Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00245/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00543/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 543 del 2020, proposto da
AN IC e IT EV, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D'Aosta 19;
contro
Comune di Castrignano del Capo, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Montello, 13/A;
per l'annullamento
del provvedimento implicito di silenzio rigetto formatosi ex.art.36, 3° comma, del T.U. dell’Edilizia sulla domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata dai coniugi IC AN e EV IT in data 24/11/19, e della nota prot.n.858 del 20/01/2020, a firma del Responsabile del Settore IV – Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Castrignano del Capo, notificata il 27 successivo, con la quale si esprime parere contrario (preavviso di rigetto ex. art 10 bis della legge n.241/90) all’istanza medesima; per l’annullamento, altresì, dell’ordinanza n.5 del 12/02/2020, con la quale si ingiunge ai coniugi IC - EV il pagamento entro gg. 30 della somma di €.20.000,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art.31, comma 4 bis, del D.P.R. n.380/0,1 per non aver ottemperato alla ingiunzione a demolire, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ed in particolare del verbale di sopralluogo prot.n.2147 del 06/02/20, mai notificato ai ricorrenti, ed ove occorra dell’ordinanza di demolizione n.79 del 02/09/19.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castrignano del Capo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa ZI MO e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame sono impugnati: il provvedimento di implicito di silenzio rigetto formatosi ex.art.36, 3° comma, del T.U. dell’Edilizia sulla domanda di permesso di costruire in sanatoria presentata dai coniugi IC AN e EV IT in data 24/11/19, la nota prot.n.858 del 20/01/2020, a firma del Responsabile del Settore IV – Urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune di Castrignano del Capo, notificata il 27 successivo, con la quale si esprime parere contrario (preavviso di rigetto ex. art 10 bis della legge n.241/90) all’istanza medesima; l’ordinanza n.5 del 12/02/2020, con la quale si ingiunge ai coniugi IC - EV il pagamento entro gg. 30 della somma di €.20.000,00 quale sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art.31, comma 4 bis, del D.P.R. n.380/2001 per non aver ottemperato alla ingiunzione a demolire, ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ed in particolare il verbale di sopralluogo prot.n.2147 del 06/02/20 e, ove occorra, l’ordinanza di demolizione n.79 del 02/09/19.
A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
1) Violazione e falsa applicazione di legge: art.146, 4° comma, in combinato disposto con l’art.157 del D.Lgs. 22/01/2004 n.42. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Carenza di istruttoria
2) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.31, commi 3, 4, 4 bis, e dell’art.27, 2° comma, del D.P.R. n.380/01. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del giusto procedimento.
3) Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.31, comma 4 bis, e dell’art.27, 2° comma, del D.P.R. n.380/0. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Si è costituito in giudizio il Comune di Castrignano del Capo eccependo l’irricevibilità, l’inammissibilità e infondatezza del ricorso.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 28 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
In primo luogo, deve rilevarsi la tardività del motivo di ricorso con il quale si impugna il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di sanatoria ex art.36 D.P.R. n. 380/2001 del 24.11.2019, in ordine al quale il Comune preannunciava il rigetto sin dal 20 gennaio 2020 decorsi 10 giorni dalla presentazione di eventuali osservazioni
In subiecta materia va condiviso il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ai sensi dell’art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001, ove il Comune non si pronunci espressamente entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, sulla stessa si forma una fattispecie tipica di silenzio significativo in senso sfavorevole al richiedente, il c.d. silenzio-diniego che va impugnato, alla stregua di un provvedimento esplicito di rigetto, entro il termine decadenziale”; nella specie, tale termine è ampiamente decorso atteso che il ricorso è stato notificato il 6.5.2020 e depositato il 29.05.2020.
In ogni caso il primo motivo è comunque infondato.
In particolare, osserva il Tribunale, non coglie nel segno la censura con la quale si richiama la normativa in materia di condono edilizio.
Invero, l‘art.36 del D.P.R. n.380/2001 stabilisce che “1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in totale difformità nelle ipotesi di cui all'articolo 31 ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in totale difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda(1di realizzazione di opera abusive (nuovi volumi) realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico”.
L'onere della prova dell'ultimazione entro una certa data di un'opera edilizia abusiva, allo scopo di dimostrare che essa rientra fra quelle per le quali si può ottenere una sanatoria speciale ovvero fra quelle per cui non era richiesto un titolo ratione temporis, perché realizzate legittimamente senza titolo, incombe sul privato a ciò interessato, unico soggetto ad essere nella disponibilità di documenti e di elementi di prova, in grado di dimostrare con ragionevole certezza l'epoca di realizzazione del manufatto. (Cons. Stato n. 3696/2019).
Nella specie, il Comune ha - da un lato - esplicitato nel preavviso di rigetto, l’impossibilità di accogliere l’istanza in ragione della sussistenza del vincolo paesaggistico ex art. 157, D.Lgs. 42/2004, in forza di quanto disposto dall’art. 146, co. 4, D.Lgs. n. 42/2004, non essendo possibile, nel caso di specie, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica postuma e - dall’altro - nell’ordinanza di demolizione n. 79 del 02.09.2019 che le opere “sono state realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 157 del D.Lgs. 42/2004 (già legge 1497/1939).
Non è fondato neppure il secondo motivo di gravame, con il quale parte ricorrente deduce la illegittimità dell’ordinanza n. 5 del 12.02.2020 (a mezzo della quale è stata applicata la sanzione amministrativa per la mancata esecuzione della presupposta ordinanza di demolizione n. 79 del 02.09.2019): - tanto in via derivata, asseritamente riverberando sulla stessa i vizi del diniego del permesso di costruire in sanatoria; - quanto in via diretta, non essendo stata preceduta dall’adozione, a valle della presentazione della ridetta istanza di sanatoria comportante l’inefficacia dell’ordinanza di demolizione n. 79/2019, di un ulteriore provvedimento sanzionatorio, anche di carattere demolitorio, con contestuale assegnazione di un nuovo termine per adempiere.
Rileva, infatti il Tribunale che la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non ha effetto caducante dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, ma ne determina soltanto la temporanea inefficacia fino all’eventuale rigetto dell’istanza.
Con il terzo motivo, parte ricorrente contesta la legittimità dell’ordinanza n. 5 del 12.02.2020 nella parte in cui, a suo dire, l’ente comunale avrebbe applicato la sanzione pecuniaria stabilita dall’art. 31, comma 4- bis, TU edilizia, nella misura massima pari ad € 20.000,00, senza esternare le ragioni di tale quantificazione
Il motivo è infondato, in quanto la sanzione pecuniaria per mancata ottemperanza all'ordine di demolizione deve essere irrogata nella misura massima prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001, quando l'abuso edilizio è realizzato in area assoggettata a vincolo paesaggistico, ambientale o idrogeologico, senza discrezionalità del Comune nella quantificazione” (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. II, 08.08.2025, n. 6992).
In conclusione, i provvedimenti impugnati sfuggono alle censure rassegnate nel ricorso il quale deve conseguentemente essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi (fra cui la peculiarità della controversia) per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN PA, Presidente
ZI MO, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ZI MO | AN PA |
IL SEGRETARIO