CASS
Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/08/2025, n. 28896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28896 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano PRIMA SEZIONE PENALE US DE AR Sent. n. sez. UP - 14/05/2025 - Relatore - DA PU ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: Parti civili: PO MA AR GL LE (rappresentata Dai Genitori GL TE E PO MA AR ) SP AC Comune Di Portici avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d'assise d'appello di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
L'avvocato della parte civile ESPOSITO ROSA conclude riportandosi alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese.
1. Con sentenza emessa in data 17 ottobre 2024, la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la condanna, pronunciata dalla Corte di assise della medesima città il 16 marzo 2023, di ZO PA alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno, relativamente al reato di omicidio aggravato ex art. 577, primo comma n. 4, in relazione all’art. 61 n.1 cod. pen., consumato ai danni di UL GL e GI EL, in Penale Sent. Sez. 1 Num. 28896 Anno 2025 Presidente: DE AR US Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 14/05/2025 Con concorde valutazione i giudici di merito hanno così ricostruito i fatti: la notte del 29 ottobre 2021, l’imputato, svegliatosi di soprassalto avendo udito il rumore di una macchina che transitava lungo la strada che porta alla sua abitazione, temendo, in ragione di un furto precedentemente subìto, che si trattasse di ladri, si recava, armato di una pistola Beretta cal. 40 su un terrazzino ed esplodeva più colpi d’arma da fuoco (tra i sette e gli undici) in direzione di un veicolo, una Fiat Panda, attingendo mortalmente i due giovani che erano all’interno, UL GL, conducente, e GI EL, passeggero. Dopo circa mezz’ora chiamava i Carabinieri, che, intervenuti sul posto, constatavano il decesso dei giovani. La Difesa contesta l’iter argomentativo dell’impugnata sentenza sotto un duplice profilo: da un lato, evidenzia come non vi sia prova certa che l’uomo abbia agito per vendetta;
dall’altro, sottolinea che tale movente non integrerebbe comunque un futile motivo. 2 1. Il ricorso, che presenta vari tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato e dev’essere rigettato. 3 Nel caso in esame, peraltro, il fatto originariamente contestato al PA in sede di ordinanza cautelare non è stato mutato nella descrizione formulata dal P.M. con la richiesta di giudizio immediato, essendosi limitato l’inquirente ad esplicitare la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 1), cod. pen.: non vi è stata quindi alcuna trasformazione di fattispecie incriminatrice idonea a destabilizzare ai danni della difesa il complessivo quadro fattuale oggetto di giudizio e già emergente in fase cautelare. Per stabilire il carattere "futile" o meno del motivo non può adottarsi né una prospettiva di tipo individualistico, che valorizzi in via esclusiva l'atteggiamento personale dell'agente rispetto alla causa psichica che lo ha determinato, né una prospettiva di tipo oggettivo che valorizzi solo il carattere criminoso dell'impulso che ha determinato l'azione o l'omissione. Secondo l'indirizzo tradizionale, la sproporzione andrebbe rapportata al parametro costituito dal "comune sentire" ovvero a una condivisa percezione della distanza, sul piano assiologico, tra reato realizzato e motivo che lo ha determinato, nel senso che il motivo deve essere ritenuto "futile" quando esso possa essere ricondotto a qualsiasi causale così lieve, banale e sproporzionata rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa (in questa prospettiva Sez. 1, n. 35369 del 04/07/2007, Zheng, Rv. 237686 – 01 e Sez. 1, n. 4453 del 11/02/2000, Dolce, Rv. 215806 - 01, in cui si fa riferimento alla "coscienza collettiva"; Sez. 1, n. 17309 del 19/03/2008, Calisti, Rv. 240001 – 01; Sez. 1, n. 24683 del 22/05/2008, Iaria, Rv. 240905 - 01, che fanno riferimento alla "generalità delle Secondo un più recente orientamento, è preferibile ancorare il giudizio sulla proporzionalità della condotta criminosa rispetto al motivo che l'ha determinata al parametro costituito dalle norme costituzionali e dalla gerarchia che esse attribuiscono agli interessi coinvolti attraverso, però, un accertamento da realizzarsi secondo una scansione bifasica: una volta riscontrata la sproporzione Non coglie quindi nel segno la censura difensiva che, nel sottolineare l’assenza di un’analisi dell’elemento soggettivo in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante in argomento, in realtà cerca surrettiziamente di reintrodurre circostanze fattuali volte ad avvalorare la tesi (invero esclusa dai Giudici di merito, con motivazione congrua ed ancorata alle risultanze probatorie, e pertanto insindacabile i questa sede) che il passaggio dell’auto condotta dalle parti offese la notte del fatto costituisse un ragionevole elemento di pericolo per l’imputato. 5 Così è deciso, 14/05/2025 Il Presidente US DE AR
L'avvocato della parte civile ESPOSITO ROSA conclude riportandosi alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese.
1. Con sentenza emessa in data 17 ottobre 2024, la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato la condanna, pronunciata dalla Corte di assise della medesima città il 16 marzo 2023, di ZO PA alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni uno, relativamente al reato di omicidio aggravato ex art. 577, primo comma n. 4, in relazione all’art. 61 n.1 cod. pen., consumato ai danni di UL GL e GI EL, in Penale Sent. Sez. 1 Num. 28896 Anno 2025 Presidente: DE AR US Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 14/05/2025 Con concorde valutazione i giudici di merito hanno così ricostruito i fatti: la notte del 29 ottobre 2021, l’imputato, svegliatosi di soprassalto avendo udito il rumore di una macchina che transitava lungo la strada che porta alla sua abitazione, temendo, in ragione di un furto precedentemente subìto, che si trattasse di ladri, si recava, armato di una pistola Beretta cal. 40 su un terrazzino ed esplodeva più colpi d’arma da fuoco (tra i sette e gli undici) in direzione di un veicolo, una Fiat Panda, attingendo mortalmente i due giovani che erano all’interno, UL GL, conducente, e GI EL, passeggero. Dopo circa mezz’ora chiamava i Carabinieri, che, intervenuti sul posto, constatavano il decesso dei giovani. La Difesa contesta l’iter argomentativo dell’impugnata sentenza sotto un duplice profilo: da un lato, evidenzia come non vi sia prova certa che l’uomo abbia agito per vendetta;
dall’altro, sottolinea che tale movente non integrerebbe comunque un futile motivo. 2 1. Il ricorso, che presenta vari tratti di inammissibilità, è nel complesso infondato e dev’essere rigettato. 3 Nel caso in esame, peraltro, il fatto originariamente contestato al PA in sede di ordinanza cautelare non è stato mutato nella descrizione formulata dal P.M. con la richiesta di giudizio immediato, essendosi limitato l’inquirente ad esplicitare la contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61, n. 1), cod. pen.: non vi è stata quindi alcuna trasformazione di fattispecie incriminatrice idonea a destabilizzare ai danni della difesa il complessivo quadro fattuale oggetto di giudizio e già emergente in fase cautelare. Per stabilire il carattere "futile" o meno del motivo non può adottarsi né una prospettiva di tipo individualistico, che valorizzi in via esclusiva l'atteggiamento personale dell'agente rispetto alla causa psichica che lo ha determinato, né una prospettiva di tipo oggettivo che valorizzi solo il carattere criminoso dell'impulso che ha determinato l'azione o l'omissione. Secondo l'indirizzo tradizionale, la sproporzione andrebbe rapportata al parametro costituito dal "comune sentire" ovvero a una condivisa percezione della distanza, sul piano assiologico, tra reato realizzato e motivo che lo ha determinato, nel senso che il motivo deve essere ritenuto "futile" quando esso possa essere ricondotto a qualsiasi causale così lieve, banale e sproporzionata rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa (in questa prospettiva Sez. 1, n. 35369 del 04/07/2007, Zheng, Rv. 237686 – 01 e Sez. 1, n. 4453 del 11/02/2000, Dolce, Rv. 215806 - 01, in cui si fa riferimento alla "coscienza collettiva"; Sez. 1, n. 17309 del 19/03/2008, Calisti, Rv. 240001 – 01; Sez. 1, n. 24683 del 22/05/2008, Iaria, Rv. 240905 - 01, che fanno riferimento alla "generalità delle Secondo un più recente orientamento, è preferibile ancorare il giudizio sulla proporzionalità della condotta criminosa rispetto al motivo che l'ha determinata al parametro costituito dalle norme costituzionali e dalla gerarchia che esse attribuiscono agli interessi coinvolti attraverso, però, un accertamento da realizzarsi secondo una scansione bifasica: una volta riscontrata la sproporzione Non coglie quindi nel segno la censura difensiva che, nel sottolineare l’assenza di un’analisi dell’elemento soggettivo in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante in argomento, in realtà cerca surrettiziamente di reintrodurre circostanze fattuali volte ad avvalorare la tesi (invero esclusa dai Giudici di merito, con motivazione congrua ed ancorata alle risultanze probatorie, e pertanto insindacabile i questa sede) che il passaggio dell’auto condotta dalle parti offese la notte del fatto costituisse un ragionevole elemento di pericolo per l’imputato. 5 Così è deciso, 14/05/2025 Il Presidente US DE AR