Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 4820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4820 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 39026/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Presidente rel. est. Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 07/11/2024 da nata in [...] il [...] ( cittadina italiana) Parte_1
Cod. Fisc. C.F. 1
residente in [...]40 20021 BOLLATE ITALIA con l'Avv. SCIALPI ANTONIA
RICORRENTE
nei confronti di nato in [...] il [...] ( cittadino albanese) Persona_1
Cod. Fisc. C.F. 2
CONVENUTO CONTUMACE
,in persona del Sostituto - Procuratore Controparte_1Con comunicazione all' della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 9.12.2024
OGGETTO: Parte_2
CONCLUSIONI PER LA RICORRENTE
Pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio celebrato a Paskuqan (Albania) in data 15 ottobre 2009 (atto non trascritto in
Italia) contratto tra la Sig.ra Parte_1 e il Signor Persona_1
Parte_1 della casa famigliare, di proprietàConfermare l'assegnazione alla signora
CP_2 sita in Bollate via Filippo Turati n. 40.
- Atteso il grave disinteresse sia economico che morale del padre verso i tre figli nonché l'inidoneità
e l'inadeguatezza dello stesso a svolgere il proprio ruolo genitoriale che costituisce un evidente esempio di condotta tale da giustificare la deroga al regime di affidamento condiviso, si chiede che i
- Disporre il regime di viste del padre con i figli secondo lo schema che l'On.le Tribunale adito riterrà più opportuno ed idoneo nell'interesse dei minori, limitando se del caso al minimo indispensabile le visite dei figli con il padre.
Confermare, come da sentenza di separazione, a carico del padre sig. Persona_1 l'obbligo di contribuire al mantenimento dei tre figli minori mediante versamento alla madre entro il 15 di ogni mese dell'importo mensile di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche come da Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 secondo il seguente schema: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
Firmato cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal
Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i
15 giorni successivi alla richiesta.
Disporre che l'assegno unico continui ad essere percepito per intero dalla signora
[...]
Parte_1 come attuato finora dai coniugi ed attesa anche la situazione di precaria condizione
,
economica della ricorrente;
Firmato In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (art. 2 D.M.
55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22. MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 e Persona_1 hanno contratto matrimonio in Albania il
15/10/2009
Persona_5 nata ilDal matrimonio sono nati 3 figli: Persona_4 e NI nati il 07/06/2018
3.9.2015
Le parti sono state autorizzate a vivere separate in data 5.7.2022 la separazione è stata dichiara con sentenza n. 3387/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano il 21.4.2023
Con ricorso iscritto a ruolo in data 07/11/2024 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, atteso il disinteresse del padre sia sotto il profilo morale e sia sotto il profilo materiale nonché la sua inidoneità a svolgere il ruolo genitoriale ha chiesto che venisse disposto l'affidamento esclusivo dei figli minori con collocamento degli stessi presso di sé, la conferma del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, e la conferma dell'obbligo per il convenuto di contribuire allontanamento dei figli corrispondendo l'assegno di euro
300 mensili(euro 100 per ciascun figlio) rivalutabili annualmente secondo indici Istat quale contributo al loro mantenimento oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da linee guida del
Tribunale di Milano.
Parte convenuta a cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza risultano regolarmente notificati non si è costituita in giudizio.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 15.5.2025, dichiarata la contumacia del convenuto, è stata sentita la parte ricorrente che ha dichiarato: “intendo divorziare. Dal momento della separazione sono sempre vissuta separata. Faccio presente che mio marito non vede i bambini come previsto in sentenza. Quando desidera vedere i bambini chiama, magari 5 minuti prima, e li viene a prendere.
A volte li tiene tutto il giorno, altre volte li riporta dopo qualche ora. Mio marito ha una casa dove potrebbe tenere i bambini. Sapeva di questa udienza e mi ha detto che non gli interessa niente e che a lui non possono fare niente. Non ha mai versato l'assegno di mantenimento. Ho dovuto sporgere denunzia querela e fare atto di precetto. Mio marito è un operaio edile. Sono sicura che lavori o in regola o in nero. Io che ho sempre lavorato, adesso faccio fatica a trovare lavoro perché quando dico che ho i bambini non mi prendono. Lavoravo come colf. A volte trovo lavoro ma magari dopo le 16 quando i bambini rientrano a casa e non posso contare su nessuno per seguirli e quindi devo rinunciare. Prendo l'assegno unico di 700 euro e l'assegno di inclusine di 900,00 euro. Il padre mi mette molte difficoltà nella firma dei documenti per i bambini e, sicuramente non è collaborativo per le questioni che li riguardano. Non va a scuola dove non lo conoscono e non si informa del loro andamento. Forse ci è andato una volta."
Il Giudice delegato, ritenuto non necessario adottare provvedimenti temporanei fatte precisare le conclusioni ha ordinato la discussione orale della causa.
Precisate dalla parte ricorrente le conclusioni trascritte in epigrafe la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione e decisa nella camera dio consiglio del 28 maggio 2025
Sulla competenza giurisdizionale e sulla legge applicabile
Sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. a) del Regolamento UE 1111/2019, atteso che, avendo parte convenuta nazionalità albanese, è in Italia la residenza abituale di entrambi i coniugi. E', altresì, applicabile in mancanza di scelta ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE n. 1259/2010, la legge italiana ex art. 8 lett. a) del medesimo Regolamento.
Sussiste la giurisdizione del Tribunale adito in ordine alla pronuncia sulla responsabilità genitoriale ex art. 7, co 1., Reg. CE 1111/2019 in quanto i minori risiedono abitualmente in Italia. La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del
19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale dei minori.
Sussiste, altresì, la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d), in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art 15 e approvato dal Consiglio dell'Unione
Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo stato di residenza abituale del creditore.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
La domanda è fondata e merita accoglimento
E' decorso, infatti, il termine di legge per ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio:
l'udienza Presidenziale ex art. 708 c.p.c. è stata celebrata il 5.7.2022 ed il procedimento di separazione si è concluso con sentenza n.. 3387/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Milano il
21.4.2023 ed il ricorso per lo scioglimento del matrimonio è stato depositato il 06/11/2024
Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, non essendo stato eccepito che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione di sorta e dovendo ritenersi accertato anche in considerazione del comportamento del convenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole e varie
Quanto ai profili relativi alla responsabilità genitoriale osserva il Tribunale che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c. è, infatti, derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, non avendo più contatti da tempo con il figlio minore, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di provvedere al mantenimento dello stesso, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09;
Cass. 16593/08).
Nel caso di specie, dalle risultanze del giudizio mentre emerge la piena adeguatezza genitoriale della madre che si occupa nella quotidianità della cura e gestione dei figli minori, il padre è risultato del tutto inadeguato all'assunzione di un serio e consapevole ruolo genitoriale, in quanto, come riferito dalla ricorrente, non si è mai interessato concretamente dei figli, non ha mai partecipato in modo fattivo alle scelte di vita che li riguardano, non ha instaurato con i figli un rapporto stabile e continuativo e sicuramente mai come previsto in sede di operazione, limitandosi a sporadiche frequentazioni;
non ha, inoltre, provveduto al loro mantenimento, costringendo la ricorrente ad intraprendere azioni esecutive. Anche la mancata comparizione e costituzione nel presente giudizio è ulteriore indice dell'assoluto disinteresse del convenuto non solo con riferimento alla propria vicenda matrimoniale, ma altresì delle esigenze e della sorte dei suoi figli.
Le condizioni sopra indicate giustificano, dunque, l'affidamento esclusivo dei minori alla madre ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.. con concentrazione in capo alla stessa della responsabilità genitoriale anche con riguardo alle scelte più importanti per le minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione nonché per i rapporti con le pubbliche amministrazione e con possibilità di sottoscrivere, anche in assenza di consenso paterno, le richieste necessarie al rilascio e rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (cd. super-esclusivo o affido rafforzato) avendo la ricorrente dimostrato di essere unico genitore di riferimento dei minori di cui, in concreto, si occupa in via pressochè esclusiva.
I minori saranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica presso la madre.
Deve, altresì essere confermato il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, unitamente agli arredi e corredi in essa contenuti, alla ricorrente affinché la occupi unitamente ai figli minori.
Quanto alle frequentazioni tra padre e figli, ritiene il Tribunale di dover confermare il regime delle visione già disposto in sede di separazione auspicando che lo stesso avvenga effettivamente seguito dal momento che il diritto di visita non è solo diritto del genitore ma è soprattutto diritto dei figli ad avere una relazione stabile continuativa e significativa con il genitore trattandosi di elementi essenziali per una loro crescita sana ed equilibrata. Pertanto il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati il sabato dalla mattina (alle 9 circa) fino alla sera (alle 21 circa) e la domenica dalla mattina (alle 9 circa) fino alla sera (alle 21 circa), con inserimento del pernottamento quando lo stesso reperirà idonea soluzione abitativa nonché un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola fino alle 20,00; durante le vacanze estive si applicherà il calendario ordinario salvo che il padre non riesca a portare con sé i figli 1 o 2 weekend anche con pernottamento;
durante le vacanze scolastiche natalizie i genitori accorderanno per garantire che il padre stia qualche giorno consecutivo con i figli sempre che ne abbia la possibilità; sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi delle parti, compatibilmente con gli impegni dei genitori e con le esigenze e i bisogni dei figli;
Merita infine accoglimento la domanda della ricorrente laddove chiede la conferma dell'obbligo per il convenuto di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento dell'importo di € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) mensili - rivalutabili annualmente secondo indidi istat- oltre al 50% delle spese straordinarie ai medesimi riferibili.
Ed invero rileva il Tribunale che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione
-
domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c., il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Inoltre, ai sensi degli artt. 337-ter ss. c.c., il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico del padre, occorre avere riguardo 1. alle capacità economiche dei genitori, 2 al tempo di permanenza della minore presso ciascun genitore e 3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di bambini dell'età di Per 6, da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
Nel caso in disamina emerge che la madre, che lavora con come colf con contratti non regolari ed è fortemente condizionata nelle proprie prospettive di lavoro dal necessario accudimento della prole ( A volte trovo lavoro ma magari dopo le 16 quando i bambini rientrano a casa e non posso contare su nessuno per seguirli e quindi devo rinunciare) dispone l'assegno unico di 700 euro e l'assegno di inclusine di 900,00 euro. Non sono stati offerti al Tribunale elementi e indici dai quali poter desumere la capacità patrimoniale e reddituale certa del convenuto che, peraltro, è soggetto giovane, in salute, che svolge l'attività lavorativa come operaio edile. Di conseguenza la misura dell'assegno viene confermata nell'importo di € 300,00 mensili risultando tale somma essenziale al fine di assicurare ai minori il soddisfacimento delle esigenze primarie e basilari di vita tenendo altresì conto dell'assenza di frequentazioni significative tra padre e figlio (e quindi di mantenimento diretto da parte del padre). Nel contesto economico descritto, peraltro, ritiene altresì il Tribunale di dover quindi confermare in € 300,00 mensili la misura del contribuito che il convenuto deve ritenersi obbligato a versare alla ricorrente per il mantenimento dei, oltre al 50% delle spese extra assegno come da linee guida del Tribunale di Milano da intendersi qui integralmente richiamate.
L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito n via integrale (100%) dalla ricorrente madre dei minori
Sulle spese di lite.
Atteso l'esito del giudizio, considerato il comportamento processuale del convenuto il quale ha reso necessario il procedimento giudiziale ( le parte avrebbero potuto ricorrere a strumenti alternativi) e il convenuto deve essere condannato alla rifusione in favore della ricorrente dele spese processuali che, in assenza di note specifiche, si liquidano in complessivi € 4.711,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario, Iva e cpa come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
39026 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, e nella contumacia del convenuto così provvede: lo scioglimento del matrimonio celebrato tra1. Dichiara Parte_1 e Per_1
[...] in Albania il 15/10/2009
2. Affida i figli minori Per_2 NI e Per_3 in via esclusiva alla madre con concertazione in capo alla stessa della responsabilità genitoriale per quanto attiene a tutte le scelte relative alla salute educazione istruzione e residenza dei minori e con facoltà di mantenere in via autonoma i rapporti anche con le pubbliche amministrazioni anche ai fini della richiesta dei documenti dei minori anche validi per l'espatrio anche in assenza di sottoscrizione e consenso del padre al quale spetta il potere di vigilanza;
3. Assegna la casa coniugale sita in Bollate via Turati 40 con tutti gli arredi e corredi in essa esistenti alla madre affinché la occupi con i minori
4. Dispone che i minori siano collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
5. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i minori a fine settimana alternati il sabato dalla mattina (alle 9 circa) fino alla sera (alle 21 circa) e la domenica dalla mattina (alle 9 circa) fino alla sera (alle 21 circa), con inserimento del pernottamento quando lo stesso reperirà idonea soluzione abitativa nonché un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola fino alle 20,00; durante le vacanze estive si applicherà il calendario ordinario salvo che il padre non riesca a portare con sé i figli 1 o 2 weekend anche con pernottamento;
durante le vacanze scolastiche natalizie i genitori si accorderanno per garantire che il padre stia qualche giorno consecutivo con i figli sempre che ne abbia la possibilità; sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi delle parti, compatibilmente con gli impegni dei genitori e con le esigenze e i bisogni dei figli;
6. Dispone che il padre versi a titolo di contributo per il mantenimento dei minori in via anticipata ed entro il 15 di ogni mese l'importo di euro 300,00 mensili annualmente secondo indici Istat (prima rivalutazione luglio 2023) oltre per 50%delle spese straordinarie di cui alle
Linee Guida del Tribunale di Milano del 14.11.2017 da intendersi integralmente qui trascritte
7. Dispone che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla signora Parte_1
8. Condanna Persona_1 al pagamento in favore di delle spese di Parte_1
lite che liquida in assenza di note specifiche in complessivi € 4.711,00 per compensi oltre
15% rimborso forfettario, Iva e cpa come per legge
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai