Art. 11.
Il quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente ai sensi dell'articolo 24, diminuiti di una percentuale pari all'1,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del due per cento, al 7,40 per cento per quelle soggette all'aliquota dell'otto per cento, al 13,05 per cento per quelle soggette all'aliquota del quindici per cento, al 15,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciotto per cento e al 25,90 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentacinque per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile puo' essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 102 quando l'imposta e' del due per cento, per 108 quando l'imposta e' dell'otto per cento, per 115 quando l'imposta e' del quindici per cento, per 118 quando l'imposta e' del diciotto per cento, per 135 quando l'imposta e' del trentacinque per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unita' piu' prossima".
Nessuna sanzione e' applicabile per la mancata applicazione dei coefficienti di diminuzione gia' previsti dall' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, ove sia stato applicato, anche prima dell'entrata in vigore della presente legge, il procedimento di divisione di cui al presente articolo.
L'ultimo comma dell' articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' soppresso.
Il quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Per i commercianti al minuto e per gli altri contribuenti di cui all'articolo 22 l'importo da versare a norma del secondo comma, o da riportare al mese successivo a norma del terzo, e' determinato sulla base dell'ammontare complessivo dell'imposta relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili registrate nel secondo mese precedente ai sensi dell'articolo 24, diminuiti di una percentuale pari all'1,95 per cento per quelle soggette all'aliquota del due per cento, al 7,40 per cento per quelle soggette all'aliquota dell'otto per cento, al 13,05 per cento per quelle soggette all'aliquota del quindici per cento, al 15,25 per cento per quelle soggette all'aliquota del diciotto per cento e al 25,90 per cento per quelle soggette all'aliquota del trentacinque per cento. In tutti i casi di importi comprensivi di imponibile e di imposta, la quota imponibile puo' essere ottenuta, in alternativa alla diminuzione delle percentuali sopra indicate, dividendo tali importi per 102 quando l'imposta e' del due per cento, per 108 quando l'imposta e' dell'otto per cento, per 115 quando l'imposta e' del quindici per cento, per 118 quando l'imposta e' del diciotto per cento, per 135 quando l'imposta e' del trentacinque per cento, moltiplicando il quoziente per cento ed arrotondando il prodotto, per difetto o per eccesso, alla unita' piu' prossima".
Nessuna sanzione e' applicabile per la mancata applicazione dei coefficienti di diminuzione gia' previsti dall' articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, ove sia stato applicato, anche prima dell'entrata in vigore della presente legge, il procedimento di divisione di cui al presente articolo.
L'ultimo comma dell' articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, e' soppresso.