sia pari a zero come anche il danno permanente. Che un caso possa prestarsi a interpretazioni non univoche è la prassi, ma che un caso – oggettivamente neppure di difficile valutazione – venga risolto dalle parti in modo così radicalmente opposto, è indizio che vi è qualcosa che non va. Parte attrice sostiene una tesi ardita. E' di tutta evidenza clinica – sol che si abbia nozione di un minimo di semeiotica psichiatrica – che non
c'è la benché minima traccia di DSPT. Senza alcun intento polemico, ci sovviene la favola di Re NU.
Tutti dicevano che aveva un bel vestito, ma era nudo. A proposito alleghiamo alcune note di
[...]
che ha guidato la task force che ha pubblicato il DSM-IV ed è stato in precedenza membro Per_6 del comitato che ha steso il DSM-III. Ci dice che cos'è e cosa non è il DSPTiii. E non si può dire che non la sappia lunga in proposito. Parte convenuta contesta le conclusioni in bozza per mancanza di fatti dotati di efficacia psicolesiva e per mancanza di documentazione. Sono contestazioni poco fondate. Vero è che il signor è stato assolto da reato di maltrattamenti contro familiari o CP_1
conviventi. In effetti, i CCTTUU non hanno inteso attribuire il modesto screzio disadattivo ai maltrattamenti, bensì alla “difficile situazione familiare” nel suo complesso. Ricordiamo che il DSM, fra gli esempi di condizioni stressanti, indica “eventi stressanti multipli (per es., marcate difficoltà economiche e problemi coniugali)”. Quanto, infine, al termine temporale di non oltre tre mesi dall'evento stressante per la comparsa del disturbo, è ovvio che nel caso in questione non può essere individuato un inizio preciso della “difficile situazione familiare”, che deriva non da un solo evento ma da un complesso di situazioni che si aggravano e si mantengono nel tempo. Si confermano pertanto le conclusioni di cui in bozza” ( pag 26 ctu).
Pertanto i consulenti così rispondono ai quesiti, evidenziando -questo estensore- in carattere normale e sottolineato le risposte:
i C.T.U., esaminati tutti gli atti e i documenti dalla causa, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente;
condotti colloqui clinici con la perizianda;
effettuato un approfondito esame psicodiagnostico;
sentiti i Parte_1
consulenti di parte, ai fini di una valutazione integrale e personalizzata del danno accertino, valutino e dicano, a seguito di riscontro medico legale, con metodo clinico e/o strumentale e/o visivo:,
1) se sia affetta da sindromi e/o disturbi di rilevanza psicopatologica, Parte_1
diagnosticati secondo gli opportuni criteri di classificazione internazionale. Non sono stati riscontrati pagina 7 di 13 nella attualità sindromi o disturbi di rilevanza psicopatologica diagnosticabili secondo i criteri di classificazione internazionale
In caso di risposta affermativa dica quale sia stata, secondo un giudizio di compatibilità, la causa della suddetta psicopatologia; si veda oltre
2) se sussistano eventuali postumi temporanei e/o permanenti ed eventuali valutazioni prognostiche. Si veda oltre Quantifichino, inoltre, l'eventuale danno sia dinamico relazionale che psichico: si veda oltre
3) se e in che modo il fatto in esame abbia prodotto dei pregiudizi esistenziali che interessano: i pregiudizi esistenziali non sono tema di valutazione medico legale e psichiatrico forense ma di altra natura
A) l'assetto psicologico e la personalità;
B) le relazioni familiari e affettive;
C) le attività realizzatrici (riposo, ricreative, sociali, autorealizzatrici).
In caso affermativo valutino lo stato di tali pregiudizi ed esprima un valore che va da: assente (0-5%), lieve (6-15%), moderato (16-30%), medio (31-50%), grave (51-75%), gravissimo (>76); accertino, valutino e dicano
4) se i fatti per cui è causa abbiano altresì determinato postumi temporanei e/o permanenti di danno biologico, ed in caso positivo accertino come detto a pag. 3 e 4 si conferma la sussistenza di un danno biologico ma solo temporaneo
a) la natura e l'entità delle lesioni subite in rapporto causale con l'evento per cui è causa;
un disturbo disadattativo
b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando: inabilità temporanea al
25 % per 6 mesi e al 15 % per altri 6 mesi.
1. se il soggetto sia stato o meno in grado di percepire gli effetti della malattia sul “fare quotidiano”; sì
2. quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato siano stati preclusi
o limitati;
3. quale sia stato il grado di sofferenza fisica, costituito dall'eventuale dolore nocicettivo, specificandone la terapia antidolorifica; non si è appalesato nessun dolore nocicettivo
4. quale sia stato il trattamento terapeutico, specificando il tipo e l'entità del trattamento Xanax e
Sertralina
5. quali siano stati gli eventuali trattamenti riabilitativi;
quale sia stata la durata del complessivo iter clinico diagnosticoterapeutico; nessun trattamento riabilitativo
6. la necessità di terapie continuative o dell'ausilio di terzi; si veda punto 4
pagina 8 di 13
7. gli ulteriori elementi rilevanti, in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta;
null'altro da segnalare
8. alla luce dei predetti accertamenti (ove sia stato richiesto dalla parte il risarcimento del danno da sofferenza soggettiva interiore), dica in quale dei seguenti parametri possa essere valutata la c.d.
“sofferenza menomazione-correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale temporaneo: assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima;
lieve 2\5
c) la sussistenza di eventuali postumi permanenti, precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico/dinamico-relazionale): non sono stati individuati postumi permanenti
➢ In tutte le ipotesi di micropermanenti (invalidità dall'1% al 9%), il C.T.U dovrà fare sempre applicazione della “tabella delle menomazioni” di cui al decreto ministeriale del 3.7.2003 e pubblicata in G.U. n. 211 dell'11.9.2003;
➢ in tutte le altre ipotesi (invalidità dal 10% al 100%), il C.T.U. indicherà i criteri di determinazione del danno biologico/dinamico-relazionale e la tabella di valutazione medico legale di riferimento
(barème).Inoltre, in presenza di un range di riferimento nel barème adottato, spieghi le ragioni per le quali ha ritenuto di individuare una determinata percentuale di danno biologico/dinamicorelazionale permanente. d) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future”. Non sono documentate spese mediche non se ne prevedono per il futuro” ( pagine 27, 28 e 29 della relazione depositata il 24.7.2024).
Questa Corte, come già affermato, conferma e fa proprie le valutazioni dei ctu, rilevando come le diverse argomentazioni spese in comparsa conclusionale da parte corrispondono in realtà alle Pt_1
osservazioni del proprio CTP e siano state efficacemente contrastate dai CTU per quanto sopra riportato
Ritiene questa Corte che i pregiudizi esistenziali accertati e descritti come sopra riportato dai consulenti, rientrano nel danno biologico temporaneo nelle sue componenti dinamico relazionale di natura psichica sia da sofferenza soggettiva interiore. Con riferimento alla persona di Parte_1
non è quindi configurabile un danno non patrimoniale di natura psichica permanente, dal
[...]
momento che il malessere attuale della signora non rientra nel danno dinamico relazionale Pt_1
persistente, come rilevato dai CTU con valutazione che qui si condivide pienamente.
Deve quindi essere affermata, anche in questa sede civile, la responsabilità di per il Controparte_1
fatto doloso produttivo di un danno di natura temporanea, non patrimoniale, di natura psichica nelle sue componenti sopra evidenziate.
Venendo in concreto ai criteri adottati per la liquidazione equitativa del danno, questa Corte utilizza pagina 9 di 13 come parametri i criteri elaborati dalla giurisprudenza del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano, esplicitati nelle cosiddette “Tabelle” nella più recente edizione, ossia quella del 2024, considerando la duplice componente del danno dinamico relazionale e di quello per sofferenza soggettiva interiore.
Deve doverosamente essere precisato che il caso di specie è relativo ad un reato doloso contro la persona di particolare afflittività; pertanto, gli importi calcolati per l'invalidità temporanea secondo i criteri sopra esposti, elaborati per eventi colposi, vengono raddoppiati, al fine di adeguatamente commisurare il danno effettivamente patito da una vittima di reato doloso di tale tipologia.
Vengono pertanto liquidate le seguenti somme in moneta attuale, attribuendo un valore giornaliero di €
172,50:
: Parte_1
ITT 25% mesi 6 € 43,125 x 183 giorni = € 7.891,88
ITT 15% mesi 6 € 25,875x 182 giorni 182 = 4.709,25
€
E così in totale € 12.601,13
L'obbligo del risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituisce tipica obbligazione di valore e, pertanto, l'adeguamento della reintegrazione patrimoniale all'effettivo valore monetario al momento della decisione può essere compiuto anche d'ufficio in grado d'appello.
Rileva la Corte che costituisce ormai orientamento consolidato quello che prende le mosse dalla nota sentenza Cass. S.U. n. 1712/1995 e recentemente richiamato, fra le molte, da Cassazione, Sentenza n.
14903 del 31 maggio 2019, che appare comunque opportuno riportare nella sua interezza esplicativa, pur se nel caso in esame la parte ha fatto espressa richiesta nelle conclusioni di interessi e rivalutazione.
Si legge nella pronuncia della Corte “ il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura diversa da quelli moratori, in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale. Ne consegue che nella domanda del risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali pagina 10 di 13 componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza perciò solo incorrere in ultrapetizione.”
La Corte prosegue nella sua motivazione precisando che il danno da svalutazione monetaria costituisce il danno emergente, mentre il lucro cessante è costituito dalla mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro: “qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.”. Nel caso di specie la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata all'attualità, ossia già comprensiva della rivalutazione monetaria.
Conseguentemente deve essere condannato al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € € 12.601,13 in linea capitale ed in moneta attuale, oltre gli Parte_1
interessi calcolati devalutando alla data del fatto l'importo liquidato all'attualità, maggiorato degli interessi legali calcolati su una somma che anno per anno si rivaluta sino al momento della liquidazione, secondi i principi espressi dalla nota sentenza Cass S.U. n. 1712/1995.
Dalla data della presente sentenza al saldo sono inoltre dovuti gli interessi legali sull'importo di €
12.601,13.
è stata ammessa al Patrocinio a Spese della Stato anche per questa fase, con Parte_1
delibera del 4.12.2023 del CONSIGLIO dell'ORDINE degli AVVOCATI di MI ( doc allegato alla istanza 18.3.2024); nella comparsa conclusionale si chiede a pag. 26 “la liquidazione delle spese legali sostenute dalla Signora per il procedimento svolto avanti alla Suprema Corte di Pt_1
Cassazione, già documentate in giudizio (v. doc. 15), nonché la condanna alle spese del presente
CP_ Procedimento”, mentre proprio in forza dell'ammissione al Patrocinio a spese dello , la liquidazione deve avvenire in favore dell'Erario, riservando questa Corte la liquidazione delle spese in favore del difensore al prosieguo, ossia quando questi presenterà istanza in tale senso.
Quanto alle spese, la Suprema Corte con la Sentenza n. 1570 del 19/01/2023 ha statuito che
“Nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio applicando il principio della soccombenza all'esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio”.
pagina 11 di 13 Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono determinate considerando il valore del decisum e i parametri ministeriali di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM
147/2022. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2012, n. 17405; principio ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del 14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate secondo le tariffe civili, ex art 16 DM 55/14, in base all'attività effettivamente svolta (esclusi, quindi, i compensi per la fase istruttoria quanto al giudizio di appello penale), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa (compreso nello scaglione da euro 5.200,00
a euro 26.000,00).
dovrà quindi essere condannato al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese Controparte_1 di lite per la fase davanti al Tribunale, alla Corte d'Appello, alla Corte di cassazione e del presente grado, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 5.077,00 per compensi;
quanto al giudizio di appello, in euro 3.966,00 per compensi;
quanto al giudizio di legittimità, in euro 3.082,00 e, quanto al presente giudizio, in euro 3.966,00 per compensi ed euro 355,50 per spese;
il tutto oltre spese generali e C.P.A. oltre I.V.A. e accessori dovuti per legge.
Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico di parte CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro nel giudizio di rinvio ex art 622 così provvede:
[...] Controparte_1
1.in accoglimento della domanda di risarcimento del danno da reato doloso, condanna . CP_1
al pagamento in favore di della somma di € 12.601,13
[...] Parte_1
in linea capitale ed in moneta attuale, oltre gli interessi calcolati come in parte motiva
2.condanna alla refusione delle spese processuali del grado in favore Controparte_1
dell'Erario liquidate come in parte motiva;
3. pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Controparte_1
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
pagina 12 di 13 Il Consigliere estensore
Giovanna Ferrero
Il Presidente
Carlo Maddaloni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MI
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Giovanna Ferrero Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
DELAINI CATERINA con elezione di domicilio in CORSO VENEZIA, 61 20121 MI, presso e nello studio dell'avv. DELAINI CATERINA
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BENVENUTI ELISA Controparte_1 C.F._2
MARIA , con elezione di domicilio in VIA ALFIERI 18 MANDELLO DEL LARIO presso e nello studio dell'avv. BENVENUTI ELISA MARIA
APPELLATO
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
Le parti all'udienza del 7.1.2025 ex art 127 ter e 352 cpc chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
Piaccia Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così giudicare: in via principale e nel merito pagina 1 di 13 - accertare e dichiarare, per i motivi e i fatti esposti nell'atto di appello, la responsabilità del sig. per la condotta tenuta e le negative conseguenze causate alla signora Controparte_1 [...]
e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni patrimoniali e non Parte_1 patrimoniali subiti dalla Signora quantificati e documentati nella somma non inferiore a €. Pt_1
194.190,00, ovvero in quella diversa misura, minore o maggiore, che verrà ritenuta di giustizia.
Con rivalutazione sulle somme liquidande dal giorno del fatto all'effettivo saldo, oltre agli interessi legali sulle somme così rivalutate;
- Rigettare ogni diversa domanda avversaria;
- Porre interamente a carico della parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta dai dottori e Persona_1 Per_2
- Con vittoria di spese e compensi professionali della presente causa oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
*** **** ***
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove che dovessero essere irritualmente formulate dalla controparte in questa fase.
La signora sulla scorta delle conclusioni del proprio consulente di parte dott. Pt_1 CP_2
che ha ampiamente argomentato i motivi per i quali a suo parere devono essere disattese le conclusioni dei CCTTU, deposita per una più attenta e puntuale verifica dei conteggi, il prospetto di liquidazione del danno non patrimoniale calcolato tramite il programma ReMida Danno alla persona del dott.
(all. 1). Per_3
Per : Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE: Rigettare la domanda formulata da parte attrice perchè inammissibile la richiesta per la prima volta in grado di appello di Parte_1
quantificazione del danno patrimoniale e non patrimoniale.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO A) Rigettare ogni domanda avanzata da parte attrice
[...] poiché, stante l'assoluzione con formula piena in relazione alle accuse di Parte_1
maltrattamenti in famiglia, non può procedersi alla condanna per risarcimento danni in relazione al reato ex art.572 c.p.; B) Dichiarare la responsabilità del Sig. per il solo reato ex Controparte_1
art.582 c.p. riferito alle lesioni personali, guaribili in 5 giorni, subite dalla signora Parte_1
per i fatti avvenuti in data 05/07/2016 ed in applicazione delle Tabelle Milanesi condannare
[...]
il signor al risarcimento danni relativo, corrispondente a 5 giorni di invalidità Controparte_1 temporanea, per la complessiva somma di €.495,00, o quella maggiore o minor somma che il pagina 2 di 13 giudicante riterrà di Firmato Da: Benvenuti LI RI Emesso Da: Controparte_3
CA Serial#: 28f8c1 2 giustizia, in considerazione della condotta offensiva e vessatoria
[...]
adottata dalla stessa nei confronti del compagno . Con vittoria di spese e competenze Controparte_1
della presente causa oltre oneri di legge con condanna ex art.96 cpc per responsabilità aggravata e del grado del giudizio in Cassazione come da nota che si deposita.
VIA ISTRUTTORIA Si richiamano tutti gli atti, documenti ed istanze istruttorie dei gradi precedenti formulati dalla difesa di e ci si oppone alle richieste istruttorie avanzate da Controparte_1
controparte nel proprio scritto difensivo, in quanto inammissibili e tardive. In particolare ci si oppone all'ammissione della espletata CTU medica sulla persona di eseguita senza Parte_1
riscontri oggettivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Suprema Corte così riassumeva lo svolgimento del processo “ con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, a seguito di gravame interposto dall'imputato avverso la Controparte_1
sentenza emessa in data 24 luglio 2020 dal Tribunale di Monza, in parziale riforma della decisione ha assolto il predetto imputato dal reato di cui al capo a) ( articolo 572 codice penale ai danni della compagnia perché il fatto non sussiste e rideterminato la pena in ordine Parte_1
al reato di cui al capo b) (articolo 582,585 codice penale ai danni della stessa compagna) in relazione al quale ha confermato la responsabilità. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la parte civile deducendo con un unico motivo inosservanza o erronea Parte_1
applicazione dell'articolo 572 codice penale e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla assoluzione dell'imputato dal reato di maltrattamenti, fondata sulla mera disamina contrasti economici tra le parti, omettendo di considerare il contesto familiare in cui tali contrasti si sono consumati. La
Corte ha omesso di contrastare l'accertato regime di sistematica privazione della facoltà di gestione delle disponibilità economiche da parte del nei confronti della ricorrente ne l'accertato CP_1
contesto violento, sfociante in aggressioni fisiche, in cui avvenivano le discussioni tra i due protagonisti.”.
La Suprema Corte di Cassazione penale pronunciava sentenza n 2828/23 pubblicata in data 23 gennaio
2023 con il seguente dispositivo:
“annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità ”
provvedeva a riassumere il giudizio con citazione notificata il Parte_1
21.4.2023 chiedendolo accoglimento della domanda di risarcimento del danno, già formulata in sede di pagina 3 di 13 costituzione di parte civile. Si costituiva contestando la domanda. Alla prima Controparte_1
udienza del 26.9.2023 il Consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava davanti a sé
l'udienza del 19.12.2023 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini previsti La causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 19.12.2023; con ordinanza assunta a seguito della camera di consiglio del 3.1.2024, la Corte disponeva CTU medico legale, non in precedenza espletata, al fine di accertare la sussistenza di postumi permanenti o temporanei delle lesioni lamentate, fissando qui nell'udienza del 13 Febbraio 2024 per il conferimento dell'incarico ai nominati CTU.
Depositato l'elaborato peritale, all'udienza del 10 settembre 2024 il consigliere istruttore, con ordinanza riservata, fissava davanti a sé udienza del 7.1.2025 per la rimessione della causa in decisione, dinnanzi al Collegio della medesima udienza, assegnando termini perentori alle parti calcolati a ritroso rispetto alla data della detta udienza di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per le repliche. Assegnava altresì termine perentorio alle parti sino alla data del 7.1.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza, salva l'applicazione del disposto dell'art. 127 ter, comma 4, cpc, ricorrendone i presupposti. Depositati gli scritti conclusionali e le note d'udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al collegio dell'udienza del 7 gennaio 2025 e decisa nella camera di consiglio del
15 gennaio 2025.
La domanda risarcitoria formulata da nell'atto di costituzione di parte civile Parte_1
nel processo contro è fondata e deve quindi trovare accoglimento. Controparte_1
Giova riportare, ad avviso di questa Corte, il capo di imputazione con cui è stato Controparte_1
rinviato a giudizio innanzi al tribunale penale di Monza, al fine di meglio comprendere la vicenda in oggetto, oltre che le considerazioni indiritto che la Suprema Corte ha espresso nella sentenza remittente.
I capi di imputazione riportati per esteso sia nella sentenza n. 1050/20 del Tribunale di Monza che nella sentenza n. 2165/2022 della Corte d'Appello di Milano – sez. I Penale:
“A) "agli artt. 81 cpv., e 572 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con reiterati atti di vessazione psicologica, con frequenti ingiurie «< Tu uscirai di casa solo in orizzontale», con percosse e aggressioni (in particolare, in una occasione, colpendola con schiaffi e pugni, facendola sbattere con lo parete e cagionandole lesioni personali giudicate guaribili in giorni cinque), maltrattava lo propria compagna e realizzava nei confronti Parte_1 della stessa una condotta di sopraffazione sistematica tale da renderle, particolarmente dolorosa la vita e lo convivenza;
In Seveso, dal giorno 01.05.2015 0105.07.2016: con la recidiva reiterata e infraquinquennale;
B) agli artt. 582, 585, in relazione all'art. 576, n. 5 C.p. perché colpendola con schiaffi e pugni, facendola sbattere con lo parete, cagionava alla propria compagna Parte_1
pagina 4 di 13 lesioni personali giudicate guaribili in giorni cinque (<< Escoriazioni regione scopo lare destra.
Ematoma braccio sinistro»): con l'aggravante di aver commesso il fatto in occasione del reato di maltrattamenti in famiglia;
in Seveso, il 05.07.2016. Con lo recidiva reiterata e infraquinquennale.
La Suprema Corte, nel censurare la sentenza della Corte di Appello, così si esprime alle pagine 2 e 3 della motivazione “La Corte di appello, senza mettere in discussione l'attendibilità della persona offesa, ha incentrato la decisione assolutoria sui contrasti di natura economica tra le parti, ritenendoli consumati nell'ambito di un rapporto conflittuale che non giustifica la sussistenza di una condotta vessatoria . In tal modo ha superato apoditticamente l'articolata prima decisione secondo la quale detti contrasti erano originati dall'atteggiamento prevaricante dell'imputato volto ad imporre le proprie esigenze economiche escludendo sistematicamente parte offesa dalle scelte economiche riguardanti la vita in comune, sfociando in ripetute aggressioni verbali (con minacce anche di morte) e fisiche e con un abituale vilipendio della donna additata come una incapace e una “mantenuta” tanto da determinare l'abbandono della abitazione comune da parte della donna ed il suo ricovero in una comunità protetta con il figlio ( v. Pagina 11 della sentenza di primo grado). Per escludere la portata dimostrativa della intollerabile sopraffazione patita dalla donna di tale epilogo obiettivo e grave - oggetto di decreto del tribunale per i minorenni di Milano(v. pag 4 della prima sentenza) - il giudice di appello ha ritenuto, del tutto illogicamente, sufficiente un estrapolata intenzione della donna di allontanarsi per qualche giorno dalla comune abituazione. Al radicale vizio della pronuncia assolutoria in ordine al reato di maltrattamenti sub a) e, conseguentemente, delle statuizioni civili a riguardo, consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale va rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità”
Questa Corte rileva quindi come per effetto della sentenza della Corte di Cassazione il fatto doloso produttivo del danno ai fini civili sia ormai stato accertato. deve quindi essere condannato al risarcimento dei danni subiti dalla persona offesa Controparte_1
per la cui quantificazione questa Corte ha ritenuto necessario verificare Parte_1
con un accertamento d'ufficio le risultanze di una consulenza di parte prodotta in giudizio. E' stata disposta pertanto una CTU collegiale affidata ai dottori e Persona_4 Persona_5
entrambi specialisti in medicina legale ed il dott anche in Psichiatria, che hanno valutato e Persona_1
quantificato le conseguenze dannose subite dalla vittima dei reati. Le conclusioni degli esperti non possono che essere pienamente condivise e fatte proprie da questa Corte, poiché frutto di una approfondita analisi degli atti di causa e di colloqui clinici con la perizianda;
inoltre gli esperti hanno pagina 5 di 13 valutato ed esaurientemente risposto alle osservazioni dei consulenti di parte che non hanno condiviso le valutazioni dei CTU.
Osserva ulteriormente il Collegio che le risultanze della CTU – e le diffuse argomentazioni tecniche poste a loro sostegno – confermano proprio come gli eventi siano stati analizzati dai CTU compiutamente, in tutte le loro componenti comportamentali e fattuali.
Il danno subito da viene accertato e quantificato dai CTU in questi termini, che appare Parte_1
opportuno testualmente riportare:
"All'ESAME PSICHICO la signora mostra aspetto normale nell'abbigliamento e nella Pt_1 persona. L'espressione, partecipe, è improntata a tristezza e palesa a tratti note di tensione emotiva.
L'atteggiamento è collaborante. L'eloquio è spontaneo, adeguatamente espressivo. La coscienza è lucida e il rapporto di realtà conservato. L'orientamento spazio-temporale e quelli sul Sé e sul parametro d'oggetto appaiono integri. Le funzioni cognitive (attenzione, memoria, percezione, comprensione, concettualizzazione ed astrazione) appaiono di normale livello. Non emergono alterazioni della forma o del contenuto del pensiero, ma il flusso eidetico appare a forte carica emotiva ed è imperniato sulle pregresse riferite vessazioni da parte del Conservate le capacità di CP_1 critica e di giudizio. L'emotività è sintona. L'affettività mostra segni di tensione ansiosa in parte situazionale. La volontà appare strutturalmente attiva ed autonoma. Il comportamento è adeguato rispetto al processo di finalizzazione.
* * * *
CONCLUSIONI MEDICO -LEGALI. In punto di DIAGNOSI, non abbiamo documentazione che consenta di ricostruire una plausibile e continuativa storia clinica di marca psicopatologica. E' pertanto arduo definire un danno biologico psichico, ossia un “disturbo” riconoscibile alla luce delle usuali nosografie psichiatriche. Non appare congrua la diffusa – e abusata – etichetta diagnostica, secondo DSM-5 iii , di disturbo dell' adattamento, alias sindrome ansioso-depressiva della vecchia ma sempre buona manualistica. Difetta, infatti, il requisito della sproporzione fra evento stressante e conseguente malessere. Inoltre non sussiste una apprezzabile compromissione del funzionamento sociale e lavorativo. Tuttavia negare un danno biologico psichico, non significa negare un danno. Il tangibile malessere psichico va senz'altro riconosciuto, ma sotto altra voce di danno non patrimoniale.
Per quanto concerne il pregresso, posta la difficile situazione familiare – oggi per altro cessata – secondo criteriologia clinica si può, con elevata attendibilità, presumere che si sia manifestato un disturbo disadattivo, costituendosi così invalidità biologica temporanea pari al 25 % per 6 mesi e al 15
% per altri 6 mesi” (pagg 3 e 4 CTU).
Proseguono i CTU, dopo l'esposizione delle osservazione dei CTP.
pagina 6 di 13 “ REPLICHE DEI CCTTU Nessuna delle parti si dice soddisfatta . Parte attrice insiste per la diagnosi di disturbo da stress (DSPT), per di più grave e complicato, quantificato nella molto consistente misura del 30 %. Anche l'invalidità biologica temporanea di cui in bozza vien considerata sottovalutata, perché vi si deve aggiungere un altro mese al 75 %. Parte convenuta, per contro, si lagna delle conclusioni in bozza, perché ritiene che anche la temporanea sia pari a zero come anche il danno permanente. Che un caso possa prestarsi a interpretazioni non univoche è la prassi, ma che un caso – oggettivamente neppure di difficile valutazione – venga risolto dalle parti in modo così radicalmente opposto, è indizio che vi è qualcosa che non va. Parte attrice sostiene una tesi ardita. E' di tutta evidenza clinica – sol che si abbia nozione di un minimo di semeiotica psichiatrica – che non
c'è la benché minima traccia di DSPT. Senza alcun intento polemico, ci sovviene la favola di Re NU.
Tutti dicevano che aveva un bel vestito, ma era nudo. A proposito alleghiamo alcune note di
[...]
che ha guidato la task force che ha pubblicato il DSM-IV ed è stato in precedenza membro Per_6 del comitato che ha steso il DSM-III. Ci dice che cos'è e cosa non è il DSPTiii. E non si può dire che non la sappia lunga in proposito. Parte convenuta contesta le conclusioni in bozza per mancanza di fatti dotati di efficacia psicolesiva e per mancanza di documentazione. Sono contestazioni poco fondate. Vero è che il signor è stato assolto da reato di maltrattamenti contro familiari o CP_1
conviventi. In effetti, i CCTTUU non hanno inteso attribuire il modesto screzio disadattivo ai maltrattamenti, bensì alla “difficile situazione familiare” nel suo complesso. Ricordiamo che il DSM, fra gli esempi di condizioni stressanti, indica “eventi stressanti multipli (per es., marcate difficoltà economiche e problemi coniugali)”. Quanto, infine, al termine temporale di non oltre tre mesi dall'evento stressante per la comparsa del disturbo, è ovvio che nel caso in questione non può essere individuato un inizio preciso della “difficile situazione familiare”, che deriva non da un solo evento ma da un complesso di situazioni che si aggravano e si mantengono nel tempo. Si confermano pertanto le conclusioni di cui in bozza” ( pag 26 ctu).
Pertanto i consulenti così rispondono ai quesiti, evidenziando -questo estensore- in carattere normale e sottolineato le risposte:
i C.T.U., esaminati tutti gli atti e i documenti dalla causa, esperite le indagini tecniche ritenute necessarie, tenuto conto dell'età e dello stato di salute preesistente;
condotti colloqui clinici con la perizianda;
effettuato un approfondito esame psicodiagnostico;
sentiti i Parte_1
consulenti di parte, ai fini di una valutazione integrale e personalizzata del danno accertino, valutino e dicano, a seguito di riscontro medico legale, con metodo clinico e/o strumentale e/o visivo:,
1) se sia affetta da sindromi e/o disturbi di rilevanza psicopatologica, Parte_1
diagnosticati secondo gli opportuni criteri di classificazione internazionale. Non sono stati riscontrati pagina 7 di 13 nella attualità sindromi o disturbi di rilevanza psicopatologica diagnosticabili secondo i criteri di classificazione internazionale
In caso di risposta affermativa dica quale sia stata, secondo un giudizio di compatibilità, la causa della suddetta psicopatologia; si veda oltre
2) se sussistano eventuali postumi temporanei e/o permanenti ed eventuali valutazioni prognostiche. Si veda oltre Quantifichino, inoltre, l'eventuale danno sia dinamico relazionale che psichico: si veda oltre
3) se e in che modo il fatto in esame abbia prodotto dei pregiudizi esistenziali che interessano: i pregiudizi esistenziali non sono tema di valutazione medico legale e psichiatrico forense ma di altra natura
A) l'assetto psicologico e la personalità;
B) le relazioni familiari e affettive;
C) le attività realizzatrici (riposo, ricreative, sociali, autorealizzatrici).
In caso affermativo valutino lo stato di tali pregiudizi ed esprima un valore che va da: assente (0-5%), lieve (6-15%), moderato (16-30%), medio (31-50%), grave (51-75%), gravissimo (>76); accertino, valutino e dicano
4) se i fatti per cui è causa abbiano altresì determinato postumi temporanei e/o permanenti di danno biologico, ed in caso positivo accertino come detto a pag. 3 e 4 si conferma la sussistenza di un danno biologico ma solo temporaneo
a) la natura e l'entità delle lesioni subite in rapporto causale con l'evento per cui è causa;
un disturbo disadattativo
b) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando: inabilità temporanea al
25 % per 6 mesi e al 15 % per altri 6 mesi.
1. se il soggetto sia stato o meno in grado di percepire gli effetti della malattia sul “fare quotidiano”; sì
2. quali attività quotidiane e aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato siano stati preclusi
o limitati;
3. quale sia stato il grado di sofferenza fisica, costituito dall'eventuale dolore nocicettivo, specificandone la terapia antidolorifica; non si è appalesato nessun dolore nocicettivo
4. quale sia stato il trattamento terapeutico, specificando il tipo e l'entità del trattamento Xanax e
Sertralina
5. quali siano stati gli eventuali trattamenti riabilitativi;
quale sia stata la durata del complessivo iter clinico diagnosticoterapeutico; nessun trattamento riabilitativo
6. la necessità di terapie continuative o dell'ausilio di terzi; si veda punto 4
pagina 8 di 13
7. gli ulteriori elementi rilevanti, in relazione alle peculiarità della fattispecie concreta;
null'altro da segnalare
8. alla luce dei predetti accertamenti (ove sia stato richiesto dalla parte il risarcimento del danno da sofferenza soggettiva interiore), dica in quale dei seguenti parametri possa essere valutata la c.d.
“sofferenza menomazione-correlata” al danno biologico/dinamico-relazionale temporaneo: assente/lievissima, lieve, media, elevata, elevatissima;
lieve 2\5
c) la sussistenza di eventuali postumi permanenti, precisandone l'incidenza percentuale sull'integrità psicofisica globale (danno biologico/dinamico-relazionale): non sono stati individuati postumi permanenti
➢ In tutte le ipotesi di micropermanenti (invalidità dall'1% al 9%), il C.T.U dovrà fare sempre applicazione della “tabella delle menomazioni” di cui al decreto ministeriale del 3.7.2003 e pubblicata in G.U. n. 211 dell'11.9.2003;
➢ in tutte le altre ipotesi (invalidità dal 10% al 100%), il C.T.U. indicherà i criteri di determinazione del danno biologico/dinamico-relazionale e la tabella di valutazione medico legale di riferimento
(barème).Inoltre, in presenza di un range di riferimento nel barème adottato, spieghi le ragioni per le quali ha ritenuto di individuare una determinata percentuale di danno biologico/dinamicorelazionale permanente. d) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future”. Non sono documentate spese mediche non se ne prevedono per il futuro” ( pagine 27, 28 e 29 della relazione depositata il 24.7.2024).
Questa Corte, come già affermato, conferma e fa proprie le valutazioni dei ctu, rilevando come le diverse argomentazioni spese in comparsa conclusionale da parte corrispondono in realtà alle Pt_1
osservazioni del proprio CTP e siano state efficacemente contrastate dai CTU per quanto sopra riportato
Ritiene questa Corte che i pregiudizi esistenziali accertati e descritti come sopra riportato dai consulenti, rientrano nel danno biologico temporaneo nelle sue componenti dinamico relazionale di natura psichica sia da sofferenza soggettiva interiore. Con riferimento alla persona di Parte_1
non è quindi configurabile un danno non patrimoniale di natura psichica permanente, dal
[...]
momento che il malessere attuale della signora non rientra nel danno dinamico relazionale Pt_1
persistente, come rilevato dai CTU con valutazione che qui si condivide pienamente.
Deve quindi essere affermata, anche in questa sede civile, la responsabilità di per il Controparte_1
fatto doloso produttivo di un danno di natura temporanea, non patrimoniale, di natura psichica nelle sue componenti sopra evidenziate.
Venendo in concreto ai criteri adottati per la liquidazione equitativa del danno, questa Corte utilizza pagina 9 di 13 come parametri i criteri elaborati dalla giurisprudenza del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano, esplicitati nelle cosiddette “Tabelle” nella più recente edizione, ossia quella del 2024, considerando la duplice componente del danno dinamico relazionale e di quello per sofferenza soggettiva interiore.
Deve doverosamente essere precisato che il caso di specie è relativo ad un reato doloso contro la persona di particolare afflittività; pertanto, gli importi calcolati per l'invalidità temporanea secondo i criteri sopra esposti, elaborati per eventi colposi, vengono raddoppiati, al fine di adeguatamente commisurare il danno effettivamente patito da una vittima di reato doloso di tale tipologia.
Vengono pertanto liquidate le seguenti somme in moneta attuale, attribuendo un valore giornaliero di €
172,50:
: Parte_1
ITT 25% mesi 6 € 43,125 x 183 giorni = € 7.891,88
ITT 15% mesi 6 € 25,875x 182 giorni 182 = 4.709,25
€
E così in totale € 12.601,13
L'obbligo del risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituisce tipica obbligazione di valore e, pertanto, l'adeguamento della reintegrazione patrimoniale all'effettivo valore monetario al momento della decisione può essere compiuto anche d'ufficio in grado d'appello.
Rileva la Corte che costituisce ormai orientamento consolidato quello che prende le mosse dalla nota sentenza Cass. S.U. n. 1712/1995 e recentemente richiamato, fra le molte, da Cassazione, Sentenza n.
14903 del 31 maggio 2019, che appare comunque opportuno riportare nella sua interezza esplicativa, pur se nel caso in esame la parte ha fatto espressa richiesta nelle conclusioni di interessi e rivalutazione.
Si legge nella pronuncia della Corte “ il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte ai sensi del quale gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura diversa da quelli moratori, in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, la quale non configura il risarcimento di un maggiore e diverso danno, ma soltanto una diversa espressione monetaria del danno medesimo che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale. Ne consegue che nella domanda del risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali pagina 10 di 13 componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni e che il giudice di merito deve attribuire gli uni e l'altro anche se non espressamente richiesti, pure in grado di appello, senza perciò solo incorrere in ultrapetizione.”
La Corte prosegue nella sua motivazione precisando che il danno da svalutazione monetaria costituisce il danno emergente, mentre il lucro cessante è costituito dalla mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro: “qualora tale danno sia liquidato con la tecnica degli interessi, questi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla rivalutazione al momento della liquidazione ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso.”. Nel caso di specie la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata all'attualità, ossia già comprensiva della rivalutazione monetaria.
Conseguentemente deve essere condannato al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
della somma di € € 12.601,13 in linea capitale ed in moneta attuale, oltre gli Parte_1
interessi calcolati devalutando alla data del fatto l'importo liquidato all'attualità, maggiorato degli interessi legali calcolati su una somma che anno per anno si rivaluta sino al momento della liquidazione, secondi i principi espressi dalla nota sentenza Cass S.U. n. 1712/1995.
Dalla data della presente sentenza al saldo sono inoltre dovuti gli interessi legali sull'importo di €
12.601,13.
è stata ammessa al Patrocinio a Spese della Stato anche per questa fase, con Parte_1
delibera del 4.12.2023 del CONSIGLIO dell'ORDINE degli AVVOCATI di MI ( doc allegato alla istanza 18.3.2024); nella comparsa conclusionale si chiede a pag. 26 “la liquidazione delle spese legali sostenute dalla Signora per il procedimento svolto avanti alla Suprema Corte di Pt_1
Cassazione, già documentate in giudizio (v. doc. 15), nonché la condanna alle spese del presente
CP_ Procedimento”, mentre proprio in forza dell'ammissione al Patrocinio a spese dello , la liquidazione deve avvenire in favore dell'Erario, riservando questa Corte la liquidazione delle spese in favore del difensore al prosieguo, ossia quando questi presenterà istanza in tale senso.
Quanto alle spese, la Suprema Corte con la Sentenza n. 1570 del 19/01/2023 ha statuito che
“Nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, nel giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio applicando il principio della soccombenza all'esito globale del processo, e quindi liquidarle in favore della parte che, pur essendo stata soccombente nelle fasi precedenti l'annullamento, sia risultata vincitrice all'esito del rinvio”.
pagina 11 di 13 Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono determinate considerando il valore del decisum e i parametri ministeriali di cui al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal DM
147/2022. Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre 2012, n. 17405; principio ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del 14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate secondo le tariffe civili, ex art 16 DM 55/14, in base all'attività effettivamente svolta (esclusi, quindi, i compensi per la fase istruttoria quanto al giudizio di appello penale), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa (compreso nello scaglione da euro 5.200,00
a euro 26.000,00).
dovrà quindi essere condannato al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese Controparte_1 di lite per la fase davanti al Tribunale, alla Corte d'Appello, alla Corte di cassazione e del presente grado, liquidate, quanto al giudizio di primo grado, in euro 5.077,00 per compensi;
quanto al giudizio di appello, in euro 3.966,00 per compensi;
quanto al giudizio di legittimità, in euro 3.082,00 e, quanto al presente giudizio, in euro 3.966,00 per compensi ed euro 355,50 per spese;
il tutto oltre spese generali e C.P.A. oltre I.V.A. e accessori dovuti per legge.
Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico di parte CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
contro nel giudizio di rinvio ex art 622 così provvede:
[...] Controparte_1
1.in accoglimento della domanda di risarcimento del danno da reato doloso, condanna . CP_1
al pagamento in favore di della somma di € 12.601,13
[...] Parte_1
in linea capitale ed in moneta attuale, oltre gli interessi calcolati come in parte motiva
2.condanna alla refusione delle spese processuali del grado in favore Controparte_1
dell'Erario liquidate come in parte motiva;
3. pone definitivamente a carico di le spese di CTU. Controparte_1
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
pagina 12 di 13 Il Consigliere estensore
Giovanna Ferrero
Il Presidente
Carlo Maddaloni
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