Sentenza 31 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11358 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2002 |
Testo completo
r.g. n. 11472/991 1 358 /02 ud. pubbl. 18.04.2002 oggetto : danno da circol. stradale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 40428966 TERZA SEZIONE CIVILE Rep. 2957 riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : dott. Angelo GIULIANO Presidente;
' dott. Francesco SABATINI relatore Consigliere;
"I dott. Ennio MALZONE ' CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE " dott. Antonio SEGRETO ' Richiesta copia studio " AMATUCCI dott. Alfonso ' IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € 3,10 ha pronunciato la seguente | 31 LUG. 2002 SENTENZA IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da elett. dom. in Roma via TADDEI MAURIZIO '' Zanardelli n. 20 , presso lo studio dell'avv. Fabio anche Lais che lo rappresenta e difende ' giusta disgiuntamente all'avv. CA Zauli procura a margine del ricorso ricorrente
contro
E VARIE DCV E VARIE DCVI E VARIE DCV E VARIE DCV a 937 PACE CARLO elett. dom. in Roma via Giovanni ' ' Antonelli n. 4 , presso 10 studio dell'avv. Ferdinando AC che lo rappresenta e difende ' anche disgiutamente all'avv. Giuseppe Vaccari giusta procura a margine del controricorso controricorrente avverso la sentenza n. 500 in data 7-27 aprile 1998 della Corte di Appello di Bologna ( r.g. n. 1580/95 ) • Udita nella pubblica udienza del 18 aprile 2002 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini . l'avv. per il controricorrente E' comparso che ha chiesto il rigetto del Ferdinando AC ricorso . Sentito il P.M. ' in persona del sost. procuratore generale dott. Vincenzo Marinelli , che ha chiesto il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 15 agosto 1991 si verificò un incidente stradale ' nel quale rimasero coinvolti i motoveicoli rispettivamente condotti da ZI DE e CA AC • Con sentenza del 20 ottobre 1995 il Tribunale di Forlì provvedendo sulla domanda di risarcimento ' 2 1 ' proposta dal primo nei confronti del del danno secondo ed affermato il pari concorso di colpa ' di entrambi la domanda e ' accolse in parte liquidò il danno nell'ammontare ritenuto di giustizia . Con la pronuncia ora gravata la Corte di ' Appello respinta l'impugnazione incidentale del ' ha invece parzialmente accolto quella AC principale del DE elevando l'ammontare del risarcimento a lire 27.043.675 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno con decorrenza dalla data del sinistro i ha condannato il AC al pagamento di metà delle spese del doppio grado ' che ha compensato per la restante quota . La Corte ribadita la pari responsabilità dei in ordine all'ammontaredue conducenti del risarcimento 10 ha elevato quanto al danno biologico da invalidità permanente a lire ' 31.050.000 ed ha invece confermato in lire l'invalidità4.150.000 il risarcimento per temporanea con il rilievo che non era stata provata una durata di essa maggiore di quella già riconosciuta in primo grado . 3 ! Ha elevato il risarcimento del danno morale a lire 15.525.000 in considerazione della maggior somma liquidata per l'invalidità permanente • Ha determinato in lire 8.515.000 il risarcimento del danno patrimoniale da invalidità permanente ' lo ha invece negato per mancanza di prova ' ' relativamente alla temporanea ed ha equitativamente liquidato in lire 3.500.000 il danno al veicolo • Determinato pertanto in lire 54.087.350 il danno complessivo per il ritenuto concorso di colpa ha ' posto a carico del AC la metà di detta somma . Per la cassazione di tale decisione il DE ha proposto ricorso affidato ad otto motivi , cui ' illustrato l'intimato resiste con controricorso con memoria MOTIVI DELLA DECISIONE Relativamente alla dinamica del sinistro ed 1 alla colpa dei due conducenti ' sentenza la al AC di aver impugnata ha addebitato effettuato senza alcuna segnalazione uno spostamento verso il lato sinistro proprio quando l'autovettura che lo seguiva - e la motocicletta che ne stava operando il sorpasso - erano ormai a brevissima distanza ' ed invece al DE il " # superamento del limite di velocità di 50 km. orari avendo egli stesso dichiarato alla polizia stradale di viaggiare a 60-70 km. orari i quanto all'incidenza causale di quest'ultima violazione ' pur avendo effettuato il AC ha osservato che una manovra improvvisa ed imprevedibile " "I nondimeno lo stesso , che procedeva ad una velocità quanto meno equivalente al limite massimo consentito 1 e cioè 50 km. orari poteva ' nutrire la legittima aspettativa che nessun veicolo sopraggiungesse da tergo in fase di sorpasso dell'autovettura che lo seguiva e che con tutta probabilità gliene impediva la visuale “ ' Tali argomentazioni formano oggetto delle censure elevate con il primo motivo del ricorso con il quale il ricorrente afferma che la responsabilità del sinistro doveva invece essere posta a carico esclusivo del AC in considerazione della condotta antidoverosa da lui serbata ' nega pertanto di avere ad esso arrecato un qualche e deduce conseguentemente apporto ' con ' riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione degli artt. 102 103 e 106 vecchio cod. b stradale degli artt. 2043 e 2054 c.c. e dell'art. 41 cod. pen. nonché vizio di motivazione . 5 Il motivo è fondato . In tema di circolazione stradale l'accertamento e la valutazione del della dinamica del sinistro comportamento serbato dai soggetti coinvolti involgono questioni di fatto come tali rimesse ' al giudice del merito e non sindacabili in sede di legittimità solo se la relativa decisione sia adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici : vizi che in effetti si riscontrano nella specie nei sensi di seguito precisati . - sui quali in Molteplici profili di colpa si è formato il assenza di ricorso del AC ' giudicato - ha invero accertato la Corte territoriale a carico di costui : l'indebito , non segnalato , improvviso ed imprevedibile spostamento a sinistra della carreggiata , ed il mancato previo che tale manovra fosse consentitaaccertamento dalle condizioni del traffico che ' cioè non sopraggiungessero veicoli a distanza tale da impedirla od ostacolarla . Involge un accertamento di fatto di per sé ' motivato e pertanto non sindacabile in questa sede di legittimità l'addebito al DE di aver superato il limite di velocità imposto dall'ente proprietario della strada 6 separatamente Se in ordine a tali condotte ' considerate nessuna censura può pertanto essere ' mossa alla Corte territoriale la violazione del ' codice stradale di cui al d.p.r. 15 giugno 1959 ' all'epoca in vigore n. 393 e comunque un ' manifesto vizio motivazionale sono invece ' ravvisabili nel successivo passaggio , con il quale posto a confronto la stessa Corte ha doverosamente condotte dovendosi invero in caso le medesime ' di sinistri stradali che coinvolgano due o piu' ' accertare comparativamente l'apporto veicoli causale arrecato da ciascuno dei conducenti ' ' da un lato ha Detta Corte infatti ritenuto la manovra del AC in parte giustificata dalla circostanza che egli viaggiava a velocità consentita e dall'altro pur avendo qualificato ' " imprevedibile tale ha giudicato la manovra ' velocità del DE concausa ed in pari misura " ' dell'evento dannoso ' la quale non haCosì decidendo la Corte - affatto accennato all'eventualità che il sorpasso sia avvenuto in prossimità di un crocevia ' eventualità che deve pertanto escludersi e ricorrendo la quale il sorpasso stesso sarebbe stato vietato ( art. 106 nono comma del menzionato 7 - non ha considerato che il terzo comma codice ) dello stesso art. 106 imponeva al AC di tenersi il piu' possibile verso il margine destro della carreggiata . L'accertata violazione di tale norma 1 violazione per di piu' seguita dalle altre già segnalate infrazioni ) non poteva , diversamente 'giudici del merito da quanto anche ritenuto dai ritenersi giustificata dall'adeguata velocità serbata dal AC ponendosi tale convincimento in ' contrasto con la norma stessa e altresì , con l'art. 101 stesso codice ( il quale faceva obbligo agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo per la circolazione ) La medesima Corte ' pur avendo giudicato improvvisa ed imprevedibile la manovra del AC ' ha poi e nondimeno ascritto al DE una condotta concausale ' senza considerare che a fondamento della colpa è la prevedibilità da ' ' 'parte dell'agente ( e quindi nella specie , dello stesso DE ) dell'evento dannoso e ' ' ponendosi così in contraddizione con se stessa Nella situazione di fatto così accertata la ' la Corte territoriale avrebbe potuto invero affermare la colpa concorrente di quest'ultimo nel caso in : 8 cui avesse anche accertato che l'incidente non si ' od avrebbe avuto effetti sarebbe verificato dannosi meno gravi , se egli , invece che viaggiare a 60-70 km. orari avesse rispettato il limite ' di 50 km. orari • ' motivazione della impugnata Sul punto la sentenza in parte è insufficiente ed in parte stante 1' accertata imprevedibilità della manovra del AC , anche illogica . '2 . Con il secondo motivo il ricorrente allega la violazione degli artt. 1223 , 1226 , 2043 , 2056 C.C. e dell'art. 32 cost. in ordine al mancato risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea nonché vizio di motivazione sul punto . Osserva la Corte che avendo in realtà i giudici del merito liquidato in lire 4.150.000 tale danno la censura attiene alla mancata liquidazione di ' somma maggiore pretesa dal ricorrente quale effetto dell'asserita maggior durata di detta invalidità : censura inammissibile perché investe una questione di fatto motivatamente decisa dalla sentenza impugnata per quanto in difformità dalle attese dell'allora appellante 9 3 . Quanto al danno patrimoniale ' la Corte territoriale ha liquidato al DE lavoratore ' lire 8.515.100 per l' invalidità dipendente permanente del 5% negandogli invece il temporanearisarcimento del danno da invalidità nel ritenuto difetto della prova che l'interessato lo avesse effettivamente subito . Tali punti della decisione sono investiti dal terzo motivo del ricorso con il quale si addebita ' a detta Corte di aver considerato obbligatoria l' allegazione della documentazione fiscale di cui all'art. 4 legge n. 39/1977 e di non aver liquidato il danno da temporanea • La prima censura è inammissibile perché contrastata dall'avvenuta liquidazione del danno da invalidità permanente sulla base della documentazione prodotta in appello , e la seconda è infondata avendo la Corte affermato che non v'era prova del danno da temporanea : giudizio di fatto ' incensurabile in questa motivato e ' pertanto sede • • Quanto alle voci " e spese varie costi 4 ' la Corte territoriale ha negato il sostenuti "1 ' nella ritenuta ristoro in via equitativa assenza di qualsivoglia indizio di prova e finanche 10 di una quantificazione da parte dello stesso richiedente . Il quarto motivo del ricorso con il quale si è 'lamenta il mancato riconoscimento di dette voci inammissibile per genericità e comunque infondato • Nella situazione probatoria accertata dai ' giudici del merito e non investita da specifiche legittimamente e motivatamente - e censure incensurabilmente secondo il costante pertanto , indirizzo di questa C.S. ( tra le altre , sent. n. 4099 del 2000 ) - essi hanno ritenuto di non poter esercitare il potere discrezionale di : a norma infatti liquidazione equitativa applicabile anche alla dell'art. 1226 C.C. ' responsabilità aquiliana in virtu' del rinvio ad esso operato dal successivo art. 2056 primo comma ' il ricorso a poteri equitativi è consentito solo nel caso in cui il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare . Non è sufficiente dunque che il danno dedotto ' sia - come il ricorrente mostra di ritenere astrattamente configurabile ' ma è altresì necessario che pur in assenza di prova del suo siano nondimeno acquisiti preciso ammontare ' elementi probatori ( il che nella specie non è 11 avvenuto ) che possano orientare il giudice del merito nella quantificazione ed evitare che essa trasmodi in liquidazione arbitraria . 5 . La Corte territoriale ha liquidato al DE lire 3.500.000 per il danno alla moto alla data del sinistro : punto della decisione investito dal quinto e sesto motivo con i quali l'interessato - 1226 deducendo la violazione degli artt. 1223 I 2056 e 2697 C.C. e degli artt. 61 , 191 e 194 c.p.c. nonché vizio di motivazione rispettivamente afferma che il danno ammontava lire 14.500.000 e lamenta la mancata invece a ammissione di una consulenza tecnica diretta all'accertamento del valore del veicolo . La prima censura è inammissibile perché involge una questione di fatto motivatamente decisa e pertanto non riesaminabile in questa sede così " come è inammissibile la seconda avendo i giudici del merito ritenuta non necessaria la consulenza e così legittimamente esercitato i poteri al riguardo loro attribuiti 6 . La sentenza impugnata ha liquidato all'odierno ricorrente al netto del concorso di colpa lire 27.043.675 maggiorate di rivalutazione secondo indici Istat e di interesi 12 'legali sulla soma rivalutata di anno in anno con decorrenza dalla data del sinistro e fino al saldo investito dal settimo : punto della decisione con il quale si lamenta la motivo del ricorso mancata liquidazione del maggior danno e si afferma che gli interessi legali avrebbero dovuto essere attribuiti sull'intera somma rivalutata . La prima censura è palesemente infondata : trattandosi infatti di debito di valore - e non " per il quale dispone l'art. 1224 già di valuta ' secondo comma C.C. asseritamente violato legittimamente ne è stata disposta la rivalutazione non cumulabile con tale maggiore pretesa • La seconda censura si pone invece in palese contrasto con la sentenza n. 1712/95 di questa C.S. cui i giudici del merito hanno inteso " adeguarsi . 7 L'accoglimento del primo motivo importa la • cassazione della sentenza impugnata ed il conseguente assorbimento dell' ottavo motivo ' con il quale il ricorrente si duole della parziale compensazione delle spese del giudizio di merito . Il giudice del rinvio - che si designa in altra sezione della stessa Corte territoriale riesaminerà pertanto il materiale probatorio al 13 ' con piena libertà di solo fine di accertare se ed in qual misura all'evento dannoso giudizio abbia concorso - tenuto conto della condotta colposa del AC - l'accertata velocità del ' adotterà quindi i provvedimenti DE conseguenziali e , all'esito regolerà anche le " spese del giudizio di cassazione.
p.q.m.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso dichiara ' rigetta gli altri assorbito l'ottavo motivo ' cassa la sentenza impugnata in relazione motivi al motivo accolto e rinvia anche per le spese del " giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna 109T129,11 Così deciso in Roma nella camera di consiglio 456T 41,32 della Corte il 18 aprile 2002 . ' TOT. 179,43 Il Presidente Il Consigliere est. Auperfishпри тity Frances S tic 8067-600 ERE C1 Dott.ssa Mana Aiello IL CAM Depositata in Cancelleria Oggi,3107.02. IL CANCELLIERE C1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Dott.ssa Maria Aiello Registrato in date 9.D.IL 2005 4 al n. versate € 176,43 (euro Centosettantaser) 43 1/4314 7 3 p. H Dirigente Area Servizi 1 (Dott.ssa Maria Grazia FLIPPO 1 Responsabile Servizio At ar 2 A (Dr. M. RACCICHINE 9 M RA O TE R DI