Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 1
Le dichiarazioni accusatorie non verbalizzate, ma raccolte dalla polizia giudiziaria in una nota informativa, non sottoscritta dal dichiarante, devono considerarsi acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge e ricomprese nell'ipotesi di inutilizzabilità di cui all'art. 191 cod. proc. pen.; ne consegue che la insuscettibilità ad essere utilizzate in dibattimento rende tali dichiarazioni inutilizzabili anche ai fini dell'emissione di una misura cautelare, in quanto deve escludersi che possano costituire gravi indizi di colpevolezza a norma dell'art. 273 cod. proc. pen., non essendo idonee a formulare alcuna prognosi di probabilità della colpevolezza dell'imputato.
Commentario • 1
- 1. Inutilizzabili le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, allorché non verbalizzate né sottoscritteWalter Marrocco · https://www.filodiritto.com/ · 20 ottobre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2003, n. 21937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21937 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 1^ aprile 2003
1. Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 795
3. Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 42608/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR AS nei confronti della ordinanza in data 22 luglio 2002 del Tribunale di Napoli;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. Vito Monetti, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame formulata da AS AS, indagato per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi da sparo, anche da guerra, facente capo a EL AR di cui era il "luogotenente".
2. - Alla base dei gravi indizi di colpevolezza venivano poste dal Collegio: a) le numerose e convergenti chiamate in reità di NI GL, IE UL, EL UL;
b) le dichiarazioni, inoltre, di AS IN, soggetto strettamente legato al gruppo rivale del AR, capeggiato da De SA NI: il IN aveva dichiarato che a sparargli era stato AS AS su richiesta di FF EL;
c) il fatto che lo stesso AS, in data 11 novembre 1998, era stato oggetto di un agguato a colpi di arma da fuoco, a conferma dello scontro in atto tra clan;
d) infine, le intercettazioni telefoniche dalle quali emergeva in particolare il coinvolgimento dell'indagato nel traffico di stupefacenti.
3. - Da tutte tali fonti si desumeva - ad avviso del Collegio - il coinvolgimento dell'indagato, col ruolo anzidetto, oltre che nei reati concernenti le armi, nel sodalizio di stampo mafioso, nato dalla scissione avvenuta nel 1998 dal clan di NI De SA, operante nei settori del commercio di stupefacenti, del traffico di armi e delle estorsioni. Sodalizio attivo nel comprensorio detto delle "Case nuove" del capoluogo partenopeo - comprensorio sul quale veniva esercitato un vero e proprio controllo del territorio - strettamente collegato con gli omologhi e più potenti gruppi criminali facenti capo alle famiglie AR e UL. 4. - Avverso l'ordinanza anzidetta propone ricorso il AS "per violazione di legge ex art. 606, lett. e), c.p.p. ovvero per assenza e/o illogicità della motivazione". Rileva in particolare che: a) dalle dichiarazioni di GL e dei UL, il cui contenuto è riportato per esteso nel provvedimento impugnato, nessuno dei tre lo nomina: anzi, da parti di dichiarazioni dei UL non riportate nel testo del provvedimento emergerebbe che nessuno dei questi ultimi due lo aveva mai visto, come da fotografie mostrate ai dichiaranti;
b) le dichiarazioni del IN (poi deceduto) non erano state riprodotte in un verbale, bensì erano state rese informalmente alla polizia giudiziaria e da questa riportate nell'annotazione del 15 gennaio 1998 del Commissariato di P.S. Vicaria - Mercato di Napoli:
stanti tali modalità di assunzione e di documentazione esse non si sarebbero potute porre a base dei gravi indizi di colpevolezza (richiama Cass. 18 gennaio 1993, Modafferi); c) in ordine al traffico di stupefacenti, da una intercettazione telefonica tra sua madre (coindagata e spacciatrice per conto di LA, il che tra l'altro dimostrerebbe che il sodalizio del AR non aveva affatto il controllo del territorio nella zona Case nuove) e sua sorella, si ricavava che egli non aveva alcun interesse alla gestione di tale traffico;
d) da altra telefonata, poi, tra tale IA IT e AS NA (sua sorella), tenuta in particolare considerazione dal Collegio e dalla quale emergerebbe pesantemente il coinvolgimento di NU o LO o LI nella organizzazione criminale, non si sarebbe potuto ricavare nulla a suo carico, giacché non sarebbe dato ben comprendere chi fosse tale zia IT ne' chi fosse il LI richiamato nella conversazione, il quale "scendeva con le armi in strada".
5. - Il ricorso è fondato.
6. - Questa Corte ha letto con particolare attenzione le pagg. da 3 a 10 della ordinanza impugnata in cui, con l'ausilio evidente di strumenti informatici, sono riportate integralmente e per esteso le dichiarazioni rese dai chiamanti in reità di NI GL, IE UL, EL UL. Se da tali brani emerge l'esistenza del gruppo mafioso facente capo al EL, non solo da tali pagine non emerge una sola volta il nome del AS, ma il Tribunale di Napoli non trae alcuna propria conclusione, considerazione o argomento per ricondurre la persona del AS al clan diretto dal EL sulla scorta delle dichiarazioni di tali collaboranti. Queste dichiarazioni non possono dunque essere prese a parametro per ricavarne gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine al reato associativo.
7. - Nè per desumere i gravi indizi di colpevolezza potrebbero utilizzarsi le dichiarazioni di AS IN (deceduto) che la polizia giudiziaria non ha verbalizzato, ma solo riassunto in una nota informativa non sottoscritta dal dichiarante. Nonostante qualche pronuncia di questa Corte abbia sostenuto la tesi che dichiarazioni in tal modo raccolte potrebbero essere poste a base di una misura cautelare in quanto non colpite da nullità, non prevista da alcuna norma (Cass., sez. 3^, c.c. 29 aprile 1998, dep. 29 aprile 1998, n. 863, Boldi;
Cass., sez. 1^, c.c. 1 luglio 1994, dep. 17 settembre 1994, n. 3263, Agostino) il Collegio non ritiene che un siffatto modo di procedere sia conforme ai principi del nuovo codice processuale. Tali dichiarazioni non solo non potrebbero giammai essere utilizzate in dibattimento in quanto (pur prescindendo dal decesso del IN) il personale operante non potrebbe assolutamente essere chiamato a deporre su di esse se non in patente violazione dell'art 195 c.p.p., ma non possono neppure, ad avviso della Corte, essere valutate per ricavarne gravi indizi di colpevolezza ai fini della misura cautelare;
ciò non tanto per le ragioni indicate da Cass., sez. 1^, c.c. 12 ottobre 1994, dep. 6 febbraio 1995, n. in totale violazione degli artt. 134, 135, 136, 350, 351, 357 e 373 c.p.p., ma perché inutilizzabili. Le dichiarazioni non verbalizzate sono illegittimamente acquisite, o meglio sono acquisite nonostante il (e quindi in violazione del) divieto di legge (la quale impone la verbalizzazione) e ricadono quindi nella sfera di operatività dell'art. 191 c.p.p. Pertanto, se non potranno trovare ingresso nel dibattimento proprio in mancanza della verbailizzazione le stesse non potranno concorrere neppure a formare il convincimento del giudice in punto di colpevolezza sotto il limitato profilo del gravi indizi necessari per la misura cautelare (su tali concetti v. Cass., sez. 6^, c.c. 18 gennaio 1993, dep. 27 marzo 1993, n. 107, Modafferi). 8. - Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio al Tribunale di Napoli venendo a cadere la gran parte degli elementi posti a base dell'ordinanza. Il Collegio del rinvio dovrà valutare se, senza tener conto di tutte le dichiarazioni sopra dette, residuino dagli altri elementi menzionati nel provvedimento impugnato, e in particolare dalle intercettazioni telefoniche, spunti sufficienti per sostenere l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del AS in ordine al reato associativo, tipica valutazione di merito che va rimessa al giudice a quo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, 1 ter, disp att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2003