Sentenza 14 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/05/2004, n. 9209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9209 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ID LV, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso LU GARDIN, difeso dall'avvocato FRANCESCA GIARDINIERO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ID GE, elettivamente domiciliata in ROMA VLE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell'avvocato GUIDO VALORI, difesa dall'avvocato FRANCESCO ZOMPÌ, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 966/00 del Tribunale di LECCE, depositata il 30/03/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 12/02/04 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito l'Avvocato ZOMPÌ Francesco, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 3 marzo 1982, NA EI conveniva in giudizio, innanzi al Pretore di Casarano, il fratello PE EI, chiedendo che si disciplinasse il confine tra i loro fondi finitimi, ereditati dal padre IP, siti in Matino, e che si ordinasse l'eliminazione della fogna insistente sul fondo del fratello a distanza non regolamentare dal proprio.
PE EI si costituiva e resisteva alle pretese avversarie. Con sentenza del 23 ottobre 1985, il Pretore di Casarano rigettava le domande.
NA EI interponeva gravame, cui resisteva PE EI. Con sentenza del 30 marzo 2000, il Tribunale di Lecce accoglieva in parte il gravame e, in riforma della decisione del primo giudice, disponeva il regolamento richiesto, ordinando a PE EI di arretrare in una certa misura il muro posto a confine tra i fondi. Ogni altra domanda era respinta e le spese di giudizio erano liquidate secondo principio di soccombenza.
Rilevava il Tribunale, all'esito d'esame degli accertamenti tecnici eseguiti e delle prove assunte, la fondatezza della domanda di regolamento di confini e l'infondatezza, invece, sia della domanda di eliminazione della fogna e sia della domanda volta ad accertare l'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà di spazi di terreno in favore di PE EI.
Per la cassazione di tale sentenza, RE EI ha proposto ricorso in forza di un unico motivo ed ha depositato memoria. NA EI ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità della memoria illustrativa del ricorrente perché depositata il 9 febbraio 2004, oltre il termine consentito dei cinque giorni prima dell'udienza di discussione del 12 febbraio 2004 (art. 378 c.p.c.). Preliminarmente, altresì, in difformità di quanto raffigurato dalla controricorrente, va rilevata l'ammissibilità del ricorso, risultando legittimato il ricorrente RE EI ad impugnare la sentenza, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 111 c.p.c.. Il ricorrente, infatti, con produzione consentita ex art. 372 c.p.c. della nota di trascrizione dell'atto di donazione (di nuda proprietà) del 14 gennaio 1985 e del certificato di morte del di lui padre PE EI, parte originaria, ha dato prova di essere succeduto a quest'ultimo nella piena proprietà del fondo, contro cui erano rivolte le azioni esercitate dalla controricorrente. Con unico mezzo, denunciando violazione di norme di diritto (artt. 100 e 81 c.p.c.; artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; art. 156 c.p.c.; art. 950 c.c.) e vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, il ricorrente, in primo luogo, si duole dell'omesso rilievo d'ufficio sulla mancanza di legittimazione ad agire e di interesse della controricorrente alle domande e, altresì, si duole dell'interpretazione data in sentenza al testamento 16 aprile 1957 di IP EI, comune dante causa delle parti. Sostiene, infatti, di aver appreso che la controricorrente aveva venduto a terzi il proprio fondo prima dell'introduzione della lite, giusta atto del 24 novembre 1981, prodotto ex art. 372 c.p.c.. Assume, poi, che del testamento 16 aprile 1957, indicativo delle esatte dimensioni dei fondi in questione e del relativo confine, non sarebbe stata data una interpretazione corretta.
Il mezzo non ha pregio.
Ed invero, al di là di ogni altra considerazione, va rilevato che la prima doglianza è inammissibilmente fondata su documenti e, in particolare, sull'atto del 24 novembre 1981, che il ricorrente neppure prospetta sia stato prodotto nei precedenti gradi del processo, il cui deposito, quindi, non può ritenersi consentito in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c.. Tale disposizione, infatti, consente solo il deposito degli atti e dei documenti, non prodotti nei precedenti gradi di giudizio, che riguardino la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, e questa Corte ha chiarito che, a tal fine, per nullità della sentenza, ipotesi cui è estranea quella della pronuncia inutiliter data, pure raffigurata dal ricorrente (v. Cass. 2239/96, n. 6287/88 e n. 3001/88), debba intendersi quella che deriva da vizi della sentenza stessa, per mancanza dei requisiti essenziali, di sostanza e di forma, e non anche quella originata in via mediata e riflessa - come ipotizzato nella specie - da vizi del procedimento, pur se idonei in astratto a spiegare effetti invalidanti della decisione (v. ex plurimis Cass. n. 7863/98, n. 6081/95, n. 5513/88 e n. 3001/88). La seconda doglianza è tutt'affatto generica. Il ricorrente, infatti, ha solo assunto e non anche argomentato l'errata interpretazione del testamento indicato, di cui, poi, in violazione dello stesso principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, neppure riporta il contenuto specifico. Il ricorso, dunque, non è meritevole di accoglimento e deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore della controricorrente, liquidate in euro 100,00, oltre euro 1.000,00 per onorari, con accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 12 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2004