Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/04/2025, n. 2349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2349 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- SEZIONE SETTIMA CIVILE – SENTENZA
Nella persona del Consigliere delegato, con provvedimento del Presidente del
23.1.2025 depositato in pari data, dott.ssa Assunta Marini alla trattazione del procedimento civile iscritto al n. rg 221 del 2025, vertente
TRA
Avv. Maria , difesa da sé medesima Parte_1
e
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avv. Generale dello Stato
Sciogliendo la riserva assunta all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. nel giudizio iscritto al n.r.g. 221 del 2025 in sostituzione dell'udienza del 26 Marzo
2025, letto il ricorso dell'avv. Maria Luisa Gioffré in opposizione al decreto di rigetto dell'istanza di pagamento emesso dalla Corte di appello penale del 09.12.2024, comunicato il 17.12.2024, con cui è stata rigettata l'istanza di liquidazione delle spese processuali a carico dello Stato e le difese dell'Amministrazione evocata in giudizio;
considerato che
in data 27 Maggio 2023 l'Ufficio Matricola dell'Istituto Penitenziario di Frosinone inviava alla Corte di Appello di Roma IV Sezione l'istanza di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato del sig. , ammesso poi in data Persona_1
24 Luglio 2023;
considerato che
la sentenza della Corte di Appello penale veniva emessa in data 9
Giugno 2023; che l'art. 109 sel T.U. DPR 115/2002 stabilisce in merito alla decorrenza degli effetti dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato quanto segue: “Gli effetti decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o
l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi”; che anche la giurisprudenza della Corte di cassazione ( ord.n.3050/2021) ha affermato che “Deve ribadirsi che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 109, gli effetti dell'ammissione decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata (o è pervenuta all'ufficio del magistrato) o dal primo atto in cui interviene il difensore, se
l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.
La norma sancisce - in sostanza - la retroattività degli effetti dell'ammissione al momento in cui la parte ne abbia fatto istanza. Peraltro, far risalire gli effetti della delibera di ammissione alla data della sua adozione finirebbe per pregiudicare illogicamente i diritti dell'istante per un fatto che non potrebbe essergli addebitato, facendo dipendere il diritto al beneficio del gratuito patrocinio dalla maggiore o minore durata dell'esame della richiesta da parte dell'Ordine professionale, in una fase su cui la parte (o il suo difensore) non ha alcuna possibilità di influire (Cass.
24729/2011; Cass. 20710/2017; Cass. 4695/2020)”; che pertanto nella fattispecie in esame il provvedimento di rigetto avendo fatto decorrere gli effetti dell'ammissione alla data del provvedimento è incorsa nella violazione denunciata;
considerato che
l'art.82, 1° comma, TUSG, con riferimento all'ipotesi di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, stabilisce che "L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe-professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità" ("tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa"), sancendo in tal modo la invalicabilità dei suddetti "valori medi"; che i parametri ed i criteri per la determinazione dei compensi per l'attività penale indicati dall'art.12 d.m. 10.03.2014 n.55, e tenuto conto dei valori "medi" riportati dalle allegate tabelle con riferimento ai processi d'appello relativi, come indicato dalla ricorrente che ha chiesto la liquidazione dei compensi, per l'attività svolta presso la
Corte d'Appello, in misura media per la fase di studio, e decisionale per complessivi €
631,00 ( somma già ridotta di un terzo) in quanto "In tema di compenso professionale relativo ad un processo penale, è erronea l'applicazione dell'art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà, che è disposizione ricompresa nell'ambito delle "Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario", mentre è applicabile la sola decurtazione prevista dall'art. 106-bis D.P.R. n. 115 del 2002" (Cass. civ. Sez. VI - 2
Ord., 04/10/2022, n. 28783).
Ritenuto che spetta, pertanto, a tale titolo la somma arrotondata di € 631,00 oltre spese generali, Iva e Cpa;
che, in ragione dell'esito della controversia, le spese del procedimento vanno poste a carico del resistente e sono determinate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi (fase introduttiva e decisionale) per l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto.
Visti il d.p.r. n. 115 del 2002, d.m. n. 55 del 2014 e l'art.106 bis legge n. 147 del 2013
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, disattesa;
- a modifica del decreto di rigetto emesso dalla Corte di Appello di Roma, Sezione IV penale, nel procedimento R.G. C. App. 11062/2022 determina il compenso dovuto all'avv. Maria Luisa Gioffré in Euro 631,00 oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
- condanna il al pagamento delle spese del giudizio sostenute Controparte_1
dall'avv. Maria Luisa Gioffré liquidate in euro 694,00, oltre spese generali, IVA e
CPA.
Roma, 27 Marzo 2024
Il Consigliere delegato