Sentenza 22 maggio 2008
Massime • 2
La circostanza aggravante dei futili motivi è incompatibile con l'attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude di per sé l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista.
Ricorre la circostanza aggravante dei motivi futili quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, per la generalità delle persone, del tutto insufficiente a causare l'azione delittuosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un pretesto o una scusa per l'agente di dare sfogo al suo impulso criminale.
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Approfondimenti La prima sezione della Suprema Corte, con la sentenza n. 16889/2017, ha illustrato che occorre preliminarmente porre in luce che la nozione di "motivo" rimanda alla causa psichica di una data condotta umana, ovvero all'impulso che induce il soggetto a tenere una determinata condotta attiva od omissiva. Esso, dunque, descrive uno stato interiore, di carattere razionale o emozionale, etiologicamente connesso con il comportamento illecito; uno stato soggettivo che, a sua volta, deve essere tenuto distinto dall'eventuale accadimento esterno, cronologicamente prossimo o remoto, da cui esso abbia in ipotesi avuto scaturigine (il ed. "stimolo esterno" rispetto all'agente: si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2008, n. 24683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24683 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 22/05/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 913
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 009590/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI AR, N. IL 03/10/1986;
avverso SENTENZA del 17/01/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Galati Giovanni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Veneto Armando.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17.1.2008, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della decisione emessa il 13.12.2006 dal GUP del tribunale della stessa città all'esito di giudizio abbreviato, concedeva a IA RM le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante dei futili motivi e riduceva a sette anni e quattro mesi di reclusione la pena inflitta all'imputato ritenuto responsabile dei delitti di tentato omicidio e di porto e detenzione illegale di una pistola con la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado. Il difensore dell'imputato proponeva ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche e all'omessa applicazione dell'attenuante della provocazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non ha fondamento.
Deve premettersi che i giudici di merito hanno correttamente ritenuto esistente l'aggravante prevista dall'art. 61 c.p., n. 1, rilevando, con motivazione esente da mende logiche e giuridiche, come la giurisprudenza consolidata di questa Corte abbia chiarito che, ai fini dell'aggravante in esame, per motivo deve intendersi l'antecedente psichico della condotta, ossia l'impulso che ha indotto il soggetto a delinquere, e che il motivo deve qualificarsi futile quando la determinazione delittuosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato, rispetto alla gravità del reato, da apparire, per la generalità delle persone, assolutamente insufficiente a provocare l'azione delittuosa, tanto da poter considerarsi, più che una causa determinante dell'evento, un pretesto o una scusa per l'agente di dare sfogo al suo impulso criminale (Cass., Sez. 1, 11 febbraio 2000, Dolce;
Cass., Sez. 1, 19 gennaio 1999, P.M. in proc. Zumbo ed altri;
Cass., Sez. 6, 3 giugno 1998, Rova). Ciò posto, una volta acclarato la sussistenza dell'aggravante del motivo futile anche in riferimento al contesto sociale in cui il crimine è stato commesso, la Corte di merito ha giustamente disatteso il motivo di appello e ha puntualmente applicato, il principio accolto dall'uniforme giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza aggravante dei motivi futili - il cui presupposto consiste in una evidente ed oggettiva sproporzione tra movente ed azione delittuosa, rivelatrice di un istinto criminale più spiccato da punire, quindi, più severamente - è incompatibile con l'attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude di per sè l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista (Cass. sez. 1, 20 ottobre 1997, Trovato;
sez. 1, 6 dicembre 1991, Perrone).
Deve essere disattesa anche la doglianza relativa all'omesso riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, in quanto il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti è stato formulato con l'equilibrio apprezzamento dei parametri oggettivi e soggettivi indicati nell'art. 133 c.p., onde le censure del ricorrente devono considerarsi prive di consistenza.
In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2008