Sentenza 20 novembre 2006
Massime • 1
il verbale di sommarie informazioni redatto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 351 cod.proc.pen. è utilizzabile ai fini cautelari anche se il dichiarante si sia rifiutato di firmare senza addurre ragioni del proprio rifiuto, in quanto si tratta di documentazione che, in virtù del principio di tassatività delle nullità, conserva efficacia processuale nella fase delle indagini in assenza di specifica disposizione contraria.
Commentario • 1
- 1. Art. 351 c.p.p. - Altre sommarie informazionihttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2006, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Presidente - del 20/11/2006
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 1983
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 022501/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RZ ER N. IL 28/07/1955;
avverso ORDINANZA del 12/04/2006 TRIB. LIBERTÀ di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DI CASOLA CARLO;
Udito il Procuratore Generale, nella persona del Dott. GERACI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto.
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. ZI TO ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di riesame e confermato la misura cautelare emessa nei suoi confronti.
2. Lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, vizio della motivazione.
3. Sostiene che il tribunale del riesame erroneamente ha ritenuto di non applicare l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le dichiarazioni accusatorie non verbalizzate, ma raccolte dalla polizia giudiziaria in una nota informativa non sottoscritta dal dichiarante sono inutilizzabili.
4. Il ricorso è infondato.
5. La giurisprudenza citata dal ricorrente - riferibile a dichiarazioni riassunte in una nota informativa della p.g. - non è pertinente al caso oggi in esame, che attiene, invece, alla avvenuta redazione di un verbale di sommarie informazioni, redatto ai sensi dell'art. 351 c.p.p., che il dichiarante si è rifiutato di firmare, senza addurre alcuna ragione del rifiuto.
6. In casi simili al presente, deve essere applicato l'orientamento giurisprudenziale formatosi con riferimento all'art. 351 c.p.p., secondo cui le sommarie informazioni di polizia, quali atti pertinenti alle indagini circa la fondatezza di una determinata "notitia criminis", pur provenendo dall'autorità di polizia giudiziaria e pur essendo prive di rilevanza probatoria ai fini della decisione finale - costituiscono documentazione dotata di efficacia processuale nell'ambito della fase delle indagini preliminari e, in quanto tali, possono essere utilizzate, da sole o insieme agli altri atti compiuti a norma dell'art. 348, comma 2, lett. c) nuovo codice, per l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale (Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 4641 del 03/12/1991 Cc. (dep. 23/01/1992) Rv. 190732 Andricciola ed altri).
7. Il collegio condivide, peraltro, il prevalente orientamento, secondo cui "La redazione del verbale, nelle forme di cui all'art.313 c.p.p., imposta per numerosi atti, fra cui le informazioni assunte, a norma dell'art. 351 c.p.p., nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto, non è prescritta a pena di nullità. Il principio di tassatività delle nullità esclude, pertanto, che la violazione di tale norma impedisca l'utilizzazione dell'atto, qualora ne sia ugualmente consentita l'individuazione" (Cass. Sez. 5^, n. 7605 del 18/06/1991; Rv. 18 8040; Garzia;
ribadisce lo stesso principio Cass. Sez. 5^, Sentenza n. 6251 del 19/11/1998 Cc. dep. 16/02/1999; Rv. 213073; Tinnirello A.).
8. Deve essere da ultimo precisato che la decisione del giudice del merito non dipende solo dalla valorizzazione delle dichiarazioni non sottoscritte di EG AN, ma anche dall'attività di osservazione preventiva, che portò la p.g. ad identificare altro soggetto, cui fu sequestrata sostanza stupefacente dopo il suo rapido incontro con l'indagato.
9. Segue il rigetto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2007