Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/2006, n. 3737
CASS
Sentenza 21 febbraio 2006

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Ai sensi dell'art.366 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione è inammissibile qualora manchi o vi sia incertezza assoluta sull'identificazione della parte ricorrente o di quella contro cui esso è diretto; ai fini dell'osservanza della norma predetta, non è necessario che le relative indicazione siano esplicitamente formulate, essendo sufficiente, analogamente a quanto previsto dall'art.164 cod. proc. civ., che esse risultino in modo chiaro dal contesto dell'atto, anche con riferimento ad atti dei precedenti gradi di giudizio ( in applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile un ricorso che indicava nella sua intestazione il nome dei soli ricorrenti, ma riportava l'integrale trascrizione della sentenza impugnata, contenente anche l'indicazione delle parti alle quali il ricorso era stato poi notificato ).

Commentario1

  • 1Obbligo a contrarre, sentenze costitutive, esecuzione provvisoriaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2007
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/2006, n. 3737
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3737
Data del deposito : 21 febbraio 2006

Testo completo