Sentenza 23 febbraio 2016
Massime • 1
Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto a misura privativa o limitativa della libertà personale che intende esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza camerale ai sensi dell'art. 309, comma ottavo bis dell'art. 309 cod. proc. pen, novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, deve formulare tale richiesta con l'istanza di riesame. (Nella fattispecie l'indagato aveva chiesto di presenziare all'udienza di riesame successivamente alla ricezione dell'avviso relativo alla sua fissazione).
Commentario • 1
- 1. Comparizione personale al riesame, come fare? (Cass., 11803/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2016, n. 12998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12998 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2016 |
Testo completo
129 9 8/ 1 6 aut.94 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 23/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA ROCCO MARCO BLAIOTTA Dott. N. 272/2016 Rel. Consigliere - PATRIZIA PICCIALLI Dott. - REGISTRO GENERALE - Consigliere - MARIAPIA GAETANA SAVINO Dott. N. 43/2016 - Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI - Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE LI N. IL 08/01/1982 avverso l'ordinanza n. 1375/2015 TRIB. LIBERTA' di BARI, del 12/11/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Mossime felli "The he andes per l'inamminililità del ricorso. Udit i difensor Avv.;:// W 1 Ritenuto in fatto NE LI ricorre avverso l'ordinanza di cui in epigrafe che ha rigettato l'istanza di riesame dal medesimo presentata nei confronti del provvedimento che gli aveva applicata la misura della custodia in carcere per i reati di cui agli articoli 74 del dpr n. 309 del 1990 e 75 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Con il ricorso chiede la declaratoria di inefficacia della misura evocando l'applicazione della disciplina della retrodatazione di cui all'articolo 297, comma 3, c.p.p., avendo riguardo ad altra ordinanza che si assume applicata nei suoi confronti. Lamenta, poi, la violazione del contraddittorio, assumendo che non si sarebbe disposta la sua traduzione all'udienza camerale, nonostante che l'indagato ne avesse fatto tempestiva richiesta non appena aveva avuta conoscenza della data dell'udienza, a seguito della richiesta di riesame presentata dai difensori. Si censura, inoltre, il quadro indiziario sviluppato in ordine alla fattispecie associativa. Si contesta, infine, il giudizio formulato in punto di sussistenza delle esigenze di cautela [rischio di recidiva] e di adeguatezza della misura carceraria [si prospetta l'opportunità dell'applicazione degli arresti domiciliari con applicazione di braccialetto elettronico]. Considerato in diritto Il ricorso è infondato, a fronte di una ordinanza cautelare satisfattivamente e correttamente motivata, nei cui confronti si articolano doglianze di merito, improponibili in questa sede. Con riguardo al primo motivo [in disparte il rilievo che la questione neppure sembra essere stata posta in sede di merito], vale ricordare che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 297, comma 3, c.p.p., la valutazione della anteriore desumibilità delle fonti indiziarie poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare è una questione di fatto che, per sua intrinseca natura, non può essere rivisitata o rielaborata in sede di legittimità. In proposito, lo scrutinio della Corte di cassazione è infatti 2 limitato alla disamina della logicità e coerenza descrittiva degli eventi processuali e delle emergenze probatorie enunciati nel provvedimento impugnato e nella connessa congruenza e non contraddittorietà delle valutazioni ricavatene sul piano della logica giuridica dal giudice di merito (cfr. Sezione VI, 28 febbraio 2007, Montinaro). Del resto, non va trascurato di considerare che, ai fini dell'applicazione dell'istituto de quo,la nozione di anteriore "desumibilità" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di semplice "conoscenza" o "conoscibilità" di determinate evenienze fattuali. Infatti, la desumibilità, per essere rilevante ai fini del meccanismo di cui all'articolo 297, comma 3, c.p.p., deve essere individuata nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale ○ dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano in sé una specifica "significanza processuale"; ciò che si verifica allorquando il pubblico ministero procedente sia nella reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientemente compiuto ed esauriente (sebbene modificabile nel prosieguo delle indagini) del panorama indiziario, tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie (articolo 273 c.p.p.), suscettibili di dare luogo in presenza di concrete esigenze cautelari - (articolo 274 c.p.p.)- alla richiesta ed all'adozione di una (nuova) misura cautelare. In altri termini, la sola conoscenza o conoscibilità di un determinato evento o dato, discendente dalla sua storica esistenza, non può essere equiparata ad una desumibilità processualmente significativa e finalisticamente orientata a valutazioni ed apprezzamenti propri dell'attività di indagine preliminare, quale è quella richiesta ai fini dell'articolo 297, comma 3, c.p.p. Da ciò deriva che non è certamente questa Corte a poter apprezzare, sì da farne discendere una censura in questa sede, se e quando, in ipotesi, in occasione dell'adozione della prima ordinanza cautelare [neppure prodotta] emergessero : elementi utilizzabili nell'ottica indiziaria nell'ambito della presente vicenda cautelare. : Inaccoglibile è anche la censura di natura processuale, di cui al secondo motivo [anche questa, a quanto consta, neppure proposta in sede di merito]. Vale ricordare, infatti, che il combinato disposto dei commi 6 e 8-bis dell'articolo 309 c.p.p. [come novellato dalla legge n. 47 del 2015] va interpretato nel senso 3 che il soggetto detenuto (per via del provvedimento cautelare impugnato o per altra causa) o internato, o comunque sottoposto ad altra misura privativa o limitativa della libertà personale, il quale intenda, anche per il tramite del suo difensore, esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza camerale, deve farne richiesta nell'istanza di riesame [Sezione I, 6 ottobre 2015, Pernagallo, n. 49882]. In altri termini, è indubbia la portata garantistica della legge 16 aprile 2015 n. 47, che, in materia di riesame delle misure cautelari personali, riconosce il diritto dell'imputato, che lo richieda, di comparire personalmente all'udienza (articolo 309, commi 6 e 8 bis, c.p.p.). In precedenza, invece, come è noto, trovava applicazione la disciplina generale del procedimento in camera di consiglio [articolo 127, comma 3, c.p.p., richiamato dal testo previgente dell'articolo 309, comma 8, c.p.p.], laddove, per quanto interessa, per l'interessato detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, è solo prevista la possibilità di essere sentito, a richiesta, prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza;
mentre solo per chi è ristretto all'interno del circondario del tribunale è possibile la partecipazione personale, purchè tempestivamente sollecitata. Ora, invece, il novum normativo riconosce il diritto di partecipare all'udienza pieno ed identico per ogni indagato, senza differenze derivanti dal luogo della detenzione. Peraltro, vanno chiariti i tempi e i modi esercizio del diritto ad essere presenti all'udienza, attraverso la lettura del combinato disposto dei nuovi commi 6 e 8- bis dell'articolo 309 c.p.p., nel senso che la partecipazione personale all'udienza è subordinata ad una specifica richiesta che deve essere formulata con la richiesta di riesame, nel caso tramite il difensore, allorquando la richiesta sia presentata personalmente da quest'ultimo. E' evidente allora l'infondatezza manifesta della doglianza, risultando già dallo stesso ricorso l'indicazione di una richiesta di essere presente in udienza non avanzata dal difensore, in sede di richiesta di riesame, bensì solo successivamente dall'indagato, dopo la ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza. 4 Il ricorso è infondato anche in ordine al terzo e quarto motivo, afferenti il compendio indiziario, il rischio cautelare, l'adeguatezza e proporzionalità della misura. Va ricordato, in proposito, che, in materia di misure cautelari personali, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Pertanto, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oppure inattualità ed assenza delle esigenze cautelari, è fondati soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate e valorizzate dal giudice di merito (Sezione IV, 26 febbraio 2014, Cutino ed altro). In questa prospettiva, risulta evidente che le doglianze sono di fatto, perché mirano essenzialmente a proporre una diversa lettura degli elementi valorizzati dal tribunale per riscontrare gli episodi sub iudice e fondare sia il compendio indiziario, sia il rischio cautelare di recidiva. Tale lettura alternativa non può essere proposta al giudice di Cassazione, che non può certo procedere a riesaminare gli atti attraverso una rinnovata disamina delle emergenze investigative. E ciò tenuto anche conto che si verte in fase cautelare, laddove, come è noto, ai fini dell' emissione di una misura cautelare personale, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 1° marzo 2001 n. 63, deve ritenersi sufficiente requisito della sola "gravità” degli indizi, posto che il comma 1 bis dell'articolo 273 c.p.p. (introdotto, appunto, dalla suddetta legge) richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 dell'articolo 192 c.p.p., che prescrive la precisione e la concordanza accanto alla gravità degli indizi. Ne consegue che, in sede di W 5 giudizio de libertate, la valutazione degli indizi non va operata secondo i parametri richiesti ai fini dell'affermazione di responsabilità all'esito del giudizio di cognizione. Una tale conclusione non solo è imposta dalla richiamata formulazione della norma, in ossequio al consolidato canone di interpretazione ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, ma trova anche evidente giustificazione nella diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole ed alta probabilità di colpevolezza del soggetto, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sezione IV, 1° aprile 2015, Favuzza). In questa ottica, la motivazione offerta dalla ordinanza impugnata è sicuramente satisfattiva ai fini del presente giudizio di legittimità, proprio perché trattasi di apprezzamento allo stato degli atti, suscettibile di rinnovata valutazione in sede di merito. Mentre le doglianze del ricorrente, si limitano a esprimere un opinabile dissenso sulle circostanze valorizzate in chiave indiziaria, in termini non proponibili in questa sede. E ciò a fronte di un'ordinanza che fonda il compendio indiziario sulle plurime, convergenti dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia, il cui contenuto, la cui attendibilità e la cui genuinità sono state esaminate in modo qui incensurabile. Satisfattivo il giudizio sviluppato sul rischio di recidiva, in ragione del motivato apprezzamento sulla gravità del fatto e sul ruolo avuto dal prevenuto, così da argomentarsi in modo convincente la concretezza e l'attualità del rischio di reiterazione [vale ricordare, in proposito, che, in materia di misure cautelari personali, ai fini della valutazione della sussistenza del rischio di recidiva, la modifica normativa di cui alla legge 47 del 2015, che al requisito della "concretezza", ha affiancato anche quello dell'attualità", non costituisce una effettiva novità, nel senso cioè che in precedenza ""attualità" non fosse necessaria, giacchè si limita solo a confermare la correttezza di quell'orientamento giurisprudenziale che, pure in precedenza, riteneva necessario che le esigenze cautelari, per essere concrete, non potevano che essere anche attuali. La ragione della modifica, in questa prospettiva, confermando questa interpretazione, mira solo a garantire una maggiore attenzione nell'applicazione delle misure, senza che peraltro risulti necessario ricercare una "attualità” delle esigenze di cautela (intesa quale "riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di reati") che si 6 aggiunga al parametro della "concretezza" delle esigenze di cautela, perché, secondo la richiamata interpretazione, già la concretezza, intesa in senso corretto, ricomprende in sé anche l'attualità: cfr. Sezione VI, 29 ottobre 2015, A.S.]. Mentre il Tribunale si è soffermato anche sulla necessità della custodia in carcere anche in ragione dei precedenti gravissimi del prevenuto [omicidio]. In termini incensurabili, anche a non voler considerare il disposto dell'articolo 275, comma 3, c.p.p.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso in data 25 febbraio 2016 SUP Il Consigliere estensore Il Presidente исторы vell Patrizia Piccialti Rocco Marco Blaiotta سکانسهال CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 31 MAR 2013 MAZ IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Disse Gabriella Lamelza of7