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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/09/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2132/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2132/2025 promosso da:
, nato il [...] in [...], Parte_1 rappresentato, difeso e domiciliato da/presso avv. SCARAFONI SERENELLA;
e
, nata il [...] a [...], Persona_1 rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. ANNA GANADU;
RICORRENTI
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO-Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
gli stessi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
2. L'esercizio della patria potestà è esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi.
- 1 - Per_ 3. I quattro figli ed resteranno affidati ad entrambi i genitori ed Per_2 Per_3 Per_4 avranno la loro collocazione prevalente, nonché la residenza anagrafica, presso la residenza della mamma, che attualmente viene fissata in NO nella via Serraloggia n. 26;
4. In ogni caso sarà assicurata la costante presenza di entrambi i genitori presso i figli affinché possano avere un rapporto equilibrato e continuativo con ognuno di essi, ricevere da loro cura, educazione ed istruzione, e conservare rapporti significativi con entrambi e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
5. Il padre eserciterà il diritto di visita in due giorni feriali a settimana[e precisamente il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 20 (ore 21 da giugno a settembre)] o, in caso di pernottamento con sè, accompagnerà i figli a scuola il mattino seguente;
nonché a fine settimana alternati[e precisamente dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 20 della domenica (ore 21 nel periodo estivo)]; ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli.
6. I coniugi convengono, altresì, che i loro figli trascorreranno con i genitori il giorno del loro rispettivo compleanno(e quindi il 28 agosto per il signor ed il 19 agosto per la signora Parte_1
; convengono altresì che durante le varie festività principali terranno i figli con il Persona_1 sistema dell'alternanza, nonchè durante le ferie estive per almeno 15gg consecutivi, previo accordo da prendere tra loro di volta in volta, nel rispetto delle esigenze dei figli e del diritto/dovere di ciascun genitore di tenerli con sé alcuni giorni consecutivi in maniera paritaria.
7. Il signor impegna a corrispondere alla signora Parte_2 [...]
a tito inori un importo mensile di euro 100,00 Persona_1 per ciascun figlio (per un totale di euro 400 mensili, rivalutata annualmente in base agli indici istat), che verserà sul conto corrente intestato alla signora avente iban Persona_1
[...] entro il primo giorno di ciascun mese.
8. Il padre sosterrà al 100%le spese straordinarie per i figli (da intendersi spese sanitarie, scolastiche, ricreative, sportive), decidendole di comune accordo, salvo quelle eventualmente urgenti ed indifferibili;
9. Il signor si impegna a corrispondere l'importo di euro 100 mensili Parte_1
a titolo di mantenimento della signora Persona_1
10. I coniugi stabiliscono che l'assegno unico universale, versato dall'Inps in favore dei minori, pari attualmente all'importo complessivo di € 1.150,00 circa per tutti i quattro figli, sarà percepito interamente e direttamente dalla signora mentre le detrazioni IRPEF saranno Persona_1 al 100% in favore del signor . Parte_1
11. Il signor impegna a corrispondere l'importo di euro 200 mensili Parte_2 su un libretto nominativo che i coniugi apriranno in favore dei figli dove gli stessi potranno operare previo accordo tra loro;
12. La casa coniugale, ed i beni che la arredano e corredano, sita in NO resterà assegnata alla madre che ivi vivrà unitamente ai figli minori;
il signor dichiara di essersi già allontanato Pt_2 dalla stessa abitazione, con benestare della signora o comunque di provvedervi entro Persona_1 trenta giorni dalla firma del presente accordo.
- 2 - 13. I coniugi prestano reciproco consenso per l'espatrio.
14. I coniugi si dichiarano entrambi concordi delle predette condizioni che leggono, accettano e sottoscrivono”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 [...]
che si sono uniti in matrimonio a BI (Kirghizistan) il 30/08/2012, Persona_1 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di NO (AN), hanno chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi, precisando che dall'unione matrimoniale sono nati quattro figli, tutti ancora minorenni: - (07/01/2013); - Persona_6 Persona_7
(11/01/2015); - (17/04/2018) e (28/10/2020). Per_8 Per_9
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli (oltre all'apporto paterno mensile per il mantenimento ordinario di questi, va considerato: - che il padre verserà mensilmente l'ulteriore importo di Euro 200 su un libretto nominativo che i coniugi apriranno in favore dei figli;
- che il ricorrente pagherà integralmente le spese straordinarie per i figli;
- che, inoltre, l'A.U., pari a Euro 1.150,00, verrà percepito integralmente dalla ricorrente).
Non si ravvisa la necessità, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, attesa peraltro la loro età; del resto, come visto, le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale nonché materiale, e sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 3 - dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Persona_1
i quali hanno contatto matrimonio a BI (Kirghizistan) il 30/08/2012, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di NO (AN) al n. 130, parte 2, serie C dell'anno 2023; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2132/2025 promosso da:
, nato il [...] in [...], Parte_1 rappresentato, difeso e domiciliato da/presso avv. SCARAFONI SERENELLA;
e
, nata il [...] a [...], Persona_1 rappresentata, difesa e domiciliata da/presso avv. ANNA GANADU;
RICORRENTI
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO-Sede;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
gli stessi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
2. L'esercizio della patria potestà è esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi.
- 1 - Per_ 3. I quattro figli ed resteranno affidati ad entrambi i genitori ed Per_2 Per_3 Per_4 avranno la loro collocazione prevalente, nonché la residenza anagrafica, presso la residenza della mamma, che attualmente viene fissata in NO nella via Serraloggia n. 26;
4. In ogni caso sarà assicurata la costante presenza di entrambi i genitori presso i figli affinché possano avere un rapporto equilibrato e continuativo con ognuno di essi, ricevere da loro cura, educazione ed istruzione, e conservare rapporti significativi con entrambi e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
5. Il padre eserciterà il diritto di visita in due giorni feriali a settimana[e precisamente il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola fino alle ore 20 (ore 21 da giugno a settembre)] o, in caso di pernottamento con sè, accompagnerà i figli a scuola il mattino seguente;
nonché a fine settimana alternati[e precisamente dalle ore 16.00 del venerdì alle ore 20 della domenica (ore 21 nel periodo estivo)]; ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali dei figli.
6. I coniugi convengono, altresì, che i loro figli trascorreranno con i genitori il giorno del loro rispettivo compleanno(e quindi il 28 agosto per il signor ed il 19 agosto per la signora Parte_1
; convengono altresì che durante le varie festività principali terranno i figli con il Persona_1 sistema dell'alternanza, nonchè durante le ferie estive per almeno 15gg consecutivi, previo accordo da prendere tra loro di volta in volta, nel rispetto delle esigenze dei figli e del diritto/dovere di ciascun genitore di tenerli con sé alcuni giorni consecutivi in maniera paritaria.
7. Il signor impegna a corrispondere alla signora Parte_2 [...]
a tito inori un importo mensile di euro 100,00 Persona_1 per ciascun figlio (per un totale di euro 400 mensili, rivalutata annualmente in base agli indici istat), che verserà sul conto corrente intestato alla signora avente iban Persona_1
[...] entro il primo giorno di ciascun mese.
8. Il padre sosterrà al 100%le spese straordinarie per i figli (da intendersi spese sanitarie, scolastiche, ricreative, sportive), decidendole di comune accordo, salvo quelle eventualmente urgenti ed indifferibili;
9. Il signor si impegna a corrispondere l'importo di euro 100 mensili Parte_1
a titolo di mantenimento della signora Persona_1
10. I coniugi stabiliscono che l'assegno unico universale, versato dall'Inps in favore dei minori, pari attualmente all'importo complessivo di € 1.150,00 circa per tutti i quattro figli, sarà percepito interamente e direttamente dalla signora mentre le detrazioni IRPEF saranno Persona_1 al 100% in favore del signor . Parte_1
11. Il signor impegna a corrispondere l'importo di euro 200 mensili Parte_2 su un libretto nominativo che i coniugi apriranno in favore dei figli dove gli stessi potranno operare previo accordo tra loro;
12. La casa coniugale, ed i beni che la arredano e corredano, sita in NO resterà assegnata alla madre che ivi vivrà unitamente ai figli minori;
il signor dichiara di essersi già allontanato Pt_2 dalla stessa abitazione, con benestare della signora o comunque di provvedervi entro Persona_1 trenta giorni dalla firma del presente accordo.
- 2 - 13. I coniugi prestano reciproco consenso per l'espatrio.
14. I coniugi si dichiarano entrambi concordi delle predette condizioni che leggono, accettano e sottoscrivono”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 [...]
che si sono uniti in matrimonio a BI (Kirghizistan) il 30/08/2012, Persona_1 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di NO (AN), hanno chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi, precisando che dall'unione matrimoniale sono nati quattro figli, tutti ancora minorenni: - (07/01/2013); - Persona_6 Persona_7
(11/01/2015); - (17/04/2018) e (28/10/2020). Per_8 Per_9
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli (oltre all'apporto paterno mensile per il mantenimento ordinario di questi, va considerato: - che il padre verserà mensilmente l'ulteriore importo di Euro 200 su un libretto nominativo che i coniugi apriranno in favore dei figli;
- che il ricorrente pagherà integralmente le spese straordinarie per i figli;
- che, inoltre, l'A.U., pari a Euro 1.150,00, verrà percepito integralmente dalla ricorrente).
Non si ravvisa la necessità, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, attesa peraltro la loro età; del resto, come visto, le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale nonché materiale, e sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
- 3 - dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Persona_1
i quali hanno contatto matrimonio a BI (Kirghizistan) il 30/08/2012, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di NO (AN) al n. 130, parte 2, serie C dell'anno 2023; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23/VII/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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