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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/09/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.P. dott. Leonardo Macchitella ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 6043 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente tra:
, c.f.: e c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi elettivamente domiciliati in Ginosa alla C.F._2 via Della Pace n°35 presso e nello studio dell'Avv. Antonietta Rizzi, giusta mandato in atti,
- attori –
e in Ginosa, c.f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato alla via Francesco Ricciardi n. 5 P.IVA_1 presso e nello studio dell'Avv. Maria Anna Quinto come da mandato in atti
- convenuto –
e
, c.f.: , elettivamente domiciliato in Controparte_2 CodiceFiscale_3
Statte alla via Pergolesi n. 46 presso nello studio dell'Avv. Stefano Venerito
******
OGGETTO DEL GIUDIZIO: responsabilità extracontrattuale.
1 All'udienza del 6 maggio 2025, i procuratori delle parti precisavano ciascuno le rispettive conclusioni, da aversi qui, per brevità, come integralmente riportate e trascritte.
All'esito della discussione orale il Magistrato si ritirava in Camera di consiglio per la decisione, per dare all'esito lettura della sentenza in pubblica udienza.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
La domanda principale è risultata solo parzialmente fondata e provata e negli stessi limiti possono essere accolte.
La vicenda che occupa trae origine da un danno lamentato da parte degli attori all'appartamento di cui sono proprietari, situato nello stabile del di angolo via in Ginosa (d'innanzi CP_1 Controparte_1 CP_1 solo “ ”), insorto nel 2013, e da quelli ascritto ad infiltrazioni CP_1 causate dalle condizioni di manutenzione del lastrico solare del condominio, che avrebbero determinato danni ad alcuni vani dell'immobile oltre che alle cose che vi erano custodite.
I allegavano d'aver prontamente denunciato i danni al Pt_1 CP_1 convenuto ma che i lavori, risolutivi, fossero stati eseguiti solo nel 2015. La situazione dei luoghi, le cause ed i pregiudizi, erano stati fatti accertare in esito a precipuo procedimento per accertamento tecnico preventivo. Successivamente gli attori avevano adito il dinanzi questo CP_1
Tribunale, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni nella misura di €. 5.950,00 oltre interessi legali ex art. 1284 IV co. c.c.
Si costituiva in giudizio il , con l'attuale Amministratore, il CP_1 quale non contestava l'evento costituito dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare condominiale, rappresentava, però, che detti inconvenienti fossero cessati per effetto dei lavori che il aveva fatto eseguite CP_1 nel 2015; tornava a contestare gli esiti dell'accertamento tecnico
2 preventivo, come aveva fatto in replica a quel deposito, soprattutto per quel che riguardava l'ammontare dei danni che secondo i Pt_1 sarebbero derivati ad arredi e suppellettili, poiché questi non erano stati rinvenuti da quel Consulente nell'immobile periziato. Il poi : - CP_1 eccepiva l'intervenuta prescrizione del diritto degli attori, in quanto che i danni risalivano invero al 2007 nel mentre la prima denuncia era solo del 2013; - manifestava l'interesse a chiamare in causa l'Amministratore pro tempore, , che, quale custode dei beni condominiali, non Controparte_2 sarebbe intervenuto d'urgenza ad eseguire i lavori di riparazione del lastrico solare, allo scopo di ridurre il pregiudizio che lamentavano gli attori – tanto in quanto rispetto la denuncia risalente al 2007 l'appalto sarebbe stato dato solonel 2015, ossia distanza di ben sette anni dalla denuncia- così che quell'Amministratore era responsabile per negligenza per aver fatto cattivo uso dei suoi poteri legali e regolamentari. Concludeva il per il rigetto della domanda degli attori ed in subordine CP_1 perché il fosse condannato a garantirlo e manlevarlo contro gli CP_2 effetti pregiudizievoli pel caso di accoglimento della domanda proposta dagli attori.
Autorizzata la chiamata in causa, il , già Amministratore del Controparte_2
Condominio convenuto nel periodo dei fatti di causa, si costituiva per contestare tanto la domanda attorea, sollevando a tal fine eccezioni relative al mancato esperimento delle misure ADR (mediazione e negoziazione), quanto alla prescrizione del diritto degli attorie;
opponendosi alla domanda di garanzia e manleva siccome infondata e non provato. In particolare il replicava al ch'aveva agito CP_2 CP_1 con la diligenza professionale, in quanto che aveva tempestivamente compulsato l'Assemblea condominiale, tant'è che quest'ultima già a marzo del 2013 aveva dato incarico ad un proprio consulente (ing. , ed a Per_1 ottobre 2023 aveva deliberato le opere di manutenzione straordinaria;
che invero i lavori di manutenzione, a motivo del rifiuto che i avevano Pt_1 opposto all'ispezione dei propri immobili al perito del Condominio, potevano appaltarsi alla ditta solo il 18.11.2024; quanto, Controparte_3 poi, al fondo , deliberato sin dalla delibera del 25 ottobre 2013, CP_4 evidenziava che s'erano verificate diverse defezioni tra i condomini, tra i quali proprio i i quali, nel tempo, avevano continuamente Pt_1
3 modificato l'ammontare della propria richiesta risarcitoria, così come in occasione della offerta di compensare quel loro credito col maggior debito per la propria quota di quei lavori. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda degli attori e comunque della domanda di garanzia spiegata nei propri confronti dal , oltre che la condanna di CP_1 quest'ultimo per lite temeraria.
La causa è stata istruita con la produzione documentale rassegnata dalle parti all'atto della loro costituzione nel presente giudizio, con l'assunzione della prova per interpello che tutte le parti si sono reciprocamente riferita e l'assunzione della prova testimoniale.
Le questioni preliminari di rito e quelle pregiudiziali di merito sono state risolte da questo Magistrato con sentenza parziale del 21 settembre 2013 rispetto la quale non consta riserva di appello.
Si deve dare atto che è stato espletato, con esito negativo, il tentativo di mediazione, e che la disponibilità transattiva formulata dalla difesa degli attori a verbale di udienza del 28 febbraio 2023 non è stata accolta dalle altre parti.
Nel corso del procedimento è stata disposta la acquisizione del fascicolo, ed elaborato peritale redatto dal Ctu ing. relativi al procedimento Per_2 per accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 239/2018 RG di questo Tribunale.
Ciò detto occorre innanzi tutto evidenziare che il fatto storico, relativo alle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare condominiale, è circostanza sostanzialmente pacifica, verificata nell'accadimento e nel nesso causale dal consulente nominato nel corso del procedimento per ATP, le cui conclusioni, relativamente a quanto innanzi, questo Magistrato condivide e fa proprie siccome esenti da profili di criticità, anche per quel che riguarda la determinazione delle superfici da interessare dagli interventi di ripristino e l'ammontare dei relativi costi. A quei fini la relazione redatta in sede di ATP, prudentemente valutata da questo Magistrato, è assolutamente utilizzabile, in quanto che, per un verso, a quell'esperimento ebbero a partecipare tutte le odierne parti, e, per altro verso, pel fatto che non constano argomentazioni che siano riuscite
4 nell'inficiare quell'elaborato e le puntuali repliche con cui quel Consulente aveva risposto alle osservazioni sollevate, in particolare a quelle del odierno convenuto. Questo Magistrato, proprio esercitando il CP_1 proprio potere di vaglio critico, ritiene, invece, di non poter condivide quell'elaborato per quel che riguarda l'indagine relativa ai danni alle suppellettili e arredi che, secondo la allegazione degli attori, sarebbero state danneggiate da quelle infiltrazioni, con la sola esclusione dei danni al cassonetto dell'avvolgibile (€ 700,00), e tanto perché: - quelle suppellettili non vennero rinvenute dal CTU nei luoghi periziandi;
- quei beni, sebbene corrispondenti a quelli riprodotti fotograficamente dagli attori, non è stato possibile collocarli negli ambienti in cui si sarebbero manifestate quelle infiltrazioni;
- alcuni di quei beni presentano danni minimi, come per quel che riguarda le macchie ai materassi, altre danni estremamente estesi, come quelli alla base metallica del tavolo, contraddittori in quanto coerenti con un breve contatto, i primi, e protratto nel tempo, i secondi, con acqua che sarebbe percolata per causa di quelle infiltrazioni, fenomeni questi che, in ogni caso, non si riconoscono nella documentazione fotografica redatta dal CTU del procedimento per ATP, salvo che quanto alla condizione dei cassonetti dell'avvolgibile.
Le conseguenze di quelle infiltrazioni e la loro derivazione dalla scarsa manutenzione del lastrico solare condominiale, sono stati dunque definitivamente accertati ed invero non sono stati neppure oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto e del terzo CP_1 chiamato.
Per quel che riguarda l'eccezione di prescrizione sollevata dal , CP_1 peraltro fondante, mutatis mutandis, la responsabilità ascritta dal medesimo ente all'Amministratore pro tempore, , Controparte_2
l'eccezione è a parere di questo Magistrato infondata in quanto che i fenomeni infiltrativi denunciati nel 2007, come si deduce dalla lettura del verbale di assemblea del 28 febbraio 2007, sono altri rispetto quelli per cui è causa, in quanto si riferiscono ai locali interrati dello stabile condominiale.
Allo stato dunque può affermarsi la responsabilità del CP_1 convenuto a termini dell'art. 2051 c.c. per i danni che sono derivati ai
5 dalle “parti comuni” dell'edificio condominiale, quale è il lastrico Pt_1 solare.
Occorre dire che invero il , né in parte qua il suo CP_1
Amministratore pro tempore, hanno dato prova liberatoria del caso fortuito ovvero della responsabilità di terzi, né di non aver potuto esercitare i propri poteri di controllo e custodia per evitare i pregiudizi che s'erano verificati, rimanendo dunque il esclusivo CP_1 responsabile di quelli.
Per quel che concerne il dedotto concorso di responsabilità dei , a Pt_1 termini dell'art. 1227 c.c. per aver ritardato, col loro comportamento ostruzionistico, le attività peritali occorrenti per la individuazione dei lavori di manutenzione a farsi, che il Condominio aveva affidato al proprio tecnico ing. quelle circostanze sono state sì confermate da quel teste Per_1 ma riferite all'agosto 2014, quando però risulta che già in occasione del verbale di assemblea del 25 ottobre 2013 l'assemblea avesse avuto modo di esaminare un elaborato peritale ed un computo metrico redatti dallo stesso consulente di parte, tant'è che in quella stessa occasione l'assemblea dei condomini aveva potuto deliberare di affidare i lavori alla impresa quale offerente economicamente più Controparte_3 vantaggioso.
Cosa sia accaduto tra l'ottobre 2013 e la data del contratto di appalto (18.11.2014), e perché ancora ad agosto 2014 fosse stato necessario al consulente del Condominio accedere agli appartamenti dei e Pt_1
, è circostanza che non è stata allegata dalle parti che hanno Parte_3 richiamato l'operatività dell'art. 1227 c.c., di guisa che, se per un verso, non è sufficiente quella circostanza a fondare un concorso dei nella Pt_1 causazione/aggravamento dei danni, parimenti non se ne può dedurre ragione di responsabilità del per non essere tempestivamente CP_2 intervenuto per la rimediare le cause di quei pregiudizi, considerato che l'ing. che ritenne di dover eseguire quelli accessi ancora ad agosto Per_1
2014, era consulente nominato dal Condominio e non dall'Amministratore pro tempore.
Allo stesso modo non risulta decisiva la circostanza per cui i Pt_1 avessero ritardato il versamento della propria quota dei lavori,
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considerato che
, una volta che il Condominio ebbe a rifiutare la proposta di compensazione parziale, il versamento di quella quota venne effettuata.
In ragione di quanto innanzi deve affermarsi la responsabilità esclusiva del convenuto per i danni arrecati agli attori, che si determinano CP_1 nel minore importo di € 3.150,00 con esclusione del danno alle suppellettili siccome innanzi meglio precisato;
vanno, poi, rigettate la domanda di garanzia spiegata dal nei confronti del , e CP_1 CP_2
l'eccezione del concorso di responsabilità che questi ha ascritto ai Pt_1 per aver determinato/aggravato il pregiudizio.
Le spese seguono la soccombenza ed in ragione della misura per cui la domanda è stata accolta si determinano in complessivi € 3.804,08 di cui € 145,00 per spese ed € 2.300,00 per compensi della presente fase ed € 159,08 per spese e € 1.200,00 per compensi del procedimento per ATP, oltre al rimborso delle spese generali e gli accessori come per legge, somme che si pongono nella misura del 80% a carico del e CP_1 nella restante misura del 20% a carico del . Controparte_2
Le spese della espletata ATP si pongo nella misura del 60% a carico del
, nella misura del 20% a carico del , e nella CP_1 Controparte_2 residua percentuale rimangono a carico della parte attrice.
Si dichiarano integralmente compensate le spese processuali tra il CP_2
e il convenuto.
[...] CP_1
Ogni altra domanda deve intendersi rigettata o respinta e segnatamente la domanda di condanna per lite temeraria rivolta dal al Controparte_2
convenuto, e quella rivolta dagli attori ai convenuti, siccome CP_1 infondate e non provate.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico dott. Leonardo Macchitella definitivamente decidendo la domanda proposta da , e nei confronti del Parte_1 Parte_2
in Ginosa e la Controparte_1 domanda di garanzia da questi spiegata nei confronti di , Controparte_2 così provvede:
7 1. Dichiara e riconosce la responsabilità del Controparte_1
in Ginosa in persona dell'amministratore
[...] pro-tempore, nella causazione dei fenomeni infiltrativi che hanno interessato l'appartamento degli attori al piano IV, interno 7, censito in catasto urbano del comune di Ginosa al foglio di mappa 32, particella 1988 - sub. 7 di di Ginosa;
CP_1
2. Per l'effetto condanna il PA
, in persona dell'amministratore pro-tempore, a
[...] risarcire agli attori il danno patito siccome liquidato in sentenza nell'ammontare di € 3.150,00 (IVA compresa) da maggiorarsi degli interessi dalla domanda al soddisfo;
3. Condanna il PA
, in persona dell'amministratore pro-tempore, ed il
[...] CP_2
, nella misura indicata nella parte motiva a rimborsare agli
[...] attori le spese e competenze di causa siccome liquidate nella parte motiva;
4. Condanna il PA
, in persona dell'amministratore pro-tempore, ed il
[...] CP_2
, a rimborsare agli attori le spese da questi sostenute per le
[...] spese del procedimento di Atp nella misura percentuale per ciascuno di quelli indicata nella parte motiva;
5. Dichiara integralmente compensate le spese processuali tra il
, in PA persona dell'amministratore pro-tempore, ed il . Controparte_2
Così deciso in Taranto oggi 30 settembre 2025.
Il Giudice Unico
(G.O.T. dott. Leonardo Macchitella)
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