Articolo 1 della Legge 7 maggio 1954, n. 210
Articolo 2
Versione
6 giugno 1954
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 175.000.000 (centosettantacinquemilioni) per provvedere alla riparazione dei danni subiti dalle linee, dai fabbricati, dagli impianti fissi delle ferrovie dello Stato, a seguito delle alluvioni dell'autunno 1953.
Entrata in vigore il 6 giugno 1954