TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 245
TAR
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Tardività del ricorso avverso il silenzio rigetto

    Il Tribunale ha ritenuto che il termine per impugnare il silenzio rigetto fosse ampiamente decorso, dato che il ricorso è stato notificato in data successiva alla formazione del silenzio-diniego e alla comunicazione del preavviso di rigetto.

  • Rigettato
    Infondatezza del motivo relativo alla normativa sul condono edilizio e vincolo paesaggistico

    Il Tribunale ha confermato l'impossibilità di accogliere l'istanza di sanatoria a causa del vincolo paesaggistico e della normativa che non ammette autorizzazioni paesaggistiche postume, come indicato nel preavviso di rigetto e nell'ordinanza di demolizione.

  • Rigettato
    Infondatezza del motivo relativo alla normativa sul condono edilizio e vincolo paesaggistico

    Il Tribunale ha confermato l'impossibilità di accogliere l'istanza di sanatoria a causa del vincolo paesaggistico e della normativa che non ammette autorizzazioni paesaggistiche postume, come indicato nel preavviso di rigetto e nell'ordinanza di demolizione.

  • Rigettato
    Infondatezza del motivo relativo alla illegittimità dell'ordinanza sanzionatoria in via derivata

    Il Tribunale ha ritenuto che la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità non ha effetto caducante sull'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, ma ne determina soltanto la temporanea inefficacia fino all'eventuale rigetto dell'istanza.

  • Rigettato
    Infondatezza del motivo relativo alla illegittimità dell'ordinanza sanzionatoria in via diretta

    Il Tribunale ha affermato che la sanzione pecuniaria per mancata ottemperanza all'ordine di demolizione deve essere irrogata nella misura massima prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001, quando l'abuso edilizio è realizzato in area assoggettata a vincolo paesaggistico, ambientale o idrogeologico, senza discrezionalità del Comune nella quantificazione.

  • Rigettato
    Infondatezza del motivo relativo alla illegittimità dell'ordinanza sanzionatoria in via derivata

    Il Tribunale ha ritenuto che la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità non ha effetto caducante sull'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, ma ne determina soltanto la temporanea inefficacia fino all'eventuale rigetto dell'istanza.

  • Rigettato
    Infondatezza del motivo relativo alla illegittimità dell'ordinanza sanzionatoria in via derivata

    Il Tribunale ha ritenuto che la presentazione dell'istanza di accertamento di conformità non ha effetto caducante sull'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, ma ne determina soltanto la temporanea inefficacia fino all'eventuale rigetto dell'istanza.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 245
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 245
    Data del deposito : 16 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo