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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12391 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr. Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza del 2/12/2025 nella causa iscritta nel R.G. al n. 42111 dell 'anno 2025
TRA
e eredi di Parte_1 Controparte_1 Persona_1
( Avv.to A. De Rosa ) Ricorrente
E
(Avv.to C. Giordano ) CP_2
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/11/2024 la de cuius premetteva in Persona_1 fatto : con sentenza n.25/2012 (doc.1), confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro (doc.2), il Tribunale di Paola (CS) ha attribuito a nella sua Persona_1 qualità di ex coniuge di , la metà del trattamento pensionistico di Persona_2 reversibilità liquidato alla coniuge superstite, , in data 31.01.2005 Persona_3
(doc.3).; con nota del 17.08.2012 (doc.4) alla ricorrente è stato chiesto di indicare le modalità di riscossione della prestazione. ; con raccomandata inviata il 04.09.2012 (doc.5) aveva comunicato all' le sue coordinate bancarie ai fini dell'accredito tracciabile;
in CP_2 data 25.02.2013, nulla avendo ancora ricevuto, per il tramite del difensore ,aveva chiesto all' la liquidazione delle somme attribuite in suo favore dal tribunale calabrese CP_2
(doc.6); aveva nuovamente sollecitato l'ente con raccomandata a.r. del 21.10.2013 (doc.7) senza che venisse liquidato alcunchè . Concludeva chiedendo “voglia l'ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda, condannare l' al pagamento in favore della CP_2 ricorrente della complessiva somma di € 26.274,14, oltre gli accessori di legge dalle singole scadenze al saldo (il più vantaggioso tra rivalutazione monetaria e interessi legali), ovvero di quella diversa misura che sarà accertata in corso di causa” ; il tutto con vittoria di spese da distrarsi .
Si Costituiva l' evidenziando che sulla pensione CAT. SO di cui è titolare la Sig.ra CP_2 era stata applicata una trattenuta cautelativa pari al 50%. ; la pensione Persona_3
SO risulta in carico alla sede 2590 (PAOLA), tenuta pertanto alla gestione della relativa pratica. Ad oggi risultano accantonati € 26.471,67 ; la ricorrente risultava titolare di pensione AS certificato n. 04172201 in carico alla sede 7014. Ciò premesso chiedeva rinvio per provvedere alla liquidazione.
Con atto del 21/2/2025 si costituivano gli eredi della de cuius , deceduta nelle more del giudizio il 2/2/2025 e insistendo nella domanda . Parte_1 Controparte_1
A seguito di quattro rinvii per consentire all' , all'odierna udienza il Controparte_3 difensore delle parti ricorrenti chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese essendo intervenuto il pagamento il 15/10/2025 . L' si associava CP_2 chiendeo la compensazione delle spese . Deve dichiararsi cessata la materia del contendere;
essendo stato effettuato il pagamento in data successiva al deposito e notifica del ricorso l' deve essere condannato al CP_2 pagamento delle spese di lite ,liquidate e distratte come da dispositivo .
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario del ricorrente di € CP_2
4000 ,00 , oltre accessori di legge , a titolo di compensi professionali . Roma, 2/12/2025
Il giudice
Dott.Elisabetta Capaccioli
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dr. Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza del 2/12/2025 nella causa iscritta nel R.G. al n. 42111 dell 'anno 2025
TRA
e eredi di Parte_1 Controparte_1 Persona_1
( Avv.to A. De Rosa ) Ricorrente
E
(Avv.to C. Giordano ) CP_2
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/11/2024 la de cuius premetteva in Persona_1 fatto : con sentenza n.25/2012 (doc.1), confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro (doc.2), il Tribunale di Paola (CS) ha attribuito a nella sua Persona_1 qualità di ex coniuge di , la metà del trattamento pensionistico di Persona_2 reversibilità liquidato alla coniuge superstite, , in data 31.01.2005 Persona_3
(doc.3).; con nota del 17.08.2012 (doc.4) alla ricorrente è stato chiesto di indicare le modalità di riscossione della prestazione. ; con raccomandata inviata il 04.09.2012 (doc.5) aveva comunicato all' le sue coordinate bancarie ai fini dell'accredito tracciabile;
in CP_2 data 25.02.2013, nulla avendo ancora ricevuto, per il tramite del difensore ,aveva chiesto all' la liquidazione delle somme attribuite in suo favore dal tribunale calabrese CP_2
(doc.6); aveva nuovamente sollecitato l'ente con raccomandata a.r. del 21.10.2013 (doc.7) senza che venisse liquidato alcunchè . Concludeva chiedendo “voglia l'ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della domanda, condannare l' al pagamento in favore della CP_2 ricorrente della complessiva somma di € 26.274,14, oltre gli accessori di legge dalle singole scadenze al saldo (il più vantaggioso tra rivalutazione monetaria e interessi legali), ovvero di quella diversa misura che sarà accertata in corso di causa” ; il tutto con vittoria di spese da distrarsi .
Si Costituiva l' evidenziando che sulla pensione CAT. SO di cui è titolare la Sig.ra CP_2 era stata applicata una trattenuta cautelativa pari al 50%. ; la pensione Persona_3
SO risulta in carico alla sede 2590 (PAOLA), tenuta pertanto alla gestione della relativa pratica. Ad oggi risultano accantonati € 26.471,67 ; la ricorrente risultava titolare di pensione AS certificato n. 04172201 in carico alla sede 7014. Ciò premesso chiedeva rinvio per provvedere alla liquidazione.
Con atto del 21/2/2025 si costituivano gli eredi della de cuius , deceduta nelle more del giudizio il 2/2/2025 e insistendo nella domanda . Parte_1 Controparte_1
A seguito di quattro rinvii per consentire all' , all'odierna udienza il Controparte_3 difensore delle parti ricorrenti chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con vittoria di spese essendo intervenuto il pagamento il 15/10/2025 . L' si associava CP_2 chiendeo la compensazione delle spese . Deve dichiararsi cessata la materia del contendere;
essendo stato effettuato il pagamento in data successiva al deposito e notifica del ricorso l' deve essere condannato al CP_2 pagamento delle spese di lite ,liquidate e distratte come da dispositivo .
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario del ricorrente di € CP_2
4000 ,00 , oltre accessori di legge , a titolo di compensi professionali . Roma, 2/12/2025
Il giudice
Dott.Elisabetta Capaccioli