Sentenza 12 maggio 2006
Massime • 1
In tema di reato continuato, l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità e la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, anche in caso di riconoscimento in sede esecutiva, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici hanno un carattere sintomatico e non direttamente dimostrativo, per cui l'accertamento, che in tale fase è officioso e non comporta oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2006, n. 35797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35797 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 12/05/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1727
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 032915/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA RI, N. IL 13/11/1966;
avverso ORDINANZA del 28/06/2005 TRIBUNALE di MONZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G., Dr. Ciampoli Luigi (conformi). OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Monza, in funzione di giudice dell'esecuzione, parzialmente accogliendo la richiesta di RA IO, ha ritenuto la continuazione tra reati in materia di stupefacenti commessi negli anni 1990 - 1993 e giudicati con tre diverse sentenze irrevocabili, rideterminando ed unificando le pene. Ricorre per Cassazione la difesa, denunciando: 1) erronea determinazione della pena, in quanto era stata assunta come base quella inflitta con la sentenza 16.5.2000 della Corte d'Appello di Milano (11 anni di reclusione e L. 70.000.000 di multa) senza considerare che essa si riferiva a fatti già ritenuti in continuazione dal giudice della cognizione, onde andava invece preso a base del computo il trattamento sanzionatorio adottato per il solo reato più grave, dovendo per tutti gli altri fatti essere operato un autonomo aumento ex art. 81 c.p.; 2) erronea esclusione dalla continuazione delle condanne per corruzione (commessa fra il novembre 1992 e il febbraio 1983) e per un ulteriore reato in materia di droga (commesso in epoca anteriore al 14.12.1996).
Il primo motivo di gravame è fondato. Infatti, dal certificato penale risulta che la condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Milano il 16.5.2000 (in parziale riforma della sentenza 3.7.1998 del Tribunale della sede) riguarda: 1) la costituzione, direzione o finanziamento di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74), commessa dal gennaio 1991; 2) la detenzione illecita di sostanze stupefacenti (citato D.P.R., art. 73), continuata, in concorso, commessa nel settembre 1992; è dato espressamente atto che venne "ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai punti 1) e 2)". Ora, per costante giurisprudenza, quando si chieda l'applicazione della continuazione in fase esecutiva in ordine a più condanne, delle quali quella più grave sia stata pronunciata per più reati già uniti dal vincolo della continuazione nel giudizio di cognizione, deve essere assunta come base la pena inflitta, in tale giudizio, per la violazione più grave, prescindendosi dall'aumento per i reati satelliti, che dovrà essere "ex novo" determinato dal giudice dell'esecuzione, tenuto conto dell'estensione del vincolo ex art. 81 c.p. ad ulteriori fatti (cfr., ad es., Cass., Sez. 1^, 8.4/31.5.1997,
Ruga; 29.11/3.12.2000, Aperi;
25.2/31.7.2003, Mazza). Ne segue che l'ordinanza impugnata, avendo invece assunto come base di calcolo la pena di 11 anni di reclusione e L. 70.000.000 di multa complessivamente inflitta dalla sentenza 16.5.2000 per più reati già in quella sede ritenuti in continuazione, ha adottato un metodo errato di determinazione della pena;
l'ordinanza impugnata va perciò annullata sul punto, con rinvio per nuovo esame in osservanza del principio di diritto sopra enunciato.
Infondato è invece il secondo motivo di gravame. Va in proposito ribadita l'ormai consolidata giurisprudenza secondo cui la continuazione presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, quale quello tipico dell'associazione per delinquere (cfr., per tutte, Cass., Sez. 2^, 7/19.4.2004, Tuzzeo;
Sez. 1^, 15.11.2000/31.1.2001, Barresi). La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminose indipendenti e reiterate - investendo l'inesplorabile interiorità psichica del soggetto deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l'omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo;
l'accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni.
Tanto premesso, va rilevato che nel caso di specie il giudice "a quo" ha ragionevolmente escluso la configurabilità del vincolo ex art. 81 c.p. tra i reati risalenti al 1990 - 1993, l'eterogeneo delitto di corruzione e un ulteriore episodio di traffico di stupefacenti anteriore al 14.12.1996. Quanto alla condotta corruttiva, ha ritenuto che l'esame della vicenda processuale deponeva per un'azione volta a favorire l'attività criminale svolta autonomamente dal padre, nella quale il ricorrente non risultava personalmente coinvolto;
circa il fatto "anteriore" al dicembre 1996, le intercettazioni telefoniche deponevano per un acquisto di droga di non molto precedente, ragionevolmente non collegabile agli altri. Le obiezioni avanzate con il ricorso sono rivolte a prospettare un'alternativa interpretazione delle risultanze processuali, risolvendosi in censure in punto di fatto non consentite nel giudizio di legittimità e oltretutto basate sulla pretesa estensione agli episodi in esame della programmazione associativa, irrilevante perché tra il reato associativo - caratterizzato da un programma generico - ed i reati fine non è di regola ravvisabile il vincolo della continuazione, a meno che, all'atto della costituzione o dell'adesione all'organizzazione criminale, il soggetto non abbia già ideato singoli delitti rientranti nel programma, situazione qui neppure specificamente dedotta. Il ricorso va dunque per questa parte respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena per il reato continuato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Monza;
rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2006