Sentenza 16 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2002, n. 14722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14722 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA OME DEL POPOLO ITALIANO14722 LA CORTE SU EM DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVERO Lavoro Dott. Ettore MERCURIO 02 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 995/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere 3678/00 Cron. 34248 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rel. Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud.27/06/02 ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, presso 1'Avvocatura e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, rappresentato ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in FABIO FONZO, atti;
-- ricorrente
contro
POZZAN MARINA, SORELLE POZZAN S.N.C.; intimati 2002 e sul 2° ricorso n° 03678/00 proposto da: 3125 -1- SORELLE POZZAN S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PISISTRATO 11, presso lo studio dell'avvocato GIANNI ROMOLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI BURLA, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato avverso la sentenza n. 92/98 del Tribunale di VICENZA, depositata il 21/01/99 R.G.N. 85/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito l'Avvocato BALTA per delega ROMOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- . Svolgimento del processo Con ricorso del 7 giugno 1995 al Pretore di Vicenza, Marina Pozzan, in proprio e quale legale rappresentante della s.n.c. Sorelle Pozzan, proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione con la quale l'INPS aveva intimato ad esse il pagamento dell'importo di lire 3.150.000, a titolo di sanzione amministrativa per le violazioni in materia di lavoro a domicilio accertate con verbale del 30 giugno 1994. Deducevano le opponenti la insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la lavoratrice a domicilio Gigliola Brazzale, oltre alla prescrizione dei contributi, la mancanza di motivazione del provvedimento, la eccessività della sanzione e la mancanza dell'elemento soggettivo. Il Pretore con sentenza del 2 ottobre 1996 rigettava l'opposizione proposta e condannava le opponenti anche al versamento della somma di lire 41.430.000, per contributi omessi relativi alla posizione lavorativa della Brazzale, oltre le somme aggiuntive di legge, di cui l'INPS aveva richiesto il pagamento con la memoria di costituzione. La decisione, appellata dalle soccombenti, veniva riformata dal Tribunale della stessa sede, che ritenuti compatibili con una prestazione sia di lavoro subordinato che di lavoro autonomo gli elementi acquisiti in atti, e cioè l'iscrizione della Brazzale all'albo delle imprese artigiane, l'utilizzazione da parte della lavoratrice di attrezzature proprie, la contestuale attività lavorativa per altre imprese, la complementarietà del lavoro svolto dalla Brazzale con quello espletato all'interno dell'azienda delle opponenti, il controllo sui prodotti lavorati, il fatto che avveniva presso il domicilio della Brazzale sia la consegna dei filati alla medesima lavoratrice sia la consegna all'azienda dei manufatti, considerava determinante ai fini dell'inquadramento del rapporto in quello di lavoro autonomo la circostanza 3 relativa alla determinazione del prezzo, effettuata dalla lavoratrice per ogni capo che le veniva affidato per la lavorazione. Di questa pronuncia l'Istituto soccombente ha richiesto la cassazione sulla base di un motivo. L'altra parte ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale ed ha poi depositato memoria. Motivi della decisione Preliminarmente devono essere riuniti i ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza. Ancora in via preliminare deve procedersi alla verifica della ammissibilità del ricorso principale, che le resistenti hanno contestato sotto il profilo della mancanza di interesse ad impugnare da parte dell'INPS, avendo il Comitato regionale riconosciuto con provvedimento del 31 ottobre 1996, dopo la ordinanza ingiunzione in esame, la natura artigianale dell'attività svolta dalla Brazzale. Il rilievo è privo di fondamento. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. sentenze 22 aprile 2002 n. 5840, 18 giugno 1999 n. 6150, 26 aprile 1999 n. 4144, 3 novembre 1995 n. 11431, 5 gennaio 1995 n. 151 e numerose altre), è configurabile un rapporto di lavoro a domicilio subordinato, secondo la previsione contenuta nella legge 877 del 1973, sebbene il lavoratore sia iscritto nell'albo delle imprese artigiane. Si è infatti rimarcato che non è stata più riprodotta nel testo della legge vigente l'indicazione contenuta nell'art. 1 ultimo comma della legge 264 del 13 marzo 1958, secondo la quale gli artigiani iscritti negli albi di cui alla legge 25 luglio 1956 n.850, non potevano essere considerati, a nessun effetto, lavoranti a domicilio, anche se svolgevano il lavoro loro affidato nella propria abitazione o presso il committente. Di qui l'interesse dell'INPS a richiedere i contributi per la lavoratrice subordinata, anche se era stata confermata la sua iscrizione nell'albo delle imprese artigiane su richiesta della stessa, ben potendo il rapporto avere nel suo svolgimento effettivo, e malgrado la detta iscrizione, le caratteristiche del lavoro subordinato. Con l'unico mezzo di annullamento, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge n. 877 del 1973, nonché vizio di motivazione. Critica la sentenza impugnata per avere affermato la natura autonoma del rapporto di lavoro in questione, valorizzando un solo dato, quello c.d. volontaristico, contro una serie di elementi oggettivi, assolutamente incontroversi, elencati dal Tribunale nella sua pronuncia, e che avevano evidenziato il concreto svolgersi del rapporto durante il periodo in contestazione. L'Istituto ricorrente sottolinea come, secondo la giurisprudenza di legittimità, nel lavoro a domicilio, dove la subordinazione è attenuata, è sufficiente ad integrare tale vincolo l'espletamento da parte del prestatore d'opera, in un proprio locale ed anche con l'ausilio dei familiari, lavorazioni analoghe e complementari a quelle effettuate all'interno dell'azienda, operando su campioni o modelli sottoposti dall'impresa e sotto la direttiva e il controllo successivo dell'imprenditore, non essendo invece determinante ai fini della qualificazione del rapporto la iscrizione del lavoratore nell'albo delle imprese artigiane. La censura non può essere accolta. In tema di lavoro a domicilio, la giurisprudenza di legittimità, ha più volte evidenziato (cfr. la già citata Cass. 22 aprile 2002 n. 5840, e Cass. 16 giugno 2000 n. 8221) che per applicare le norme sul lavoro subordinato non occorre accertare se sussistano i caratteri propri di 5 questo, essendo, invece, necessario e sufficiente che ricorrano i requisiti indicati dall'art. 1 della legge n. 877 del 1973, come modificato dall'art. 2 della legge n.858 del 1980, e cioè: a) che il lavoratore esegua il lavoro nel proprio domicilio e in locale di cui abbia la disponibilità; b) che il lavoro sia eseguito dal lavoratore personalmente, o anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata o di apprendisti;
c) che il lavoratore sia tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere, nella esecuzione parziale, nel completamento o nella intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività del committente. Si è infatti sottolineato che nel quadro di tale speciale disciplina legislativa, il lavoro a domicilio realizza una forma di decentramento produttivo, in cui l'oggetto della prestazione del lavoratore assume rilievo non già come risultato, ma come estrinsecazione di energie lavorative, resa in maniera continuativa all'esterno dell'azienda, e però organizzata ed utilizzata in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno di essa, e, correlativamente, il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento dell'attività del lavoratore nel ciclo produttivo aziendale, del quale la prestazione lavorativa da lui resa, pur se in ambienti esterni all'azienda e con mezzi ed attrezzature anche propri del lavoratore stesso, ed eventualmente anche con l'ausilio dei suoi familiari, purché conviventi e a carico, diventa elemento integrativo. Ma si è altresì precisato che quelli innanzi elencati sono soltanto criteri indicativi e non risolutivi ai fini della qualificazione del rapporto, se autonomo o subordinato, dovendo il giudice del merito pervenire ad inquadrare il rapporto nell'uno o nell'altro schema dopo avere verificato il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto. Tale accertamento come questione di fatto è 6 rimesso istituzionalmente al giudice del merito ed è perciò non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici. Nella specie, il Tribunale dopo avere elencato i criteri indicativi enucleati dalla giurisprudenza per distinguere il lavoro a domicilio subordinato da quello autonomo, ha giustificato la qualificazione adottata, evidenziando come l'autonomia della Brazzale nella determinazione del prezzo delle lavorazioni che la società le affidava, unitamente alla organizzazione dell'attività che seppure "rudimentale” era comunque dotata di una sua entità “indipendente dalla società committente e suscettibile di porsi in relazione a questa su un piano paritario, di collaborazione e di indipendenza economico-funzionale”, dimostravano una struttura imprenditoriale propria. Si tratta di un accertamento motivato con argomentazioni congrue che danno conto del ragionamento seguito dal Tribunale per pervenire alle conclusioni adottate e che si sottraggono alle censure mosse dall'Istituto, le quali più che mettere in evidenza vizi logici della sentenza impugnata, s'incentrano inammissibilmente sulla valorizzazione attribuita dal giudice del merito a taluni elementi acquisiti al processo. Passando all'esame del ricorso incidentale, con il primo motivo le resistenti lamentano vizio di motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a sostenere la illogicità della argomentazione – “opinabilità delle questioni trattate" - addotta dal - Tribunale a giustificazione della compensazione delle spese. Il motivo è inammissibile, poiché le ricorrenti non spiegano quale la illogicità della motivazione che esse addebitano alla sentenza impugnata in ordine alla regolamentazione sulle spese, così come richiede in proposito la consolidata alla costante giurisprudenza di questa Corte (v. tra le tante Cass. 30 marzo 2000 n. 3904). 7 Restano assorbiti, in quanto espressamente condizionati, gli altri due motivi del ricorso incidentale, con i quali si propone la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1 legge n. 877 del 1973 e l'omessa pronuncia su talune questioni proposte con il ricorso in appello. In conclusione i due ricorsi, principale e incidentale, vanno rigettati. Ricorrono giusti motivi per la compensazione integrale fra le parti delle spese del presente giudizio.
P. q. m.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa per intero fra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 27 giugno 2002. Масично Il Consigliere est. Il Presidente Auto L yn 3 I 0 A 1 3 D S , S 5 . T A O . R T L , L N A ' A O L S 3 B L E 7 I IL CANCELLIERE E P - S D D 8 I - Depositato in Concelleria I A 1 N S T 1 G S N 16 OTT. 2982 E O O E S P A I G M D I A G E IL CANCELLIERE E , A O L O T D T R I E T A T R L S I I N L D G E E E S D O R E 8