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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/11/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
Dott.ssa NI Cefis Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1908 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Maria Sole Mossa, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
Ricorrente
contro
nato a [...] il [...]; CP_1
Resistente contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ex art 338 bis cc e 473 bis n.47 cpc ritualmente notificato depositato in data 27/03/2024,
ha chiesto che il Tribunale provveda a regolamentare le condizioni di affidamento e Parte_1
mantenimento del figlio minore, nato il [...], dalla relazione more uxorio con Persona_1
odierno resistente. CP_1
In particolare, ha dedotto:
- che la relazione con il è proseguita sino al 2022, dopo circa un anno dalla nascita di CP_1
; Per_1
- di essersi sempre occupata in via esclusiva del figlio;
- che dopo qualche mese dalla fine della loro relazione, il le aveva comunicato di voler CP_1
intraprendere un percorso di conoscenza di incontrandolo una o due volte al mese;
Per_1
- che il padre ha corrisposto nel mese di settembre e ottobre 2023 la somma di 100 euro a titolo di contributo al mantenimento del minore e di 100 euro nel mese di marzo 2024;
- di abitare insieme al bambino presso la casa del proprio padre a Serramanna, mentre il CP_1
pur abitando nello stesso Paese, si limita a incontrare il minore solo per qualche ora e raramente.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto che il figlio minore sia affidato congiuntamente Persona_1
a entrambi i genitori, con collocazione dello stesso presso di sé, oltre alla previsione che il padre contribuisca al mantenimento del minore con un assegno mensile pari a 300 euro.
***
All'udienza del 8/10/2024, all'esito della audizione della sola parte ricorrente, il Giudice ha dichiarato la contumacia del resistente, ben citato e non costituito.
Con ordinanza in data 24/10/2024, il Giudice ha affidato il figlio minore congiuntamente a entrambi i genitori e ha posto in capo al l'obbligo di contribuire al mantenimento dello stesso con un CP_1
assegno mensile pari a 200 euro, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nel suo interesse.
Alla successiva udienza del 20/11/2025 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
*** In ordine alle domande formulate nel corso del giudizio si osserva quanto segue.
Parte ricorrente, a parziale modifica delle domande formulate nell'atto introduttivo, ha chiesto l'affidamento esclusivo del figlio minore, nato il [...]. Persona_1
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
A giudizio del Collegio, deve infatti ritenersi provato il persistente inadempimento del resistente ai doveri genitoriali di cui agli artt. 147 e 315 bis c.c.
Al riguardo, occorre osservare come la ricorrente abbia allegato la totale assenza del padre dalla vita del minore, con il quale il non ha creato un rapporto qualificabile sotto il profilo del legame CP_1
genitoriale. Egli, tra l'altro, non ha mai contribuito economicamente al suo mantenimento, se non in rare occasioni (l'ultima nel marzo 2024) e, peraltro, con somme di denaro irrisorie.
A fronte di tali allegazioni, deve essere valorizzato il comportamento processuale del resistente, il quale è rimasto contumace nel presente giudizio. Tale comportamento, a giudizio del Collegio,
costituisce un elemento sintomatico del suo persistente disinteresse per le vicende relative alla vita del figlio e del suo sostanziale rifiuto di svolgere effettivamente il proprio ruolo genitoriale. Infatti,
qualsiasi valutazione contraria sarebbe incompatibile con l'incontrovertibile circostanza fattuale che emerge se solo si osserva come venga in rilievo il comportamento di un padre che, pur ritualmente evocato in un giudizio instaurato al fine di regolamentare le questioni riguardanti il figlio, abbia omesso di dimostrare qualsiasi volontà di partecipare a tale giudizio e a occuparsi delle scelte connesse con l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Alla luce di quanto esposto, il Collegio ritiene che debba essere affidato in via esclusiva Persona_1
alla madre, , rimettendo solo a quest'ultima l'adozione delle scelte più rilevanti in Parte_1
merito alle condizioni di vita, alla salute, all'educazione, all'istruzione e alla residenza abituale dello stesso. Il minore sarà collocato, anche ai fini anagrafici, presso il domicilio materno a Serramanna,
via Damiano Chiesa.
Quanto al diritto di visita del resistente nei confronti del minore, il Collegio ritiene, allo stato, di confermare le modalità già disposte con provvedimento in data 25/10/2024, nonostante allo stato, detto provvedimento sia stato disatteso dal padre.
***
Quanto al profilo economico, si osserva che la ricorrente ha dichiarato e parzialmente documentato
(v. allegati alla memoria del 19/10/2024 – dichiarazione UNICA 2022 e 2023) di lavorare come colf per qualche ora a settimana, guadagnando 250 euro circa al mese, e di collaborare, quale massaggiatrice, con alcuni Centri Benessere guadagnando dai 600 ai 1.000 euro al mese, di abitare con il figlio presso i propri genitori, e di percepire l'assegno unico di 199 euro al mese al 100%.
Non è stato invece possibile ricostruire la situazione reddituale del resistente, che si presume in possesso di una piena capacità lavorativa in ragione della giovane età e in assenza di dati contrari.
Ciò premesso, tenuto conto che tutti gli oneri di mantenimento del figlio ricadono unicamente sulla madre, in ragione della totale assenza del padre dalla vita dello stesso, e considerato che egli non ha esercitato il diritto di visita nelle modalità previste con ordinanza del 25/10/2024, deve essere posto a carico del resistente l'assegno di € 300,00 mensili, da versare per il mantenimento del minore entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere nel loro interesse.
Rispetto ai provvedimenti provvisori, si dispone l'aumento del contributo di € 100,00 (da € 200,00 a
€ 300,00), come domandato dalla ricorrente, in considerazione del fatto che il resistente non ha rispettato le modalità di visita indicate nel provvedimento provvisorio e non ha mai visto il figlio,
circostanza che ha determinato un aggravio dell'onere economico e organizzativo gravante sulla madre, maggiore rispetto a quello valutato in sede di provvisori.
***
Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale:
1) affida in via esclusiva alla madre, , disponendo che la stessa Persona_1 Parte_1
assuma le decisioni di maggiore importanza relative alla vita del figlio minore, alle sue condizioni di vita, di salute, alla sua educazione ed istruzione e alla scelta della sua residenza abituale, informando comunque il padre su tutti gli aspetti di maggiore importanza nella vita del figlio;
2) dispone che il padre tenga con sé il figlio per almeno due giorni durante la settimana, salvo accordo fra le parti, il martedì e il giovedì, dalle ore 13.30 alle 20 (le 22 d'estate), cena inclusa,
e a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
durante le festività, in alternanza annuale alla madre;
nel periodo estivo anche per 15 giorni consecutivamente,
preventivamente concordati;
3) dispone che versi l'importo di euro 300,00 mensili a titolo di contributo per il CP_1
mantenimento del figlio minore da corrispondere in favore di , entro il Per_1 Parte_1
giorno 5 del mese, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50%
delle spese straordinarie mediche e scolastiche da sostenere nell'interesse del figlio;
4) nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione della resistente.
Così deciso in Cagliari in data 27/11/2025, nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore
Dott.ssa NI Cefis
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti