TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3782 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2025 vertente
TRA nato a [...] il [...] (Avv.ti D'AMICO ILENIA e PARUTA Parte_1
ROSANNA);
– ricorrente –
E
, nata a [...] il [...](Avv. CARUSO GIUSEPPE); CP_1
– ricorrente –
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza del
10/12/2025.
Conclusioni del P.M.: visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Si osserva, infatti, che con il ricorso introduttivo del presente giudizio le parti - non legate da vincolo matrimoniale - hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale di provvedere in merito all'affidamento, visita e mantenimento dei figli minori nato a [...] il Per_1 Per_ 31/12/2018 ed nato a [...] il [...], conformemente a quanto dalle medesime indicato in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio ove hanno concordato quanto segue: Per_
“A) affido dei figli minori ed ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi figli.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno e previo consenso dell'altro CP_1 Per_ genitore - di trasferire altrove la propria residenza e quella dei figli ed Per_1 purché ciò non limiti il diritto di visita del padre e in ogni caso sarà tenuta a darne notizia al sig con congnio preavviso. Pt_1
B) II sig compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere Pt_1 con sé i figli almeno due giorni alla settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Il padre potrà, altresì, tenere con se i figli alternativamente una settimana si e una no dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle volontà dei minori.
Bl) Entrambi i genitori, nel rispetto del diritto di visita saranno tenuti a far sentire all'altro genitore almeno due volte al giorno tramite chiamata o videochiamata i figli, e nel caso in cui per un motivo "x" l'orario di rientro non dovesse essere rispettato, darne tempestiva comunicazione all'altro genitore, il tutto, data anche la tenera età di uno dei due figli, per non destare preoccupazione.
C) Per quanto concerne le festività natalizie si farà riferimento al criterio dell'alternanza per cui se il sig avrà trascorso il Natale (24-25-26) con i figli, questi staranno con la Pt_1 madre per il Capodanno (30-31-1). Si farà al contrario l'anno successivo, salvo diverso accordo.
Anche relativamente alle vacanze pasquali, varrà il criterio dell'alternanza in modo che i minori possano trascorrere alternativamente un anno la pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e viceversa l'anno successivo.
In ordine alle vacanze estive, il sig. avrà la facoltà di trascorrere con i figli 15 Pt_1 giorni complessivi di cui almeno 7 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. La permanenza con il padre per detto periodo dovrà ovviamente essere supportata dalla volontà del minore. Il periodo di permanenza con il padre dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori.
Qualora la sig.r decida di trascorrere dei periodi di vacanza con i figli dovrà darne CP_1 notizia al sig con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché Pt_1 le date di partenza e ritorno. Stessa cosa dovrà fare il sig Pt_1
D) II sig. - a decorrere dal mese di luglio 2025 compreso - si impegna a Pt_1 corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma globale di € 350,00, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT, così ripartita: 175,00 Per_
€ per il piccol e 175,00 € pe . Per_1
II succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della sig.ra , oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario CP_1
e/o postale intestato alla predetta, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare.
Gli assegni Unici e Universali verranno percepiti interamente dalla sig.r . CP_1
E) II sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di Pt_1 CP_1 Per_ tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli ed Per_1 dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica qualora estremamente necessarie, (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni), viceversa gli stessi si impegneranno a condividerne il contenuto prima di prendere decisioni;
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese, così come indicato nel Protocollo del Tribunale di Palermo - Osservatorio per la giustizia civile - del 3/7/2019:
-Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche.
In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
-Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
-Sportivo-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini- car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
F) II sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse Pt_1 dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
H) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
L) Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Tali previsioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento, visita e mantenimento dei figli minori della coppia;
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone che il regime di affidamento, visita e mantenimento dei figli minori , nato Per_1 Per_ a Palermo il 31/12/2018 ed nato a [...] il [...], sia regolato come da previsioni contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo il
22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sotto-scritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3782 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi civili dell'anno
2025 vertente
TRA nato a [...] il [...] (Avv.ti D'AMICO ILENIA e PARUTA Parte_1
ROSANNA);
– ricorrente –
E
, nata a [...] il [...](Avv. CARUSO GIUSEPPE); CP_1
– ricorrente –
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza del
10/12/2025.
Conclusioni del P.M.: visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Si osserva, infatti, che con il ricorso introduttivo del presente giudizio le parti - non legate da vincolo matrimoniale - hanno chiesto congiuntamente a questo Tribunale di provvedere in merito all'affidamento, visita e mantenimento dei figli minori nato a [...] il Per_1 Per_ 31/12/2018 ed nato a [...] il [...], conformemente a quanto dalle medesime indicato in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio ove hanno concordato quanto segue: Per_
“A) affido dei figli minori ed ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi figli.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno e previo consenso dell'altro CP_1 Per_ genitore - di trasferire altrove la propria residenza e quella dei figli ed Per_1 purché ciò non limiti il diritto di visita del padre e in ogni caso sarà tenuta a darne notizia al sig con congnio preavviso. Pt_1
B) II sig compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere Pt_1 con sé i figli almeno due giorni alla settimana dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Il padre potrà, altresì, tenere con se i figli alternativamente una settimana si e una no dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli, nonché nel rispetto delle volontà dei minori.
Bl) Entrambi i genitori, nel rispetto del diritto di visita saranno tenuti a far sentire all'altro genitore almeno due volte al giorno tramite chiamata o videochiamata i figli, e nel caso in cui per un motivo "x" l'orario di rientro non dovesse essere rispettato, darne tempestiva comunicazione all'altro genitore, il tutto, data anche la tenera età di uno dei due figli, per non destare preoccupazione.
C) Per quanto concerne le festività natalizie si farà riferimento al criterio dell'alternanza per cui se il sig avrà trascorso il Natale (24-25-26) con i figli, questi staranno con la Pt_1 madre per il Capodanno (30-31-1). Si farà al contrario l'anno successivo, salvo diverso accordo.
Anche relativamente alle vacanze pasquali, varrà il criterio dell'alternanza in modo che i minori possano trascorrere alternativamente un anno la pasqua con la madre e la pasquetta con il padre, e viceversa l'anno successivo.
In ordine alle vacanze estive, il sig. avrà la facoltà di trascorrere con i figli 15 Pt_1 giorni complessivi di cui almeno 7 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. La permanenza con il padre per detto periodo dovrà ovviamente essere supportata dalla volontà del minore. Il periodo di permanenza con il padre dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 31 maggio di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative di entrambi i genitori.
Qualora la sig.r decida di trascorrere dei periodi di vacanza con i figli dovrà darne CP_1 notizia al sig con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché Pt_1 le date di partenza e ritorno. Stessa cosa dovrà fare il sig Pt_1
D) II sig. - a decorrere dal mese di luglio 2025 compreso - si impegna a Pt_1 corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario dei figli, la somma globale di € 350,00, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT, così ripartita: 175,00 Per_
€ per il piccol e 175,00 € pe . Per_1
II succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della sig.ra , oppure mediante bonifico ordinario su c/c bancario CP_1
e/o postale intestato alla predetta, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese solare.
Gli assegni Unici e Universali verranno percepiti interamente dalla sig.r . CP_1
E) II sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra il 50% (cinquanta per cento) di Pt_1 CP_1 Per_ tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli ed Per_1 dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica qualora estremamente necessarie, (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni), viceversa gli stessi si impegneranno a condividerne il contenuto prima di prendere decisioni;
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese, così come indicato nel Protocollo del Tribunale di Palermo - Osservatorio per la giustizia civile - del 3/7/2019:
-Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche.
In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
-Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
-Sportivo-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini- car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
F) II sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse Pt_1 dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
G) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
H) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
L) Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono”.
Tali previsioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento, visita e mantenimento dei figli minori della coppia;
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: dispone che il regime di affidamento, visita e mantenimento dei figli minori , nato Per_1 Per_ a Palermo il 31/12/2018 ed nato a [...] il [...], sia regolato come da previsioni contenute nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo il
22/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sotto-scritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.