Sentenza 21 febbraio 2006
Massime • 1
Ai sensi dell'art.366 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione è inammissibile qualora manchi o vi sia incertezza assoluta sull'identificazione della parte ricorrente o di quella contro cui esso è diretto; ai fini dell'osservanza della norma predetta, non è necessario che le relative indicazione siano esplicitamente formulate, essendo sufficiente, analogamente a quanto previsto dall'art.164 cod. proc. civ., che esse risultino in modo chiaro dal contesto dell'atto, anche con riferimento ad atti dei precedenti gradi di giudizio ( in applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile un ricorso che indicava nella sua intestazione il nome dei soli ricorrenti, ma riportava l'integrale trascrizione della sentenza impugnata, contenente anche l'indicazione delle parti alle quali il ricorso era stato poi notificato ).
Commentario • 1
- 1. Obbligo a contrarre, sentenze costitutive, esecuzione provvisoriaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 ottobre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/2006, n. 3737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3737 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALFAPIETRA Vincenzo - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. TRECAPELLI Giancarlo -Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONTI AC, CODEF S.A.S., in persona del soci accomandatario Sig. DE AN NO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA GIULIANA 85, presso lo studio dell'avvocato OLGA GERACI, difesi dagli avvocati RUSSO IN, AN RUSSO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
LA AC, LV IA RE, NO IN, NO NA, NO ND, AN OTTAVIO, AN FILIPPA, AN DOMENICO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 33307/02 proposto da:
LA LC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, difeso dall'avvocato PIETRO FAZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CODEF S.A.S., LV IA RE, NO IN, NO NA, NO ND, AN OTTAVIO, AN FILIPPA, AN DOMENICO, CONTI AC;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 01200/03 proposto da:
LV IA RE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell'avvocato MARINA MESSINA, difesa dall'avvocato AUGUSTO PAGANO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
CODEF S.A.S., NO IN, CONTI AC, NO NA, AN DOMENICO, LA AC, NO ND, AN OTTAVIO, AN FILIPPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 18 9/02 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 19/04/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/10/05 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER;
Preliminarmente la Corte riunisce i tre ricorsi separatamente proposti avverso la stessa sentenza;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
infondato il ricorso incidentale 33307/02 sulle spese;
assorbito il ricorso incidentale condizionato 1200/03. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
P. 1 Con atto di citazione notificato il 3.4.1989, NT AC e la Codef s.r.l. convenivano innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ZA AC.
Gli attori, premettevano, in fatto, quanto segue.
ZA AC, con scrittura privata del 16.3.1986, aveva promesso di vendere al NT - che contestualmente riservava di sostituire a sè, al momento della stipula dell'atto pubblico, la Codef srl o altro soggetto - un appezzamento di terreno sito in Contrada S.Andrea di quel Comune;
detto immobile, di proprietà di VO IA SA, era stato già oggetto di altro contratto preliminare -in data 11.02.1981 - tra la detta VO ed il ZA, che poi si era obbligato a venderlo al NT. A seguito del preliminare in data 16.3.1986 fra ZA e NT, il possesso del bene era stato trasferito alla Codef s.r.l. (che del terreno stesso aveva già la disponibilità a diverso titolo, conducendolo in locazione fin dal 1982), la quale aveva costruito sul terreno un capannone adibito ad officina. Il prezzo pattuito per la cessione - L. 130.000.000 - era stato interamente versato al promittente ZA.
Questi - nonostante più volte invitato, per iscritto, ad addivenire al rogito definitivo e benché avesse egli stesso convocato la VO innanzi al notaio per la data indicata dai promissari acquirenti - non era stato tuttavia in grado di consentire la stipula dell'atto di vendita.
Tutto ciò premessogli attori chiedevano al Tribunale la pronuncia di una sentenza ex art. 2932 c.c., che tenesse luogo del contratto definitivo non concluso e la condanna del ZA al rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale medio tempore sostenute da essi attori, nonché al risarcimento dei danni, in misura da determinarsi in separata sede, subiti dalla Codef s.r.l.: la quale si era vista negare dei finanziamenti privilegiati non essendo in grado di prestare idonea garanzia immobiliare. Costituitosì, il ZA si dichiarava disposto a concludere il contratto definitivo, sottolineando come avesse a tal fine più volte convocato per iscritto la VO innanzi al notaio;
deduceva peraltro che la impossibilità di stipula dell'atto notarile era imputabile alla condotta dei promissari acquirenti, quali avevano realizzato, abusivamente, sul terreno oggetto del preliminare di vendita, un capannone, nonostante conoscessero la destinazione del bene a verde pubblico.
Il ZA chiedeva quindi, preliminarmente, di essere autorizzato a chiamare in causa la VO IA SA, nonché tale IA IC che aveva acquistato dalla VO un terreno limitrofo a quello dedotto in causa: con il quale (IA) esso convenuto aveva in data 21.9.1982 regolamentato l'accesso al terreno poi promesso in vendita al NT attraverso la realizzazione di una stradella comune. In via riconvenzionale, poi, il ZA chiedeva la condanna degli attori al pagamento, ex art. 1224 c.c., degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sull'ultima rata di prezzo, perché versata in ritardo rispetto al termine pattuito;
inoltre, al rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale, in misura almeno pari a quella ex adverso richiesta, ed al risarcimento dei danni determinati dalla perdita di giornate lavorative.
La terza chiamata in causa, VO IA SA, si costituiva in giudizio dichiarandosi pronta a stipulare il contratto definitivo, alle condizioni fissate con il ZA nel preliminare dell'11.2.1981. Nel giudizio intervenivano volontariamente gli aventi causa di IA IC (del quale il convenuto aveva chiesto la chiamata in causa), quali donatari del bene immobile che la VO aveva appunto venduto al IA. Gli intervenuti - nelle persone di IA TO, IA AN, IA RA nonché AV RM e RM PP - sul rilievo di avere già realizzato la stradella di accesso al fondo oggetto del già menzionato accordo in data 21.09.1982, e di essere pertanto del tutto adempienti agli obblighi assunti dal loro dante causa, deducevano la inammissibilità della domanda proposta dal ZA nei confronti del medesimo dante causa. Il Tribunale adito. con sentenza n. 196/1996, così provvedeva: 1) trasferiva, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la proprietà del terreno dalla VO alla Codef s.r.l. e rigettava le ulteriori domande attrici;
2) accoglieva in parte la domanda riconvenzionale del ZA e condannava il NT a corrispondere la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat sulla parte di prezzo versata in ritardo;
rigettava le altre domande riconvenzionali del ZA nonché le domande dallo stesso avanzate nei confronti degli aventi causa da IA IC;
infine, 3) dichiarava interamente compensate le spese di lite fra gli attorni, il ZA e la VO e condannava il ZA alla refusione delle spese in favore degli intervenuti, aventi causa dal IA. P. 2 La sentenza veniva appellata dal NT e dalla Codef s.r.l. con atto di citazione notificato il 19.1.1998.
In primo luogo, quanto al rigetto dei capi di domanda aventi ad oggetto la richiesta di condanna del ZA al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese di assistenza legale stragiudiziale:
deducendosi la contraddittorietà della decisione sul punto, posto che era stata accolta la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto di vendita.
Inoltre, in ordine alla condanna del NT a corrispondere la rivalutazione monetaria sulla residua parte del presso (L. 28.000.000), non avendo il Tribunale correttamente interpretato la scrittura in data 23.4.1987: con la quale, secondo gli appellanti, le parti non soltanto si erano data quietanza del pagamento del prezzo ma avevano anche prorogato le date di versamento del residuo prezzo rispetto a quelle stabilite nel contratto preliminare concluso l'anno precedente.
Infine, in ordine alla regolamentazione delle spese, dichiarate compensate fra gli attori, il ZA e la VO, nonostante l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c.. Si costituiva il ZA il quale - con un unico motivo di appello incidentale - contestava la condanna al pagamento delle spese in favore degli aventi causa da IA IC.
Osservava che non era stato possibile evocare ritualmente il predetto IA in giudizio, essendo lo stesso risultato deceduto in epoca anteriore alla data di notifica a mani della "convivente moglie EL AN, e che nessuna attività processuale era stata posta in essere nei suoi confronti:sicché, non poteva esso ZA essere chiamato a rifondere spese di lite in favore di soggetti che nel giudizio erano intervenuti soltanto per loro libera ed autonoma determinazione.
L'appellane incidentale chiedeva quindi la condanna degli attori al pagamento delle spese di assistenza stragiudiziale, anche a titolo di danni.
Costituitasi a sua volta, VO IA SA rilevava di essere del tutto estranea ai rapporti tra gli attori ed il ZA e di non essersi mai opposta alla esecuzione del preliminare stipulato con il ZA.
In via di appello incidentale, poi, la VO chiedeva la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Con sentenza n. 189/2002, depositata il 19.4.2002, la Corte di Appello di Messina rigettava tutte le impugnazioni, confermando, per l'effetto, l'impugnata sentenza.
Peraltro, con riguardo alle spese processuali del grado, riteneva di compensarle, per un terzo, nei rapporti fra gli appellanti, il ZA e la VO;
e condannava gli appellanti alla refusione delle stesse, per i residui due terzi, a favore tanto della VO che dei IA- RM.
Quanto all'appello principale, la Corte territoriale giustificava il proprio convincimento circa la correttezza della sentenza di primo grado in punto rigetto della domanda di risarcimento danni proposta dagli attori, osservando che, in base agli elementi acquisiti in causa, non era dato in realtà riscontrare alcun colpevole inadempimento all'obbligo di contrarre a carico di ciascuna delle parti interessate, le stesse anzi avendo posto in essere ogni attività per giungere ad una amichevole conclusione della vicenda;
e che, comunque, gli attori non avevano dimostrato in concreto quali danni avessero subito per effetto della mancata conclusione del contratto definitivo.
Quanto, poi, alla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni avanzata dal ZA, la Corte messinese riteneva corretta la pronunzia di primo grado (di rigetto della stessa) non avendo il ZA medesimo offerto prova concreta della perdita di giornate lavorative a causa del protrarsi della vicenda e comunque perché la mancata stipula del rogito definitivo risultava da attribuirsi, oltre che a fatto dei promissari acquirenti particolarmente perché il fabbricato costruito sul terreno aveva richiesto una non breve procedura di sanatoria) anche alla condotta del promittente venditore, posto che il bene immobile oggetto del preliminare apparteneva non al promittente stesso ma ad un terzo (la VO): il che aveva complicato l'esito fisiologico del preliminare di vendita, data la necessità di ottenere la disponibilità della VO a concludere il contratto definitivo. La Corte riteneva altresì di condividere la decisione di prime cure, di condanna del NT a corrispondere la rivalutazione monetaria sulla somma di L. 28.000.000, dovendosi la dichiarazione in data 23.4.1987 interpretare quale semplice quietanza di pagamento;
e del tutto corretto il convincimento dei primi Giudici circa la estraneità del defunto IA IC - e per esso dei suoi aventi causa IA/RM - alla vicenda connessa alla esecuzione dei due contratti preliminari, con conseguente rigetto della domanda proposta dal ZA nei confronti dei predetti e la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali sostenute dagli intervenuti. Ancora, la Corte territoriale riteneva condivisibile il provvedimento dei primi Giudici di compensazione delle spese fra gli attori, il convenuto ZA e la chiamata in causa VO, stante l'accertata mancanza di un inadempimento a carico dei contraenti, sempre dichiaratisi disponibili alla stipula dell'atto definitivo di compravendita;
nonché il rigetto di ogni domanda di rimborso, anche a titolo di risarcimento dei danni, delle rispettive spese di assistenza stragiudiziale.
Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese del gravame, Giudici di appello ne giustificavano la parziale compensazione fra gli appellanti e gli appellati incidentali, in considerazione del rigetto delle rispettive impugnazioni.
P. 3 Ricorrono congiuntamente per cassazione NT AC e la CODEF s.a.s. con atto notificato il 22.11.2002, sostenuto da quattro mezzi di doglianza.
Resiste con controricorso ZA AC, il quale ha contestualmente proposto ricorso incidentale, sostenuto da un mezzo di censura. Resiste altresì con controricorso VO IA SA, la quale ha anche proposto, contestualmente, ricorso incidentale, condizionato all'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, sostenuto da un motivo.
Gli intimati IA TO, IA AN e IA RA;
nonché, RM AV, RM PP e RM IC, non hanno svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
P. 4 Preliminarmente va dato atto della avvenuta riunione, all'udienza odierna, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei ricorsi, principale ed incidentali, proposti contro la medesima sentenza. P. 5 Ciò posto, occorre vagliare l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale proposta dalla controricorrente VO IA SA;
nonché l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente Codef s.a.s., con sede in Barcellona P.G. via S. Cattafi n. 71 - in quanto soggetto diverso dalla Codef s.r.l., con sede nel medesimo Comune, via Papa Giovanni XXIII n. 20, parte nella pregressa fase di merito - sollevata dal controricorrente ZA. P.
5.1 L'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla VO sotto il profilo della mancata indicazione, in esso, delle parti in causa, non ha fondamento.
Invero, questa Corte, il cui orientamento al riguardo il Collegio condivide, ha avuto più volte occasione di affermare (ex plurimis, Cass. 1389/1994; Cass. 15793/2002; Cass. 13580/2004; Cass. 57 e 2389/2005) che il ricorso per Cassazione è certamente inammissibile - ai sensi dell'art. 366 c.p.c., n.
1 - qualora manchi o vi sia incertezza assoluta sull'identificazione della parte ricorrente o di quella contro cui esso è diretto;
ma che, tuttavia, ai fini dell'osservanza di tale norma, non occorre necessariamente che le relative indicazioni siano oggetto di esplicita formulazione: essendo sufficiente - analogamente a quanto previsto dall'art. 164 c.p.c. - che l'indicazione delle parti risulti in modo chiaro dal contesto del ricorso, anche con riferimento ad atti dei precedenti giudizi. Orbene, tale è la situazione di specie, in cui se è vero che soltanto i ricorrenti sono esplicitamente indicati nell'intestazione del ricorsole altre parti sono però altrettanto chiaramente individuabili per via del richiamo, fatto nel ricorso, non soltanto al dispositivo della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Messina, oggetto d'impugnazione; ma anche in virtù della integrale trascrizione, nel ricorso, del testo di tale sentenza, contenente l'indicazione anche delle altre parti, alle quali è stato poi notificato il ricorso ora in esame.
P.
5.2 Fondata, invece, è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Codef s.a.s., proposta dal ZA, sotto il profilo che il ricorso risulta proposto da un soggetto diverso da quello (Codef s.r.l.) che ha partecipato al precedente giudizio. In materia, questa Corte ha ripetutamente affermato - ex multis, Cass. 2471/1990; Cass. 2119/1995; Cass. 1325/1996; Cass. 9329/1997; Cass. 851/2000; Cass. 1468/2002; Cass. 396/2003 - che, al fine dell'ammissibilità del ricorso per Cassazione proposto da chi non sia stato parte del giudizio di merito, questi deve allegare la propria legitimatio ad causam, deducendo di essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, anche nel caso in cui ricorrente sia una società che assuma derivare, per trasformazione, da altra società che aveva partecipato al giudizio stesso. La prova di tale allegazione è consentita anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., e può essere fornita mediante menzione nel ricorso e mediante il deposito con il fascicolo di parte di copia degli atti relativi al procedimento di trasformazione. Al riguardo si è inoltre chiarito (particolarmente, Cass. 1468/2002 cit.) che la questione di ammissibilità del ricorso, concernendo la regolare costituzione del rapporto processuale ed attenendo pertanto all'ordine pubblico può essere rilevata, anche d'ufficio, pure nel giudizio di legittimità. Orbene, nella specie il ricorso risulta proposto oltre che dal NT anche dalla Codef s.a.s., in persona del socio accomandatario De Francesco Gaetano, senza tuttavia alcuna indicazione che consenta di identificare tale soggetto processuale con la Codef s.r.l., partecipe ai precedenti giudizi. D'altro canto, nessuna produzione a tal fine rilevante risulta effettuata da parte ricorrente a seguito dell'eccezione di inammissibilità sollevata sul punto dal ZA.
Pertanto, non ravvisando questa Corte alcuna valida ragione per discostarsi dal menzionato orientamento di legittimità, ne consegue che il ricorso della Codef s.a.s. deve ritenersi ed essere dichiarato inammissibile. 6 Può passarsi ora all'esame del ricorso principale, in quanto proposto anche dal NT.
P.
6.1 Con un primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2932, 1218, 1223 e 2697 c.c., per avere i Giudici di appello escluso, in relazione alla domanda di condanna del ZA al risarcimento dei danni, qualsiasi responsabilità a carico del medesimo:e ciò, nonostante la mancata dimostrazione, da parte del predetto ZA, di avere agito - nella vicenda negoziale per cui è causa - con la diligenza del buon padre di famiglia.
P.
6.2 Con un secondo motivo si deduce insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione su punti decisivi della controversia.
La Corte messinese si sarebbe limitata a recepire la motivazione del Tribunale, senza adeguatamente valutare tutte le ragioni addotte dagli appellanti a dimostrazione dell'inadempimento del ZA sotto il profilo della sua colpevole inerzia nonché per la condivisione dell'atteggiamento ostruzionistico della VO circa l'impossibilità di concludere l'atto definitivo in considerazione di divieti di legge.
Inoltre, sarebbe incorsa in palese contraddizione con il negare sia tale inadempimento - nonostante lo stesso ZA avesse incassato l'intero corrispettivo per la cessione del terreno - sia il conseguente diritto degli appellanti NT/Codef al risarcimento dei danni: e ciò pur avendo ritenuto corretta la sentenza di primo grado nel capo relativo alla pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. che invece presuppone l'inadempimento del promittente venditore a dare esecuzione al contratto preliminare. I Giudici di appello sarebbero altresì caduti in contraddizione nella regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, non avendo tenuto conto del principio per cui non è consentito porre le spese a carico della parte vittoriosa, quale appunto, nella specie i promissari acquirenti, NT e Codef s.r.l..
Le censure formulate con il primo ed il secondo motivo - da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta correlazione - appaiono inammissibili in quanto si risolvono in doglianze in punto di fatto, non consentite in questa sede.
Invero, al Giudice di legittimità pacificamente non è dato di sostituire al convincimento espresso nella sentenza di merito un diverso proprio convincimento sulla base della diversa lettura ed interpretazione che degli atti di causa proponga la parte interessata: al predetto Giudice essendo soltanto consentito di verificare l'adeguatezza, la coerenza nonché la conformità al diritto delle ragioni addotte dal Giudice del merito per giustificare la soluzione adottata.
Orbene, nella specie la Corte territoriale, chiamata ad individuare - nell'ambito delle domande di risarcimento dei danni devolute al suo esame - la parte responsabile della mancata fisiologica conclusione del contratto definitivo, risulta avere puntualmente vagliato le risultanze di causa, con richiamo anche agli atti stragiudiziali (d'invito alla stipula del definitivo) che le parti ebbero, pur senza esito, a rivolgersi reciprocamente.
Da tutte le emergenze processuali i Giudici di appello hanno poi tratto il convincimento che la situazione di stallo si è determinata (come in precedenza si è ricordato) per la complessità della vicenda negoziale - riguardo sia il numero dei soggetti coinvolti nella contrattazione sia la necessità di previo espletamento delle pratiche per il condono edilizio della costruzione eretta sul terreno oggetto del preliminare - e nonostante che tutti i contraenti, ivi compresi i promissari acquirenti (i quali con il versamento del prezzo pattuito pur avevano manifestato il loro interesse alla conclusione dell'atto di vendita) - "avessero speso le loro energie per consentirne la logica conclusione, in via amichevole". Ciò stante, ritiene questa Corte che, avendo del convincimento raggiunto al riguardo i Giudici di appello offerto una motivazione fondata su una valutazione delle risultanze di causa, espressa in modo adeguato e non contraddittorio, le relative conclusioni non siano suscettibili di contestazione in questa sede. Pertanto, l'avvenuto accertamento della inesistenza di un vero e proprio inadempimento imputabile ad una qualsiasi delle parti in causa, per un verso giustifica il conseguente rigetto delle domande di risarcimento danni avanzata dal NT (e già dalla Codef s.r.l.) nei confronti del ZA;
e, per altro verso, rende esente da errori di diritto la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio operata dagli stessi Giudici di appello: non risultando nella specie violato il principio - desumibile dall'art. 91 c.p.c., comma 1 - per cui le spese non possono mai essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (ex plurimis, Cass. 8532/2000;
Cass. 12295/2001; Cass. 4201/2002). P.
6.3 Con un terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1124, 1199 e 1324 c.c., quanto alla conferma della decisione di prime cure in punto condanna del NT e della Codef s.r.l. a corrispondere al ZA la rivalutazione monetaria sulla somma di L. 28.000.000, pari alla residua parte del prezzo pattuito per la vendita dell'appezzamento di terreno.
La Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che non vi era stato alcun ritardo del NT nel versare il residuo prezzo poiché le parti, con la scrittura del 23.4.1987 avevano differito - rispetto alla scadenza del 31.12.1986 prevista nel preliminare - il relativo pagamento alle date indicate nei quattro effetti cambiari all'uopo rilasciati dal debitore: e le cambiali, essendo pagabili a giorno fisso, non potevano comunque contenere previsione di interessi, ai sensi del R.D. n. 1669 del 1933, art.
5. Osserva il Collegio che anche tale censura, nonostante il formale richiamo a violazioni di legge, si risolve sostanzialmente in una doglianza in fatto, preclusa in questa sede.
Invero, sul punto la Corte di merito ha ritenuto di condividere la decisione di prime cure circa la natura di pura e semplice quietanza di pagamento da riconoscersi alla dichiarazione in data 23.4.1987:
escludendo peraltro espressamente, in base al contenuto della stessa dichiarazione, che la stessa contenesse una manifestazione di volontà diretta alla rinnovazione del termine di scadenza (31.12.1986) previsto nel preliminare. Trattasi di accertamento di stretto merito, come tale devoluto unicamente al Giudice di merito e che si sottrae al sindacato di questa Corte in quanto risulta adeguatamente e non contraddittoriamente motivato ed altresì esente da errori di diritto.
P.
6.4 Con un quarto motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1175 e 1375 c.c., quanto alla conferma della sentenza di primo grado, in punto rigetto della domanda di condanna generica al risarcimento dei danni e di condanna al rimborso delle spese sostenute da essi ricorrenti per l'assistenza stragiudiziale occorsa a causa del ritardo nella stipulazione del contratto definitivo.
Al riguardo i Giudici di appello non avrebbero tenuto presente che, ai fini della condanna generica al risarcimento dei danni, non occorre che gli stessi siano stati concretamente dimostrati ma è sufficiente l'accertamento di fatti e condotte altrui potenzialmente produttivi di danno per un determinato soggetto.
Sicché, avrebbero dovuto riconoscere il diritto degli attori ad un tale risarcimento, svolgendo la Codef s.r.l. attività commerciale ed artigiana (avente ad oggetto la riparazione di veicoli e di natanti) e non avendo la stessa potuto, per l'inadempimento del ZA e della sua dante causa VO IA SA, usufruire di finanziamenti e di agevolazioni, subordinati alla prestazione di garanzie immobiliari, che le avrebbero permesso di attuare il deliberato piano di espansione dell'attività.
Del panerebbero dovuto riconoscere dovuto il rimborso della somma - L. 3.900.000 - da essi ricorrenti pagata per la registrazione del contratto preliminare, trattandosi all'evidenza di un danno patrimoniale che non si sarebbe prodotto ove il ZA fosse addivenuto spontaneamente alla stipula del contratto definitivo, posto che in tal caso non vi sarebbe stata alcuna ragione per registrare il preliminare stesso;
così come pure dovuto il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale, sostenute dai promissari acquirenti per via della condotta inadempiente del ZA. Ritiene la Corte che le doglianze siano del tutto prive di fondamento, posto che esse presuppongono l'avvenuto accertamento di una responsabilità del ZA, che invece i Giudici di appello hanno escluso.
Sicché, correttamente risulta respinta anche la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni: la quale, come è del tutto pacifico, presuppone pur sempre l'accertamento della sussistenza di un diritto (il cd. an debeatur: art. 278 c.p.c., comma 1) e quindi, nella materia de qua, un inadempimento comunque imputabile alla parte nei cui confronti la domanda è proposta;
inadempimento, tuttavia, come si è più volte osservato, in concreto escluso dalla impugnata sentenza.
P. 7 ZA AC, ricorrente in via incidentale, con un unico motivo, censura la sentenza di appello quanto al denegato rimborso delle spese di entrambi i gradi - benché la condotta di esso promittente venditore fosse stata del tutto corretta - ed alla condanna a rifondere le spese in favore degli intervenuti volontari IA e RM.
In proposito i Giudici di appello non avrebbero adeguatamente tenuto conto della circostanza che la chiamata in causa del IA IC - resasi necessaria, in quanto occorreva, ai fini della stipula del contratto definitivo, raccogliere la sua manifestazione di volontà per la creazione di una striscia di terreno di proprietà comune ed a cavallo dei fondi di proprietà della VO e del IA stesso - non aveva avuto alcun seguito, stante la nullità e comunque la inefficacia della notifica del relativo atto, essendo il predetto IA all'epoca della notifica già defunto. Del pari, detti giudici avrebbero erroneamente omesso di considerare che esso ZA non aveva svolto alcuna domanda nei confronti degli aventi causa da IA IC, sicché non potevano essere poste a suo carico le spese sostenute in giudizio da tali aventi causa:intervenuti in giudizio esclusivamente per loro libera determinazione.
Le censure in cui si articola il, motivo di gravame sono prive di fondamento.
Invero, la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio rientra pacificamente nel potere discrezionale del Giudice, a ciò facultato dall'art. 92 c.p.c.: salvo il divieto di condannare a tali spese la parte che sia rimasta interamente vittoriosa. Pertanto - ove tale divieto sia stato rispettato - la relativa statuizione non è sindacabile in sede di legittimità: salvo che del provvedimento adottato il giudice abbia dato motivazione erronea o contraddittoria.
Orbene, come si è in precedenza rilevato, il ZA ne' nel primo grado ne' nel grado di appello è rimasto totalmente vittorioso;
e della disposta compensazione (per un terzo) delle spese del giudizio di appello tra gli appellanti principali ed il ZA (nonché la VO) la Corte territoriale ha dato giustificazione con riguardo alla reciproca parziale soccombenza: situazione processuale della quale il Giudice può appunto tenere conto ai fini della compensazione delle spese, ai sensi del menzionato art. 92 c.p.c.. Quanto poi alla disposta condanna del ZA, sia in primo grado che nel giudizio di appello, al pagamento delle spese in favore degli intervenuti IA/RM, eredi di IA IC - risultati tutti del tutto estranei alla vicenda connessa all'esecuzione dei preliminari - la Corte messinese ha condiviso per un verso il convincimento dei primi Giudici sul rilievo che il ZA aveva pur sempre mantenuto ferme nei confronti degli intervenuti le domande originariamente proposte nei confronti di IA IC;
ed ha per tale ragione provveduto ad analoga regolamentazione delle spese nel grado di appello, non essendosi nel merito diversamente provveduto. Osserva la Corte che in entrambi i casi risulta motivata l'applicazione del principio della soccombenza quale fatto generatore (ex art. 91 c.p.c.) della condanna alle spese del giudizio: sicché la statuizione emessa sul punto non appare censurabile sotto alcun profilo.
P. 8 VO IA SA, con un unico motivo di ricorso - esplicitamente condizionato all'eventuale accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, "relativo alla presunta inadempienza del ZA" - si duole che non sia stata riconosciuta e dichiarata la sua estraneità alla vicenda:essendosi essa VO limitata a sottoscrivere a favore del predetto ZA un compromesso di vendita per persona da nominare;
ed avendo essa medesima subito dei danni dalla condotta del ZA, dimostratosi inadempiente al suo obbligo di stipulare l'atto pubblico di compravendita del terreno. Osserva la Corte che il ricorso incidentale del ZA si compone di un solo motivo ed attiene - come si è sottolineato - unicamente al capo di decisione concernente le spese giudiziali;
sicché è ragionevole ritenere che la ricorrente abbia voluto riferirsi al secondo motivo del ricorso principale, laddove appunto ci si duole della mancato rilievo dato dai Giudici di appello alla condotta inadempiente del ZA.
Peraltro, trattandosi di ricorso condizionato, è evidente che il rigetto del ricorso incidentale (così come, del resto, di quello principale, del NT) comporta comunque l'assorbimento di quello incidentale ora in esame.
P. 9 In definitiva, alla stregua dei rilievi tutti che precedono, deve così provvedersi: va dichiarato inammissibile il ricorso della Codef s.a.s. e rigettato quello del NT, deve essere rigettato il ricorso incidentale del ZA e va dichiarato assorbito quello proposto dalla VO.
Quanto alle spese del presente giudiziosi ravvisano giusti motivi di compensazione delle stesse fra le parti che nel giudizio stesso hanno svolto attività difensiva.
Non vi è invece luogo a provvedere sulle stesse nei riguardi dei IA-RM, i quali, pur intimati, non hanno in questa sede svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale della Codef s.a.s.; rigetta quello principale del NT e quello incidentale del ZA, assorbito quello della VO. Dichiara compensate fra le parti suindicate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2006