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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/03/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Riccardo Massera Presidente Dott. Marco Valecchi Giudice Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 3498/2020 R.G. promossa DA
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Maurizio Magrin, Parte_1
ATTRICE
CONTRO
:
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Bruno Chiarantano e dall'Avv.to Lucia Parte_2
CONVENUTA OGGETTO: cause di impugnazione di testamento e di riduzione per lesione di legittima CONCLUSIONI DELLE PARTI: come note di trattazione scritta per l'udienza del 16 settembre 2024 FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva di essere figlia di Parte_3 _1
, deceduto in Ariccia in data 06 agosto 2016, che si era verificata la lesione delle
[...] legittima in danno suo e della di lei madre e che pertanto Parte_4 intendeva impugnare gli atti di disposizione patrimo padre _1
, ed in particolare la donazione per Notar del 23
[...] Persona_2
, nonchè la donazione per Notar 03 marzo 2014, Persona_3
Rep65474, Racc.20212, fatta da in favore di , per Persona_1 Parte_2 lesione della quota di legittima zioni Parte_1 indirette” aventi origine nei rapporti bancari int del de cuius _1
con a Banca Widiba SpA, chiedendo formal
[...] Controparte_1 ricostituzione e reintegra della propria quota di legittima, lesa in favore di , Parte_2 mediante riduzione della donazione de qui, e conseguentemente della qu devoluta e ad oggi intestata. Concludeva chiedendo di “Piaccia all'LL.mo Tribunale di Velletri adito, contrariis reiectis, preliminarmente ricostruire ed accertare il valore dell'intero patrimonio immobiliare e finanziario del de cuius , ed accertata la lesione Persona_1 della quota di legittima spettante all'odierna attric prive di ogni efficacia le disposizioni della donazione per Notar del 23.02.1993 Rep.59811, e della Persona_2 donazione per Notar arzo 2014, Rep.56474, Racc.20212, Persona_3 donazioni effettuate dal de cuius in favore di , nella parte in cui ledono le Parte_2 quote di “legittima” dell'odierna attrice, quant lesione in euro 37.580,00=, come da perizia depositata in atti, e conseguentemente ordinare la restituzione di beni immobili in favore di essa attrice fino alla concorrenza di detto valore, ovvero pagamento pagina1 di 4 della somma di euro 37.580,00= da a al fine di quanto Parte_2 Parte_1 meno ricostituire patrimonialmente la quota di legittima spettante ad essa attrice, oltre interessi dal fatto al saldo;
il tutto così quantificato, ovvero secondo quanto dovesse emergere dalla CTU estimativa di ricostruzione del patrimonio di , suoi atti di Persona_1 disposizione e valutazione ai fini della determinazione delle i cui sin d'ora si chiede l'ammissione. accertata la lesione della quota di legittima nella donazione indiretta effettuata da in favore di nel rapporto di c/c numero Persona_1 Parte_2
001 1224590 , dich inefficacia delle disposizioni Controparte_1 di danaro effettu nvenuta lesive della quota di legittima dell'odierna attrice, e per lo effetto ordinare a di restituire a la somma Parte_2 Parte_1 di euro 37.750,00=, oltre inter ffettivo saldo stituire e reintegrare la quota di legittima a lei spettante;
accertata la lesione della quota di legittima nella donazione indiretta effettuata da in favore di nel Persona_1 Parte_2 rapporto di c/c numero 586144.78 – dichiarare l acia delle disposizioni di danaro effettuate in favore di essa convenuta lesive della quota di legittima dell'odierna attrice, e per lo effetto ordinare a di restituire a Parte_2
la somma di euro 6.750,00=, oltre interess vo saldo, al fine Parte_1 reintegrare la quota di legittima a lei spettante;
il tutto come quantificato, salva diversa determinazione a seguito di CTU contabile e/o CTU estimativa del patrimonio immobiliare del de cuius. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.” Si costituiva che, contestando gli avversi assunti, concludeva chiedendo di Parte_2
“Voglia l'LL.m , contrariis reiectis, per tutte le motivazioni in premessa dedotte ed eccepite respingere le domande attoree, per le ragioni di diritto e di fatto, in premessa dettagliatamente rappresentate non sussistendo nel caso che ci occupa alcuna lesione di legittima ai danni di parte attrice;
-in mero subordine nella denegata ipotesi che si dovesse eseguire la collazione, si chiede vengano imputati nella massa ereditaria tutti i beni, sia mobili che immobili, appartenenti al de cuius oltre che procedere alla reale valutazione degli stessi, tenendo conto, nella determinazione del loro valore, di tutte le migliorie apportate sui beni immobili oggetto delle donazioni a favore di parte convenuta, così come verranno documentate nel corso del giudizio. Con vittoria di spese di lite”. Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., con ordinanza del 19 gennaio 2023 venivano rigettate le istanze istruttorie ad eccezione dell' approfondimento tecnico al fine di stimare il valore dei beni immobili;
depositata la perizia, cambiato il giudice assegnatario del procedimento, all'udienza del 16 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Preliminarmente, si osserva che la legitimatio ad causam deve essere verificata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 06/12/2018, n.31574). Secondo la Suprema Corte ”nel giudizio conseguente all'esercizio dell'azione di riduzione legittimato passivo è il solo titolare della posizione giuridica che l'attore contesta al fine di ottenere la reintegrazione della sua quota di legittimario. Ne consegue che, rimanendo ogni altro soggetto, benché coerede, estraneo a tale azione, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario” (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/12/2011, n.27770). D'altronde “L'azione di riduzione non spetta collettivamente ai legittimari, ma ha carattere individuale e compete in via autonoma al singolo erede che ritenga lesa la sua quota individuale di legittima. L'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i legittimari, ma solo riguardo alla quota di coloro che abbiano proposto la domanda. Il giudizio non assume, quindi, carattere inscindibile neppure nell'ipotesi in cui la domanda sia rivolta verso più eredi, che non assumono la qualità di litisconsorti necessari” ( cfr. Cass. Civ.Sez. 6 -
pagina2 di 4 2, Ordinanza n. 15706 del 23/07/2020). Ne deriva che, in assenza di litisconsorzio necessario, non è stato disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della moglie del de cuius nonché madre delle parti in giudizio. La domanda di riduzione non è fondata. Al fine di accertare se l'attrice sia stata lesa nei suoi diritti, occorre determinare in primo luogo il valore della massa ereditaria e, mediante una operazione algebrica, disciplinata nell'art. 556 c.c., quello della quota disponibile e quello della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione. Si deve, pertanto, procedere: a) alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
b) alla detrazione dal relictum dei debiti contratti dal defunto, nonché quelli sorti a causa della morte, quali le spese funerarie e di sepoltura, da valutare con riferimento alla stessa data;
c) alla riunione fittizia tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione in vita dal de cuius;
d) al calcolo della quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del relictum e del valore del donatum e imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) ( così da ultimo Tribunale Velletri, Sez. I, Sent., 15/12/2022, n. 2288; Tribunale Napoli, Sez. VIII, Sent., 29/07/2024, n. 7462 (Cass. n. 12919/2012; Cass. 27352/2014). ). Il legittimario che propone l'azione di riduzione ha pertanto l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota disponibile e della quota di legittima violata;
a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva (Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 20830/2016; Cass. n. 1357/2017; Cass. 21503/2018, Cass. 18199 del 2.09.2020). La Suprema Corte evidenzia che "l'onere di allegazione della parte effettivamente impone di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazioni, ciò soprattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in giudizio denotino l'esistenza di beni costituenti il relictum ovvero il compimento di atti di liberalità da parte del de cuius" precisando che, soddisfatto tale onere, deve reputarsi che l'attore "soddisfi l'onere di specificità della domanda impostogli dalle legge una volta che, richiamata la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, assuma che per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, e al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione" ( v. Cass. Cit.). Secondo una recente pronuncia, inoltre,” Non può, invece, imporsi anche la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione ai fini della precisazione del relictum e del donatum, né che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini aritmetici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto gli compete per legge. Il giudice deve procedere alle operazioni di riunione fittizia necessarie al riscontro della lesione sulla base delle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Eventuali carenze riguardo l'esistenza delle componenti patrimoniali destinate ad aumentare il relictum o il donatum, assumono importanza ai fini del rigetto della domanda o del suo accoglimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, risolvendosi sul diverso piano del soddisfacimento dell'onere della prova” ( Cassazione civile sez. II, 16/12/2022, n.36990).
pagina3 di 4 Applicando tali principi al caso di specie, non può ritenersi che parte attrice abbia compiutamente adempiuto all'onere di allegazione derivante dall'azione di riduzione proposta. In primo luogo deve infatti essere evidenziata la mancata allegazione del testamento- di cui non vengono indicati neanche gli estremi- con cui il de cuius ha lasciato all'attrice un garage. Inoltre non è stata prodotta da parte attrice neanche la donazione eseguita il 23.2.93 con atto Notaio - di cui però ha chiesto dichiararsi la nullità o comunque l'inefficacia- Persona_4 con cu nato taluni immobili ad entrambe le figlie;
, nella prima Parte_1 difesa utile, non ha preso posizione in ordine a quanto contestato a di risposta relativamente alla effettiva titolarità in capo al de cuius della quota del 100 % degli immobili donati. In ogni caso, non essendo stata prodotta la donazione, con cui il de cuius e la moglie hanno donato taluni beni alle figlie, non è dato sapere se la moglie si sia riservata l'usufrutto su taluni beni donati o comunque quali siano state le clausole previste dai donanti. Inoltre parte attrice non ha menzionato in sede di citazione né di prima memoria art. 183 sesto comma il conto corrente BCC cointestato tra il de cuius e l'attrice; a fronte della contestazione di parte convenuta, con la seconda memoria istruttoria ha dato Parte_1 atto dell'esistenza di tale conto corrente ma non ha comunque prodotto nto teso ad individuare la massa ereditaria, ossia il saldo del conto né ha fornito prova dei debiti ereditari, per spese funerali, pagati attingendo a tale conto corrente. A tal proposito si deve reiterare il giudizio di inammissibilità dell'ordine di esibizione per i motivi indicati nell'ordinanza di rigetto ( non essendo stati i documenti individuati in modo analitico) e non avendo peraltro le parti dimostrato di essersi attivate presso gli istituti bancari presentando istanza di copia della documentazione bancaria. Pertanto, non avendo parte attrice prodotto i titoli di proprietà in relazione agli immobili per i quali ha chiesto la lesione della legittima, non avendo inoltre fornito elementi tesi a permettere la ricostruzione del patrimonio mobiliare del de cuius al momento del decesso, appare essere incerta la composizione del patrimonio ereditario oggetto di domanda. Per tali motivi, la domanda di parte attrice deve essere rigettata. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e pertanto parte attrice deve essere condannata a rifondere alla parte convenuta le spese sostenute per onorari di difesa, che si liquidano sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, scaglione indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta tutte le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi Euro 7.616,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del 26 marzo 2025 Il giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Riccardo Massera
pagina4 di 4
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Riccardo Massera Presidente Dott. Marco Valecchi Giudice Dott.ssa Prisca Picalarga Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 3498/2020 R.G. promossa DA
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Maurizio Magrin, Parte_1
ATTRICE
CONTRO
:
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Bruno Chiarantano e dall'Avv.to Lucia Parte_2
CONVENUTA OGGETTO: cause di impugnazione di testamento e di riduzione per lesione di legittima CONCLUSIONI DELLE PARTI: come note di trattazione scritta per l'udienza del 16 settembre 2024 FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva di essere figlia di Parte_3 _1
, deceduto in Ariccia in data 06 agosto 2016, che si era verificata la lesione delle
[...] legittima in danno suo e della di lei madre e che pertanto Parte_4 intendeva impugnare gli atti di disposizione patrimo padre _1
, ed in particolare la donazione per Notar del 23
[...] Persona_2
, nonchè la donazione per Notar 03 marzo 2014, Persona_3
Rep65474, Racc.20212, fatta da in favore di , per Persona_1 Parte_2 lesione della quota di legittima zioni Parte_1 indirette” aventi origine nei rapporti bancari int del de cuius _1
con a Banca Widiba SpA, chiedendo formal
[...] Controparte_1 ricostituzione e reintegra della propria quota di legittima, lesa in favore di , Parte_2 mediante riduzione della donazione de qui, e conseguentemente della qu devoluta e ad oggi intestata. Concludeva chiedendo di “Piaccia all'LL.mo Tribunale di Velletri adito, contrariis reiectis, preliminarmente ricostruire ed accertare il valore dell'intero patrimonio immobiliare e finanziario del de cuius , ed accertata la lesione Persona_1 della quota di legittima spettante all'odierna attric prive di ogni efficacia le disposizioni della donazione per Notar del 23.02.1993 Rep.59811, e della Persona_2 donazione per Notar arzo 2014, Rep.56474, Racc.20212, Persona_3 donazioni effettuate dal de cuius in favore di , nella parte in cui ledono le Parte_2 quote di “legittima” dell'odierna attrice, quant lesione in euro 37.580,00=, come da perizia depositata in atti, e conseguentemente ordinare la restituzione di beni immobili in favore di essa attrice fino alla concorrenza di detto valore, ovvero pagamento pagina1 di 4 della somma di euro 37.580,00= da a al fine di quanto Parte_2 Parte_1 meno ricostituire patrimonialmente la quota di legittima spettante ad essa attrice, oltre interessi dal fatto al saldo;
il tutto così quantificato, ovvero secondo quanto dovesse emergere dalla CTU estimativa di ricostruzione del patrimonio di , suoi atti di Persona_1 disposizione e valutazione ai fini della determinazione delle i cui sin d'ora si chiede l'ammissione. accertata la lesione della quota di legittima nella donazione indiretta effettuata da in favore di nel rapporto di c/c numero Persona_1 Parte_2
001 1224590 , dich inefficacia delle disposizioni Controparte_1 di danaro effettu nvenuta lesive della quota di legittima dell'odierna attrice, e per lo effetto ordinare a di restituire a la somma Parte_2 Parte_1 di euro 37.750,00=, oltre inter ffettivo saldo stituire e reintegrare la quota di legittima a lei spettante;
accertata la lesione della quota di legittima nella donazione indiretta effettuata da in favore di nel Persona_1 Parte_2 rapporto di c/c numero 586144.78 – dichiarare l acia delle disposizioni di danaro effettuate in favore di essa convenuta lesive della quota di legittima dell'odierna attrice, e per lo effetto ordinare a di restituire a Parte_2
la somma di euro 6.750,00=, oltre interess vo saldo, al fine Parte_1 reintegrare la quota di legittima a lei spettante;
il tutto come quantificato, salva diversa determinazione a seguito di CTU contabile e/o CTU estimativa del patrimonio immobiliare del de cuius. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.” Si costituiva che, contestando gli avversi assunti, concludeva chiedendo di Parte_2
“Voglia l'LL.m , contrariis reiectis, per tutte le motivazioni in premessa dedotte ed eccepite respingere le domande attoree, per le ragioni di diritto e di fatto, in premessa dettagliatamente rappresentate non sussistendo nel caso che ci occupa alcuna lesione di legittima ai danni di parte attrice;
-in mero subordine nella denegata ipotesi che si dovesse eseguire la collazione, si chiede vengano imputati nella massa ereditaria tutti i beni, sia mobili che immobili, appartenenti al de cuius oltre che procedere alla reale valutazione degli stessi, tenendo conto, nella determinazione del loro valore, di tutte le migliorie apportate sui beni immobili oggetto delle donazioni a favore di parte convenuta, così come verranno documentate nel corso del giudizio. Con vittoria di spese di lite”. Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., con ordinanza del 19 gennaio 2023 venivano rigettate le istanze istruttorie ad eccezione dell' approfondimento tecnico al fine di stimare il valore dei beni immobili;
depositata la perizia, cambiato il giudice assegnatario del procedimento, all'udienza del 16 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e il giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Preliminarmente, si osserva che la legitimatio ad causam deve essere verificata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 06/12/2018, n.31574). Secondo la Suprema Corte ”nel giudizio conseguente all'esercizio dell'azione di riduzione legittimato passivo è il solo titolare della posizione giuridica che l'attore contesta al fine di ottenere la reintegrazione della sua quota di legittimario. Ne consegue che, rimanendo ogni altro soggetto, benché coerede, estraneo a tale azione, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario” (cfr. Cassazione civile sez. II, 20/12/2011, n.27770). D'altronde “L'azione di riduzione non spetta collettivamente ai legittimari, ma ha carattere individuale e compete in via autonoma al singolo erede che ritenga lesa la sua quota individuale di legittima. L'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i legittimari, ma solo riguardo alla quota di coloro che abbiano proposto la domanda. Il giudizio non assume, quindi, carattere inscindibile neppure nell'ipotesi in cui la domanda sia rivolta verso più eredi, che non assumono la qualità di litisconsorti necessari” ( cfr. Cass. Civ.Sez. 6 -
pagina2 di 4 2, Ordinanza n. 15706 del 23/07/2020). Ne deriva che, in assenza di litisconsorzio necessario, non è stato disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti della moglie del de cuius nonché madre delle parti in giudizio. La domanda di riduzione non è fondata. Al fine di accertare se l'attrice sia stata lesa nei suoi diritti, occorre determinare in primo luogo il valore della massa ereditaria e, mediante una operazione algebrica, disciplinata nell'art. 556 c.c., quello della quota disponibile e quello della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione. Si deve, pertanto, procedere: a) alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
b) alla detrazione dal relictum dei debiti contratti dal defunto, nonché quelli sorti a causa della morte, quali le spese funerarie e di sepoltura, da valutare con riferimento alla stessa data;
c) alla riunione fittizia tra attivo netto e donatum, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione in vita dal de cuius;
d) al calcolo della quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del relictum e del valore del donatum e imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario, con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.) ( così da ultimo Tribunale Velletri, Sez. I, Sent., 15/12/2022, n. 2288; Tribunale Napoli, Sez. VIII, Sent., 29/07/2024, n. 7462 (Cass. n. 12919/2012; Cass. 27352/2014). ). Il legittimario che propone l'azione di riduzione ha pertanto l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota disponibile e della quota di legittima violata;
a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, e in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva (Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 20830/2016; Cass. n. 1357/2017; Cass. 21503/2018, Cass. 18199 del 2.09.2020). La Suprema Corte evidenzia che "l'onere di allegazione della parte effettivamente impone di offrire un quadro soddisfacente della situazione patrimoniale del de cuius ai fini del compimento delle operazioni di riunione fittizia e di imputazioni, ciò soprattutto nel caso in cui già gli elementi probatori addotti in giudizio denotino l'esistenza di beni costituenti il relictum ovvero il compimento di atti di liberalità da parte del de cuius" precisando che, soddisfatto tale onere, deve reputarsi che l'attore "soddisfi l'onere di specificità della domanda impostogli dalle legge una volta che, richiamata la misura della sua quota di legittima, quale dettata dalla legge, assuma che per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero in conseguenza delle donazioni poste in essere in vita in favore di altri soggetti, e al netto di quanto ricevuto allo stesso titolo, residui una lesione" ( v. Cass. Cit.). Secondo una recente pronuncia, inoltre,” Non può, invece, imporsi anche la quantificazione in termini di valore dei vari elementi destinati ad essere presi in considerazione ai fini della precisazione del relictum e del donatum, né che l'individuazione della lesione debba avvenire in termini aritmetici con una sua precisa indicazione numerica, essendo viceversa sufficiente che si sostenga che, proprio alla luce del complesso assetto patrimoniale del defunto, il valore attivo pervenuto al legittimario sia inferiore a quanto gli compete per legge. Il giudice deve procedere alle operazioni di riunione fittizia necessarie al riscontro della lesione sulla base delle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Eventuali carenze riguardo l'esistenza delle componenti patrimoniali destinate ad aumentare il relictum o il donatum, assumono importanza ai fini del rigetto della domanda o del suo accoglimento in misura inferiore rispetto a quanto richiesto, risolvendosi sul diverso piano del soddisfacimento dell'onere della prova” ( Cassazione civile sez. II, 16/12/2022, n.36990).
pagina3 di 4 Applicando tali principi al caso di specie, non può ritenersi che parte attrice abbia compiutamente adempiuto all'onere di allegazione derivante dall'azione di riduzione proposta. In primo luogo deve infatti essere evidenziata la mancata allegazione del testamento- di cui non vengono indicati neanche gli estremi- con cui il de cuius ha lasciato all'attrice un garage. Inoltre non è stata prodotta da parte attrice neanche la donazione eseguita il 23.2.93 con atto Notaio - di cui però ha chiesto dichiararsi la nullità o comunque l'inefficacia- Persona_4 con cu nato taluni immobili ad entrambe le figlie;
, nella prima Parte_1 difesa utile, non ha preso posizione in ordine a quanto contestato a di risposta relativamente alla effettiva titolarità in capo al de cuius della quota del 100 % degli immobili donati. In ogni caso, non essendo stata prodotta la donazione, con cui il de cuius e la moglie hanno donato taluni beni alle figlie, non è dato sapere se la moglie si sia riservata l'usufrutto su taluni beni donati o comunque quali siano state le clausole previste dai donanti. Inoltre parte attrice non ha menzionato in sede di citazione né di prima memoria art. 183 sesto comma il conto corrente BCC cointestato tra il de cuius e l'attrice; a fronte della contestazione di parte convenuta, con la seconda memoria istruttoria ha dato Parte_1 atto dell'esistenza di tale conto corrente ma non ha comunque prodotto nto teso ad individuare la massa ereditaria, ossia il saldo del conto né ha fornito prova dei debiti ereditari, per spese funerali, pagati attingendo a tale conto corrente. A tal proposito si deve reiterare il giudizio di inammissibilità dell'ordine di esibizione per i motivi indicati nell'ordinanza di rigetto ( non essendo stati i documenti individuati in modo analitico) e non avendo peraltro le parti dimostrato di essersi attivate presso gli istituti bancari presentando istanza di copia della documentazione bancaria. Pertanto, non avendo parte attrice prodotto i titoli di proprietà in relazione agli immobili per i quali ha chiesto la lesione della legittima, non avendo inoltre fornito elementi tesi a permettere la ricostruzione del patrimonio mobiliare del de cuius al momento del decesso, appare essere incerta la composizione del patrimonio ereditario oggetto di domanda. Per tali motivi, la domanda di parte attrice deve essere rigettata. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza e pertanto parte attrice deve essere condannata a rifondere alla parte convenuta le spese sostenute per onorari di difesa, che si liquidano sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55 del 2014, scaglione indeterminabile complessità bassa.
P.Q.M.
il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
- rigetta tutte le domande di parte attrice;
- condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi Euro 7.616,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Velletri nella camera di consiglio del 26 marzo 2025 Il giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Prisca Picalarga Dott. Riccardo Massera
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