Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 13/04/2023, n. 6389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6389 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/04/2023
N. 06389/2023 REG.PROV.COLL.
N. 15871/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15871 del 2022, proposto da
Iraim - Istituti raggruppati per l’assistenza all’infanzia e ai minori a.s.p. (azienda pubblica di servizi alla persona), in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Dell’Unto presso il cui studio in Roma, via Tagliamento, 45, ha eletto domicilio;
contro
Ministero della cultura (Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma; Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione resistente sulla richiesta dell’11.11.2021 di verifica dell’interesse culturale dell’immobile di proprietà di Iraim a.s.p. sito in Roma, via S. Francesco di Sales, 16, ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 42 del 2004, e sulla diffida a concludere il procedimento inviata il 28.11.2022;
nonché per la nomina
di un commissario ad acta per il caso di caso di perdurante inerzia;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 12 aprile 2023 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato :
- che con ricorso notificato il 14.12.2022 (dep. il 16.12) l’azienda di servizi alla persona Iraim, nel premettere di essere un ente pubblico non economico senza finalità di lucro (nato dalla trasformazione dell’ipab Irai giusta delib. G.r. Lazio n. 33 del 4.2.2020) dotato di autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale e tecnica, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del perdurante silenzio mantenuto dal Ministero della cultura sull’istanza presentata in data 11.11.2021 per la verifica dell’interesse culturale ex art. 12 d.lgs. n. 42/2004 di un immobile (da dismettere) del proprio patrimonio disponibile;
- che, costituitasi in resistenza l’amministrazione, all’odierna camera di consiglio il giudizio è stato trattenuto in decisione;
Ritenuto :
- che ai sensi dell’art. 12, co. 10, d.lgs. n. 42/2004 (in materia di “verifica dell’interesse culturale”) “ [i]l procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta ” (l’art. 46, co. 5, lett. b , n. 1, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, ha ridotto il termine a novanta giorni; ai sensi del nuovo co. 10- bis , introdotto dal n. 2 dell’anzidetto art. 46, co. 5, lett. b , “[i]n caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento è attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i successivi trenta giorni”);
- che l’amministrazione non ha contestato l’avvenuta presentazione dell’istanza di verifica (al Segretariato regionale per il Lazio) in data 11.11.2021 né ha offerto alcun elemento dal quale evincere la mancata configurazione del silenzio;
- che in conclusione il ricorso è fondato e va accolto, dovendosi conseguentemente ordinare al Ministero resistente di provvedere sull’istanza di Iraim nel termine di 30 giorni dalla comunicazione (o, se anteriore, dalla notificazione) della presente sentenza, con nomina sin d’ora di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia;
- che le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II- quater , definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina all’amministrazione resistente di provvedere sull’istanza della parte ricorrente entro 30 giorni dalla data della comunicazione (o, se anteriore, della notificazione) della presente sentenza;
- nomina sin d’ora come commissario ad acta , per l’ipotesi di perdurante inadempimento, il Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, o un funzionario da lui delegato, che provvederà, su sollecitazione di parte ricorrente, entro i successivi 30 giorni;
- condanna l’amministrazione resistente a pagare alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre iva e cpa come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Donatella Scala, Presidente
Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore
Francesca Santoro Cayro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Alberto di Nezza | Donatella Scala |
IL SEGRETARIO