Sentenza 4 luglio 2011
Massime • 1
In tema di estorsione, integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso la condotta di colui che prospetti l'utilizzo delle somme estorte per aiutare le famiglie degli "amici carcerati", non rilevando in proposito che l'esistenza dell'organizzazione criminale non sia stata menzionata nel contesto delle richieste estorsive, in quanto il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso, e alla connessa condizione di assoggettamento, può esprimersi in forma indiretta, o anche per implicito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2011, n. 31385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31385 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 04/07/2011
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1052
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 19390/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR VI NI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 23-29 marzo 2011 emessa dal Tribunale di Catania;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento del 15 marzo 2011 con cui il G.i.p. di quello stesso Tribunale aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di CA VI NI, gravemente indiziato del reato di estorsione, commesso in concorso con LV DA ES, aggravato dall'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, e L. n. 203 del 1991, art. 7. 2. - L'indagato ha presentato ricorso personalmente, deducendo come unico motivo la violazione della L. n. 203 del 1991, art. 7, di cui chiede l'esclusione.
Secondo il ricorrente l'avere richiesto denaro per il mantenimento degli "amici carcerati" non è sufficiente a configurare l'aggravante di cui al citato art. 7, non essendo rinvenibile il dolo specifico di agevolare l'associazione maliosa, ma rappresentando un semplice elemento costitutivo dell'estorsione. In altri termini, si sostiene che l'indagato si sarebbe avvalso del potere intimidatorio derivante dalla millantata amicizia con i detenuti, non essendovi in realtà alcun legame con associazioni mafiose e mancando il nesso con le condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., richiamato dalla L. n.203 del 1991, art.
7. Successivamente il CA ha presentato motivi nuovi, denunciando l'omessa comunicazione all'autorità giudiziaria della nomina dell'avvocato Renato Mirane come secondo difensore, nomina effettuata presso l'Ufficio Matricola della Casa Circondariale di Catania in data 21.3.2011, con conseguente lesione del suo diritto di difesa determinato dalla mancata partecipazione del difensore all'udienza davanti al Tribunale del riesame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. - Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.
3.1. - Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte l'aggravante dell'uso del metodo mafioso di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, deve ritenersi integrata nel caso in cui l'estorsione sia posta in essere prospettando alla vittima che l'utilizzo delle somme estorte serva per aiutare le famiglie di taluni carcerati, in quanto una tale rappresentazione costituisce comunque un mezzo di coartazione della volontà dal momento che, seppure indirettamente e implicitamente, l'autore del reato fa ricorso al vincolo mafioso e alla connessa condizione di assoggettamento (così, Sez. 5^, 6 ottobre 2010, n. 3101, Citro). Ed è quanto risulta aver fatto l'indagato assieme ai sui complici, presentandosi presso l'esercizio commerciale della persona offesa prima a richiedere "i soldi" da destinare ai detenuti, successivamente a ritirare il"pizzo". La circostanza che l'esistenza dell'organizzazione criminale non sia stata espressa nel contesto delle richieste estorsive non rileva ai fini della sussistenza dell'aggravante, perché, come correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata, il richiamo alla necessità di mantenere "amici carcerati" non può che essere inteso come rappresentazione diretta a far valere l'appartenenza e la forza del vincolo associativo.
3.2. - Per quanto riguarda la nullità eccepita con i motivi nuovi, si rileva che sebbene risulti dagli atti che la nomina del secondo difensore è stata fatta prima della notifica dell'udienza camerale al primo difensore (avvocato Giuseppe Marletta), tuttavia l'indagato, essendo presente all'udienza del 29 aprile 2011, in quella sede avrebbe dovuto tempestivamente far rilevare l'assenza dell'avvocato Roberto Mirone, nominato come secondo difensore in data 21.3.2011. Infatti, nel caso di imputato assistito da due difensori, l'omessa notifica dell'avviso dell'udienza a uno dei due difensori da luogo ad una nullità a regime intermedio, la cui deducibilità è soggetta alla preclusione di cui all'art. 182 c.p.p., comma 2 (prima parte), qualora l'imputato sia presente e sia assistito, come nel caso in esame, dall'altro difensore di fiducia (tra le tante, Sez. 5^, 10 novembre 2004, n. 46206, Panza;
Sez. 2^, 10 gennaio 2006, n. 3635, Raucci;
Sez. 6^, 12 febbraio 2008, n. 21736, Possanzini;
Sez. 6^, 27 marzo 2008, n. 17629, Di Biasi). L'omesso avviso ad uno dei due difensori non determina un'ipotesi di assenza della difesa, ma piuttosto una inosservanza delle disposizioni riguardanti l'assistenza dell'imputato, che da luogo, appunto, ad una nullità generale a regime intermedio, che deve essere eccepita immediatamente dall'altro difensore avvisato e presente.
Nella fattispecie in esame era l'imputato che, sapendo di avere nominato un secondo difensore, avrebbe dovuto, tramite il difensore presente, farne rilevare l'assenza. La mancata tempestiva deduzione ha comportato che la nullità deve considerarsi sanata 4. - All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 2011