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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso all' udienza del giorno 11/12/2025 nelle cause riunite n. 1684/2024 + 1686/2024 RG tra tra con avv.to RIGHI ANDREA Parte_1
contro
RESENTE con avv FERRIGNO ALBERTO (1684/2024 RG) CP_1 on avv CONTE GIORGIO (1686/2024 rg) Parte_2
ha pronunciato sentenza con il seguente dispositivo:
DISPOSITIVO definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede: Co
1. rigetta la duplice opposizione a nonché le domande proposte dalla società opponente in via riconvenzionale e dichiara il DI n. 487/2024 esecutivo ex art 653 comma 1 cpc;
2. dichiara la domanda riconvenzionale proposta da inammissibile;
Parte_3
3. condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida, a favore di ciascun opposto e al netto di accessori di legge, in euro 3.750,00 ; pone le spese di ctu per intero in via definita a carico della medesima opponente;
4. ai sensi dell' art. 429 c.p.c. attesa la complessità della controversia fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60.
Così deciso in Venezia , 11/12/2025
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso all' udienza del giorno 11/12/2025 nelle cause riunite n. 1684/2024 + 1686/2024 RG tra tra con avv.to RIGHI ANDREA Parte_1
contro
RESENTE con avv FERRIGNO ALBERTO (1684/2024 RG) CP_1 on avv CONTE GIORGIO (1686/2024 rg) Parte_2
ha pronunciato sentenza con il seguente dispositivo:
DISPOSITIVO definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, così provvede: Co
1. rigetta la duplice opposizione a nonché le domande proposte dalla società opponente in via riconvenzionale e dichiara il DI n. 487/2024 esecutivo ex art 653 comma 1 cpc;
2. dichiara la domanda riconvenzionale proposta da inammissibile;
Parte_3
3. condanna la società opponente alla rifusione delle spese di lite, che liquida, a favore di ciascun opposto e al netto di accessori di legge, in euro 3.750,00 ; pone le spese di ctu per intero in via definita a carico della medesima opponente;
4. ai sensi dell' art. 429 c.p.c. attesa la complessità della controversia fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60.
Così deciso in Venezia , 11/12/2025
Il Giudice