Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2016, n. 12998
CASS
Sentenza 23 febbraio 2016

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Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale che intende esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza camerale ai sensi dell'art. 309, comma ottavo bis dell'art. 309 cod. proc. pen, novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve formulare tale richiesta con l'istanza di riesame. (Nella fattispecie l'indagato aveva chiesto di presenziare all'udienza di riesame successivamente alla ricezione dell'avviso relativo alla sua fissazione).

Commentario1

  • 1Comparizione personale al riesame, come fare? (Cass., 11803/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2016, n. 12998
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12998
Data del deposito : 23 febbraio 2016

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