Sentenza 20 dicembre 2017
Massime • 1
Il verbale di sommarie informazioni redatto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 351 cod. proc. pen. è utilizzabile ai fini cautelari anche se il dichiarante si sia rifiutato di firmarlo senza precisare le ragioni del proprio rifiuto, poichè, in virtù del principio di tassatività delle nullità, tale atto conserva efficacia nella fase delle indagini in assenza di specifica disposizione contraria.
Commentario • 1
- 1. Comparizione personale al riesame, come fare? (Cass., 11803/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2017, n. 9976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9976 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2017 |
Testo completo
09 976 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA CONSIGLIO DEL 20/12/2017 Paolo Antonio Bruno Presidente - Sent. n. sez. 1632/2017 Giuseppe De Marzo REGISTRO GENERALE Angelo Caputo N.49166/2017 Giuseppe Riccardi - Rel. Consigliere - Roberto Amatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO SS, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/07/2017 del Tribunale della libertà di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Massimo Caiano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. RI SS ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 20/07/2017 con la quale il Tribunale della libertà di Napoli ha rigettato l'istanza di riesame proposta nei confronti dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli del 18/01/2017, che aveva applicato la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di tentata violenza privata e porto illegale di armi K da fuoco (una mitraglietta e diverse pistole), aggravati dal metodo mafioso, per aver tentato, in concorso con altre sette persone, di costringere LO NA ed il suo nucleo familiare ad abbandonare la propria abitazione, prospettando l'incendio della stessa e minacciando di morte gli occupanti Deduce i seguenti motivi, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Denuncia la nullità dell'ordinanza impugnata, in quanto originariamente l'udienza di riesame era stata fissata dinanzi alla Sez. XII per il 19.7.2017, ed era stata trasmessa alla Sez. VIII per l'udienza del 20.7.2017; lamenta che sia stata omessa la comunicazione del mutamento del collegio e la data della nuova udienza al ricorrente detenuto, e rigettata la richiesta di traduzione formulata dal medesimo.
1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza: lamenta che nonostante la richiesta cautelare sia stata rigettata con riferimento ad altri capi di imputazione (A, D ed E), per una ritenuta carenza indiziaria (omessa audizione di LO NN, omessa acquisizione tabulati e celle di aggancio delle utenze degli indagati per accertare la simultanea presenza nei luoghi e negli orari di interesse), i medesimi elementi non siano stati valutati ai fini del rigetto del titolo cautelare anche per i capi B e C. La motivazione sarebbe in tal senso contraddittoria ed illogica, oltreché insufficiente, non avendo operato un esame approfondito degli elementi censurati dalla difesa, avendo omesso di valutare le doglianze specifiche e decisive proposte, e non avendo integrato la motivazione del Gip.
1.3. Violazione di legge in relazione all'art. 7 1. 203/1991 e vizio di motivazione: lamenta che sia stata affermata la sussistenza dell'aggravante nella forma del metodo mafioso, che, tuttavia, richiederebbe il dolo specifico.
1.4. Vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura: lamenta che non sia stata valutata la giovanissima età, l'incensuratezza, l'assenza di accertati legami con gli ambienti della criminalità organizzata e l'attività lavorativa svolta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2 2. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto la richiesta di traduzione dell'indagato è stata rigettata perché tardiva, essendo stata presentata non già con l'istanza di riesame, bensì nell'imminenza dell'udienza. In tal senso, è pacifico che, nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, per effetto della modifica dei commi 6 e 8-bis dell'art. 309 cod. proc. pen., operata dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale può esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza camerale solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, nell'istanza di riesame, mentre non sono più applicabili le disposizioni di cui agli artt. 127, comma terzo, cod. proc. pen. e 101 disp. att. cod. proc. pen., che prevedono il diritto dell'interessato detenuto o internato fuori dal circondario ad essere sentito dal magistrato di sorveglianza (Sez. 2, n. 13707 del 11/03/2016, Ciarfaglia, Rv. 266519; Sez. 4, n. 12998 del 23/02/2016, Griner, Rv. 266296, in una fattispecie, analoga a quella in esame, in cui l'indagato aveva chiesto di presenziare all'udienza di riesame successivamente alla ricezione dell'avviso relativo alla sua fissazione). Tanto premesso, non essendo prevista la traduzione, e dunque la presenza, dell'indagato, l'avviso del rinvio dell'udienza al giorno successivo dinanzi ad un diverso Collegio è stata correttamente comunicata al solo difensore presente all'udienza, senza alcuna compromissione del diritto di partecipazione (nella specie, non tempestivamente esercitato) e di difesa (regolarmente garantito).
3. Il secondo motivo è infondato.
3.1. Giova premettere che i fatti oggetto del titolo cautelare, secondo la ricostruzione fornita dall'ordinanza impugnata, si inquadrano nell'ambito di uno scontro tra due clan camorristici contrapposti, operanti nella zona di Scampia: uno capeggiato da RI SC, e legato al sodalizio della NE Grassi, l'altro capeggiato dai fratelli EL e Maurizio LO;
in seguito alle tensioni derivate da una c.d. "stesa" (l'esplosione di colpi di arma da fuoco da parte di giovani a bordo di scooter), compiuta all'altezza del domicilio di RI SC (in via Labriola) nel mese di agosto 2016, costui, capo del gruppo camorristico, veniva ucciso in un agguato l'11 dicembre 2016; dopo poche ore, il 12 dicembre, verso le ore 1.40, una quindicina di persone, armate di mitragliette e pistole, irrompevano nella palazzina del Lotto G di via Labriola, intimando a LO NA (sorella dei capi del clan avversario) di lasciare l'edificio, in quanto le abitazioni lf 3 dovevano 'passare nelle loro mani', e minacciando di morte gli occupanti;
la 'spedizione' veniva ripetuta lo stesso giorno, verso le ore 13.20, con le medesime modalità, ed il 13 dicembre ai danni di ON EP (anch'ella legata da vincoli familiari ai LO).
3.2. Tanto premesso, la doglianza con la quale si lamenta che nonostante la richiesta cautelare sia stata rigettata con riferimento ad altri capi di imputazione (A, D ed E), per una ritenuta carenza indiziaria (omessa audizione di LO NN, omessa acquisizione tabulati e celle di aggancio delle utenze degli indagati per accertare la simultanea presenza nei luoghi e negli orari di interesse), i medesimi elementi non siano stati valutati ai fini del rigetto del titolo cautelare anche per i capi B e C, è inammissibile per genericità, non essendo stato esposto neppure quali fossero i titoli di reato per i quali vi è stato un rigetto della richiesta cautelare;
peraltro, la ritenuta carenza di gravità indiziaria in ordine ad alcune ipotesi delittuose non implica automaticamente analoga carenza con riferimento ai titoli cautelari emessi, fondati, come si dirà, su un autonomo compendio indiziario.
3.2. Le doglianze con le quali si lamenta un vizio motivazionale sono infondate. Innanzitutto, le censure proposte si risolvono in mere doglianze sulla ricostruzione dei fatti, non consentite in sede di legittimità, poiché aventi ad oggetto, in realtà, non già la motivazione, in quanto mancante, ○ illogica, bensì la probatoriavalutazionecontraddittoria (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Il controllo di legittimità, tuttavia, concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già il rapporto tra prova e decisione;
sicchè il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Ebbene, le censure proposte concernono la ritenuta erroneità della valutazione probatoria formulata dal giudice di merito, con riferimento all'individuazione dell'odierno ricorrente come correo dei reati contestati. Al contrario, l'ordinanza impugnata appare immune da censure, avendo affermato la gravità indiziaria dei fatti sulla base delle ricostruzioni fornite nell'immediatezza dalla persona offesa, LO NA, e dalla madre, GR 4 Spasiano Emilia, nonché da ON EP, e dei danneggiamenti agli appartamenti riscontrati in sede di sopralluogo;
al riguardo, peraltro, le persone offese, pur indicando gli autori (o parte di costoro) delle irruzioni, tra i quali RI SS, si rifiutavano di sottoscrivere i relativi verbali, per timore di ritorsioni da parte del clan RI;
analogamente accadeva il 20 dicembre 2016, allorquando LO NA e ON EP venivano convocate per formalizzare le denunce, e, pur rifiutandosi di sottoscrivere i verbali, la prima procedeva all'individuazione fotografica degli tra i quali l'odierno ricorrente -, apponendo la propria firma accanto autori- alle effigie degli stessi;
tuttavia, in occasione della convocazione, venivano intercettate in ambientale le conversazioni tra la LO e la ON, che parlavano di quanto accaduto, riscontrando la dinamica dei fatti già informalmente riferita nell'immediatezza, e confermando l'intenzione di non sottoscrivere alcuna denuncia. Ebbene, l'ordinanza impugnata appare immune da censure, in quanto il verbale di sommarie informazioni redatto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 351 cod. proc. pen. è utilizzabile ai fini cautelari anche se il dichiarante si sia rifiutato di firmare senza addurre ragioni del proprio rifiuto, in quanto si tratta di documentazione che, in virtù del principio di tassatività delle nullità, conserva efficacia processuale nella fase delle indagini in assenza di specifica disposizione contraria (Sez. 6, n. 24 del 20/11/2006, dep. 2007, Terzi, Rv. 235755; Sez. 5, n. 6251 del 19/11/1998, dep. 1999, Tinnirello A, Rv. 213073: "La redazione del verbale nelle forme di cui all'art.373 cod.proc.pen., anche per le sommarie informazioni assunte a norma dell'art.351 cod. proc.pen. dalla polizia giudiziaria, non è prescritta a pena di nullità nè di inutilizzabilità per cui nulla impedisce che del contenuto delle stesse venga fatta relazione all'autorità giudiziaria o che di esse si tenga conto in sede cautelare, tanto più ove i soggetti dichiaranti siano stati specificamente individuati e indicati"; Sez. 1, n. 4641 del 03/12/1991, dep. 1992, Andricciola, Rv. 190732: "Le sommarie informazioni di polizia di cui all'art. 351 nuovo cod. proc. pen., quali atti pertinenti alle indagini circa la fondatezza di una determinata "notitia criminis", pur provenendo dall'autorità di polizia giudiziaria e pur essendo prive di rilevanza probatoria ai fini della decisione finale - costituiscono documentazione dotata di efficacia processuale nell'ambito della fase delle indagini preliminari e, in quanto tali, possono essere utilizzate, da sole o insieme agli altri atti compiuti a norma dell'art. 348, comma secondo lett. c) nuovo codice, per l'emissione di provvedimenti Cf 5 restrittivi della libertà personale"; contra, Sez. 6, n. 21937 del 01/04/2003, Casaburro, Rv. 225681). Peraltro, mentre la dinamica dei fatti è pienamente riscontrata dalla conversazione intercettata in ambientale tra LO NA e ON EP, l'individuazione di RI SS è riscontrata dall'individuazione fotografica operata da LO NA, che ha apposto la propria sottoscrizione a margine dell'effigie dell'odierno indagato, già informalmente indicato agli agenti di polizia tra gli autori della 'spedizione'; né la valenza indiziaria dell'individuazione fotografica sottoscritta è stata ritenuta compromessa dal mancato riferimento, nel corso della conversazione intercettata, all'odierno ricorrente, atteso che, oltre ad una possibile dimenticanza (come ritenuto dall'ordinanza impugnata), la non menzione è ascrivibile anche al contesto narrativo del dialogo, nel quale non sono stati menzionati tutti gli autori dell'irruzione, essendosi le interlocutrici limitate a richiamare (evidentemente anche per l'informalità del contesto e per la consapevolezza della reciprocità dell'aggressione subìta) il nucleo essenziale dei fatti ed i sentimenti di paura provati.
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo l'ordinanza impugnata affermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 nella declinazione del c.d. metodo mafioso, in quanto l'irruzione contestata è stata posta in essere da più persone armate di mitra e pistole per confermare il potere di controllo del gruppo criminale facente capo alla famiglia RI a Scampia, ed in particolare in via Labriola, dove abitava il capo (ucciso proprio in un agguato camorristico), fratello dell'odierno ricorrente;
controllo che non si limita alla sottoposizione delle attività economiche al pagamento del "pizzo", ma si è estrinsecato in una vera e propria epurazione delle famiglie legate a LO EL, che aveva osato sfidare il clan egemone, addirittura uccidendone il vertice. Al riguardo, premesso che la circostanza aggravante del cosiddetto metodo mafioso è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De Paola, Rv. 257065), la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso è integrata anche quando il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso, e alla 6 connessa condizione di assoggettamento, si esprima in forma indiretta, o anche per implicito (Sez. 6, n. 31385 del 04/07/2011, Carrubba, Rv. 250554). In ogni caso, del tutto infondata è la doglianza proposta dal ricorrente con riferimento all'assenza del dolo specifico, in quanto l'aggravante è stata contestata, e ritenuta, nella forma oggettiva del c.d. metodo mafioso, non già nella forma soggettiva del fine di agevolazione dell'attività di un'associazione di tipo mafioso;
invero, soltanto tale fattispecie aggravante, avendo natura soggettiva, richiede per la sua configurazione il dolo specifico di favorire l'associazione (ex multis, Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017, Ferrante, Rv. 270590; Sez. 6, n. 29816 del 29/03/2017, Gioffre', Rv. 270602; Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, Rv. 265359); fine che, peraltro, è stato anche evidenziato dall'ordinanza impugnata.
5. Il quarto motivo, concernente le esigenze cautelari, è manifestamente infondato. Al riguardo, appare sufficiente rammentare che, in tema di misure cautelari, contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203 del 1991 determina una presunzione relativa di concretezza ed attualità del pericolo di recidiva (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112), e la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, operante ai sensi del terzo comma dell'art. 275 cod. proc. pen. - per i delitti aggravati ex art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991, può essere superata soltanto quando, in relazione al caso concreto, siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure, non essendo idonea, allo scopo, la mera allegazione del tempo trascorso e della durata della restrizione sofferta (Sez. 2, n. 6574 del 02/02/2016, Cuozzo, Rv. 266236), sicché, in difetto della prova dell'affievolimento o della cessazione, l'onere motivazionale incombente sul giudice ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. deve ritenersi rispettato mediante il semplice riferimento alla mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione (Sez. 2, n. 3105 del 22/12/2016, dep. 2017, Puca, Rv. 269112). Peraltro, va evidenziato che l'ordinanza impugnata, oltre a rilevare l'assenza di elementi dai quali desumere la cessazione o l'affievolimento delle esigenze cautelari, ha espressamente valutato, anche in positivo, l'attualità e la concretezza del pericolo di recidiva, rilevando la gravità dei fatti contestati un'irruzione perpetrata da più persone, armate di pistole e mitra, per - costringere la persona offesa a lasciare l'abitazione, per motivi legati a faide GR 7 criminali e l'elevata pericolosità sociale dell'indagato, resosi latitante dopo l'emissione della misura cautelare, e trovato in possesso, in occasione dell'arresto, di una pistola con caricatore, sostanze stupefacenti e una parrucca da donna.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Dispone che a cura della cancelleria copia della presente decisione sia trasmessa al Direttore della Casa Circondariale competente, a norma e per gli effetti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod. proc. pen. . Così deciso in Roma il 20/12/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Paolo Antonio Bruno Giuseppe ficcold A Depositato in Cancelleria Roma, li U HAR 2018 Pivo Dostata Oana Cailla GALLIANO 0 08