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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 07/07/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N. R.G. 543/2020
Il Tribunale Ordinario di Fermo, in persona del Giudice Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 543 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2020 vertente
T R A
Parte_1
( ), autorizzata giusta decreto del G.D. del 09.03.2020, con P.IVA_1
l'Avv. UGO CIARROCCHI
ATTORE
E
(Codice Operatore Economico SM04581), con l'Avv. CP_1
MAURA VADALA', giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
CONVENUTA
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attore: “come da memoria 183, comma sesto n. 1 c.p.c.” e, dunque: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa eccezione, deduzione e conclusione avversaria: pronunciare, per i motivi di cui in narrativa,
l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del Parte_1
e per l'effetto revocare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 l.
[...] fall. e 2901 c.c. tutti i contratti di cessione di credito emessi dalla società
a favore della Sa. come analiticamente descritti in Parte_1 CP_2
narrativa, e, per l'effetto, dichiarare che il ha diritto a Parte_1
soddisfarsi esecutivamente sui crediti portati dalle predette cessioni e ancora non riscossi dalla Società cessionaria;
altresì condannare la società Part alla refusione, in favore del , della somma di € CP_2 Parte_1
128.733,00, già incassata sulle cessioni sino al 02.08.2015, ed a quelle ulteriori che verranno accertate nel corso del giudizio, comunque sino a concorrenza dell'intera somma ceduta pari ad € 307.242,07, o della somma maggiore o minore che il Tribunale accerterà, oltre ad interessi;
in ogni caso, condannare la Società convenuta alla refusione, in favore del
attore, delle spese e compensi professionali di causa, oltre Parte_1
rimborso forfettario 15%, iva e cap accessori.”
Convenuto: “precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione,” e, dunque: “accertare e dichiarare l'infondatezza delle pretese creditorie di parte attrice e, per gli effetti, 1) rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
2) condannare parte attrice alle spese ed onorari di causa.”
MOTIVAZIONE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE Part Con citava in giudizio Fe. Parte_1
chiedendo dichiararsi inefficaci ai sensi dell'art. 66 L.F. e dell'art. 2901
c.c. una serie di contratti di cessione di credito “pro-solvendo” tutti stipulati in data 10.03.2015 (allegati da 3 a 60 atto di citazione) e con i quali la società poi fallita aveva ceduto alla convenuta i crediti (per un valore di € 307.242,07) da essa vantati nei confronti dei soggetti indicati nell'atto di citazione. L'attore, inoltre, deducendo che la convenuta avesse già incassato, dai debitori ceduti, la somma di € 128.733, 00, chiedeva altresì condannarsi la stessa, per il caso di accoglimento della domanda revocatoria, a retrocedere l'equivalente monetario dei crediti già escussi.
Il pregiudizio della massa dei creditori, sosteneva l'attore, derivava dall'ingente valore dei crediti ceduti, nonché dal patrimonio della società fallita, il quale non ricomprendeva alcun bene immobile, ed era costituito sostanzialmente dai propri crediti verso altre società, sicché, la cessione di tali crediti a favore di uno soltanto dei propri creditori aveva determinato la sottrazione alla massa degli unici beni aggredibili. La conoscenza del pregiudizio in capo alla convenuta, invece, doveva ricavarsi dal fatto che, già dal 2014, la società poi fallita aveva subito numerosi protesti, nonché dal fatto che la stessa aveva maturato nel 2014 un elevatissimo debito nei confronti della convenuta pari ad € 2.699.354, 00; tale ultima circostanza, in particolare, ad uno con l'avvenuta cessione dei crediti, non poteva non comportare la conoscenza in capo alla convenuta dello stato di insolvenza in cui versava la cedente. Part Con Si costituiva in giudizio Fe. chiedendo il rigetto delle avverse domande.
Deduceva, in particolare, che, in ragione dei rapporti di fiducia con essa intercorrenti, non aveva mai verificato se la società poi fallita aveva protesti o problemi finanziari;
né vi erano avvisaglie in tal senso, atteso che la controparte aveva un nutrito portafoglio di clienti. Doveva quindi escludersi la conoscenza in capo ad essa convenuta del pregiudizio per come dedotto dall'attore; inoltre, al momento della stipulazione dei contratti di cessione, a dispetto del sopravvenuto fallimento, la situazione patrimoniale della cedente era tutt'altro che compromessa. Ancora, deduceva la convenuta che dall'atto di citazione non emergevano gli elementi ritenuti necessari dalla Cassazione per l'utile esperimento della revocatoria ordinaria da parte del fallimento.
Infine, rappresentava che dalla contabilità di essa società “risulterebbe che
i crediti incassati dai debitori ceduti siano di gran lunga di importo inferiori a quelli indicati” dall'attore, non essendo il mastrino di controparte un documento affidabile.
Alla prima udienza del 16.07.2020 il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Depositate ad opera delle parti le memorie istruttorie, con ordinanza del
06.05.2021 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26.10.2023, compariva esclusivamente l'attore e il
Giudice, fatte precisare le conclusioni, assegnava alle parti i termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. e rimetteva la causa in decisione.
Con ordinanza del 03.04.2024 il Giudice rimetteva la causa sul ruolo ordinando, ex art. 210 c.p.c., alla convenuta di “esibire […] i propri libri contabili dal 2015 alla data di introduzione del giudizio e, in particolare, del libro giornale e della scheda contabile del cessionario”; parte convenuta depositava i documenti in data 17.06.2024.
All'udienza del 13.03.2025, infine, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
***
La domanda revocatoria è fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
Risulta depositato dall'attore, con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c., prospetto dello stato passivo del dal quale si Parte_1 evincono debiti per oltre € 9.000.000. Ebbene, considerata la data di fallimento della società (3.2.2016), non può revocarsi in dubbio che, al momento della stipulazione dei contratti di cessione per cui è causa
(10.03.2015), risalente a meno di un anno prima rispetto alla dichiarazione di fallimento, avesse già una consistente Parte_1
esposizione debitoria, dovendo escludersi, anche considerando che il passivo fallimentare si riferisce a numerosissimi creditori, che il suddetto debito sia maturato, in tutto, nei pochi mesi intercorrenti tra le cessioni per cui è causa e la dichiarazione di fallimento.
Ancora, risulta altresì depositato dall'attore l'inventario dei beni del al momento del fallimento, rappresentativo di Parte_1
un patrimonio di soli € 62.089,00.
Detto quanto precede, appare dunque evidente che i contratti di cessione di credito impugnati in revocatoria, in quanto disponenti, come documentalmente provato (cfr. contratti di cessione depositati), oltre che non contestato, di diritti del debitore dell'ingentissimo valore di €
307.242,07, senza alcun corrispettivo in suo favore (i contratti, invero, sebbene prevedessero la compensazione dei crediti della convenuta nei confronti della debitrice, prevedevano altresì l'assunzione della garanzia di quest'ultima in ordine alla solvenza dei debitori ceduti), abbiano diminuito la garanzia patrimoniale generica della debitrice e dunque pregiudicato la possibilità dei suoi creditori di vedere, anche soltanto in sede concorsuale, soddisfatti i propri crediti, con la conseguenza che deve ritenersi sussistente il primo requisito per l'utile esperimento dell'azione revocatoria, rappresentato dall'eventus damni.
Peraltro, atteso che, come sopra visto, nessun corrispettivo veniva pattuito nei confronti della convenuta per la cessione crediti, con la conseguenza che i contratti devono considerarsi atti a titolo gratuito, ne deriva pure che, quanto all'elemento soggettivo da valutare per la fondatezza dell'azione revocatoria intentata, deve esclusivamente farsi riferimento alla posizione del debitore disponente, il quale, in ragione dell'elevatissima entità dei propri debiti e dell'esiguità del proprio patrimonio (tanto che di lì ad alcuni mesi sarebbe stato dichiarato fallito) non poteva non essere a conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei propri creditori, i quali, infatti, avrebbero potuto trovare certamente minore soddisfazione in sede concorsuale.
Ad abundantiam si aggiunge, comunque, che neppure è seriamente sostenibile, come per contro dedotto dalla convenuta, la mancanza di consapevolezza in capo alla stessa del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei creditori del disponente, atteso che la convenuta, da un lato e come da essa ammesso, era certamente a conoscenza dell'imponente volume d'affari della disponente (e, conseguentemente, della certa presenza di creditori a vario titolo), da altro lato, che non poteva non prefigurarsi una situazione di irreversibile crisi della disponente e, ciò, in virtù sia dell'anomalia della contestuale cessione in favore della convenuta di crediti del valore di € 307.242,07, sia del fatto che la disponente aveva un'esposizione debitoria nei confronti della convenuta, come non contestato, di oltre € 2.000.000, essendo dunque, peraltro, da escludere, data l'ingente esposizione debitoria, che la convenuta non avesse preso contezza dei protesti elevati contro la disponente nel 2014.
Alla luce di tutto quanto detto, dunque, sussistono i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. per l'utile esperimento dell'azione revocatoria, con la conseguenza che, in accoglimento della domanda attorea, devono essere dichiarati inefficaci nei confronti del fallimento i contratti di cessione di credito per cui è causa stipulati in data 10.03.2015 tra Parte_1
e la convenuta.
[...] Con domanda accessoria all'accoglimento dell'azione revocatoria,
l'attore, ancora, ha chiesto condannarsi la convenuta al pagamento della somma di € 128.733,00 quale somma da essa incassata dall'escussione dei crediti ceduti. Tale domanda è fondata soltanto nei limiti che seguono.
Fondamento della domanda è la dichiarata inefficacia delle cessioni di credito per cui è causa effettuate a favore della convenuta, e la conseguente indebita detenzione, da parte della convenuta, per l'importo richiesto (€ 128.733,00), dei pagamenti in suo favore effettuati dai debitori ceduti. Dunque, essendo l'effettiva escussione dei crediti fatto costitutivo della domanda attorea, è all'attore, diversamente da quanto invece da esso sostenuto, che spetta provare, avendo la convenuta contestato tale circostanza, l'effettivo incasso da parte della convenuta, per l'importo richiesto, dei crediti ceduti.
Ebbene, a sostegno della sua domanda, l'attore ha dedotto che l'incasso per € 128.733,00 da parte della convenuta dei crediti ceduti emergerebbe dai mastrini contabili di essa attrice. Tali documenti, tuttavia, sebbene indicati negli atti ed in disparte la considerazione che provengono dal soggetto che intende avvantaggiarsene, non risultano depositati.
Peraltro, a seguito dell'ottemperanza da parte della convenuta all'ordine di esibizione emesso nei suoi confronti, ordine richiesto in sede istruttoria dall'attore, l'attore nulla ha dedotto con riferimento alle concrete risultanze della suddetta documentazione, non potendo pertanto ritenersi provata, all'esito dell'istruttoria, la fruttuosa escussione da parte della convenuta dei crediti ad essa ceduti, per il valore di € 128.733,00 richiesto dall'attore. Tuttavia, può ritenersi provato, avendo la convenuta stessa ammesso tale circostanza (cfr. note di trattazione scritta del 04.03.2021 e foglio di precisazioni delle conclusioni del 25.10.2023), che la convenuta abbia incassato, dai crediti per cui è causa ad essa ceduti, la somma di € 23.816,68, con la conseguenza che la stessa, in parziale accoglimento della domanda attorea, deve essere condannata alla restituzione di tale somma in favore dell'attore, posto che tale somme è riferibile all'escussione di crediti la cessione dei quali in favore della convenuta è stata revocata nel presente giudizio.
Le spese di lite, in ragione della parziale reciproca soccombenza, devono essere compensate per un terzo e poste, per la restante parte, a carico della convenuta, liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55 del 2014, facendosi applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del dei contratti di cessione di Parte_1
credito per cui è causa stipulati in data 10.03.2015 tra la società Part e Parte_1 CP_2
2. condanna la società al pagamento, in favore del CP_2
attore, della somma di € 23.816,68, già incassata sulle Parte_1
cessioni di crediti per cui è causa;
3. compensa per un terzo le spese di lite, e condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della restante parte delle spese di lite, che liquida, già operata la compensazione, in € 14.971,33 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
07/07/2025 Il Giudice
Francesco De Perna