Sentenza 22 settembre 2006
Massime • 2
Deve escludersi la sussistenza dell'aggravante dei motivi abietti nel caso in cui il reato di lesioni o maltrattamenti sia compiuto per ragioni di pura gelosia che, collegata ad un sia pure abnorme desiderio di vita in comune, non è, da sola, espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima né manifestazione di intolleranza alla insubordinazione di questa, considerata come propria appartenenza.
In tema di flagranza del reato di lesioni personali volontarie lievi (art. 582 comma secondo cod. pen.), la previsione dell'arresto, sancita dall'art. 381, comma secondo lett. f), cod. proc. pen. quando la querela sia stata presentata, deve ritenersi abrogata, risultando incompatibile con il D.Lgs. n. 274 del 2000 che ha attribuito tale reato alla cognizione del Giudice di pace, contemporaneamente escludendo, all'art. 2, che nel relativo procedimento trovino applicazione le disposizioni in materia di arresto e non menzionando, all'art. 19, tra i poteri di tale giudice, quello di procedere alla convalida dell'arresto. L'implicita abrogazione è operativa non solo quando a giudicare di tale reato sia il Giudice di pace, ma anche quando sia chiamato a giudicare il Tribunale per ragioni di connessione, essendo comunque irrogabile, in relazione alla detta fattispecie, soltanto una pena diversa da quella detentiva.
Commentario • 1
- 1. Maltrattamenti: compatibili con l’applicazione della provocazione della persona offesa?Accesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 25 luglio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2006, n. 35368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35368 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 22/09/2006
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1165
Dott. DI TOMASSI MA Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 1356/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di S. MA Capua Vetere;
avverso l'ordinanza pronunciata in data 4.10.2005 dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di S. MA Capua Vetere;
nei confronti di:
AB IO, nato a [...] il [...];
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, Dott. Antonio Mura, con le quali si chiede l'annullamento della ordinanza impugnata, per i profili di diritto evidenziati.
FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di S. MA Capua Vetere non convalidava l'arresto effettuato il 1.10.2005 nei confronti di IO AB per i reati di maltrattamenti e lesioni commessi sino alla data dell'arresto medesimo ai danni di MA AL, e rigettava la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere contestualmente avanzata dal Pubblico ministero per tali reati. In particolare al AL risultavano contestati:
(A) il reato di cui agli artt. 572 c.p. "per maltrattamenti abituali contro la convivente AL MA, che perseguitava con vessazioni, ingiurie, minacce, percosse e richieste ingiustificate di denaro;
(B) il reato di cui all'art. 582 c.p., art. 576 c.p., comma 1, nn. 1 e 2, art. 61 c.p., comma 1, n. 2, art. 585 c.p. "perché al fine di eseguire il reato sub A) e per l'abietto motivo di vendetta contro la AL MA che lo aveva lasciato, con un pugno al volto le cagionava ematomi ed ecchimosi guaribili in 5 giorni s.c.". Osservava il Giudice delle indagini preliminari, quanto al primo reato, che l'episodio verificatosi nella serata del 1 ottobre, riconducibile ad un "litigio, seppur violento" non era sufficiente, neppure considerando i precedenti avvenimenti del 4 agosto, ad integrare gli estremi del delitto di maltrattamenti, in assenza di elementi idonei a configurare l'abitualità della condotta. Mancavano inoltre precisi elementi circa possibili condotte criminose anteriori a quella di agosto, mentre la lite a seguito della quale l'indagato era stato arrestato appariva verosimilmente da ricondurre a gelosia dell'indagato. "Essendo perciò ravvisabili solo i delitti di ingiuria e lesioni personali lievi, per i quali non è consentita l'applicazione di misure cautelari", l'imputato doveva essere rimesso in libertà.
Ricorre il Pubblico Ministero chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Con il primo motivo il ricorrente denunzia che l'ordinanza con la quale il Giudice delle indagini preliminari non ha convalidato l'arresto è totalmente carente di motivazione con riferimento al reato di lesioni aggravate. Ed evidenzia che, anche ad escludere entrambe le aggravanti contestate, per tale reato l'arresto in flagranza era comunque consentito ai sensi dell'art. 381 c.p.p., comma 1, lettera f), in presenza di rituale querela della persona offesa.
Con il secondo motivo, evocando la violazione di legge, censura la motivazione con la quale il Giudice delle indagini preliminari ha escluso la sussistenza dell'ipotesi prevista dall'art. 572 c.p. affermando che non emergeva l'abitualità degli episodi di violenza contestati alla stregua di maltrattamenti.
DIRITTO
Preliminare, atteso il tenore della contestazione delle aggravanti sub B), è l'esame del secondo motivo, relativo alla parte dell'ordinanza con la quale è stata innanzitutto esclusa la ravvisabilità del reato di maltrattamenti nelle condotte addebitate all'Abate, che appare all'evidenza inammissibile. Le censure sono difatti nella sostanza esclusivamente articolate in fatto, riproducendosi in ricorso interi passi delle denunzie - querele della AL dell'agosto e dell'ottobre 2005, delle dichiarazioni da questa rese alla P.G., del verbale d'arresto, e delle annotazioni di servizio dei Carabinieri, che non possono essere oggetto di rilettura in questa sede al fine di sindacare la plausibile in fatto e corretta in diritto considerazione contenuta nel provvedimento impugnato che mancavano precisi elementi comprovanti che l'indagato al di fuori dei due episodi denunziati avesse abitualmente sottoposto la AL a vessazioni e maltrattamenti. E peraltro il ricorrente, a fronte del rilievo dato dal Giudice delle indagini preliminari alle occasioni di gelosia, neppure adduce argomenti per evidenziare che le condotte attribuite all'imputato erano altresì connotate dalla volontà di sottoporre la vittima a sofferenze fisiche e morali in modo abituale, così da rendere configurabile quel dolo unitario di vessazione richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte per la configurabilità del delitto in esame (tra molte: Sez. 6^, n. 7192 del 04/12/2003, Camicia;
Sez. 6^, n. 39927 del 22/09/2005, Agugliaro). Quanto al primo motivo, osserva il Collegio che effettivamente il Giudice delle indagini preliminari non ha espressamente fatto riferimento al reato di lesioni nella parte dell'ordinanza formalmente dedicata alla convalida dell'arresto. Pur tuttavia le ragioni della mancata convalida emergono dagli atti e non solo merce il sincopato riferimento alle ragioni esposte in ordine al mancato accoglimento della richiesta di misura cautelare ricavabile dall'espressione "cfr. anche ordinanza che segue". Occorre infatti rilevare che la "contestazione" del reato di lesioni aggravate risultava articolata con un riferimento (normativo e in fatto) alla aggravante del nesso teleologico e altro riferimento (contenuto nella sola esposizione in fatto) alla aggravante del motivo abietto costituito dal desiderio di vendetta contro la donna che aveva lasciato l'imputato.
La prima aggravante è risultata di fatto e non implausibilmente, come s'è detto, esclusa, a prescindere da ogni considerazione in tema d'assorbimento, dalla ritenuta insussistenza dell'ipotesi delittuosa alla quale il secondo fatto si pretendeva finalisticamente avvinto.
La seconda risulta, sempre in fatto, altrettanto pacificamente esclusa dal provvedimento impugnato che non illogicamente ha ricondotto gli episodi denunziati a mere, semplici, "ragioni" di gelosia dell'Abate.
E la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che non può configurare motivo abietto la sola manifestazione per quanto parossistica e ingiustificabile di gelosia, che, collegata "ad un sia pur abnorme desiderio di vita in comune", non è espressione di per sè "di spirito punitivo nei confronti della vittima considerata come propria appartenenza, della quale pertanto non può tollerarsi l'insubordinazione" (tra molte: Sez. 1^, n. 9590 del 22/09/1997, Scarola;
nello stesso senso, sostanzialmente: Sez. 1^, n. 1574 del 01/12/1969, Portelli). Il ricorrente, d'altro canto, non censura specificatamente le considerazioni espresse nel provvedimento impugnato che riconducono il fatto alla ipotesi delle lesioni lievi (non aggravate), ma afferma che "anche volendo escludere entrambe le aggravanti rubricate" avendo la AL proposto querela, l'arresto in flagranza era consentito dall'art. 381 c.p.p., comma 1, lettera f). In diritto, tuttavia, l'affermazione risulta errata. Il reato di lesioni lievi di cui al secondo comma dell'art. 582 c.p., procedibile cioè a querela, quale risulta essere quello in esame una volta escluse le aggravanti, è divenuto infatti di competenza del giudice di pace con il D.Lgs. n. 274 del 2000. Orbene, l'art. 2, di tale D.Lgs. dispone che, per tutto ciò che non è previsto nel medesimo D.Lgs., si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale e nei titoli 1 e 2 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, ad eccezione delle disposizioni relative: "a) all'incidente probatorio;
b) all'arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto;
c) alle misure cautelari personali;
d) alla proroga del termine per le indagini;
e) all'udienza preliminare;
f) al giudizio abbreviato;
g) all'applicazione della pena su richiesta;
h) al giudizio direttissimo;
i) al giudizio immediato;
l) al decreto penale di condanna". L'art. 19, inoltre, sotto la rubrica "Provvedimenti del giudice di pace nel corso delle indagini", non prevede in alcun modo provvedimenti in tema di misure precautelari.
Risulta dunque evidente, che, allorquando, si proceda per reati di competenza del giudice di pace dinnanzi al giudice di pace, non vi è alcuna possibilità che l'arresto possa essere convalidato, essendo tale situazione "incompatibile sia con la individuazione degli organi che svolgono funzioni giudiziarie nei procedimenti davanti al giudice di pace, sia con la tassatività delle funzioni che, nel corso delle indagini preliminari, possono essere svolte dallo stesso giudice di pace" (Sez. 4^, n. 6501 del 26/09/2002, PE). Deve allora concludersi che la previsione dell'arresto per i reati di competenza del giudice di pace è stata abrogata per incompatibilità dal D.Lgs. n. 274 del 2000, "non potendosi ipotizzare, in ossequio ai principi posti dall'art. 13 Cost., comma 3, la possibilità di una limitazione della libertà personale disposta in via d'urgenza dall'autorità di pubblica sicurezza, senza che vi sia un giudice competente per la convalida nelle quarantotto ore successive" (sent. PE citata).
Non può tuttavia ipotizzarsi che tale facoltà, implicitamente abrogata nel procedimento dinanzi al giudice di pace, risorga, per i medesimi reati di competenza del Giudice di pace allorché alla trattazione di questi proceda, per ragioni di connessione, il Tribunale.
Siffatta soluzione contrasterebbe infatti innanzitutto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della razionalità della (differente)
normativa applicabile in fase preprocessuale, in forza di una "prognosi" sulla competenza, affidata alla Polizia giudiziaria, che sarebbe insindacabile proprio nei casi in cui fosse errata. Risolutivo appare comunque il rilievo che una simile interpretazione presupporrebbe che per reati per i quali non può in alcun modo intervenire condanna a pena detentiva (tali sono quelli divenuti di competenza del giudice di pace) sia invece possibile procedere, nel corso delle indagini, ad una limitazione della libertà personale:
soluzione in verosimile contrasto con le ragioni già esposte da C. Cost., n. 42 del 1973 e la lettura congiunta degli artt. 3, 13 e 27 Cost.. Sicché può affermarsi che la previsione dell'arresto per i reati di competenza del giudice di pace deve ritenersi abrogata dal D.Lgs. n.274 del 2000, per incompatibilità non solo del regime procedurale ma anche del regime sostanziale riservato da siffatto decreto a tali reati, non potendo ipotizzarsi ne' l'applicazione di misura cautelare nè di misura precautelare per fattispecie per le quali non può intervenire condanna a pena detentiva.
In conclusione, perciò, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2006