Sentenza 13 marzo 2003
Massime • 1
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, per i fatti non più previsti dalla legge come reato il giudice, verificati i presupposti individuati dall'art. 56 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152, ovvero sia quello positivo della avvenuta depenalizzazione del reato oggetto del processo penale pendente, sia quello negativo della inesistenza di una causa di archiviazione o di proscioglimento, non può fare altro che trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a conoscere dell'illecito amministrativo, senza potere compiere alcuna valutazione sulla sanzionabilità di quest'ultimo illecito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/03/2003, n. 22932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22932 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZUMBO Antonio Presidente del 13/03/2003
1. Dott. ONORATO Pierluigi est. Consigliere SENTENZA
2. Dott. SQUASSONI Claudia Consigliere N. 525
3. Dott. PICCIALLI Luigi Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GRILLO Carlo Consigliere N. 36284/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la corte d'appello di Salerno, nel processo penale contro 1) GR AR, nato a [...] il [...], 2) SI IC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 16.5.2000 dal tribunale monocratico di Nocera Inferiore.
Vista la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mario Favalli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore degli imputati, Avv. Enrico Falcolini, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 16.5.2000 il tribunale monocratico di Nocera Inferiore, ai sensi dell'art. 129 cpv. c.p.p. ha prosciolto AR VI e IC SI dal reato di cui all'art. 21, comma 3, Legge 319/1976 (per scarichi idrici superanti i limiti tabellari relativamente all'azoto nitroso) perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato.
Rilevato che con l'entrata in vigore del D.lgs. 152/1999 il superamento dei limiti tabellari relativamente all'azoto nitroso è punito solo come illecito amministrativo (ex artt. 59. 5 e 54. 1), il giudice ha espressamente ritenuto di non trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a conoscere dell'illecito, giacché il testo dell'art. 56, comma 3, del D.Lgs. 152/1999 è tale da non contenere una deroga al principio di legalità e di irretroattività l'illecito amministrativo.
2 - Il procuratore generale di Salerno ha proposto ricorso per cassazione, limitatamente all'omesso invio degli atti all'autorità amministrativa, deducendo violazione della citata disposizione dell'articolo 56.
Osserva che la norma in parola non lascia dubbi sull'obbligo del giudice penale di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative;
e che in ogni caso non è il giudice penale, ma solo l'autorità
amministrativa, a dover stabilire se la norma conteneva o no una deroga al principio di irretroattività.
3 - Alla pubblica udienza il pubblico ministero in sede e il difensore hanno concluso per il rigetto del ricorso.
4 - Il ricorso è fondato e va accolto.
Entrambe le argomentazioni adottate dal pubblico ministero ricorrente sono giuridicamente corrette. Ma è la seconda a essere logicamente prioritaria e dirimente.
Invero, il terzo comma dell'art. 56 D.Lgs. 11.5.1999 n. 152 ripete una norma ricorrente in quasi tutti i provvedimenti di trasformazione di reati in illeciti amministrativi, stabilendo che, per i procedimenti penali pendenti all'entrata in vigore dello stesso decreto, l'autorità giudiziaria, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti competenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative (v. per norme similari art. 41 legge 24.11.1981 n. 689; art. 4 legge 28.12.1993 n. 561, che richiama espressamente le disposizioni della legge 689/1981 in quanto compatibili;
art. 102 D.Lgs. 30.12.1999 n. 507). Il giudice penale, quindi, versificati i presupposti previsti dalla legge, sia quello positivo della avvenuta depenalizzazione del reato oggetto del processo pendente, sia quello negativo della inesistenza di una causa di archiviazione o di proscioglimento, non deve far altro che trasmettere gli atti all'autorità competente a conoscere dell'illecito amministrativo, senza arrogarsi alcun potere di valutazione sulla sanzionabilità giuridica di quest'ultimo illecito.
In altri termini, in relazione a un fatto commesso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/1999, che lo ha trasformato da reato in illecito amministrativo, è il giudice penale a valutarne la depenalizzazione, ma sarà l'autorità amministrativa a stabilire se ad esso può essere applicata la sanzione amministrativa ovvero se va esente da sanzione in virtù del principio di legalità e di irretroattività delle norme sanzionatorie stabilito in via generale dall'art. 1 della legge 24.11.1981 n. 689. 5 - Peraltro si può aggiungere che tutta la giurisprudenza di questa corte, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, ha ritenuto espressamente o implicitamente che il citato terzo comma dell'art. 56 deroga chiaramente al principio generale di irretroattività degli illeciti amministrativi (cfr. Cass. Sez. 3^, n. 3952 del 26.10.2000, Reggiani, rv. 218531; Cass. Sez. 3^, n. 27660 del 28.5.2001, Donzello, rv. 220268; Cass. Sez. 3^, n. 42545 del 6.11.2001, Padovan, rv. 220367). Altrettanto è stato ritenuto per la legge 28.12.1993 n. 561, in tema di impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione, in virtù del rinvio operato dall'art. 4 della stessa legge all'art. 41 della legge 689/1971 (Cass. Sez. 3^, n. 1686 del 13.12.1995, Ciucci,
rv. 204725).
Altra sentenza ha addirittura ritenuto che quando la legge di depenalizzazione non prevede espressamente la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa, la trasmissione deve essere tuttavia disposta in applicazione degli artt. 40 e 41 della legge 689/1981, che assurgono a principi generali per tatti i casi di trasformazione del reato in illecito amministrativo (così Cass. Sez. 1^, n. 12659 del 15.6.1990, Daversa, rv. 185428, in tema di depenalizzazione del porto d'arma per uso di caccia disposta dalla legge 21.2.1990 n. 36), e quindi si configurano come limite intrinseco al principio di irretroattività della norma di depenalizzazione. In, altri termini, la norma di depenalizzazione si applica ai fatti precedentemente connessi sia in virtù dell'art. 2, comma 2 c.p. (per il profilo penale), sia in virtù dell'art. 40 legge 689/1981 (per il profilo amministrativo).
In questa linea si inserisce una giurisprudenza della Cassazione Civile, che ha anche teorizzato la ratio del principio. Cass. Sez. Lav. sent. n. 92 del 9.9.1996, Ispettorato provinciale del lavoro di Salerno e Carola, rv. 495271, in tema di opposizione all'ordinanza ingiunzione prevista dalla legge 689/1981, ha così statuito:
"Anche le disposizioni della legge n. 689 del 1981 dettate, diversamente dai principi generali di cui ai primi dodici articoli, in riferimento agli specifici casi di depenalizzazione operati dalla medesima legge, possono trovare applicazione nelle depenalizzazioni disposte da leggi successive, nelle quali sia ravvisabile una lacuna normativa contrastante con le loro finalità. In particolare l'art.40 della legge n. 689 del 1981, secondo cui le sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni (già penalmente sanzionate) commesse anteriormente all'entrata in vigore di detta legge di depenalizzazione, è analogicamente applicabile anche alla depenalizzazione, attuata dall'art. 26 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, dell'assunzione di lavoratori senza il prescritto tramite dell'Ufficio di collocamento (fattispecie già sanzionata penalmente dall'art. 33, dodicesimo comma, e dall'art. 38 della legge n. 300 del 1970). Infatti una simile depenalizzazione non ha la finalità
di sanare i precedenti illeciti, ma quella di alleggerire la punizione dei responsabili e alleviare i compiti della oberata giurisdizione penale. Su tale retroattività della legge di depenalizzazione peraltro prevale - come in ogni altro caso analogo - la precedente estinzione del reato per amnistia o prescrizione che sia invocata dall'interessato in sede di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa".
6 - Per le ragioni suesposte l'impugnata sentenza va annullata limitatamente all'omessa trasmissione degli atti all'autorità competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Trasmissione che va disposta da questa corte ai sensi dell'art. 620 lett. 1) c.p.p.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa trasmissione degli atti alla Regione Campania, che dispone.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2003