Art. 25. Festa religiosa induista 1. La Repubblica riconosce agli appartenenti agli organismi rappresentati dall'UII, su loro richiesta, di osservare la festa Indu' «Dipavali» che rappresenta, tra le feste dedicate alle diverse divinita' e seguite dalle relative tradizioni, la Vittoria della Luce sull'Oscurita' (viene celebrata il giorno di luna nuova - amavasja - tra la seconda meta' del mese di ottobre e la prima meta' del mese di novembre). Tale diritto e' esercitato nel quadro della flessibilita' dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.
2. Entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festivita' di cui al comma 1 e' comunicata dall'UII al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro il 15 gennaio di ogni anno la data della festivita' di cui al comma 1 e' comunicata dall'UII al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.