TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 05/11/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1053/2025 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata in [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. POILLUCCI C.F._1
PIERA del Foro di Imperia
E
, nato in [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. PINO ERIC del C.F._2
Foro di Imperia.
1 Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a Lima (Perù) in data 15/03/2003, matrimonio non trascritto in Italia;
• hanno avuto due figli: maggiorenne ed economicamente Persona_1 autosufficiente;
, minorenne. Persona_2
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse del figlio minorenne, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
(matrimonio contratto in Perù il 15/03/2003 e non trascritto in Italia), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, stabilendo la propria residenza ove meglio riterranno.
2) Nell'abitazione coniugale sita in Imperia, Via Colombera n.2, rimarrà ad abitare la
Signora con il figlio , facendosi carico del Parte_1 Persona_3 pagamento del relativo canone di locazione.
3) Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, con tutti Persona_3 gli oneri di legge, con collocazione preferenziale e residenza anagrafica presso l'abitazione materna. Al fine di garantire al bambino ampia possibilità di visita con il padre ed affinché
a possa mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, salvi migliori e diversi accordi tra questi ultimi, trascorrerà con il padre due week Persona_2 end al mese, alternati, dal sabato mattina al sabato dopo la cena e la domenica dalla mattina a dopo la cena, nonchè due sere la settimana dalle ore 18 alle ore 21, sino a che il padre non
2 avrà reperito idonea abitazione, di cui al momento è sprovvisto, per consentire il pernotto del figlio. Quando ciò avverrà, trascorrerà con il padre due week end al mese, Persona_2 alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, nonchè un giorno infrasettimanale - dalle ore 18 alla mattina successiva - durante le settimane il cui week end sarà di pertinenza del padre, e due infrasettimanali - sempre dalle ore 18 alla mattina successiva - nelle settimane il cui week end sarà di pertinenza della madre, occupandosi di accompagnarlo a scuola.
Qualora i pernotti infrasettimanali risultino assolutamente incompatibili con l'orario di lavoro, Sig. riaccompagnerà il figlio a casa della madre la sera del giorno di incontro, CP_1 dopo cena. I genitori potranno, ad anni alterni, salvo diverso accordo tra di essi, tenere il figlio in occasione della Vigilia di Natale e del Natale, ultimo dell'anno e Capodanno, Pasqua
e Lunedì dell'Angelo. trascorrerà inoltre dieci giorni consecutivi con il padre Persona_2 durante le vacanze estive, quando il Sig. avrà reperito idonea abitazione. Quanto sopra CP_1 fatti salvi diversi accordi tra i genitori conseguenti a diverse esigenze loro e/o del minore.
4) Entrambi i genitori concorreranno al mantenimento di provvedendo a tutte Persona_2 le sue necessità. Il Signor corrisponderà alla Sig.ra , a titolo CP_1 Parte_1 di concorso al mantenimento ordinario del minore, la somma mensile di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il giorno quindici di ogni mese a mezzo bonifico bancario. L'assegno unico in favore del figlio - ovvero analoga provvidenza anche in futuro diversamente denominata - verrà percepito per intero dalla madre.
5) I genitori provvederanno al pagamento in ragione del 50% delle seguenti spese necessarie per il minore: a) spese scolastiche imprescindibili: tasse scolastiche ed universitarie per la frequenza di Istituti pubblici;
assicurazione scolastica, libri di testo, vocabolari, dispense e corredo scolastico di inizio anno;
tablet ove l'Istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
b) spese scolastiche ove preventivamente concordate: tasse scolastiche ed universitarie per la frequenza di Istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento, computer portatili o altri supporti informatici, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria.
c) Spese mediche e medico specialistiche imprescindibili: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale, ticket sanitari, esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
d) Spese mediche e medico specialistiche ove preventivamente concordate: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali, cure termali e fisioterapiche, logopedistiche e psicologiche;
3 trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale in tempi accettabili, farmaci particolari ed integratori alimentari particolari;
e) Spese extrascolastiche e ricreative imprescindibili: centro ricreativo estivo e gruppo ricreativo;
f) Spese extrascolastiche e ricreative ove concordate: corsi di istruzione attività sportive ricreative e ludiche con relative attrezzature, viaggi e vacanze. Resteranno a carico del genitore che ha contratto l'impegno di spesa le spese che avrebbero richiesto il preventivo accordo e ne sono prive. Il genitore che avrà anticipato le spese non soggette a preventivo accordo provvederà entro il mese successivo alla spesa a trasmettere all'altro genitore le pezze giustificative dell'esborso che dovrà essere rimborsato nei quindici giorni successivi alla trasmissione della documentazione di spesa. In caso di spese soggette ad accordo, il genitore che intenda effettuare la stessa, dovrà dare comunicazione scritta all'altro genitore della esigenza, e questi dovrà esprimere il consenso o un motivato dissenso entro i cinque giorni successivi.
Il silenzio nel termine indicato verrà inteso come tacito consenso.
6) Compensate le spese e competenze di causa.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di IMPERIA, Comune ove le parti risiedono, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 05/11/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
4