Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 09/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 566/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 566/2015 R.G.A.C.,
TRA in persona del l.r. p.t., rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura a margine del ricorso al G.E., dall'Avv. Carlo DE ROCCO, nel cui studio
è elett.te dom.ta;
ATTRICE
E
, in persona del l.r. p.t., già Controparte_1 CP_2 rapp.ta e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,
[...] dall'Avv. Michele TUCCI, nel cui studio è elett.te dom.ta;
CONVENUTA avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorreva, in opposizione, al G.E. Parte_1 dell'esecuzione esattoriale promossa, in danno della medesima ricorrente, dall' CP_2
(subentrata all , mediante
[...] Controparte_3 pignoramento «consegnato in data 9.3.2012», che aveva colpito gli autoveicoli FORD Transit,
targato CD548BS, e FIAT Fiorini, targato BE186GX.
2. Resisteva la creditrice pignorante.
3. Il G.E. sospendeva l'esecuzione, ed assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
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4. La introduceva il giudizio di merito, Parte_1 innanzi a questo Tribunale.
5. L' i costituiva. Controparte_2
6. Trattata ed istruita la causa, il Giudice formulava una proposta di accordo, che potesse definire negozialmente la lite: le parti dichiaravano di aderire e chiedevano che fosse emessa sentenza, che considerasse tale raggiunto accordo, con la compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La parte convenuta dev'essere, oggi, qualificata come Controparte_1
, sottentrata, di diritto (e col medesimo difensore), senza che il giudizio si
[...] interrompa, all' Controparte_2
La questione è stata specificamente e chiaramente trattata dalla S.C., come segue:
Per effetto del principio della cosiddetta "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è
espressione l'art. 85 c.p.c.), l'estinzione dell'agente della riscossione e l'automatico subentro CP_2 del successore , disposti dall'art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con Controparte_4 modif. dalla legge n. 225 del 2016, non privano il procuratore della società estinta, che sia già ritualmente costituito nel processo anteriormente alla data della predetta successione, dello "ius postulandi" e,
quindi, della capacità di svolgere attività difensiva nel medesimo grado di giudizio sino alla sua
sostituzione. (Cass. civ., Sez. V, 3.2.2022, ord. n. 3312)
In tema di riscossione dei tributi, la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi
e passivi, anche processuali", di alle società del gruppo , Controparte_4 CP_2 prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in universum ius", riguarda il trasferimento tra enti
pubblici, senza soluzione di continuità, del "munus publicum" riferito all'attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto
disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c. (Cass. civ., Sezz. UU., 8.6.2021, sent. n. 15911)
2. La proposta del Giudice, formulata ai sensi dell'art. 23 bis, co. 7, d.l. 19/2024, conv.,
con modif., dalla l. 56/2024, era articolata come segue: «rinunzia alla domanda, da parte dell'opponente; spese di lite compensate».
Le parti, come accennato, dichiaravano di aderire: quantunque non risulti un'espressa rinunzia, da parte dell'opponente, con la correlativa accettazione della controparte.
Le parti, tuttavia, all'ultima udienza, articolavano le seguenti conclusioni:
- l'opponente: «si conclude chiedendo che la causa sia dichiarata estinta per intervenuto accordo delle parti alle seguenti condizioni: Rinunzia alla domanda di parte opponente e spese di lite compensate.»;
- l'opposta: «vista l'accettazione delle parti della proposta formulata dal
Giudicante con Provvedimento del 02/12/2024, chiede che la causa venga decisa
con compensazione delle spese.».
2 N. 566/2015 R.G.A.C.
La decisione più conforme a tali conclusioni è una pronunzia d'estinzione, con la compensazione delle spese di lite.
Si precisa, infine, che il procuratore costituito dell'opponente è munito del potere di transigere e conciliare, e, dunque, di potere idoneo a sorreggere il concluso (sebbene non trasfuso in un documento unitario) accordo: analogamente, il procuratore dell'opposta è dotato del potere di rinunziare, transigere e conciliare.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 566/2015 R.G.A.C., promossa dalla in persona del l.r. p.t., contro l' Parte_1 [...]
, in persona del l.r. p.t., già Controparte_1 Controparte_2 ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. dichiara estinto il giudizio;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Potenza, 9 Febbraio 2025
IL GIUDICE
DOTT. LUIGI GALASSO
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