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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 136/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARLIZZI GAETANO, Presidente
D'RI DONATO, Relatore
POMPEI PATRIZIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 577/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO ISTANZA n. 0095958 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato il rigetto dell'istanza di autotutela di cui in epigrafe, che confermava il blocco dei crediti cd. Superbonus chiedendone l'annullamento.
Si è costituito l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso perché privo della natura di “documento informatico” processualmente rilevante, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso sia destituito di fondamento e che debba, pertanto, essere respinto.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Ufficio, atteso che il ricorso, redatto e sottoscritto analogicamente, risulta poi firmato digitalmente, come si desume anche dall'estensione del file (pdf.p7m).
Venendo al merito, si osserva che assorbente risulta la circostanza per cui l'odierno ricorrente ha ritardato la comunicazione all'Enea dei dati relativi ai lavori eseguiti, rispetto al termine previsto dall'art. 4, comma 1-bis lett. b) del d.m. 19 febbraio 2007 - emanato in attuazione dell'art. 1, comma 349 della l. 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli adempimenti da prevedere in relazione alle agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici - di novanta giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito Internet indicato, dei dati descrittivi dell'intervento eseguito.
Invero, questa Corte - consapevole del contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sul punto - intende dare continuità all'orientamento secondo il quale l'omessa preventiva comunicazione all'Enea dell'elenco delle spese di riqualificazione energetica, prevista dall'art. 4, comma 1, lett. b) del decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007, attuativo del disposto dell'art. 1, comma 349, della l. n. 296 del 2006, è causa di decadenza dal beneficio, in quanto tale adempimento ha lo scopo di impedire eventuali frodi, consentendo di verificare che i lavori, in quanto diretti a salvaguardare l'ambiente risparmiando energia, siano meritevoli dei vantaggi fiscali, così realizzando, in conformità ai principi costituzionali, un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell'ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato (Cass., Sez. Trib., ord. n. 15178 del 12/4/24; Cass, Sez.
6-5 civ., ord. n. 34151 del 21/12/22, Rv. 666436 - 01).
In particolare, plurime sono le ragioni che consigliano detta opzione ermeneutica: i) l'art. 4 del citato d.m. 19 febbraio 2007 afferma chiaramente che l'omessa comunicazione preventiva all'Enea costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica;
ii) detta conclusione - che si desume agevolmente anche dall'espressione adoperata dalla norma, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono “tenuti”
a trasmettere all'Enea i dati relativi ai lavori eseguiti - risulta coerente con quanto, con indirizzo costante, la
Suprema Corte ha avuto modo di affermare, circa la natura delle norme che introducono agevolazioni od esenzioni come norme di stretta interpretazione;
iii) la natura perentoria del termine può in ogni caso ricavarsi dalla lettura sistematica dell'istituto (sul punto, illuminanti sono i principi affermati da Cass. sez. 6-5, ord. 14 febbraio 2019, n. 4331 e a Cass. sez. 5, 11 luglio 2019, n. 18610); iiii) trattandosi di un onere posto in capo alla parte contribuente perché questa possa ottenere un vantaggio fiscale, l'assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l'agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione, mentre il riconoscimento dell'agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione, «non trattandosi quindi di un inutile onere burocratico contrario al principio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41, comma 1, Cost. ma di un adempimento non particolarmente oneroso e ragionevolmente esigibile in relazione ad un dovere di attenersi ad uno standard di normale diligenza (Cass. n. 16625 del 2020; Cass. n. 13479 del 2016), indispensabile per consentire all'organo competente di svolgere eventualmente i controlli che ritenga necessari»; ciò con riferimento «alla meritevolezza dei lavori in relazione ai limiti previsti dall'art. 41, comma 2, Cost. (specie in ragione delle modifiche intervenute con legge costituzionale n. 1 del 2022 a tutela dell'ambiente» (Cass. ord. 34151/22, cit.); iiiii) del resto, ove un termine decadenziale non sia espressamente indicato dalla legge nella sua scadenza, questo non significa che la stessa non possa e debba essere individuata (Cass. sez. VI-V,
14.2.2019, n. 4331; Cass. n. 18610 del 2019).
Deve, altresì, aggiungersi che un siffatto approdo ermeneutico è coerente con la distinzione tra interventi di ristrutturazione edilizia (realizzabili con o senza efficientamento energetico) e interventi di riqualificazione energetica (risparmio energetico - c.d. Ecobonus, ipotesi che ricorre nel caso oggetto di scrutinio) e, di conseguenza, con le diverse funzioni svolte da L'ENEA e con le diverse finalità degli adempimenti richiesti dalle rispettive normative di riferimento, in relazione alle due tipologie di intervento di ristrutturazione o di riqualificazione energetica.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora comprensivi di interventi di efficientamento energetico
(che è cosa diversa dalla riqualificazione energetica), l'art. 16, co. 2 bis, d.l. 63/2013 stabilisce che «sono trasmesse per via telematica all'L'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al
Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali». Dunque, solo con riferimento a queste tipologie di intervento – per le quali il termine per espletare l'adempimento coincide con il termine di presentazione della dichiarazione – l'L'ENEA svolge una funzione di monitoraggio o “statistica”, con la conseguenza che la trasmissione delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, prevista dall'art. 16, comma 2-bis, cit., seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata nel termine, la perdita del diritto alla detrazione.
Diversamente, per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) - disciplinati dal d.l. n. 63/2013 - il mancato invio della comunicazione all'L'ENEA si traduce in un oggettivo ostacolo alla valutazione tecnica delle opere eseguite, riservata al competente organo, funzionale a garantire l'interesse generale all'esecuzione di lavori che migliorino l'impatto ambientale, attraverso un effettivo risparmio energetico e, pertanto, alla conseguente spettanza della detrazione. In questa seconda ipotesi, invero, l'L'ENEA non svolge solo un mero compito di monitoraggio e di rendicontazione al Ministero, ma esegue specifiche verifiche di natura tecnica, sia documentali che sul posto, sugli interventi realizzati, volte ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Sul punto, le circolari n. 19/2020 e 7/2021 (diversamente dalla n. 46/E del 18/4/19, relativa alle detrazioni per “ristrutturazione edilizia”) hanno confermato l'obbligo di trasmissione dei dati all'L'ENEA, quale condizione per la fruizione dell'Ecobonus, tenendo distinta la valenza dell'adempimento nel diverso ambito della detrazione connessa alla ristrutturazione edilizia.
In conclusione, il tardivo invio all'L'ENEA della comunicazione relativa ai dati inerenti ai lavori eseguiti ha determinato decadenza dal beneficio.
L'oscillazione giurisprudenziale esistente sul tema oggetto del presente procedimento costituisce giustificato motivo per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva, rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 2, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CARLIZZI GAETANO, Presidente
D'RI DONATO, Relatore
POMPEI PATRIZIA, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 577/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RIGETTO ISTANZA n. 0095958 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 133/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato il rigetto dell'istanza di autotutela di cui in epigrafe, che confermava il blocco dei crediti cd. Superbonus chiedendone l'annullamento.
Si è costituito l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso perché privo della natura di “documento informatico” processualmente rilevante, chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che il ricorso sia destituito di fondamento e che debba, pertanto, essere respinto.
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Ufficio, atteso che il ricorso, redatto e sottoscritto analogicamente, risulta poi firmato digitalmente, come si desume anche dall'estensione del file (pdf.p7m).
Venendo al merito, si osserva che assorbente risulta la circostanza per cui l'odierno ricorrente ha ritardato la comunicazione all'Enea dei dati relativi ai lavori eseguiti, rispetto al termine previsto dall'art. 4, comma 1-bis lett. b) del d.m. 19 febbraio 2007 - emanato in attuazione dell'art. 1, comma 349 della l. 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli adempimenti da prevedere in relazione alle agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici - di novanta giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito Internet indicato, dei dati descrittivi dell'intervento eseguito.
Invero, questa Corte - consapevole del contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sul punto - intende dare continuità all'orientamento secondo il quale l'omessa preventiva comunicazione all'Enea dell'elenco delle spese di riqualificazione energetica, prevista dall'art. 4, comma 1, lett. b) del decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 febbraio 2007, attuativo del disposto dell'art. 1, comma 349, della l. n. 296 del 2006, è causa di decadenza dal beneficio, in quanto tale adempimento ha lo scopo di impedire eventuali frodi, consentendo di verificare che i lavori, in quanto diretti a salvaguardare l'ambiente risparmiando energia, siano meritevoli dei vantaggi fiscali, così realizzando, in conformità ai principi costituzionali, un ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell'ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato (Cass., Sez. Trib., ord. n. 15178 del 12/4/24; Cass, Sez.
6-5 civ., ord. n. 34151 del 21/12/22, Rv. 666436 - 01).
In particolare, plurime sono le ragioni che consigliano detta opzione ermeneutica: i) l'art. 4 del citato d.m. 19 febbraio 2007 afferma chiaramente che l'omessa comunicazione preventiva all'Enea costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica;
ii) detta conclusione - che si desume agevolmente anche dall'espressione adoperata dalla norma, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, sono “tenuti”
a trasmettere all'Enea i dati relativi ai lavori eseguiti - risulta coerente con quanto, con indirizzo costante, la
Suprema Corte ha avuto modo di affermare, circa la natura delle norme che introducono agevolazioni od esenzioni come norme di stretta interpretazione;
iii) la natura perentoria del termine può in ogni caso ricavarsi dalla lettura sistematica dell'istituto (sul punto, illuminanti sono i principi affermati da Cass. sez. 6-5, ord. 14 febbraio 2019, n. 4331 e a Cass. sez. 5, 11 luglio 2019, n. 18610); iiii) trattandosi di un onere posto in capo alla parte contribuente perché questa possa ottenere un vantaggio fiscale, l'assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l'agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione, mentre il riconoscimento dell'agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione, «non trattandosi quindi di un inutile onere burocratico contrario al principio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41, comma 1, Cost. ma di un adempimento non particolarmente oneroso e ragionevolmente esigibile in relazione ad un dovere di attenersi ad uno standard di normale diligenza (Cass. n. 16625 del 2020; Cass. n. 13479 del 2016), indispensabile per consentire all'organo competente di svolgere eventualmente i controlli che ritenga necessari»; ciò con riferimento «alla meritevolezza dei lavori in relazione ai limiti previsti dall'art. 41, comma 2, Cost. (specie in ragione delle modifiche intervenute con legge costituzionale n. 1 del 2022 a tutela dell'ambiente» (Cass. ord. 34151/22, cit.); iiiii) del resto, ove un termine decadenziale non sia espressamente indicato dalla legge nella sua scadenza, questo non significa che la stessa non possa e debba essere individuata (Cass. sez. VI-V,
14.2.2019, n. 4331; Cass. n. 18610 del 2019).
Deve, altresì, aggiungersi che un siffatto approdo ermeneutico è coerente con la distinzione tra interventi di ristrutturazione edilizia (realizzabili con o senza efficientamento energetico) e interventi di riqualificazione energetica (risparmio energetico - c.d. Ecobonus, ipotesi che ricorre nel caso oggetto di scrutinio) e, di conseguenza, con le diverse funzioni svolte da L'ENEA e con le diverse finalità degli adempimenti richiesti dalle rispettive normative di riferimento, in relazione alle due tipologie di intervento di ristrutturazione o di riqualificazione energetica.
Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, qualora comprensivi di interventi di efficientamento energetico
(che è cosa diversa dalla riqualificazione energetica), l'art. 16, co. 2 bis, d.l. 63/2013 stabilisce che «sono trasmesse per via telematica all'L'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al
Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali». Dunque, solo con riferimento a queste tipologie di intervento – per le quali il termine per espletare l'adempimento coincide con il termine di presentazione della dichiarazione – l'L'ENEA svolge una funzione di monitoraggio o “statistica”, con la conseguenza che la trasmissione delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, prevista dall'art. 16, comma 2-bis, cit., seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata nel termine, la perdita del diritto alla detrazione.
Diversamente, per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) - disciplinati dal d.l. n. 63/2013 - il mancato invio della comunicazione all'L'ENEA si traduce in un oggettivo ostacolo alla valutazione tecnica delle opere eseguite, riservata al competente organo, funzionale a garantire l'interesse generale all'esecuzione di lavori che migliorino l'impatto ambientale, attraverso un effettivo risparmio energetico e, pertanto, alla conseguente spettanza della detrazione. In questa seconda ipotesi, invero, l'L'ENEA non svolge solo un mero compito di monitoraggio e di rendicontazione al Ministero, ma esegue specifiche verifiche di natura tecnica, sia documentali che sul posto, sugli interventi realizzati, volte ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l'accesso al beneficio. Sul punto, le circolari n. 19/2020 e 7/2021 (diversamente dalla n. 46/E del 18/4/19, relativa alle detrazioni per “ristrutturazione edilizia”) hanno confermato l'obbligo di trasmissione dei dati all'L'ENEA, quale condizione per la fruizione dell'Ecobonus, tenendo distinta la valenza dell'adempimento nel diverso ambito della detrazione connessa alla ristrutturazione edilizia.
In conclusione, il tardivo invio all'L'ENEA della comunicazione relativa ai dati inerenti ai lavori eseguiti ha determinato decadenza dal beneficio.
L'oscillazione giurisprudenziale esistente sul tema oggetto del presente procedimento costituisce giustificato motivo per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva, rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio